Le prestazioni di lavoro dipendente fuori sede e la residenza fiscale Quale esempio di comparazione
Distacco, trasferta, trasferimento Occorre distinguere tre ipotesi e rilevarne il relativo trattamento fiscale Secondo le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali :
Distacco Quando il datore di lavoro legittimamente secondo i suoi poteri direttivi e con il consenso del dipendente pone lo stesso a disposizione di un soggetto terzo nei confronti del quale il prestatore presta la sua attività lavorativa In tal modo si ha una modifica delle modalità di esecuzione dell’obbligazione di lavoro dipendente senza che si possa parlare di novazione soggettiva (estinzione dell’originario rapporto e creazione di uno nuovo con un nuovo datore)
…. Caratteri: interesse del datore che il dipendente presti la sua attività presso soggetto terzo temporaneità della situazione in relazione alla coincidenza tra durata del distacco e esistenza dell’interesse del datore a che il prestatore esegua la sua prestazione verso soggetto terzo e presso la sede di quest’ultimo (quindi una sede diversa) quindi si realizza sempre verso soggetto terzo rispetto al datore e al dipendente: ufficio di rappresentanza, s.o. all’estero di un datore italiano
Trasferta (missione) Quando il dipendente svolge un incarico temporaneo e limitato in un luogo diverso dall’ordinaria sede di lavoro nell’esclusivo interesse del datore di lavoro Carattere: Temporaneità che non coincide con brevità dell’incarico in tal modo assunto per A. F. la valutazione va fatta caso per caso: a seconda dell’attività di lavoro può essere giustificato un periodo più meno lungo di trasferta indipendentemente dal limite interpretativo dei 240 giorni
Trasferimento Quando si ha una modificazione della sede in cui il dipendente esegue la sua attività lavorativa, mantenendo il rapporto contrattualmente con lo stesso datore di lavoro Si richiede ex lege un accordo specifico tra datore – lavoratore : può essere disposto solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
Detto ciò, occorre distinguere Distacco rispetto trasferta e trasferimento: nella trasferta e nel trasferimento la prestazione rimane a favore dello stesso originario datore a differenza del distacco in cui compare il soggetto terzo Trasferta rispetto a trasferimento: nel trasferimento emerge la definitività nella trasferta la temporaneità
…. Distacco rispetto a trasferta: due aspetti : 1. l’integrazione del lavoratore presso la sede ricevente è minore nella trasferta 2. il periodo di svolgimento attività è minore nella trasferta
REDDITO LAVORO DIP PRESTATO FUORI SEDE dal punto di vista del trattamento impositivo occorre distinguere diverse ipotesi: 1 reddito lavoro dipendente prestato in stati o territori a fiscalità privilegiata 2 reddito lavoro dipendente fuori sede in Italia (nel comune o fuori comune) 3 reddito lavoro dipendente svolto in zone di confine o limitrofe 4 reddito lavoro dipendente svolto in territori con cui Italia ha stipulato convenzione c/doppie imposizioni (Mod OCSE) 5 reddito lavoro dipendente prestato all’estero da artisti e sportivi
Questa fattispecie deve fare riflettere Pone problemi per la trasnazionalità, pertanto occorre considerare: Modello OCSE e convenzioni contro le doppie imposizioni Diritto comunitario (principio di non discriminazione – libera circolazione persone)
Modello OCSE e convenzioni contro doppie imposizioni Art. 15 per i redditi da lavoro dipendente si prevede la tassazione nel paese in cui è effettuata la prestazione paragrafo 1: i redditi da lavoro dipendente sono imponibili nello Stato in cui viene esercitata l’attività lavorativa, secondo la legislazione di tale stato.
