Il sistema delle relazioni sindacali nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale del SSN. Marta Branca Dirigente Aran Catanzaro,

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Il sistema delle relazioni sindacali nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale del SSN. Marta Branca Dirigente Aran Catanzaro, 27 Giugno 2007

L. 15.3.1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. L. 23.10.1992 n. 421 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. * D.Lgs. 4.11.1997 n. 396 Modificazioni al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della L. 15 marzo 1997, n. 59. Prima privatizzazione del pubblico impiego Seconda privatizzazione del pubblico impiego D.Lgs. 29.10.1998 n. 387 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. Ora d.lgs. 165/2001 T.U. pubblico impiego *D.Lgs. 31.3.1998 n. 80 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59. D.Lgs. 18.11.1993 n. 470 Disposizioni correttive del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego D.Lgs. 23.12.1993 n. 546 Ulteriori modifiche al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego

Riforma del pubblico impiego del 1993 accrescere efficienza delle amm.ni in relazione a quella dell’UE razionalizzare costo lavoro pubblico migliore utilizzo RU nella PA (formazione e sviluppo professionale, pari opportunità uomini e donne, condizioni uniformi al lavoro privato) Applicazione delle stesse politiche salariali del settore privato nel rinnovo dei CCNL secondo le regole dell’Accordo sulla politica dei redditi stipulato nel 1993 fra Governo e Sindacati Riforma del pubblico impiego del 1993 Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dirigenti pubblici ed allineamento delle fonti con il settore privato Affidamento all’ARAN della contrattazione collettiva nazionale per tutti i settori pubblici Modello del dialogo sociale (Relazioni sindacali). Rappresentatività delle OO.SS.

Politica dei redditi e dell’occupazione Garanzia del potere di acquisto dei salari attraverso la concertazione nazionale Politica dei redditi e dell’occupazione Assegnazione al livello decentrato (aziendale o territoriale) della contrattazione sul salario variabile. Deve essere correlato a risultati di produttività riscontrabili nella migliorata efficienza e redditività aziendale Assetti contrattuali (Doppio livello di negoziazione, nazionale e integrativo come il più idoneo a contemperare l’esigenza del controllo centrale con le istanze di decentramento e flessibilità) Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo. Politiche del lavoro (gestione crisi occupazionali, occupazione giovanile e formazione, riattivazione mercato del lavoro Sostegno al sistema produttivo (Ricerca e innovazione tecnologica, istruzione e formazione professionale, finanza per le imprese e internazionalizzazione, riequilibrio territoriale, infrastrutture e domanda pubblica, politica delle tariffe)

Ha istituito i Comitati di settore che devono emanare gli indirizzi contrattuali e esprimere parere sull’ipotesi di accordo collettivo negoziato dall’ARAN. Ha ristrutturato l’ARAN, riordinandola e potenziandola. D.Lgs. 4.11.1997 n. 396 Modificazioni al D.Lgs. 29/1993, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della L. 59/1997 Ha modificato forme e contenuti della contrattazione collettiva che si svolge secondo un procedimento di matrice negoziale e non più amministrativa. Ha ridefinito i criteri per la rappresentatività sindacale, sia a livello nazionale che decentrato, imponendo la costituzione delle RSU, organismi di rappresentanza democratica eletti su base concorrenziale da tutti i dipendenti pubblici dell’unità amministrativa decentrata.

Livelli di contrattazione Si svolge in ARAN Dà luogo a Livello NAZIONALE (I livello) CCNQ CCNL Livello LOCALE (INTEGRATIVO) (II livello) Si svolge in ogni pubblica Amministrazione.Dà luogo a C.I. I livelli sono stabiliti dall’Accordo sulla politica dei redditi del 23.7.1993 Governo-OO.SS.e confermati dalla legge di riforma del pubblico impiego

STRUTTURA DELL’ARAN

Comitato direttivo: 5 componenti (3 di nomina governativa, tra cui il Presidente, 1 designato dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato-Città, 1 designato da ANCI e UPI) Rappresenta legalmente le PP.AA. agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. Esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti, ogni attività relativa: alle relazioni sindacali alla negoziazione dei contratti collettivi alla assistenza alle PP.AA. Ai fini dell’uniforme applicazione dei CCNL Art. 46 d.lgs. 165/2001: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva.

A R N COMPARTI DI CONTRATTAZIONE comitati di settore S.S.N. MINISTERI SCUOLA AZIENDE AUTONOME A R N S.S.N. UNIVERSITA’ comitati di settore AGENZIE FISCALI ENTI DI RICERCA P.C.M. REGIONI – AUTONOMIE LOCALI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ACCADEMIE – CONSERVATORI

Regioni-Autonomie locali AREE DELLA DIRIGENZA Ministeri Area I Aziende autonome Area II Regioni-Autonomie locali Area III Sanità Ruoli SPTA Area IV Medico-veterinaria Area V Dirigenza scolastica EE.PP. Area VI Agenzie fiscali Enti di ricerca Area VII Università Area VII P.C.M.

