LA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 1962 – 2003 BREVE STORIA DELLA PAC
Il 26 giugno 2003, il Consiglio dei Ministri europei dell’Agricoltura ha approvato la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) nota come “Riforma Fischler”, dal nome del Commissario europeo per l’agricoltura che ne ha definito le principali linee guida. Una revisione a medio termine dalle misure previste in Agenda 2000 era stata definita fin dal luglio 2002. La proposta iniziale, tuttavia, ha assunto, nel tempo, il carattere di una vera e propria riforma, dai contenuti altamente innovativi e pensata su una prospettiva di lungo periodo (2004 – 2013). La Riforma Fischler introduce infatti molti cambiamenti significativi nel modo in cui l’Unione Europea (UE) sosterrà il proprio settore agricolo. I punti chiave della riforma disaccoppiamento: introduzione di un pagamento unico per azienda, slegato dalla produzione; condizionalità: pagamento subordinato al rispetto di una serie di misure a carattere agro–ambientale; audit: introduzione di un nuovo sistema di consulenza aziendale; modulazione: riduzione dei pagamenti diretti alle grandi aziende al fine di favorire lo sviluppo rurale; regionalizzazione: possibilità da parte dell’autorità nazionale di rinunciare al calcolo degli aiuti individuali su base storica e di fissare un aiuto forfetario medio regionale. sviluppo rurale: aumento degli stanziamenti destinati allo sviluppo rurale e introduzione di nuove misure a favore dell’ambiente e della qualità degli alimenti; disciplina finanziaria: meccanismo di disciplina finanziaria, per impedire che venga superato il bilancio fissato fino al 2013.
Secondo le intenzioni, la nuova PAC dovrebbe essere più competitiva, orientata agli interessi dei consumatori e dei contribuenti e rispettosa dell’ambiente. Spetterà ora agli Stati membri scegliere quali strumenti adottare e come utilizzare le risorse che si renderanno disponibili per lo sviluppo rurale Le Parole chiave della nuova PAC gli agricoltori possono sfruttare le opportunità offerte dalla riforma della PAC per passare ad un’agricoltura più sostenibile; il sostegno allo sviluppo rurale sarà potenziato e presenterà opportunità anche non correlate alla produzione di determinate colture; gli agricoltori possono beneficiare di maggiori opportunità, anche non direttamente legate alla produzione di beni alimentari (multifunzionalità); la qualità delle produzioni, la sicurezza alimentare, la tutela dell’ambiente e il benessere degli animali, acquisiranno sempre maggior importanza sia nel mercato (scelte dei consumatori) sia per le scelte della PAC.
La Politica Agricola Comune dell’Unione Europea consiste in una serie di norme e meccanismi che regolano, nell'ambito dell'Unione europea (UE), la produzione, gli scambi e la lavorazione dei prodotti agricoli e promuovono lo sviluppo rurale 1962 - La PAC entra in vigore Gli obiettivi generali sono definiti nel Trattato di Roma: • incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; • assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie, in particolare, al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; • stabilizzare i mercati; • garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; • assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
Per il raggiungimento degli obiettivi della PAC furono creati il Fondo Europeo Agricolo d'Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e le Organizzazioni Comuni dei Mercati agricoli (OCM). Il FEAOG, contenitore delle risorse finanziarie della PAC, prevedeva una sezione “orientamento", per contribuire alle riforme agricole strutturali e allo sviluppo delle zone rurali, e una sezione "garanzia", per finanziare le spese inerenti alle OCM (ad esempio, acquisto o stoccaggio delle eccedenze produttive). Le OCM, tuttora in vigore per la maggior parte dei prodotti agricoli, hanno favorito le produzioni comunitarie attraverso la libera circolazione dei prodotti agricoli nell'ambito degli Stati membri (mercato unificato), dando priorità negli scambi alle produzioni europee e proteggendo il mercato interno dei prodotti importati dai paesi terzi e dalle grandi fluttuazioni del mercato mondiale.
1966 - La PAC necessita di una riforma I propositi iniziali sono stati portati a termine con successo creando tuttavia squilibri evidenti: destabilizzazione del mercato comunitario e internazionale a causa della formazione di eccedenze da smaltire (è stato prodotto più di quanto il mercato fosse in grado di assorbire); aumento delle spese agricole conseguenti al surplus produttivo; creazione di un sistema artificioso e instabile che, tuttavia, non promuove un miglioramento tecnologico e strutturale; aggravamento dello squilibrio tra aree favorite e sfavorite; sperequazione degli aiuti (l’80% del sostegno destinato al 20% dei produttori).