…. paragrafo 2: in deroga a tale principio generale si prevede l’esenzione nello Stato in cui è svolta l’attività e la tassazione nello Stato di residenza qualora ricorrano congiuntamente tali condizioni: 1) il beneficiario dei redditi deve soggiornare nello Stato in cui esercita l’attività di lavoro per un periodo (o per periodi) che non oltrepassano i 183 gg nel corso dell’anno fiscale considerato e 2) le remunerazioni devono essere pagate da, e per conto di, un datore di lavoro che non è residente nell’altro stato e 3) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore ha nell’altro stato.
Diritto comunitario Principio di non discriminazione È vietata qualsiasi discriminazione basata su sesso , razza, religione, lingua,….. Ciò in ragione del principio della libera circolazione di capitali, beni, servizi persone e dunque anche lavoratori
La residenza fiscale Per le persone fisiche: art. 2 Tuir Per le persone giuridiche : art. 73 Tuir Perché è importante la residenza fiscale: sistema di tassazione diverso per i residenti e i non residenti: Tassazione secondo il principio del reddito mondiale Criterio del collegamento territoriale : art. 23 Tuir Presunzione di residenza : art. 2, comma II bis, Tuir
1. Reddito da lavoro dipendente prestato in territori a fiscalità privilegiata Irpef: soggetti passivi Comma II bis art. 2 TUIR presunzione di residenza (salva prova contraria sul contribuente) Sono considerati residenti in Italia (= è presunzione data dalla black list), salvo prova contraria della presunzione Caso Pavarotti (da cui inserimento comma II bis nell’art. 2 del TUIR)
2. Reddito da lavoro dipendente fuori sede ma in Italia Condizioni: Temporaneità dell’utilizzo del dip fuori sede (trasferte e missioni se no vero e proprio trasferimento) No durata della prestazione di servizio fuori sede o frequenza del ricorso al temporaneo impiego art. 51, comma V, nel Comune (indennità e rimborsi spese per tali trasferte concorrono) Primi tre commi fuori comune (franchigie) Art. 51, comma VI, in luoghi sempre variabili e diversi a cui il dip è tenuto per contratto (rd per 50% loro ammontare) Particolarità per mance a croupiers delle case da gioco (rd per 25% ammontare importo percepito nel periodo d’imposta) Autotrasportatori = D.L. 167/2000
Rd lav dip prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto Art. 169 TUIR le disposizioni del TUIR si applicano se più favorevoli al contribuente anche in deroga ad accordi internazionali contro la doppia imposizione Art. 51 TUIR, comma VIII bis determinazione sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro
…. Condizioni: 1 permanenza all’estero: continuativa oggetto esclusivo del rapporto 2 per un periodo sup a 183 giorni nell’arco di 12 mesi Vantaggi – svantaggi per dip (esclusione da tass dei fringe benefits, retribuzione forfetaria, vi rientrano invece contributi ass e prev versati ex lege, ……)
…. Problemi per ritenute: Non è rd effettivo ma determinato su base forfetaria Incertezza sul momento in cui le ritenute vanno operate: provvisoriamente riferendosi alle retribuzioni effettive e , successivamente, al verificarsi del requisito temporale dei 183 gg con il definitivo conguaglio oppure da subito quando l’invio all’estero sia contrattualmente stabilito per la durata dei 183 gg.
3. Reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di confine (transfrontalieri) Condizioni di fruibilità del particolare regime (ex art. 3, comma II, L. 342/2000 come succ modificata) 1. Oggetto esclusivo del rapporto all’estero e in via continuativa 2. In zone di frontiera (S. Marino, Città del Vaticano, Francia, Austria, Svizzera) Concorre alla formazione del rd complessivo dei rd da lavoro dip per l’importo eccedente 8.000 euro Problema = può comportare una doppia tassazione
5. Reddito da lavoro dipendente di sportivi e artisti Cass. 12595/2004 Residenza dell’interessato in zona di frontiera e prestazione dell’attività in zona di confine Equiparazione trasfrontaliero al residente e conseguente tassazione nello Stato di residenza ex art. 15 Convenzione c/doppia imposizione Italia – Francia