Durata dei contratti 4 anni per la parte normativa 2 anni per la parte economica parte normativa 2006-2009 I biennio economico 2006-2007 Contratti del prossimo quadriennio: II biennio economico 2008-2009 Sono stipulati sei CCNL: due per ogni separata area di contrattazione Nel SSN:

Le risorse possono essere integrate Le regole stabilite dall’Accordo sulla politica dei redditi del 1993, valido per tutti i settori pubblici, prevedono Tetto di inflazione programmata per quel periodo calcolata sulla massa salariale di ogni settore dell’anno precedente il rinnovo Primo biennio Inflazione programmata nel secondo periodo Secondo biennio la possibile differenza tra il tetto di inflazione programmata del I biennio e l’ inflazione reale nello stesso periodo Dalla legge finanziaria nazionale per garantire l’avvio delle riforme. dalle Regioni, Autonomie locali ed altre P.A, per il tramite dei comitati di settore per la contrattazione di II livello Le risorse possono essere integrate

Soggetti per stipulazione CCNL Soggetti ARAN (Rappresentanza Pubbliche Amministrazioni) SINDACATI rappresentativi SINDACATI DI CATEGORIA (che raggiungono il 5% al livello nazionale quale media tra il dato associativo ed elettorale) CONFEDERAZIONI sindacali cui gli stessi aderiscono

Comitato di settore comparto Sanità Composizione: Assessore Finanze Lombardia (Presidente) Assessore sanità Emilia Romagna Assessore sanità Friuli VG Assessore sanità Toscana Assessore sanità Veneto Assessore sanità Puglia Assessore sanità Provincia aut. Trento 2 rappresentanti Ministero Salute (Governo) Elabora linee di indirizzo per i CCNL del comparto e aree dirigenziali.

FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE Definizione mediante appositi contratti quadro (tra Aran e confederazioni sindacali rappresentative) dei comparti e delle aree dirigenziali della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini (atto di indirizzo deliberati dall’organismo di coordinamento dei comitati di settore e trattative condotte dalle confederazioni rappresentative Definizione rappresentatività Definizione degli intendimenti negoziali (Trasmissione all’Aran dell’atto di indirizzo da parte del Comitato di settore)

Continua:FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE Invio all’Aran dell’atto di indirizzo e conseguente avvio delle trattative tra le parti sindacali e l’Aran (ciascun comitato di settore viene costantemente informato sullo svolgimento delle trattative). Subprocedimento presso il Dipartimento Funzione Pubblica con invio dell’ipotesi di CCNL al Ministero dell’Economia. Raggiungimento ipotesi di accordo tra Aran e parti sindacali ed invio dell’accordo, al comitato di settore, per il parere. In caso di parere negativo del Comitato di settore si riapre la trattativa Acquisizione del parere favorevole del Comitato di settore (entro 5 gg.) sul testo contrattuale e sui conseguenti oneri diretti e indiretti a carico delle amministrazioni interessate. Espressione del parere da parte del Presidente del Consiglio per il tramite Ministro FP, previa deliberazione Consiglio Ministri. In caso di divergenza fra valutazione del Comitato di settore e Consiglio dei Ministri, viene escluso ogni concorso al finanziamento del contratto da parte dello Stato.

Continua:FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE Invio all’Aran della deliberazione del Consiglio dei Ministri di autorizzazione del Ministro FP ad esprimere il parere favorevole al fine della sottoscrizione definitiva. Trasmissione il giorno successivo, da parte dell’Aran, del CCNL e della quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei Conti, con la relazione tecnico-illustrativa allegata, ai fini della certificazione circa la compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio (la procedura di certificazione deve concludersi entro 40 giorni). Eventuale acquisizione da parte della CdC di valutazione di 3 esperti designati da FP di concerto con Economia CERTIFICAZIONE POSITIVA dell’attendibilità dei costi quantificati o mancata certificazione nel termine di 15 gg. con formazione del silenzio-assenso. CERTIFICAZIONE NON POSITIVA

Continua:FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE POSITIVA NON POSITIVA Assunzione delle iniziative necessarie da parte dell’Aran, sentito il comitato di settore, per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione. Qualora non si ritenga possibile adeguare la quantificazione dei costi, l’Aran convoca le OO.SS. Per la riapertura delle trattative. Comunicazione da parte della CdC alla FP, al Comitato di settore ed all’Aran dell’esito positivo della certificazione. Le iniziative assunte dall’Aran in seguito alla valutazione espressa dalla CdC sono comunicate al Governo e alla CdC la quale, in caso di diversa quantificazione delibera nuovamente Deliberazione positiva Sottoscrizione definitiva del CCNL in sede Aran previa verifica che all’accordo aderiscano il 51% delle OO.SS. quale media tra dato associativo ed elettorale. In caso di nuova deliberazione negativa la CdC relaziona al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla copertura finanziaria e sulla compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio

Continua: FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE POSITIVA NON POSITIVA Sottoscrizione definitiva Pubblicazione in G.U. Il CCNL è efficace dal giorno successivo alla sottoscrizione (indipendentemente dalla pubblicazione in G.U.) Riapertura delle trattative. Ovvero Mandato del Comitato di settore al Presidente dell’Aran a sottoscrivere ugualmente il CCNL. Modifica art. 47 D.Lgs. 165/2001 sulla tempistica di chiusura del CCNL (art. 1, co. 548 finanziaria 2007)

I tempi dei CCNL aree dirigenziali del 3.11.2005 PREINTESE TECNICHE: 12.5.2005 Trasmissione Preintese Comitato settore: 18.5.2005 Parere favorevole Comitato settore: 19.5.2005 Trasmissione Preintese DFP (Governo e Ministero Economia): 24.5.2005 Parere favorevole DFP: 18.7.2005 Sottoscrizione ipotesi e trasmissione Comitato settore: 21.7.2005 Parere favorevole Comitato settore : 25.7.2005 Trasmissione ipotesi DFP : 26.7.2005 Richiesta chiarimenti DFP : 12.8.2005 Continua….

