IL PATRIMONIO DEMANIALE Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio,

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IL PATRIMONIO DEMANIALE Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n Antonio Ragonesi Responsabile Area Infrastrutture, Sicurezza e Attività Produttive ANCI Cambiare lAbitare Cambiare le Città Firenze, 25 maggio 2011

Sintesi della tempistica per lattuazione federalismo demaniale singolarmente o per gruppi Entro il 23 dicembre 2010, ossia 180 gg. dallentrata in vigore del D. 85 previa intesa in Conferenza Unificata con corredo dei seguenti elementi informativi: stato giuridico consistenza valore entrate costi gestione con corredo dei seguenti elementi informativi: stato giuridico consistenza valore entrate costi gestione entro 60 gg. dalla pubblicazione in GU dei DPCM di individuazione con allegata una relazione contenente: finalità e modalità di utilizzazione del bene tempistica economicità destinazione con allegata una relazione contenente: finalità e modalità di utilizzazione del bene tempistica economicità destinazione entro 24 settembre 2010, le Amministrazioni e gli altri Enti usuari di immobili statali ne trasmettono gli elenchi allAgenzia del Demanio per richiederne lesclusione con adeguata motivazione. Entro 8 novembre 2010 lagenzia del demanio pubblicherà sul sito internet lelenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento gratuito entro 24 settembre 2010, le Amministrazioni e gli altri Enti usuari di immobili statali ne trasmettono gli elenchi allAgenzia del Demanio per richiederne lesclusione con adeguata motivazione. Entro 8 novembre 2010 lagenzia del demanio pubblicherà sul sito internet lelenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento gratuito secondo criteri di: sussidiarietà, adeguatezza, territorialità semplificazione capacità finanziaria correlazione con competenze e funzioni valorizzazione ambientale secondo criteri di: sussidiarietà, adeguatezza, territorialità semplificazione capacità finanziaria correlazione con competenze e funzioni valorizzazione ambientale INDIVIDUAZIONE IMMOBILI INSERIMENTO ELENCHI IN UNO O PIÙ DPCM DPCM di individuazione beni ex Ministero Difesa entro 26 giugno 2011, ossia 1 anno dallentrata in vigore del D. Lgs. 85 – comma 4 art.5 DPCM DI ATTRIBUZIONE sentite le Regioni e gli Enti locali al fine di garantire la massima valorizzazione funzionale dei beni ove i beni siano individuati dai DPCM in gruppi, le domande devono riguardare tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare finalità e modalità prevalenti di utilizzazione possibilità di attribuire ulteriori beni, mediante successivi DPCM adottati ogni due anni, su richiesta motivata di Regioni ed Enti locali 2 PRESENTAZIONE DOMANDE DI ATTRIBUZIONE previa intesa in Conferenza Unificata entro 60 gg. dalla presentazione delle domande di attribuzione Con apposito DPCM sono individuati i beni immobili in uso al Ministero della Difesa non più utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale,e non interessati dalle procedure: di cui allart. 14-bis del D.L. n. 112 del 2008, di cui allart. 2, comma 628, della legge 244 del 2007 d i cui alla legge n. 191 del 2009, Con apposito DPCM sono individuati i beni immobili in uso al Ministero della Difesa non più utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale,e non interessati dalle procedure: di cui allart. 14-bis del D.L. n. 112 del 2008, di cui allart. 2, comma 628, della legge 244 del 2007 d i cui alla legge n. 191 del 2009,