1968 - Piano Mansholt: più efficienza Intendeva accrescere l’efficienza del settore agricolo attraverso la riduzione della popolazione attiva impiegata in agricoltura, aumentando le dimensioni e l’efficienza delle unità agricole e modificando le OCM (riduzione dei prezzi di sostegno). Questa proposta di riforma era ambiziosa ma è stata disattesa. Negli anni a seguire vengono applicate misure di contenimento dell’eccesso produttivo a cui hanno fatto seguito risultati modesti. 1985. Il Libro Verde: limitare le eccedenze Con il libro verde sulle "Prospettive della politica agraria comune" continuano le misure indirizzate a limitare le eccedenze produttive. Inizia ad affermarsi il principio, già indicato dal Piano Mansholt, del sostegno diretto ai redditi agricoli e non ai prezzi dei prodotti.
1992 - Riforma Mc Sharry: aiuti compensativi e protezione dell’ambiente La riforma Mc Sharry, dai grandi contenuti innovativi, prevedeva una importante riduzione dei prezzi agricoli (mediamente del 33%) per renderli più competitivi sui mercati interni e mondiali e l’introduzione di aiuti per compensare le perdite di reddito subite dagli agricoltori (aiuti compensativi) e per stimolare la protezione dell'ambiente (misure di accompagnamento). Con la riforma Mac Sharry, quindi, vengono gettate le basi per orientare l’agricoltura al mercato e disaccoppiare gli aiuti, concetti poi ripresi nelle successive riforme.
1999 - Agenda 2000: sostenibilità e multifunzionalità Con Agenda 2000 all’agricoltura viene riconosciuto, oltre alla funzione produttiva, il contributo nella conservazione del paesaggio, nella protezione dell’ambientale, della qualità e della sicurezza dei prodotti alimentari e del benessere degli animali. Viene introdotto il concetto di multifunzionalità e gettate le basi per lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e concorrenziale. Con Agenda 2000 la PAC è stata strutturata in 3 pilastri: • 1° pilastro - Politica dei Mercati • 2° pilastro - Sviluppo Rurale • 3° pilastro - Politica delle strutture.
Le parole chiave di Agenda 2000 • restituire competitività alle produzioni agricole sui mercati interni e mondiali attraverso la riduzione dei prezzi delle OCM; • creare fonti di reddito alternative per i lavoratori agricoli; • promuovere la ricerca, l’innovazione tecnologica e la formazione; • elaborare una nuova politica dello sviluppo rurale (secondo pilastro della PAC); • aumentare il peso delle politiche ambientali e strutturali; • migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari.
Per verificare gli effetti dei meccanismi introdotti ed apportare gli opportuni aggiustamenti, per il 2003, viene programmata la revisione di medio periodo della PAC. Dopo una lunga contrattazione la revisione è diventata la Riforma Fischler.
Tappe della riforma • 10 luglio 2002. Comunicazione della Commissione per la Revisione a Medio Termine (MTR) della PAC, in cui vengono anticipate le linee-guida per la riforma. • 24-25 ottobre 2002. Vertice europeo di Bruxelles dei Capi di Stato e di Governo (preceduto dal famoso accordo franco-tedesco, tra Chirac e Schroeder), in cui è stato raggiunto un accordo sull’allargamento e sul quadro finanziario sulla spesa agricola: l’accordo prevede che il bilancio della PAC non cambierà fino al 2006, mentre dal 2007 al 2013 la spesa agricola non potrà superare il livello del 2006 (45 miliardi di euro), anche se l’Europa si allarga ai nuovi Paesi. • 10-12 dicembre 2002. Vertice europeo di Copenaghen, che ha sancito l’ingresso di 10 nuovi Paesi nell’Unione Europea dal 1° maggio 2004 e ha completato il quadro finanziario delle spese agricole con l’accordo con i nuovi Paesi aderenti; i pagamenti diretti agli agricoltori dei PECO saranno introdotti gradualmente: nel 2004 saranno pari al 25% di quelli attualmente erogati agli agricoltori dell’Ue e solo nel 2013 si raggiungerà una eguaglianza di trattamento. • 22 gennaio 2003. Presentazione da parte della Commissione europea delle proposte di regolamento della revisione a medio termine. • 5 giugno 2003. Votazione in seno al Parlamento Europeo. • 11-12 giugno 2003. Consiglio dei Ministri agricoli a Lussemburgo: sospesa la discussione per mancanza di un accordo. • 17-19 giugno 2003. Consiglio dei Ministri agricoli a Lussemburgo: sospesa la discussione per mancanza di un accordo. • 26 giugno 2003. Consiglio dei Ministri agricoli a Lussemburgo: approvazione del compromesso della Presidenza greca sulla riforma della PAC.