I tempi dei CCNL aree dirigenziali del 3.11.2005 Osservazioni integrative Aran : 9.9.2005 Parere favorevole DFP : 16.9.2005 Trasmissione ipotesi CdC, con relazioni : 22.9.2005 Certificazione non positiva CdC : 7.10.2005 Conferma parere favorevole Comitato settore: 27.10.2005 Invio DFP decisione di sottoscrivere i CCNL: 28.10.2005 Presa atto DFP decisione di sottoscrivere: 2.11.2005 SOTTOSCRIZIONE CCNL: 3.11.2005

Gli aspetti problematici individuati dal Comitato di settore Mancanza di tempi certi nella fase di approvazione da parte del Governo degli atti di indirizzo e nell’espressione del parere sulle ipotesi. Ambiguità del ruolo del rappresentante del Governo nell’ambito del Comitato di settore. Scarsa incidenza e capacità di influenza delle regioni nella fase negoziale e nel confronto con le OO.SS. Gli aspetti problematici individuati dal Comitato di settore

Proposte di cambiamento del Comitato di settore Caratterizzazione “regionalista” della sezione dell’Aran che stipula i CCNL della sanità Eliminazione presenza rappresentante Governo nel Comitato di settore Sostituzione passaggi al Governo con pareri espressi in Conferenza Stato-Regioni

A) Ritorno della contrattazione in mano a soggetti politici B) Venir meno di una strategia unitaria nel rinnovo dei CCNL delle diverse aree e comparti contrattuali Possibili conseguenze del nuovo modello proposto C) Soppressione Aran

EVOLUZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA Al contratto decentrato era demandato di regolare gli istituti normativi ed economici espressamente riservati dall’accordo nazionale alla competenza locale Art. 40 L. 132/1968 Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti, è costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Art. 47 L. 833/1978

L. 93/83 - Art. 14: Accordi decentrati 1. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all' articolo 3 , n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente articolo 11. ……………………………………………………. L. 93/83 - Art. 14: Accordi decentrati Crescita fuori controllo della spesa pubblica La contrattazione decentrata come “braccio operativo” di quella nazionale di cui la legge si avvaleva per l’esplicazione della contitolarità del potere dell’amministrazione e del sindacato stimolandolo ad assumere il ruolo di cogestore con il diritto di veto all’esplicazione dell’attività organizzatoria dell’amministrazione. Impreparazione dei dirigenti ad opporre resistenza. contrattazione collettiva pubblica come vincolo consociativo

CARATTERI GIURIDICI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA Accentuata esigenza di decentramento e flessibilità Uso distorto della contrattazione decentrata rivolta all’esclusivo soddisfacimento di microinteressi senza contemperarli con i macrointeressi della produttività ed efficienza della PA D.lgs. 29/1993 – nuovo sistema di relazioni sindacali e di controllo della spesa Esigenza di semplificare le fonti e avviare il processo di privatizzazione Notevole grado di informalità nelle modalità attuative della contrattazione decentrata che ne accentua i caratteri di tipo consociativo e cogestionale piuttosto che normativo

Art. 45: 1. La contrattazione collettiva è nazionale e decentrata Art. 45: 1. La contrattazione collettiva è nazionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 23 ottobre 1992, n. 421. …………………………………….. 4. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. …………………………………………… 6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto. 8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, e del D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 430. Regole di trasparenza, correttezza e buona fede valide per la gestione del rapporto di lavoro pubblico-privato Scomparsa del livello di contrattazione regionale (previsto dai DPR 270/87 e 384/90) Prima versione del d.lgs. 29/93: il sistema delle relazioni sindacali è ispirato al rispetto della separazione dei ruoli tra amm.ne e sindacato Abbandono del consociativismo e ricerca di condivisione dei cambiamenti in atto nella PA

La contrattazione decentrata nella stagione contrattuale 1994-1997 CCNL 1.9.1995 comparto (artt. 3-12) e CCNL 5.12.1996 aree dirigenziali (artt. 3-12): Hanno individuato i livelli, i soggetti negoziali e le materie della contrattazione decentrata MA La contrattazione decentrata nella stagione contrattuale 1994-1997 Difficoltà nell’abbandono di prassi di cogestione e fallimento dell’applicazione di interessanti istituti premianti (progressioni economiche o incentivi) legati al merito, voluti a parole ma non nei fatti.

VERSO LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Ampio decentramento amministrativo in vista del federalismo L. 59/97 Accelerare processo di privatizzazione e cambiamento PA Ridurre al minimo le regole pubblicistiche nell’organizzazione della PA D.Lgs. 4.11.1997 n. 396 Modificazioni al D.Lgs. 29/1993, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della L. 59/1997 Il nuovo Art. 45 del d.lgs. 29/1993: (Contratti collettivi nazionali e integrativi) 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 2. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro formano oggetto delle procedure di informazione e di esame regolate dall'articolo 10 e dai contratti collettivi. …………………………………………………………. 4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti

ORGANO DI VERTICE Potere di indirizzo politico-amministrativo Partecipazione sindacale 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. Art. 10 D.Lgs. 29/93 (come sostituito dal d.lgs. 80/1998) – oggi art. 9 d.lgs. 165/2001 Non più cogestione ma condivisione sia pure nei distinti ruoli delle parti ORGANO DI VERTICE Potere di indirizzo politico-amministrativo DIRIGENZA Gestione operativa SINDACATO Difesa dei diritti e interessi del lavoratore

