Il duplice profilo del rapporto di lavoro pubblico Rapporto organico: I dipendenti pubblici si configurano come organi dell’amministrazione realizzandone i fini istituzionali e sono, dunque, espressione di interessi pubblici. (qualifica di funzionario) (artt. 54, 97 e 98 Cost.). Rapporto di servizio: i dipendenti pubblici sono pur sempre legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro comportante gli stessi obblighi e diritti che scaturiscono dal rapporto privato. (qualifica di lavoratore)
Art. 97 Cost. Riserva assoluta di legge per quanto riguarda l’organizzazione dei pubblici uffici e l’accesso agli impieghi pubblici mediante concorso. 1° comma: i pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione. 3° comma: nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari. Agli impieghi nelle pp.aa. si accede mediante concorsi, salvi i casi stabiliti dalla legge.
Prima fase Prevalenza del rapporto organico su quello di servizio. Il rapporto si costituisce per atto unilaterale di nomina della P.A. e non per contratto. Il rapporto è gestito da atti amministrativi. Competenza giurisdizionale esclusiva del giudice amministrativo.
Anni settanta Dilatazione delle funzioni della P.A. Esigenza di miglioramento dell’efficienza Necessità di perequazione dei trattamenti economici dei dipendenti. Sindacalizzazione dei settori pubblici. L. n. 312/1980: modifica del sistema di progressione delle carriere (basate sull’anzianità di servizio) per incentivare la produttività. Viene introdotto il sistema delle cd. qualifiche funzionali correlate alla qualità della prestazione ed articolate in diversi livelli professionali.
La legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 Prima disciplina organica tendente alla “privatizzazione”. Sono escluse dalla normativa le materie che riguardano i profili generali dell’organizzazione degli uffici in virtù dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. (coperti da riserva di legge ai sensi dell’art. 97 Cost.). I profili di micro-organizzazione vengono regolamentati dalla contrattazione collettiva che viene istituzionalizzata per oggetto, soggetti, livelli, procedure ed efficacia ma i cui contenuti continuano a dover essere recepiti da appositi atti pubblici unilaterali della P.A. Estensione ai dipendenti pubblici di numerose norme dello Statuto dei Lavoratori.
La prima fase della privatizzazione Legge delega n. 421/1992: razionalizzazione e revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale. D. Lgs. n. 29/1993: “contrattualizzazione” del pubblico impiego ancorato al modello giuslavoristico privatistico ma con importanti diversificazioni.
La seconda fase della privatizzazione Legge delega n. 59/1997 D. Lgs. n. 80/1998 (modifica del D. Lgs. n. 29/1993) D. Lgs. n. 165/2001 (modificato in parte dalla L. n. 145/2002): Testo Unico di riordino dell’intera disciplina sul pubblico impiego (abrogazione della L. n. 29/1993).
La regolamentazione particolare del Comparto Regioni ed Autonomie locali TUEL n. 267/2000 Autonomia delle Regioni ed Enti locali in tema di assunzioni. (ad es. Corte Cost. sentenza n. 390 17 dicembre 2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nelle leggi finanziarie limitative della possibilità di effettuare assunzioni. Tali disposizioni sono state considerate invasive dell’area riservata alle autonomie regionali alle quali la legge statale può dettare criteri ed obiettivi generali ma non imporre nel dettaglio gli strumenti per il loro raggiungimento).
I principi generali della riforma I rapporti di lavoro pubblico sono disciplinati dal c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. Applicabilità dello Statuto dei Lavoratori a prescindere dall’organico. Sulle materie che attengono al rapporto individuale di lavoro le PP.AA. operano “con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro” (art. 5 d. lgs. 165/2001). Separazione delle funzioni di indirizzo e controllo (facenti capo agli organi politici) dalle funzioni di gestione finanziaria e tecnico-amministrativa (facenti capo al dirigente responsabile dell’attività dell’ufficio cui è preposto)(art. 4). Contrattualizzazione dei rapporti di lavoro (individuale e collettiva) salvo le materie soggette a riserva di legge. Parità di trattamento contrattuale e rispetto dei parametri dei contratti collettivi. Devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro dei dipendenti pubblici.
Distinzione tra: Organizzazione amministrativa (organi, uffici e relative modalità di conferimento della titolarità, principi fondamentali di organizzazione degli uffici, selezione per l’accesso e l’avviamento al lavoro, ruoli e dotazioni organiche, ecc.) e Rapporto di lavoro pubblico (potere organizzativo delle PP.AA. simile a quello esercitato dal privato datore di lavoro).
Ambito oggettivo di applicazione della riforma La riserva di legge permane sui profili di macro-organizzazione della P.A. Responsabilità giuridica individuale nell’espletamento delle procedure amministrative. Organi, uffici e modalità di conferimento della titolarità. Principi fondamentali di organizzazione degli uffici Selezione per l’accesso al lavoro e procedure di avviamento al lavoro. Ruoli e dotazioni organiche Disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego pubblico ed altre attività. Divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
Ambito soggettivo di applicazione della riforma Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo; Scuole di ogni ordine e grado; Università (tranne per il personale docente strutturato); Regioni, Enti locali, Comunità montane e loro consorzi; Camere di Commercio; Enti pubblici non economici Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio sanitario; ARAN e Agenzie fiscali ESCLUSIONI Alcune categorie di dipendenti pubblici quali magistrati, avvocati dello Stato, personale di polizia e militare, diplomatici e personale delle Prefetture, dipendenti delle Camere parlamentari e della Corte Costituzionale, professori e ricercatori universitari.