L'agricoltura del nostro continente è a una svolta cruciale. La PAC (Politica Agraria Comune) è attualmente soggetta a un processo i profonde trasformazioni. Parole d'ordine di questo cambiamento: multifunzionalità, sviluppo rurale, biodiversità, benessere animali, ecologia. In parole povere, l'agricoltura europea è alla ricerca di una propria identità, che la faccia sconfinare vistosamente dall'ambito della così detta agricoltura industriale, mirata su di una intensa meccanizzazione e un uso consumista della chimica, da un lato, e su di una produzione di quantità d'altro lato, in una nuova area operativa, l'agricoltura sostenibile. Un’agricoltura, insomma, di più soffice impatto sul territorio, e che si propone di conciliare l'economia con l'ecologia, la produttività pura e semplice con una qualità che assicuri il rispetto del territorio e la tutela del consumatore.
Questa nuova opzione agricola trova la sua punta più avanzata, anche se non esclusiva, nell'agricoltura biologica. Ma il punto centrale della riforma della PAC è il passaggio dal sostegno del prodotto al sostegno dell'azienda, un sostegno che prevede una sua gradualità di attuazione, e una sua modulazione, e che premierà soprattutto i sistemi agricoli, che sapranno produrre, conservando e incentivando la biodiversità del paesaggio, e limitando al massimo, quando non escludendo del tutto, l'inquinamento chimico del campo coltivato e dei suoi dintorni. La multifunzionalità dell'agricoltura sostenibile è la chiave di volta di tutta questa strategia, che consiste nell'ampliamento del ruolo dell'agricoltore che non deve essere più soltanto chiamato ad assolvere il compito di produttore vegetale, ma di porsi a presidio dell'ambiente, di aprirsi a nuove attività come il turismo verde e certe forme di part-time, scoprendo l'utilità di piccoli allevamenti animali, praticando l'apicultura, puntando su prodotti di nicchia, legati ad antiche gastronomie, e, se mai, a cultivar tradizionali di nobile ascendenza.
In altri termini, si tratta di una ipotesi di apertura del campo coltivato sulla storia, a trasformare l'agricoltura in un sistema strettamente interconnesso con il sociale, dove antiche pratiche agronomiche, recuperate se valide, convivano con le più moderne tecnologie. Lo sviluppo rurale ha come fine una valorizzazione radicale del mestiere dell'agricoltore, che, dopo l'esilio in cui l'aveva confinato l'agricoltura industriale, sempre gestita dall'alto, gerarchica per eccellenza, si riappropria del suo lavoro, aprendo un dialogo, e non solo ponendosi all'ascolto, con i tecnici di campo. In tal senso, l'agricoltore è chiamato a diventare l'equivalente di un ecologo applicato, di un esperto di genetica, di lotta biologica, di allevamenti zootecnici e così via. La riforma della PAC: una grande occasione da non perdere.
DISACCOPPIAMENTO
Con la Riforma Fischler è stato introdotto il disaccoppiamento (decoupling) degli aiuti, cioè un pagamento unico per azienda in sostituzione della maggior parte dei premi previsti dalle varie organizzazioni comuni di mercato (OCM). Il sostegno che il produttore riceve è indipendente dalla produzione. • Pagamento unico per azienda indipendente dalla produzione. • Gli agricoltori riceveranno il pagamento unico sulla base delle somme percepite nel periodo di riferimento 2000-2002. • Possono essere mantenuti accoppiati, in misura limitata, alcuni elementi degli aiuti: - nel settore dei seminativi il 25% degli attuali pagamenti all’ettaro oppure il 40% del premio supplementare previsto per il grano duro; nel settore bovino fino al 100% dell’attuale premio per le vacche nutrici e il 40% del premio alla macellazione o mantenere fino al 100% del premio alla macellazione o il 75% del premio speciale per i bovini maschi; - nel settore ovi-caprino il disaccoppiamento sarà applicato al 50% dei premi, compreso l’aiuto supplementare nelle zone svantaggiate. • Il disaccoppiamento è entrato in vigore nel 2005.
Possono usufruire del pagamento unico per azienda gli agricoltori che hanno fruito nel periodo di riferimento di almeno uno dei pagamenti diretti previsti dalla PAC e coloro che hanno acquisito, per via ereditaria, un’azienda (o parte di essa) da un agricoltore che godeva del diritto. Un proprietario che nel periodo 2000-2002 aveva concesso in affitto un terreno non è titolare di nessun diritto perché, nel periodo di riferimento, non ha ricevuto pagamenti diretti: i diritti sono attribuiti all’affittuario. I diritti possono essere trasferiti, con o senza trasferimento di terra, tra agricoltori di uno stesso Stato membro. Nel caso di costituzione di una nuova azienda dopo il 2002, l’agricoltore non possiede alcun diritto, ma ha priorità assoluta nel ricorso alla riserva nazionale. Per l’uso dei diritti può essere ammessa qualunque superficie agricola investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le colture permanenti le colture forestali e gli usi non agricoli.