ORGANO DI VERTICE (art. 4, comma 1, d.lgs. 165/2001) Esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti atti. Verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Definisce obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per la gestione. Conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali. Effettua nomine e designazioni. Assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie da destinare al raggiungimento dei risultati di gestione. Adotta la programmazione triennale del fabbisogno di personale e le relative variazioni. Ha la legale rappresentanza dell’azienda, è responsabile della gestione complessiva, realizza – con piena autonomia gestionale – gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi assegnati dalla Regione in funzione delle relative risorse. (art. 4, comma 1, d.lgs. 165/2001)

DIRIGENZA E’ responsabile in via esclusiva dell’attività amministrativa, tecnica e sanitaria, della gestione delle risorse assegnate e dei relativi risultati. Adotta atti e provvedimenti amministrativi. Esercita i poteri di spesa rientranti nelle competenze della propria struttura. Promuove e resiste alle liti con potere di conciliare e transigere. Organizza e gestisce il personale e i rapporti sindacali. La dirigenza sanitaria gode di autonomia tecnico-professionale ed è responsabile del risultato dei programmi concordati. (art. 4, comma 2, d.lgs. 165/2001)

SINDACATO Nel tutelare i diritti economici e gli interessi professionali dei lavoratori, partecipa all’attività dell’amministrazione attraverso i seguenti momenti istituzionali: contrattazione integrativa, concertazione, informazione, consultazione. Può intervenire, con le modalità previste dai CCNL negli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. In relazione alla contrattazione integrativa, in tutte le materie a contenuto economico diretto detiene, in pratica, un potere di veto a determinazioni unilaterali dell’amministrazione-datore di lavoro. Non negozia più, come nel passato, istituti che attengono all’organizzazione del lavoro quali orario di servizio, straordinario e pronta disponibilità, mobilità, turni ecc. In queste materie è titolare di un nuovo livello di relazioni – la concertazione – che libera l’amministrazione da vincoli negoziali dopo 30 gg. di infruttuosi tentativi di pervenire ad un accordo. In virtù delle norme del D.lgs. 29/1993 non partecipa più a commissioni esaminatrici di concorso, a commissioni di disciplina e a qualsiasi altra manifestazione di gestione diretta delle risorse umane.

: Obiettivi e strumenti LE RELAZIONI SINDACALI NEI CCNL 7.4.1999 E 8.6.2000: OBIETTIVI E STRUMENTI : Obiettivi e strumenti Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l’esigenza delle aziende ed enti di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:

Contrattazione collettiva a livello nazionale continua: RELAZIONI SINDACALI: obiettivi e strumenti Contrattazione collettiva a livello nazionale Contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda o ente, sulle materie e con le modalità indicate dal CCNL Concertazione Consultazione Informazione Costituzione di commissioni paritetiche PARTECIPAZIONE Interpretazione autentica dei contratti collettivi

Materie e risorse della contrattazione integrativa Sono fissate dal contratto nazionale L’accordo è necessario solo per le materie economiche (produttività, indennità, etc.) Materie L’accordo non è necessario nelle altre materie. Se esso non è raggiunto nel periodo di 60 gg. fissato dal CCNL, l’azienda può decidere senza. Il tetto delle risorse del II livello è stabilito nel contratto nazionale d’accordo con i comitati di settore. Risorse

Contrattazione integrativa Materie tassative fissate dal CCNL LIVELLI DI RELAZIONI SINDACALI NELLA SEDE AZIENDALE Contrattazione integrativa Materie tassative fissate dal CCNL Concertazione Materie tassative fissate dal CCNL Materie fissate da leggi, CCNL o altre decise dall’azienda Consultazione Informazione Materie fissate dal C.I. Commissioni pari opportunità, mobbing, osservatori Partecipazione La fissazione delle materie dei primi due livelli nel CCNL non limita l’azienda ma la tutela dalle richieste delle OO.SS. invasive dell’organizzazione ed improntate a cogestire. L’obbligo assunto a livello nazionale va rispettato.

Contrattazione, concertazione , consultazione informazione Attività negoziale che può essere anche a termine. CONTRATTARE È UN OBBLIGO; STIPULARE, SOLO SE CONVENIENTE Contrattazione = Attività non negoziale a termine. Si conclude con un verbale in cui si registrano posizioni parti Concertazione = Attività informale prevista da leggi, CCNL e azienda Consultazione = Atti relativi al rapporto di lavoro individuati dall’azienda in C.I. Può essere preventiva o successiva Informazione = Le procedure di contrattazione e concertazione sono definite dal CCNL; quelle di consultazione ed informazione in azienda

Materie di C.I. nel comparto sanità (art. 4 CCNL 7 aprile 1999) A contenuto economico diretto: obbligatorio contratto integrativo Art. 43 legge 449/1997 Criteri generali della produttività collettiva ed individuale 1 Economie part - time Criteri generali per ripartizione risorse derivanti da: Specifiche leggi finalizzate incentivare prestazioni personale 2 Accessorio personale trasferito per delega funzioni Spostamento di risorse tra fondi ed al loro interno 3 Risorse aggiuntive Modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro Risparmi su riduzione stabile dotazione organica 4