Principali adempimenti a carico degli Enti Locali PRESENTAZIONE DOMANDE DI ATTRIBUZIONE DEI BENI I Comuni presentano allAgenzia del demanio domanda di attribuzione a titolo gratuito di uno o più beni (o gruppi di beni) tra quelli individuati nei DPCM pubblicati in G.U. Alla domanda è allegata una relazione tecnica contenente: 1)Requisiti di ammissibilità in cui attestare il possesso dei requisiti rispondenti ai criteri previsti dalla legge per lattribuzione a titolo non oneroso dei beni, con particolare riferimento a: 2)Motivazioni richiesta in cui indicare, finalità e modalità di utilizzazione del bene, nuova destinazione, tempistica ed economicità, sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, al fine di verificare la correlazione tra le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni e le effettive competenze e funzioni di ciascun livello istituzionale, anche sulla base di consultazioni interistituzionali appositamente attivate capacità finanziaria, al fine di verificare leventuale stato di dissesto e di attestare lidoneità a farsi carico delle esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni (comprese le spese di manutenzione, custodia e vigilanza) nelle more della dismissione sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, al fine di verificare la correlazione tra le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni e le effettive competenze e funzioni di ciascun livello istituzionale, anche sulla base di consultazioni interistituzionali appositamente attivate capacità finanziaria, al fine di verificare leventuale stato di dissesto e di attestare lidoneità a farsi carico delle esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni (comprese le spese di manutenzione, custodia e vigilanza) nelle more della dismissione Attenzione ove lEnte territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione allegata alla domanda di attribuzione, il Governo esercita il potere sostitutivo, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato Attenzione ove lEnte territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione allegata alla domanda di attribuzione, il Governo esercita il potere sostitutivo, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DEI BENI ATTRIBUITI ove necessario, gli Enti territoriali provvedono a rendere coerenti le destinazioni urbanistiche dei beni attribuiti con le finalità indicate nella domanda di attribuzione in caso di alienazione, possono essere utilizzate le procedure semplificate di cui allart. 58 del D.L. n. 112/2008, prevedendo che il piano delle alienazioni e valorizzazioni sia trasmesso ad apposita Conferenza di Servizi, con la partecipazione di Regione ed Enti locali, le cui determinazioni finali costituiscono provvedimento unico di autorizzazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, fissandone limiti e vincoli ove necessario, gli Enti territoriali provvedono a rendere coerenti le destinazioni urbanistiche dei beni attribuiti con le finalità indicate nella domanda di attribuzione in caso di alienazione, possono essere utilizzate le procedure semplificate di cui allart. 58 del D.L. n. 112/2008, prevedendo che il piano delle alienazioni e valorizzazioni sia trasmesso ad apposita Conferenza di Servizi, con la partecipazione di Regione ed Enti locali, le cui determinazioni finali costituiscono provvedimento unico di autorizzazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, fissandone limiti e vincoli DPCM DI ATTRIBUZIONE DEI BENI ALIENAZIONE/DISMISSIONE DEI BENI ATTRIBUITI i beni attribuiti possono essere alienati solo previa valorizzazione urbanistica e a seguito di attestazione di congruità del valore rilasciata – entro 30 gg. dalla richiesta – dallAgenzia del Demanio o dallAgenzia del Territorio previa valorizzazione urbanistica, i beni attribuiti possono altresì essere conferiti a fondi immobiliari istituiti ex art. 37 D.Lgs. n. 58/1998, ovvero ex art. 14-bis L. n. 86/1994, cui può partecipare la Cassa DD.PP. i beni attribuiti possono essere alienati solo previa valorizzazione urbanistica e a seguito di attestazione di congruità del valore rilasciata – entro 30 gg. dalla richiesta – dallAgenzia del Demanio o dallAgenzia del Territorio previa valorizzazione urbanistica, i beni attribuiti possono altresì essere conferiti a fondi immobiliari istituiti ex art. 37 D.Lgs. n. 58/1998, ovvero ex art. 14-bis L. n. 86/1994, cui può partecipare la Cassa DD.PP.

Procedure speciali Comma 4 dellart. 5 Entro il 26 giugno 2011, ad un anno dallentrata in vigore del D.Lgs. 85, con apposito DPCM sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della Difesa: non utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale non oggetto delle procedure di cui allart. 14-bis del D.L. n. 112/20008, conv. dalla L. n. 133/2008 non oggetto delle procedure di cui allart. 2, c. 268 della L. n. 244/2007 non oggetto delle procedure di cui allart. 2, cc della L. n. 191/2009 non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della Difesa dalla normativa vigente Comma 4 dellart. 5 Entro il 26 giugno 2011, ad un anno dallentrata in vigore del D.Lgs. 85, con apposito DPCM sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della Difesa: non utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale non oggetto delle procedure di cui allart. 14-bis del D.L. n. 112/20008, conv. dalla L. n. 133/2008 non oggetto delle procedure di cui allart. 2, c. 268 della L. n. 244/2007 non oggetto delle procedure di cui allart. 2, cc della L. n. 191/2009 non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della Difesa dalla normativa vigente Comma 5 dellart. 5 In sede di prima applicazione del D.Lgs.85, nellambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui allart. 112, comma 4, del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. N. 42/2004), lo Stato provvede – entro il 26 giugno 2011, ossia ad un anno dallentrata in vigore del D.Lgs. – al trasferimento alle Regioni e agli altri Enti territoriali, ai sensi dellart. 54, comma 3, del citato Codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione Comma 5 dellart. 5 In sede di prima applicazione del D.Lgs.85, nellambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui allart. 112, comma 4, del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. N. 42/2004), lo Stato provvede – entro il 26 giugno 2011, ossia ad un anno dallentrata in vigore del D.Lgs. – al trasferimento alle Regioni e agli altri Enti territoriali, ai sensi dellart. 54, comma 3, del citato Codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione BENI DIFESA PATRIMONIO CULTURALE Entro il 26 giugno 2011

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