Il pagamento unico si basa su un importo di riferimento comprendente i pagamenti per i seminativi, le carni bovine, il latte e prodotti lattiero-caseari, le carni ovine e caprine, la fecola di patata, i legumi da granella, il riso, le sementi e i foraggi essiccati, nel corso del periodo di riferimento (triennio 2000-2002). Per ogni azienda, sarà calcolata la media annuale degli aiuti percepiti complessivamente negli anni 2000, 2001 e 2002. Tale media, divisa per il numero degli ettari detenuti nello stesso triennio, determinerà il montante del pagamento aziendale disaccoppiato (diritto per ettaro). Le superfici aziendali soggette a pagamento disaccoppiato potranno essere destinate a qualsiasi tipo di coltivazione ad eccezione delle “colture permanenti” (colture che occupano il terreno per più di 5 anni).
Con il nuovo regime di aiuti, la maggior parte dei pagamenti diretti dell'Unione Europea viene slegata dalla produzione. Il regime unico di pagamenti diretti è applicato ai seguenti settori: • seminativi, compreso l’aiuto supplementare al grano duro (gli Stati membri possano mantenere accoppiati alcuni aiuti); • patate da fecola (40% dell’attuale pagamento diretto a favore dei produttori di patate da fecola); • legumi da granella (ceci, lenticchie, cicerchie, vecce, ecc.); • riso; • sementi; • foraggi essiccati; • carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio vacca nutrice, pagamenti per l’estensivizzazione, premi alla macellazione, premi supplementari (gli Stati membri possano mantenere accoppiati alcuni aiuti); • ovini e caprini: premio per pecora e per capra, premi supplementari. Il settore lattiero-caseario verrà ad aggiungersi dal 2008 non appena saranno state attuate le decisioni di riforma del settore previste da Agenda 2000. Gli Stati membri possono erogare ulteriori contributi ai propri agricoltori, fino ad un massimo del 10% dei pagamenti unici per azienda, per incoraggiare colture specifiche che rivestono importanza per l’ambiente, la produzione di qualità e la commercializzazione
Il disaccoppiamento entrerà in vigore nel 2005 Il disaccoppiamento entrerà in vigore nel 2005. Se uno Stato membro, a causa delle condizioni peculiari della sua agricoltura, ha bisogno di un periodo transitorio, può chiedere di applicare il pagamento unico per azienda a partire dal 2007. Il pagamento unico per azienda è stato introdotto allo scopo di stabilizzare il reddito degli agricoltori ed è destinato a promuovere un'agricoltura più sostenibile e orientata al mercato.
Disaccoppiamento parziale La certezza di un reddito garantito svincolato dalla produzione potrebbe provocare, nelle aree più svantaggiate, un ridimensionamento dell’attività produttiva e l'abbandono dei terreni, con ricadute negative sull’industria di trasformazione. Per scongiurare il pericolo, gli stati membri potranno decidere di adottare un disaccoppiamento parziale, ossia mantenere, per alcune tipologie di settori e di premi, un aiuto in forma accoppiata. • Per il settore dei seminativi potranno essere mantenuti fino al 25% degli attuali pagamenti per ettaro legati alla produzione oppure, in alternativa, mantenere il 40% del premio supplementare alla produzione previsto per il grano duro. • Per le carni bovine, gli Stati membri possono sciegliere tra tre opzioni: - mantenere fino al 100% dell’attuale premio per le vacche nutrici e il 40% (disaccoppiare il 60%) del premio alla macellazione; - mantenere fino al 100% del premio alla macellazione; - mantenere il 75% del premio speciale per i bovini maschi. • Per il settore carni ovi-caprine potrà rimanere legato alla produzione il 50% dei premi, incluso il premio supplementare per le zone svantaggiate. • I pagamenti per i prodotti lattiero–caseari resteranno accoppiati alla produzione fino al 2008; gli Stati membri, tuttavia, potranno introdurre il sistema prima di tale data. Entro il mese di agosto del 2004, gli Stati membri sono stati chiamati a decidere quando (da subito o negli anni successivi) e come (totalmente o parzialmente) applicare questa nuova misura di politica agraria.
REGIONALIZZAZIONE
Entro il 1° agosto 2004 gli Stati membri (25: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia e dal 1° maggio 2004 Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria ) dovevano comunicare l’intenzione di usufruire della cosiddetta “regionalizzazione degli aiuti” che consiste in sostanza in due opzioni: • la possibilità di ridistribuire a livello regionale le risorse disponibili per ciascun Paese e quindi un’ampia autonomia nella loro gestione; • la possibilità di gestire su base regionale l’eventuale disaccoppiamento parziale degli aiuti diretti. Grazie a questa opzione, in pratica, si può scegliere di ridistribuire gli aiuti tra tutti i produttori di una regione (e quindi non più solo a chi aveva percepito aiuti nel triennio di riferimento) attraverso l’attribuzione di rese forfetarie teoriche.
CONDIZIONALITA' ECOLOGICA
Il pagamento unico è condizionato al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, salute delle piante. Obbligo di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali. Il principio della condizionalità (cross–compliance) era già stato inserito nella PAC in occasione della riforma Agenda 2000. Nella Riforma Fischler il ruolo della condizionalità è stato ulteriormente rafforzato.