Materie di C.I. nel comparto sanità (art. 4 CCNL 7 aprile 1999) A contenuto economico indiretto Modalità e verifiche per riduzione orario a 35 ore Programmi annuali e pluriennali formazione Effetti e conseguenze riconversioni servizi su personale Non è obbligatorio contratto integrativo se non si raggiunge l’accordo nei 60 gg. dall’inizio trattative Criteri generali per le politiche orario lavoro Pari opportunità Individuazione casi elevabilità contingente part - time Indirizzi e criteri per miglioramento ambiente lavoro dlgs 626/1994

2. Materie relative all’utilizzo delle risorse, definite nel CCNL e per le quali il medesimo rinvia l’individuazione dei criteri generali alla sede aziendale (art. 4, comma 2, lett. b) 1. Materie riferite al rapporto tra la parte pubblica e quella sindacale (art. 4, comma 2, lett. a) CCNL 3.11.2005, Art. 4: Contrattazione collettiva integrativa aree dirigenziali 3. Materie attinenti temi prettamente collegati alle condizioni di lavoro nelle singole aziende e per le quali la contrattazione nazionale non sarebbe nelle condizioni di dare una risposta efficace (art. 4, comma 2, lett. c, d, e, f, g)

MATERIE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA A contenuto economico diretto: obbligatorio contratto integrativo ART. 4, comma 2, lett. A: Individuazione delle posizioni dirigenziali cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della L. 146/90, secondo quanto previsto dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all’area dirigenziali. (accordi: 26.9.2001 medici-veterinari, 25.9.2001 SPTA) ART. 4, comma 2, lett. B – Criteri generali per: 1. Definizione della percentuale di risorse del fondo di risultato da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502/92, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene quindi corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti, ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità dell’art. 65 CCNL 5.12.1996. Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti; Vd. Art. 12 CCNL 5.7.2006, II biennio

A contenuto economico diretto: obbligatorio contratto integrativo MATERIE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA A contenuto economico diretto: obbligatorio contratto integrativo ART. 4, comma 2, lett. B: 2. Attuazione art. 43 L. 449/97 (contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione con soggetti privati al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi sanitari); 3. Distribuzione delle risorse contrattuali tra i 3 fondi previsti e delle risorse regionali eventualmente assegnate; 4. Modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) del CCNL 8.6.2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti; 5. Lo spostamento di risorse tra i tre fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9, comma 4. Ove non si raggiunga l’accordo si applicano le regole originarie.

MATERIE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA ART. 4, c. 2, lett. C: Linee generali di indirizzo e programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l’aggiornamento e la formazione dei dirigenti , anche in relazione all’applicazione dell’art. 16 bis e segg. del d.lgs. 502/92 e smi. Linee guida regionali ART. 4, c. 2, lett. D: Pari opportunità, con le procedure indicate dall’art. 8 del CCNL 8.6.2000 anche per le finalità di cui alla L. 125/91. ART. 4, c. 2, lett. E: Criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento al d.lgs. 626/94 e smi e nei limiti stabiliti dal CCNQ 10.7.1996 (relativo all’attuazione del D.lgs. 626). ART. 4, c. 2, lett. F: Implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative e tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti. ART. 4, c. 2, lett. G: Criteri generali per la definizione del regolamento ALPI per la disciplina e l’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria nonché per l’attribuzione dei relativi proventi agli interessati. Linee guida regionali Su tali materie – non direttamente implicanti erogazione di trattamento economico – decorsi 30 gg. senza raggiungere l’accordo, le parti riacquisiscono la propria libertà d’azione (c. 4) E’ obbligatorio avviare il confronto ma non raggiungere l’accordo. Principio del diverso rapporto tra dirigente e O.S.

Trasmissione CI all’Aran (art. 46, c. 5, d.lgs. 165/2001) Quadriennio normativo - Biennio economico Opportunità di trattare tutte le materie in un’unica sessione negoziale per realizzare equilibri negoziali. La Regione può decidere di non emanare linee di indirizzo ex art. 9 CCNL 3.11.2005 (comma 2) Costituzione delegazione di parte pubblica (30 gg stipula CCNL) e convocazione delegazione sindacale (15 gg. o 30 gg. presentazione piattaforme) Tempi e procedure per la stipulazione e rinnovo del contratto integrativo (Art. 5 CCNL 3.11.2005 e art. 4 CCNL 19.4.2004) Trasmissione CI all’Aran (art. 46, c. 5, d.lgs. 165/2001) Ipotesi di CCIA (i soggetti che non hanno firmato possono farlo in sede di sottoscrizione definitiva) Il CCIA deve contenere clausole su tempi, modalità e procedure di verifica di attuazione Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio da parte del Collegio sindacale) 15 gg. 5 gg.

Da contrattazione decentrata a contrattazione integrativa CCNL 1994 – 1997 : contrattazione decentrata Risorse nazionali Risorse decentrata CCNL 1998 – 2001: contrattazione integrativa RISORSE INTEGRATIVA Risorse nazionali fondo condizioni lavoro Fondo produttività Fondo fasce, posizioni etc

Concetto di rappresentatività a livello locale Per le RSU deriva dal risultato elettorale NON SONO AMMISSIBILI ALLA C.I: La rappresentatività dei componenti delle OOSS firmatarie dei CCNL è nazionale ed è misurata dall’ARAN. Le federazioni di più sindacati sono soggetto unitario sindacati non ammessi al CCNL anche se a livello locale hanno la media del 5% tra dato associativo ed elettorale i sindacati ammessi alle trattative nazionali non firmatari del CCNL Singoli componenti di federazioni sindacali

