CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL RAPPORTO TRA URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO: TEORIA E PRATICA docenti: arch. Andrea Pasetti arch. Silvia Capurro dott. geol. Pietro Maifredi
Il quadro legislativo essenziale CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL RAPPORTO TRA URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO: TEORIA E PRATICA docente: arch. Andrea Pasetti
Cfr. www.ambienteinliguria.it
Legge 183 del 18 maggio 1989 Legge Regione Liguria 9 del 28 gennaio 1993 Legge Regione Liguria 36 del 4 settembre 1997 Legge Regione Liguria 18 del 21 giugno 1999 Legge 493 del 4 dicembre 1999 Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 Legge Regione Liguria 58 del 4 dicembre 2009 …. Ci sono in totale 253 atti normativi inerenti la difesa del suolo
legge 183/1989 scopo della legge è quello di assicurare, sulla base di adeguate conoscenze: la difesa del suolo il risanamento delle acque la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. la legge definisce competenze nazionali e regionali e contenuti della pianificazione di bacino: quadro conoscitivo organizzato e aggiornato delle utilizzazioni previste dai piani urbanistici individuazione delle criticità in atto direttive per la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l’utilizzazione delle acque e dei suoli l’indicazione delle opere necessarie Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante ove lo stesso piano ne dichiari tale efficacia
legge 183/1989 i piani di bacino sono: di rilievo nazionale (Po, Arno, …) di rilievo interregionale (Magra, …) di rilievo regionale (tutti gli altri) la legge istituisce programmi triennali di intervento: attuano le previsioni dei piani destinano una quota non inferiore al 15% a interventi di manutenzione ordinaria svolgimento del servizio di polizia idraulica compilazione e aggiornamento dei piani di bacino la legge 183/1989 è stata abrogata dal decreto legislativo 152/2006
decreto legislativo 152/2006 Articolo 3-ter. Principio dell'azione ambientale 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale. Articolo 3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile 1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
decreto legislativo 152/2006 Parte terza. Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche finalità della legge è quella di assicurare, sulla base di adeguate conoscenze: la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto la messa in sicurezza delle situazioni a rischio la lotta alla desertificazione.
decreto legislativo 152/2006 Parte terza. Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione: a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico; b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide; c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti; e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto
decreto legislativo 152/2006 competenze: di livello nazionale: criteri generali per lo svolgimento delle attività e approvazione dei piani di bacino di livello regionale: collaborazione nell’elaborazione dei piani dei distretti idrografici, elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela, organizzazione servizi manutenzione e polizia idraulica di livello locale: partecipazione alle attività di livello regionale
Criteri e indirizzi approvati con le principali Delibere di Giunta Regionale DGR n.894 del 30 luglio 2010. Indirizzi procedurali e modalità operative per le istanze di varianti ai piani di bacino vigenti. DGR n.1208/2012. Modifiche ed integrazioni ai «criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per l'assetto idrogeologico per aspetti relativi alla disciplina dell'assetto geomorfologico» DGR n.91/2013. Criteri ed indirizzi per l'individuazione di aree a minor pericolosità relativa nella fascia B dei piani di bacino regionali. DGR n.723/2013. Indirizzi interpretativi in merito alle definizioni di interventi urbanistico-edilizi richiamate nella normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico. DGR n.1745 del 27 dicembre 2013. Linee guida per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici comunali. Gli studi sono contenuto dei PUC ai sensi dell’art. 7 c. 3, lettera c) della Legge Urbanistica Regionale n. 36/1997.
dgr 894/2010 e s.mi. Con la Deliberazione della Giunta regionale n.894 del 30 luglio 2010 sono stati forniti indirizzi procedurali e modalità operative per le «Istanze di varianti ai piani di bacino vigenti». La DGR riguarda il tema delle procedure e dei criteri per apportare varianti al piani di bacino vigenti. I soggetti legittimati a proporre istanze di modifiche, integrazioni, aggiornamenti ai piani vigenti sono: - gli organi dell'Autorità di bacino, e pertanto gli uffici regionali e provinciali; - i Comuni interessati, le cui istanze sono coordinate dagli uffici provinciali competenti. Le varianti possono essere: "sostanziali", che comportano la necessità di riformulazione delle strategie e delle scelte fondamentali del Piano stesso, ovvero modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. In tal caso la procedura di approvazione è la stessa di quella di formazione di nuovi piani di bacino, anche stralcio, di cui all'art. 9 della Legge; b) "non sostanziali" . Si tratta in particolare del recepimento di approfondimenti tecnici e degli esiti di studi di dettaglio e dell'aggiornamento del quadro di pericolosità a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica. In tal caso la Legge prevede una procedura approvativa semplificata.