L’erogazione dei pagamenti diretti previsti per le aziende, è subordinata al rispetto di una serie di misure a carattere agro-ambientale, suddivisibili in due categorie: Criteri di gestione obbligatori Buone condizioni agronomiche e ambientali
Nell’applicazione dei criteri di gestione obbligatori, è prevista una certa gradualità. Dal 2005, sarà richiesta la conformità, tra l’altro, ad una serie di requisiti ambientali riguardanti la conservazione degli habitat naturali (Direttiva Habitat) e degli uccelli selvatici, la protezione delle acque e del suolo dall’inquinamento. In quest’ultima tematica sono comprese la cosiddetta “direttiva nitrati” e le norme riguardanti l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura. Dal 2006, sarà richiesto, in più, il rispetto di alcune norme relative, in particolare, all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e alla sicurezza alimentare. In quest’ultimo settore sono comprese le prescrizioni relative alla rintracciabilità degli alimenti, che obbligano, tra l’altro, i produttori a ritirare dal mercato i prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare. Dal 2007, sarà obbligatoria l’osservanza di direttive riguardanti, in particolare, il benessere degli animali.
Criteri di gestione obbligatori Sono basati su quanto prescritto da 18 normative comunitarie che riguardano la tutela dell’ambiente, la sanità pubblica e sicurezza alimentare, la salute e benessere degli animali; la salute delle piante (Tabella). Si tratta, in tutti i casi, di norme vigenti che i produttori sarebbero già tenuti, almeno in teoria, a rispettare. Rispetto alla prima proposta di riforma (presentata nel gennaio 2003), il numero di norme è stato ridotto da 28 a 18, eliminandone, in particolare, alcune relative alla sicurezza dei lavoratori in agricoltura.
Buone condizioni agronomiche Anche dette buone pratiche agronomiche (controllare) si riferiscono alla conduzione dei terreni agricoli, specialmente quelli lasciati incolti, e riguardano i settori della conservazione del suolo e degli ambienti agricoli. In questo caso, non si fa riferimento a direttive esistenti, ma a requisiti aggiuntivi a quanto già previsto nelle normative vigenti. La riforma della PAC fornisce soltanto uno schema generale, indicando le principali problematiche da affrontare: erosione del suolo, sostanza organica nel suolo, struttura del suolo, mantenimento degli habitat. Per ciascuna di esse vengono riportati gli obiettivi primari da raggiungere e le norme generali da rispettare (Tabella).
• condizioni di clima e di terreno; I 25 Stati membri hanno il compito di definire, a livello nazionale e regionale, i requisiti minimi da richiedere, in funzione delle caratteristiche delle zone interessate: • condizioni di clima e di terreno; • metodi colturali in uso (utilizzo del suolo e pratiche agricole); • strutture agrarie esistenti. I requisiti previsti dalla condizionalità dovranno essere rispettati in tutta l’azienda, per qualsiasi attività agricola (anche se non riceve pagamenti diretti) e su qualsiasi terreno, coltivato o non coltivato. Tale norma persegue il fine di contrastare la tendenza all’abbandono dei terreni (e i conseguenti problemi di degrado ambientale), che potrebbe essere incoraggiata, specialmente nelle aree più svantaggiate, dalle nuove norme sul disaccoppiamento. Inoltre, qualora gli Stati membri lo ritengano necessario, sarà possibile prevedere condizioni intese ad impedire che i pascoli permanenti vengano trasformati in seminativi.
L’applicazione delle norme previste dalla condizionalità potrà comportare per gli agricoltori, almeno nelle fasi iniziali, oneri e costi aggiuntivi, e determinare perdite di reddito. Per questo motivo sono previsti aiuti temporanei e decrescenti per le aziende, provenienti dalle nuove misure di sviluppo rurale e, in particolare, dalle disposizioni previste nel capitolo dedicato al “rispetto delle norme”.
In caso di inadempienza L’inosservanza dei criteri stabiliti da parte dell’azienda agricola può causare la riduzione di tutti i pagamenti PAC (disaccoppiati o non) in proporzione al rischio o al danno prodotto e alla gravità dell’infrazione. L’entità della riduzione dipende anche dalla recidività e dalla volontarietà del comportamento (doloso o derivante da semplice negligenza). La riduzione degli aiuti può arrivare fino alla completa soppressione dei pagamenti diretti, anche per più anni. I pagamenti non corrisposti alle aziende inadempienti torneranno per la maggior parte alle casse UE, poiché gli Stati membri potranno trattenere soltanto il 25 % di tali importi. La riduzione dei pagamenti riguarda le irregolarità riscontrate su qualsiasi attività e superficie dell’azienda: sono previste sanzioni, ad esempio, per gli agricoltori che fanno uso di promotori della crescita vietati o che inquinano il terreno.