Regole accertamento rappresentatività a livello nazionale Accertamento biennale, effettuato dall’ARAN COMPARTI: sindacati che raggiungono dati elettorali (ottenuti nelle elezioni per RSU in ogni Azienda) 5% MEDIA tra dati associativi (dipendono dai contributi lavoratori ai sindacati. Il pagamento è attestato da ciascuna P.A.) Aree dirigenza: misurazione solo sul dato associativo in mancanza RSU

La rappresentatività a regime conferma della biennalità dell’accertamento stabilità biennale della delegazione ART. 19 CCNQ DEL 7 AGOSTO 1998 i movimenti associativi avvenuti dopo l’accertamento producono i propri effetti dal biennio successivo autonomia dei singoli contratti

Delegazione Sindacale trattante nel II livello COMPONENTI OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL RSU Organismo eletto triennalmente Designati dalle relative OO.SS Soggetti entrambi necessari nella C.I Nessun potere di individuazione dei soggetti sindacali è demandato alla azienda discendendo la rappresentanza dall’art. 42 del dlgs 165 del 2001 e, per gli aspetti ad esso demandati, dal CCNQ sui diritti e prerogative sindacali

RSU nelle RSU del pubblico impiego possono essere presenti anche eletti su liste di sindacati non rappresentativi ciò giustifica nella delegazione trattante la presenza delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali per garantire il collegamento con le scelte negoziali nazionali

GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONE L’azienda o ente, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il rapporto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi (solo CCNL dirigenza). Nelle materie per cui è prevista contrattazione integrativa, concertazione o consultazione l’informazione è preventiva. (Il CI individua altre materie su cui l’informazione dovrà essere preventiva o successiva. Solo CCNL dirigenza) Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione.

Continua: GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE CONCERTAZIONE aree dirigenziali I soggetti sindacali, ricevuta l’informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui CRITERI GENERALI inerenti alle seguenti materie: Affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; Articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione: criteri generali di valutazione dell’attività dei dirigenti; articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze; condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale. Si avvia entro 48 ore dalla richiesta e si conclude entro 30 gg. Dell’esito è redatto verbale da cui risultino le rispettive posizioni.

Sistema classificatorio in ordine a: ART. 6 CCNL Comparto 7.4.1999 - MATERIE DI CONCERTAZIONE Sistema classificatorio in ordine a: Posizioni organizzative (criteri di conferimento, sistemi di valutazione e graduazione delle funzioni) Svolgimento selezioni passaggi ctg. Sistemi valutazione permanente Verifica periodica produttività strutture operative Criteri per definizione carichi di lavoro Articolazione orario servizio Concertazione inizia nelle 48 h dalla richiesta e si conclude entro 30 gg. con un verbale che registra le posizioni delle parti. Andamento processi occupazionali

Continua: GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE CONSULTAZIONE E’ facoltativa e si estende anche ai casi in cui gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro siano emanati a livello sovra aziendale (per es. aree vaste, ecc.). E’ obbligatoria su: organizzazione e disciplina di strutture, servizi e uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché consistenza e variazione delle dotazioni organiche; casi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e smi (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza) COMMISSIONI PARITETICHE Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell’azienda o ente è prevista la possibilità di costituire, in relazione alle dimensioni dell’azienda e senza oneri aggiuntivi, commissioni bilaterali ovvero osservatori per l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l’organizzazione del lavoro in relazione a processi di riorganizzazione dell’azienda ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l’ambiente, l’igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione.

Eliminare le disparità di trattamento nella formazione scolastica e professionale, nonché nell'accesso al lavoro Promuovere l'inserimento delle donne nei settori professionali in cui sono ancora poco presenti Legge 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” Favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne soprattutto attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione Favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione e riqualificazione imprenditoriale Favorire una diversa organizzazione del lavoro, al fine di coniugare vita familiare e lavorativa

D.Lgs. 29/1993 (oggi D.Lgs. 165/2001) “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” Art. 7: Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della P.A. Art. 61 (oggi art. 57): 1. Le P.A. al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’acceso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno 1/3 dei posti di componente delle commissioni di concorso…….; adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro…..; garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale…adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e familiare; possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati pari opportunità nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio. 2. Le P.A., secondo le modalità di cui all’art. 9 (partecipazione sindacale) adottano tutte le misure per attuare le direttive della U.E. in materia di pari opportunità….

Comitati per le pari opportunità art. 8 CCNL 8.6.2000 Compiti: raccolta dati sulle materie di propria competenza che l’amministrazione è tenuta a fornire formulazione proposte sui temi di competenza da portare in contrattazione integrativa promozione iniziative per l’attuazione delle direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della L. 125/1991

Continua: art. 8 CCNL 8.6.2000 C.P.O. Costituzione: 1 componente per ciascuna O.S. firmataria del CCNL e numero pari rappresentanti aziendali . Il Presidente è un rappresentante dell’azienda, il vicepresidente è designato dal Presidente. Il Comitato propone misure per favorire effettive condizioni di parità dei dirigenti nel lavoro e nello sviluppo professionale, su: accesso ai corsi di formazione manageriale; processi di mobilità; flessibilità degli orari in rapporto a quelli dei servizi sociali.

Continua: art. 8 CCNL 8.6.2000 C.P.O. L’azienda garantisce al Comitato strumenti per il funzionamento. Valorizza e pubblicizza i risultati del lavoro del Comitato. Durata: 4 anni, rinnovabili una sola volta. Altro: Relazione annuale sulle condizioni dei dirigenti in azienda fornendo informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie discipline nonché sulla partecipazione ai processi formativi.

