Il provvedimento amministrativo è un atto proveniente da un’amministrazione nell’esercizio di un potere amministrativo, inteso a produrre effetti in capo a soggetti terzi
Il provvedimento amministrativo è caratterizzato da: unilateralità imperatività tipicità nominatività
UNILATERALITA’ i provvedimenti sono posti in essere dalla sola amministrazione, anche se ciò non esclude che altri soggetti eventualmente contribuiscano alla formazione dell’atto
IMPERATIVITA’ o AUTORITATIVITA’ imposizione della decisione dell’amministrazione senza il consenso del destinatario
NOMINATIVITA’ indica la preliminare esigenza che il provvedimento trovi un preciso fondamento normativo
TIPICITA’ la pubblica amministrazione può porre in essere solo i provvedimenti espressamente indicati dalle norme
La motivazione del provvedimento e il suo contenuto Art. 3. commi 1 e 2 Legge n. 241/1990 Ogni provvedimento amministrativo (…) deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma secondo. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria. La motivazione non é richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
La motivazione del provvedimento e il suo contenuto Si suole distinguere 2 distinte componenti della motivazione Giustificazione (indicazione dei presupposti dell’agire) Motivazione in senso stretto (indicazione delle ragioni giuridiche, dei motivi del provvedere). L’individuazione di un distinto contenuto della motivazione determina conseguenze sulla problematica dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti vincolati
La motivazione del provvedimento e il suo contenuto Nel caso di provvedimenti vincolati il contenuto della motivazione risulta limitato, ricavandosi presupposti e giustificazione del provvedimento direttamente dalla norma che identifica il potere. Nonostante la lettera dell’art. 3 L. 241/90 non faccia distinzioni,la giurisprudenza ritiene che per gli atti vincolati sia sufficiente la mera indicazione della norma attributiva del potere.
La motivazione del provvedimento e il suo contenuto Attualmente, molto spesso, la motivazione non trova più la sua sede esclusiva in un’esplicita esternazione, costituente requisito formale del provvedimento. La giurisprudenza tende a cercare aliunde la giustificazione del provvedimento, spostando l’indagine dall’atto all’intero procedimento. La lettera della legge tuttavia impone un obbligo generale di motivazione del provvedimento e la sua necessaria articolazione in giustificazione e motivazione in senso stretto. N. B. 2 verifiche: se la giurisprudenza è coerente con la lettera della legge o applica in modo estensivo la motivazione per relationem e se classifichi il difetto di motivazione come vizio formale o vizio sostanziale
La motivazione del provvedimento e il suo contenuto Il contenuto della motivazione risulta arricchito dal riconoscimento generalizzato della partecipazione al procedimento amministrativo: art. 10 bis L. 241/90: Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
La funzione della motivazione Sono tradizionalmente 3 le funzioni cui assolve la motivazione: Agevolare l’interpretazione dell’atto Consentire il sindacato giurisdizionale Garantire la trasparenza dell’azione amministrativa In corrispondenza 3 sono i destinatari della motivazione Il soggetto inciso dal provvedimento Il giudice amministrativo L’intera comunità dei cittadini
L’obbligo di motivazione e suoi limiti Abbiamo visto che l’art. 3 stabilisce l’obbligo di motivare tutti i provvedimenti. Il principio generale incontra però delle eccezioni Legali: La motivazione non é richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale (art. 3 comma 2). Giurisprudenziali: nei casi di atti vincolati (dequotazione della motivazione)
L’obbligo di motivazione e suoi limiti Con riferimento alle eccezioni legali, però, la giurisprudenza distingue dagli atti generali gli atti di pianificazione e programmazione per i quali si richiede obbligo di motivare se lesivi di posizioni consolidate dei privati. Con riferimento agli atti vincolati parte della dottrina ritiene necessaria almeno l’indicazione dei presupposti al fine di poter verificare se il provvedimento si fondi su un corretto accertamento dei fatti e su una corretta interpretazione della legge.
La motivazione per relationem Non sussiste un obbligo di motivazione contestuale dei provvedimenti amministrativi: Art. 3 comma 3: Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. Non sussiste un onere di allegare il documento. Inoltre la giurisprudenza ha talvolta interpretato questa possibilità in maniera tale da svuotare di contenuto l’obbligo di motivazione in quanto: L’obbligo è soddisfatto anche a prescindere da un riferimento formale nel provvedimento finale ad altri atti collegati (motivazione implicita). La violazione di indicare e rendere disponibile l’atto non determina l’illegittimità del provvedimento motivato ob relationem, ma rileva solo al fine del decorso del termine per ricorrere.
Conseguenze della violazione dell’obbligo di motivazione Si suole distinguere tra: carenza di motivazione (violazione di legge) Difetto di motivazione (eccesso di potere) Parte della giurisprudenza considera la motivazione requisito formale del provvedimento. Ne discende che l’assenza di motivazione nei provvedimenti vincolati (e quasi vincolati) non dà luogo ad annullamento in forza di un’interpretazione estensiva dell’art. 21 octies comma 2 alinea 1 (non convince).