In prospettiva futura, l’applicazione delle misure previste dalla condizionalità, si propone quindi di raggiungere una serie di obiettivi innovativi e sempre più condivisi dalla società: • promuovere l’adozione di pratiche agricole ecosostenibili, conferendo loro la forza di norme obbligatorie; • orientare i sostegni UE ai produttori agricoli verso le esigenze della nuova Politica Agricola Comunitaria; • favorire la conservazione del paesaggio rurale, tramite il rispetto delle norme in materia ambientale e delle buone pratiche agronomiche; • migliorare la fiducia dei consumatori, sempre più attenti alle tematiche relative ad ambiente e sicurezza alimentare, nelle produzioni agricole europee.
MODULAZIONE DINAMICA
La modulazione dinamica • Riduzione dei pagamenti diretti alle grandi aziende allo scopo di finanziare la nuova politica di sviluppo rurale. • La modulazione si applica alle aziende che percepiscono sovvenzioni comunitarie per un importo superiore a 5.000 €/anno, nelle seguenti percentuali: - 3% nel 2005, - 4% nel 2006, - 5% dal 2007 in poi. • Ogni Stato membro riceverà almeno l'80% dei fondi raccolti con la modulazione.
Con la riforma di Agenda 2000 è stato introdotto il sistema della modulazione volontaria degli aiuti diretti per trasferire risorse finanziarie dal primo al secondo pilastro della PAC. Con la Riforma Fischler è introdotta la modulazione dinamica che prevede una progressiva riduzione obbligatoria dei pagamenti diretti in 3 anni a partire dal 2005 (riduzione del 3% nel 2005, del 4% nel 2006 e del 5% dal 2007 in poi). La modulazione dinamica interesserà le aziende di maggiori dimensioni (oltre i 5000 € di sovvenzioni), e sarà calcolata come percentuale sugli aiuti che oltrepassano i 5000 €. Gli agricoltori che percepiscono sovvenzioni comunitarie per un importo non superiore a 5.000 € (franchigia) ne saranno esentati.
Le risorse risparmiate dal primo pilastro (politica dei mercati) attraverso la modulazione, per il 20% rimarranno a disposizione degli Stati membri. Il resto andrà nel bilancio dell’Unione europea che provvederà a ridistribuirlo fra gli Stati membri sulla base di criteri oggettivi (superficie agricola utilizzata, occupazione agricola e prodotto interno lordo pro capite espresso in potere d’acquisto). Come minimo, ogni Stato membro dovrebbe ricevere, in contropartita, almeno l’80% dei suoi fondi di modulazione.
Una volta a regime, il 6% delle risorse prelevate servirà per il finanziamento supplementare delle misure dei Piani di Sviluppo rurale (Secondo pilastro della PAC : insieme delle misure PAC proposte in Agenda 2000 al fine di migliorare la competitività delle aree rurali, salvaguardare l’ambiente e il paesaggio delle campagne e incoraggiare gli agricoltori ad adottare pratiche sostenibili. In Italia, l’applicazione di queste politiche a livello locale è definita dai diversi Piani regionali, o territoriali, di Sviluppo Rurale); la restante parte verrà invece destinata a finanziare i costi legati alle riforme dei mercati, in particolare del latte (strumento già adottato con Agenda 2000).
La modulazione dinamica, a regime, consentirà di reperire risorse supplementari da destinare allo sviluppo rurale pari a 1,2 miliardi di €. La ripartizione delle risorse tra stati membri dovrebbe consentire una certa ridistribuzione di risorse dai Paesi a produzione intensiva di cereali e bestiame, ai Paesi più poveri con produzione più estensiva o montana, con vantaggi dal punto di vista ambientale e della coesione. La riduzione dei pagamenti diretti non si applicherà nei Paesi di prossima adesione, finché tali pagamenti non avranno raggiunto il normale livello UE.
AUDIT
Al fine di aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti richiesti dalla condizionalità, viene istituito un nuovo sistema di consulenza aziendale (Audit). Servizio di consulenza per gli agricoltori. Gestito da una o più autorità designate dagli stati membri o da enti privati riconosciuti. La costituzione degli Audit da parte degli Stati membri è facoltativa fino al 2006.
A partire dal 2007, gli Stati membri dovranno offrire un servizio di consulenza per i propri agricoltori (fino al 2006 sarà facoltativo). Tale servizio verrà gestito da una o più autorità designate o da enti privati riconosciuti, e dovrà essere in grado di fornire professionalmente informazioni sui processi aziendali che riguardano l’ambiente, la salute e il benessere degli animali, la sicurezza alimentare, le buone pratiche agronomiche, previste dalla normativa sull’ecocondizionalità.