Art. 43 CCNL integrativo 10.2.2004 Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 1. Le aziende, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL 8 giugno 2000 adottano, con proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice tipo valido per tutte le aree negoziali del Comparto Sanità.

MOBBING Serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo, in modo sistematico e abituale aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonee a compromettere la salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’unità operativa di appartenenza o addirittura tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

DISCIPLINA CONTRATTUALE FINALITA’ Costruire uno spazio di mediazione sindacale per: Prevenire il verificarsi di possibili situazioni pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore Contrastare e reprimere la diffusione del mobbing Migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing NOVITA’: art. 7 CCNL 3.11.2005 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing Entro 60 gg. dall’entrata i vigore del CCNL. Compiti: raccolta dati sull’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno individuazione cause del fenomeno – verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale proposta di azioni positive per la prevenzione e repressione delle situazioni di criticità formulazione proposte per definire codici di condotta

Continua: art. 7 CCNL 3.11.2005 comitato mobbing Il Comitato valuta inoltre l’attuazione di idonea FORMAZIONE per: affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; favorire la coesione e la solidarietà di dirigenti e dipendenti mediante più specifica conoscenza di ruoli e dinamiche interpersonali all’interno dei servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e affezione all’ambiente lavorativo Adempimenti azienda: costituzione e funzionamento sportelli di ascolto istituzione figura Consigliere di fiducia definizione codici di condotta

Continua: art. 7 CCNL 3.11.2005 comitato mobbing Costituzione: 1 componente per ciascuna O.S. firmataria del CCNL e numero pari rappresentanti aziendali + rappresentante CPO Il Presidente è un rappresentante dell’azienda, il vicepresidente è componente sindacale. Durata: 4 anni, rinnovabili. Altro: Non è previsto compenso per la partecipazione. Mantenere collegamento con Comitato pari opportunità. Regolamento interno di funzionamento. Relazione annuale attività svolta. L’azienda garantisce al Comitato strumenti per il funzionamento. Valorizza e pubblicizza i risultati del lavoro del Comitato.

Consolidamento del sistema delle relazioni sindacali (artt. da 3 a 9) Obiettivi del CCNL 3 novembre 2005 Consolidamento del sistema delle relazioni sindacali (artt. da 3 a 9) Interesse dei dipendenti al miglioramento condizioni di lavoro e crescita professionale + esigenza dell’azienda di incrementare e mantenere elevati efficacia ed efficienza dei servizi erogati. Confermati: art. 8 Comitati pari opportunità, art. 9 Soggetti sindacali, art. 10 Composizione delle delegazioni, art. 11 Clausole di raffreddamento, art. 12 Interpretazione autentica dei CCNL (CCNL 8.6.2000) art. 2 Diritto di assemblea, art. 3 Contributi sindacali, art. 4 Patronato sindacale (CCNL 10.2.2004) Riscritti: art. 4 Contrattazione collettiva integrativa art. 5 Tempi e procedure per il rinnovo del contratto collettivo integrativo art. 6 Informazione, concertazione, consultazione e commissioni paritetiche

Dirigenza - art. 9 CCNL 8.6.2000: Soggetti sindacali 1. In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente ai sensi dell'art. 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali. 2. Per effetto del comma 1, il complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, pari ad 81 minuti per dirigente stabilito dall'art. 8, comma 1 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le modalità stabilite dall'art. 10 del medesimo accordo solo ai sottoindicati dirigenti sindacali : - componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 19 della legge 300/970; - componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative (firmatarie aventi titolo a partecipare) ammesse alla contrattazione (collettiva integrativa) nazionale. 5. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del CCNQ del 7.8.1998. Dirigenza - art. 9 CCNL 8.6.2000: Soggetti sindacali 3. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al comma 2 competono i soli permessi di cui all'art. 11 del citato CCNQ del 7 agosto 1998. 4. In attesa degli accordi del comma 1, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi aziendali sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

1. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come previsto dall'art. 10, comma 1 dell'accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti : a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998 ; b) ai dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative: - dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l'elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro ; - delle organizzazioni sindacali rappresentative (firmatarie aventi titolo a partecipare) ammesse alla contrattazione (collettiva integrativa) nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2; - componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) o quelli dei due precedenti alinea. Comparto - art. 8 CCNL 7.4.1999: Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro 2. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'art. 13 dell'accordo quadro di cui al comma 1.

Dirigenza - art. 10 CCNL 8.6.2000:Composizione delle delegazioni 1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue: - dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o da un suo delegato; - dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati appositamente individuati dall'azienda. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: - da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 9, comma 1 ; - dai componenti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del presente CCNL; Dirigenza - art. 10 CCNL 8.6.2000:Composizione delle delegazioni 4. Le aziende possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.). 3. Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui all'art. 9 non può far parte della delegazione trattante di parte pubblica.

Comparto - art. 9 CCNL 7.4.1999:Composizione delle delegazioni 1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue: - dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente o da un suo delegato; - dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: - dalle R.S.U; - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L. 3. Le aziende e gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.). Comparto - art. 9 CCNL 7.4.1999:Composizione delle delegazioni

Dirigenza - art. 11 CCNL 8. 6. 2000; Comparto - art. 10 CCNL7. 4 Dirigenza - art. 11 CCNL 8.6.2000; Comparto - art. 10 CCNL7.4.1999 :Clausole di raffreddamento 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti non implicando l'obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste dall'art. 4, comma 3. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, nel quale le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle previste relazioni sindacali.

