VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il D. Lgs 81/2008,in attuazione dell’art. 1 Legge 123 del 3/8/2007,riunisce in un unico testo normativo tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro nel rispetto delle norme comunitarie Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della organizzazione in cui prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le misure di prevenzione e protezione ed elaborare le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. DEFINIZIONE

PREVENZIONE Monitoraggio ambientale Monitoraggio biologico Sorveglianza sanitaria

Monitoraggio ambientale: misura, usualmente a livello atmosferico, degli agenti presenti nel luogo di lavoro per la valutazione dell’esposizione ambientale e del rischio per la salute in rapporto ad appropriati riferimenti. Monitoraggio biologico: misura, usualmente nel sangue, urine e aria espirata del soggetto esposto, degli agenti chimici presenti nel luogo di lavoro o dei loro metaboliti per valutare l’esposizione e il rischio per la salute in rapporto ad appropriati riferimenti. I parametri studiati per questo scopo sono definiti “indicatori biologici”.

Sorveglianza sanitaria ( Art.2,comma 1 lettera m e art.41 D.lgs 81/08 e s.m.i) E’ una misura generale di tutela della salute dei lavoratori E’ l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica

Verifica integrità organi bersaglio VISITA MEDICA PREVENTIVA (istituzione della cartella sanitaria e di rischio) Esclusione condizioni di ipersuscettibilità Verifica integrità organi bersaglio

VISITA MEDICA PERIODICA Effetti precoci a carico di organi bersaglio Periodicità: annuale biennale quinquennale in funzione dell’esposizione

Visita medica su richiesta Qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.

Visita medica in occasione del cambio di mansione Allo scopo di verificare la idoneità specifica alla nuova mansione.

Visita medica alla cessazione di rapporto di lavoro Accertare lo stato di salute effettivo al cessare di un rapporto di lavoro Informazione circa la possibile insorgenza di effetti biologici a distanza

Visita Medica dopo assenza superiore ai 60 giorni Precedente alla ripresa del lavoro a seguito di un’assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi al fine di verifica l’idoneità alla mansione

Ritenuti necessari dal medico competente Esami complementari Esami clinici Esami biologici mirate al rischio Indagini diagnostiche Ritenuti necessari dal medico competente

Esami complementari Nei casi e nelle condizioni previste le visite preventive, periodiche e cambio mansione sono anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

GIUDIZIO DI IDONEITA’ Obiettivo finale della sorveglianza sanitaria: valutare la idoneità del singolo lavoratore in relazione alla sua specifica mansione e allo svolgimento che ogni singolo compito che la mansione comporta.

Può essere definito come: GIUDIZIO DI IDONEITA’ Può essere definito come: La valutazione del possesso dei requisiti psico-fisici e dell’assenza di controindicazioni per lo svolgimento della mansione specifica in relazione innanzitutto alla presenza dei rischi professionali, accertati e riportati nel documento di valutazione dei rischi, ma anche in relazione alle caratteristiche della mansione che in soggetti con particolari patologie potrebbero determinarne un aggravamento, per la tutela della salute e per la sicurezza del lavoratore

GIUDIZIO DI IDONEITA’ Idoneità alla mansione specifica Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni Inidoneità temporanea Inidoneità permanente

Giudizio di idoneità Il medico competente comunica per iscritto al Datore di lavoro e al lavoratore il giudizio di idoneità Il lavoratore può fare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio di idoneità all’organo di vigilanza territorialmente competente

Giudizio di inidoneità Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e nel caso di non idoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza.

Il medico competente Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute

Il medico competente Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso Collabora alla attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori

Il medico competente Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno e partecipa alla programmazione del controllo della esposizione dei lavoratori

Responsabile servizio prevenzione e protezione Datore di lavoro Responsabile servizio prevenzione e protezione Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Medico competente Rappresentante Lavoratori