Il Sistema di consulenza aziendale è proposto con gli obiettivi di: • individuare e proporre alle aziende i miglioramenti necessari per mettersi in regola con le norme previste dalla condizionalità, necessarie per poter accedere ai pagamenti diretti; • identificare la maniera più idonea, in base alle caratteristiche dell’azienda, per raggiungere i requisiti richiesti e minimizzare i costi necessari per l’adeguamento; • sensibilizzare gli agricoltori sugli effetti prodotti dalla gestione dei processi produttivi dell’azienda sull’ambiente, sulla sicurezza alimentare, e sulla salute di piante e animali; • aiutare gli agricoltori a migliorare la conduzione dell’azienda e a sviluppare un’agricoltura moderna e di qualità, sempre più orientata verso la multifunzionalità.
Aiuti per la consulenza Per finanziare l’attività di consulenza è prevista è prevista l’erogazione di sostegni finanziari al fine di coprire parte dei costi sostenuti dagli agricoltori. Le sovvenzioni previste potranno coprire fino all’80 % dei costi, restando comunque entro un massimo di 1.500 €. Gli aiuti verranno finanziati nell’ambito delle nuove misure di sviluppo rurale e, in particolare, del capitolo dedicato al Rispetto delle norme. L’efficacia del sistema di consulenza dipenderà tuttavia anche dalla possibilità di fornire un effettivo “valore aggiunto”, magari attraverso adeguate iniziative di promozione, alle aziende che adottano il servizio. A questo scopo, diviene estremamente importante svolgere adeguata opera di sensibilizzazione degli agricoltori e delle organizzazioni di produttori, al fine di evidenziare immediatamente vantaggi e opportunità per gli utenti del servizio.
SVILUPPO RURALE
Lo sviluppo rurale, secondo pilastro della PAC in Agenda 2000, viene ulteriormente rafforzato, grazie alla introduzione di nuove norme e all’aumento delle risorse disponibili. • Introdotti consistenti finanziamenti per potenziare lo sviluppo rurale. • Introdotte misure relative alla qualità, sicurezza alimentare e benessere animale. • Misure introdotte dal 2005.
Nella Riforma Fischler, lo sviluppo rurale, secondo pilastro della PAC in Agenda 2000, viene ulteriormente rafforzato, grazie all’introduzione di nuove norme e all’aumento delle risorse disponibili. Aumenta cioè il ventaglio delle misure finanziabili attraverso le “misure di accompagnamento” di Agenda 2000. Le nuove risorse vengono messe a disposizione grazie alla riduzione degli aiuti a favore delle grandi aziende tramite il meccanismo della modulazione dinamica.
Le nuove norme entrano in vigore dal 2005. Spetta agli Stati membri e alle regioni decidere quali misure d’intervento inserire nei propri Piani di Sviluppo rurale, al fine di conseguire le seguenti finalità: • migliorare la competitività delle zone rurali, sviluppando l’economia e valorizzando le specifiche risorse; • salvaguardare l’ambiente e tutelare il patrimonio rurale; • incoraggiare gli agricoltori ad adottare pratiche agricole ecosostenibili, attente alla qualità e sicurezza sanitaria dei prodotti, e al benessere degli animali; • rispondere maggiormente alle aspettative dei consumatori nei confronti di un’agricoltura che promuove la qualità dei prodotti e la salvaguardia dell’ambiente.
Qualità degli alimenti Due categorie di aiuti: 1) agli agricoltori che, su base volontaria, partecipano a programmi comunitari o nazionali di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e dei processi produttivi applicati. I programmi citati comprendono: - indicazioni geografiche (es. IGP); - denominazioni d’origine (es. DOC e DOP); - indicazione del metodo di produzione biologico; • altri programmi di certificazione riconosciuti a livello nazionale (prodotti tipici, prodotti tradizionali, norme sulla tracciabilità, ecc.). L’accesso a tali programmi sarà aperto a tutti gli agricoltori che produrranno rispettando i requisiti richiesti da tali programmi. Gli aiuti verranno erogati annualmente per un periodo massimo di 5 anni e un importo massimo annuo di 3.000 € per azienda. 2) Alle associazioni di produttori che aderiranno a iniziative di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti ottenuti nell’ambito dei programmi di miglioramento della qualità finanziati con la misura precedente. Gli aiuti potranno arrivare fino a un massimo del 70 % dei costi ammissibili del progetto. Per evitare la duplicazione degli aiuti, a partire dal 2005 verrà abrogato l’attuale sistema di contributi ai programmi di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno comunitario, fino ad ora previsti nelle misure di sostegno ai mercati. Tale sistema sarà invece mantenuto per i paesi al di fuori dell’Unione Europea.