Dirigenza - art. 12 CCNL 8. 6. 2000; Comparto – art. 11 CCNL 7. 4 Dirigenza - art. 12 CCNL 8.6.2000; Comparto – art. 11 CCNL 7.4.1999: Interpretazione autentica dei contratti collettivi 1. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo di definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del d.lgs. 29 del 1993 o quelle previste dall'art. 5, per i contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. 2. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie.

art. 2 CCNL integrativo dirigenza 10.2.2004: Diritto di assemblea 1. I dirigenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nell'area della dirigenza medico veterinaria ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CCNQ del 27 febbraio 2001 sulle prerogative sindacali. 3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali. 4. E' disapplicato l'art. 94 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384.

art. 2 CCNL integrativo comparto 20.9.2001:Diritto di assemblea 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con le aziende per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione 2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro: - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art.1, comma 5 del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; - dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti , con le modalità dell'art. 8, comma 1 dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; - da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU. art. 2 CCNL integrativo comparto 20.9.2001:Diritto di assemblea 3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. 4. È disapplicato l'art. 26 del DPR 384/1990.

art. 3 CCNL integrativo dirigenza 10.2.2004: Contributi sindacali 1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal dirigente all'azienda ed all'organizzazione sindacale interessata o da quest'ultima direttamente all'azienda. 2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. 3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'azienda di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione. 4. Le trattenute operate dalle singole aziende sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute sono versate con cadenza mensile alle organizzazioni sindacali interessate. Con l'azienda stessa sono, altresì, concordate le modalità che consentano il monitoraggio degli iscritti, dei cancellati o dei trasferiti nel rispetto delle norme vigenti. 5. Le aziende sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché sui versamenti effettuati alle organizzazioni interessate. 6. Con l'entrata in vigore del presente contratto è definitivamente disapplicato l'art. 12 del CCNL 5 dicembre 1996. …………………………….

Patronato sindacale Dirigenza - art. 4 CCNL integrativo 10.2.2004: Comparto - art. 3 CCNL integrativo 20.9.2001: 1. I dirigenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative nazionali, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 165/2001 o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda. 2. E' disapplicato l'art. 101 del D.P.R. 384/1990. 1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative nazionali, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 165/2001 o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda. 2. E' disapplicato l'art. 33 del D.P.R. 384/1990.

Dirigenza - Art. 8 CCNL 3. 11. 2005; Comparto – art. 6 CCNL 19. 4 Dirigenza - Art. 8 CCNL 3.11.2005; Comparto – art. 6 CCNL 19.4.2004: Norma di rinvio ed integrazioni: le prerogative sindacali sono fruibili anche dalle OO.SS. non firmatarie del CCNL purchè ammesse alle trattative nazionali (cfr. art. 43, c. 6, d.lgs. 165/2001) Prerogative e diritti sindacali: CCNQ 7 agosto 1998 (art. 10, c. 2) modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende CCNQ 27 gennaio 1999 CCNQ 9 agosto 2000 CCNQ 13 febbraio 2001

Obiettivi del CCNL 3 novembre 2005 Adattamento delle norme contrattuali alle leggi sopravvenute o interventi correttivi Rapporto di lavoro - Legge 138/2004 (artt.10, 11, 12 e 13) Coordinamento regionale (art. 9)

Coordinamento Regionale (art. 9) a. Utilizzo delle risorse (aggiuntive) regionali - art. 57 (anche comparto) b. Realizzazione della formazione continua (anche comparto) c. Utilizzo quota risorse derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica (anche comparto) Materie di coordinamento comma 1: Flessibilità gestione fondi d. Metodologie di incremento dei fondi aziendali in caso di aumento dotazione organica (anche comparto) e. Definizione criteri di valutazione dei dirigenti

Coordinamento Regionale (art. 9) Materie di coordinamento: …segue f. Definizione di criteri per lo sviluppo di un sistema di standards finalizzati all’individuazione di un quadro omogeneo dei volumi prestazionali g. Definizione di criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale (ad es. servizi di guardia) e all’urgenza ed emergenza Materie di coordinamento: h. Applicazione della mobilità dei dirigenti in caso di eccedenza nei processi di ristrutturazione aziendale i. Criteri per lo svolgimento della libera professione intramuraria correlata all’andamento delle liste d’attesa

Analisi risultanze e impatto che le procedure di revisione del trattamento economico del CCNL hanno prodotto sui fondi delle varie aziende della Regione. In caso di incapienza di qualche azienda la Regione svolge azione di compensazione (perequazione) tra aziende Possibilità di integrare le materie espressamente previste al comma 1. Definizione all’interno di protocolli definiti in ciascuna Regione e previsti dal sistema delle relazioni sindacali regionali. Il comma 4 Problematiche connesse ai processi di riordino previsti dalla programmazione regionale.

Coordinamento Regionale (art. 9) …segue Le linee di indirizzo devono essere emanate dalla Regione entro 120 giorni dalla sottoscrizione del CCNL In assenza di linee di indirizzo ripresa delle relazioni sindacali aziendali anche nelle predette materie

Grazie per l'attenzione branca@aranagenzia.it

Spero che non ti secchi se ho portato cuscino e coperte. Durante la tua ultima presentazione ho perso conoscenza e mi sono rotto il naso sul tavolo. Dov’è finita l’educazione?