L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA COME PROGETTO CONDIVISO

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INTEGRAZIONEINTEGRAZIONE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI.
Transcript della presentazione:

L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA COME PROGETTO CONDIVISO I CONTRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Articolo 34 La scuola è aperta a tutti Articolo 3 E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitando l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione Articolo 38 Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale Articolo 118 La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province , ai comuni o ad altri Enti Locali

Legge 118/71 art. 28 “ Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale ... vengono assicurati: il trasporto gratuito... l’accesso ...mediante adatti accorgimenti per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche... l’assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi “ “L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi nelle classi normali della scuola pubblica…” “ Sarà facilitata inoltre la frequenza ... alle scuole medie superiori ed universitarie”

Dpr 616/77 art. 42 Le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” concernono strutture ,servizi individuali o collettivi , attività destinate a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico “ Le funzioni suddette concernono tra l’altro : gli interventi di assistenza medico psichica, l’assistenza ai minorati psico-fisici, “Le funzioni amministrative dell’art.42 sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. art. 45 La Regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i Comuni interessati”

C.M. n. 258/83 “Indicazione di linee di intesa fra Scuola Enti Locali e UU.SS.LL” “Si devono considerare essenziali , al fine dell’integrazione degli alunni portatori di handicap, anche i contributi degli Enti Locali : l’emanazione di leggi regionali o lo stanziamento di fondi; la fornitura e l’adeguamento di edifici scolastici e arredi; l’assegnazione alle scuole di personale ausiliario, di frequente preparato appositamente in vista della collaborazione da dare agli insegnanti; l’assegnazione di personale assistente per i soggetti non autonomi (Dpr 616/77 artt.42/45)al fine di garantire la loro partecipazione alla vita scolastica; la prestazione di servizi diversi (trasporto, mensa, assistenza, libri, sussidi e materiali necessari per l’attuazione della programmazione)

le prestazioni dei servizi sociali; l’adeguamento del funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali alle esigenze dei bambini portatori di handicap...; l’organizzazione e la gestione ( diretta o a convenzione) di centri ricreativi e di attività pratiche socio-educative e di corsi per la formazione e l’addestramento professionali .” La circolare inoltre invita ad attuare iniziative di aggiornamento in comune fra gli operatori dei vari servizi

Legge104/92 art. 3 “ Qualora la minorazione ,singola o plurima , abbia ridotto l’autonomia personale , correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici “

art.13 E’ confermato “l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali” L’integrazione si realizza anche attraverso “la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati” A tale scopo gli enti e le istituzioni coinvolti stipulano accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 142/90

Competono inoltre ai Comuni affidamenti o inserimenti presso persone o nuclei familiari; servizi di aiuto personale ( art.9) ; riserva di alloggi (art.31) realizzazione di comunità alloggio e di centri socio-riabilitativi a valenza educativa per persone handicappate in situazione di gravità , idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti , riservati a persone che abbiano assolto l’obbligo scolastico. ( articoli 8 e 10)

LEGGE 124/99 e D.M. 23/7/99 Stabilisce il trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali alle dipendenze dello Stato che viene inquadrato nei profili professionali corrispondenti e mantiene le i preesistenti compiti attribuiti , purchè previsti nel profilo statale.

COMPETENZE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA COMPETENZE DELL’ENTE LOCALE Nota 30 novembre 2001, prot.3390 DIRITTO ALLO STUDIO PER GLI ALLIEVI DISABILI COMPETENZE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA L’assistenza di base COMPETENZE DELL’ENTE LOCALE L’assistenza specialistica

COMPETENZE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA L’assistenza di base primo segmento dell’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione personale prevista all’articolo 13 , comma 3 della Legge 104/92 è parte fondamentale del processo di integrazione la sua attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito è attività interconnessa con quella educativa e didattica concorre all’integrazione secondo un progetto unitario ( il PEI) che coinvolge tutti gli operatori

“ Il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili , partecipa al PEI dell’alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione scolastica” Spetta ai collaboratori scolastici l’ausilio materiale agli alunni nell’accesso , nell’uscita dalla scuola e nello spostamento nei locali scolastici, per esigenze di particolare disagio, per le attività di cura alla persona , per l’uso dei sevizi igienici e nella cura dell’igiene personale

COMPETENZE DELL’ENTE LOCALE L’assistenza specialistica secondo segmento dell’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione personale prevista all’articolo 13 , comma 3 della Legge 104/92 da svolgersi con personale qualificato (educatori professionali, assistenti educativi, traduttori nel linguaggio dei segni,…) sia all’interno che all’esterno della scuola con compiti di assistenza educativa all’autonomia ed alla comunicazione

LEGGE 328/2000 art.6 Compete ai Comuni singoli o associati : l’erogazione di tutti i servizi sociali nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province.

Spetta invece alle Province: la programmazione del sistema integrato dei servizi sociali, la raccolta delle conoscenze e dei dati dei bisogni, l’analisi dell’offerta assistenziale

art.14 Compete inoltre ai comuni la realizzazione di “ Progetti individuali per le persone disabili” per la realizzazione della piena integrazione nell’ambito famigliare e sociale, nonché nei percorsi di dell’istruzione scolastica , professionale o del lavoro…” Tali progetti si collocano nell’ambito dei Piani di zona e comprendono: la valutazione diagnostico –funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune

Si tratta di indicazioni dirimenti rispetto alla confusione creata dal Decreto Legislativo del 31/3/98 che all’art. 139 : attribuiva alle Province i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio frequentanti le scuole superiori ed ai Comuni quelli per gli allievi frequentanti i gradi inferiori di scuola .

Legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004 Fa un ulteriore passo avanti chiarendo diffusamente i compiti delle Province e dei Comuni in base alle indicazioni della Legge 328/2000 specificando che anche le funzioni relative ai non vedenti ed agli audiolesi , storicamente attribuiti alle Province , dovranno passare ai Comuni singoli o associati, assicurando continuità ed efficacia del servizio.