Tutela dell’ambiente Le misure previste comportano aiuti temporanei e decrescenti agli agricoltori al fine di consentire l’adeguamento ai criteri di gestione obbligatori e l’adozione delle buone pratiche agronomiche previste dalla condizionalità. Gli aiuti saranno concessi con pagamenti decrescenti per un periodo massimo di 5 anni e saranno limitati ad un importo massimo di 10.000 euro per azienda in un dato anno. Gli aiuti non verranno erogati nel caso la mancata applicazione delle norme sia dovuta al mancato rispetto di direttive già in vigore a livello nazionale.
Benessere degli animali Sono previsti aiuti aggiuntivi agli agricoltori che si impegnano ad adottare, per un periodo di almeno 5 anni, specifiche azioni al fine di migliorare il benessere degli animali allevati, in misura maggiore rispetto alle buone pratiche zootecniche da loro già applicate. L’aiuto annuale sarà erogato prendendo in considerazione i costi supplementari sostenuti e i mancati redditi derivati dal rispetto degli impegni adottati. Il tetto massimo annuo per unità di bestiame è fissato in 500 €.
Giovani L’indennità di primo insediamento sarà aumentata da 25 a 30 mila euro per i giovani che utilizzeranno il nuovo sistema di consulenza aziendale. L’aliquota del finanziamento per gli investimenti aziendali passerà dal 55 al 60% per le aree svantaggiate e dal 45 al 50% per le altre aree.
LA DISCIPLINA FINANZIARIA
A partire dal 2007, è previsto un meccanismo di disciplina finanziaria per assicurare il rispetto dei limiti massimi previsti nel bilancio fissato fino al 2013, tenendo conto anche dell’ingresso dei 10 nuovi Stati membri. Gli Stati membri sono 25: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia e (a partire dal 1° maggio 2004) Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. Nel caso le previsioni di spesa indichino un possibile superamento del limite massimo di sicurezza di 300 milioni di € nelle misure di sostegno ai mercati e negli aiuti diretti, sono previsti tagli ai pagamenti. I piccoli agricoltori, ai quali sono erogati fino a 5.000 € saranno esentati da tale meccanismo, mentre gli agricoltori che ricevono da 5.000 a 50.000 € dovranno contribuire per la metà della riduzione percentuale stabilita.
OBIETTIVI DELLA RIFORMA
Promuovere la competitività dell’agricoltura europea La maggiore competitività a livello dei prezzi e della qualità dei prodotti, dovrebbe consentire di valorizzare la produzione agricola europea sul mercato interno e rafforzare la posizione dell’agricoltura UE sulle scene internazionali. La riforma consentirà inoltre di agevolare, nei prossimi anni, l’ingresso dei futuri Stati membri dell’Europa centrale e orientale nella Politica Agraria Comune. La vecchia politica di intervento sui mercati sarà limitata ad una semplice “rete di sicurezza” che protegga dalle eccessive fluttuazioni dei prezzi.
Orientare la produzione alle richieste di mercato Attraverso il disaccoppiamento tra aiuti e produzione, gli agricoltori saranno incentivati a fornire prodotti e servizi più richiesti dal mercato (e quindi dai consumatori) e non sulla base delle produzioni che garantiscono i sussidi più elevati.
Tutelare il tenore di vita degli agricoltori L’aumento dei pagamenti diretti intende garantire all’agricoltore un reddito stabile e un equo tenore di vita. Il sistema di aiuti diretti consentirà inoltre di valorizzare maggiormente i servizi aggiuntivi forniti alla collettività in tema di conservazione del paesaggio rurale e di protezione degli spazi naturali. Lo sviluppo dei servizi legati alla multifunzionalità delle aziende, offrirà inoltre agli agricoltori nuove opportunità per diversificare e incrementare i propri redditi.
Favorire l’applicazione di pratiche agricole più rispettose dell’ambiente Mediante la condizionalità ecologica, verrà reso obbligatorio il rispetto di una serie di norme in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali. Saranno inoltre eliminati gli incentivi diretti alla produzione, che comportavano spesso un uso eccessivo di fertilizzanti e pesticidi, con conseguenti effetti negativi sull’ambiente.
Promuovere la qualità dei prodotti Si intende offrire sostegni mirati alla produzione di alimenti sani e di buona qualità, tenendo conto delle crescenti richieste da parte dei consumatori in materia di qualità dei prodotti.
Incoraggiare la multifunzionalità delle aziende agricole Le nuove misure previste nella Riforma daranno agli agricoltori maggiori opportunità per incrementare l’offerta di servizi integrati all’attività agricola, anche se non direttamente correlati alla produzione di beni alimentari. Tali servizi, sempre più richiesti dai cittadini, possono riguardare diversi settori (fruizione turistica, funzione ricreativa, attività didattica, commercializzazione dei prodotti, tutela dell’ambiente, salvaguardia del paesaggio, ecc.). Lo sviluppo della agricoltura multifunzionale assume un particolare interesse per le aziende situate in aree protette (a livello nazionale e/o locale) o, comunque, in zone interessate da vincoli di natura ambientale e paesaggistica.