dgr 1208/2012 Con la Deliberazione della Giunta regionale n.1208/2012 sono state definite modifiche ed integrazioni ai «criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per l'assetto idrogeologico per aspetti relativi alla disciplina dell'assetto geomorfologico» La DGR riguarda il tema delle limitazioni edificatorie da applicarsi nelle aree di dissesto idrogeologico dei piani di bacino, relativamente al tema dell’assetto geomorfologico. In particolare sono disciplinate le aree con pericolosità da Pg1 a Pg4 inserendo una differenziazione nella tipologia delle aree in frana quiescente: Pg3a e Pg3b. (vedi NA Sez. II, artt. 16 e seguenti). Si specifica che il richiamo alle categorie edilizie è finalizzato alla pianificazione di bacino: i limiti e i divieti della disciplina del piano, infatti, vanno necessariamente riferiti alla natura sostanziale degli interventi a prescindere dalla categoria in cui gli stessi sono ascritti in base allo strumento urbanistico. Si riporta, come esempio, un aspetto innovativo della norma tipo per le aree Pg3b, inserita nei Piani di bacino, in adeguamento ai criteri definiti nella DGR. «Nelle aree a suscettività al dissesto elevata – Pg3b ….., è consentita anche la nuova edificazione e l’esecuzione di opere infrastrutturali, purché tali interventi siano previsti dallo strumento urbanistico comunale adeguato al presente Piano di bacino. Tale adeguamento comporta l’effettuazione di un’apposita verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con il quadro dei dissesti del piano di bacino nei termini indicati al successivo articolo 19».
dgr 1745/2013 Le linee guida per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici comunali : La DGR 1745/2013 aggiorna la Circolare 2077 del 27/04/1988 per definire, in accordo con la disciplina urbanistica regionale (L.R. n. 24/1987, e L.u.r. n. 36/1997), i contenuti degli studi geologici a corredo dei piani urbanistici comunali. Rispetto alla Circolare, che si limitava a definire in linea generale gli elaborati cartografici da redigere, senza individuare particolari standard per la redazione delle carte, né prevedere specifiche prescrizioni finalizzate a perseguire un’efficace integrazione fra questi studi e la componente urbanistica dei piani comunali, la DGR adotta specifiche linee guida ed in particolare sviluppa i seguenti aspetti: - i contenuti di natura geologica da inserire nella descrizione fondativa dei PUC; - i contenuti e le modalità di redazione degli elaborati cartografici; - il raccordo fra i PUC e la pianificazione sovraordinata in materia ambientale; - l’integrazione degli studi geologici nelle analisi urbanistiche dei PUC.
dgr 723/2013 Con la Deliberazione della Giunta regionale n.723/2013 sono stati definiti gli «Indirizzi interpretativi in merito alle definizioni di interventi urbanistico-edilizi richiamate nella normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico». La gestione dei Piani di bacino ha evidenziato criticità nell’individuazione degli interventi ammissibili nelle aree a diversa pericolosità idrogeologica. Il richiamo alle discipline urbanistico-edilizie ha talvolta determinato dubbi interpretativi ed applicativi a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 16/2008, La DGR si propone di fornire indirizzi interpretativi al fine di chiarire le limitazioni operanti in relazione alle varie tipologie di interventi. Si riportano, ad esempio, le disposizioni relative alle fasce B (tempo di ritorno 200 anni): «…sono compatibili anche all’esterno del tessuto urbano consolidato gli interventi di ristrutturazione edilizia in senso lato, ….. compresi quindi gli interventi di demolizione con ricostruzione, anche con modifica di sagoma e spostamento di sedime, senza aumento volumetrico e ad esclusione della realizzazione delle pertinenze; sono altresì compatibili gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione, ivi compresi gli interventi di ampliamento “non modesti”, eccedenti cioè la soglia del 20% del volume geometrico originario, solo in aree cosiddette a “minor pericolosità relativa” in relazione a modesti tiranti idrici e velocità di scorrimento….. (vedi anche criteri DGR 91/2013)
dgr 91/2013 Con la Deliberazione della Giunta regionale n.91/2013 sono stati forniti «Criteri ed indirizzi per l'individuazione di aree a minor pericolosità relativa nella fascia B dei piani di bacino regionali» La DGR fornisce i criteri per l’individuazione delle aree a minor pericolosità relativa ed ambiti normativi nella fascia B dei Piani di bacino. Sostituisce la DGR 259/2005 (precedenti criteri ambiti normativi) e la DGR 1592/2011 (sospensione efficacia criteri), anche a seguito degli eventi alluvionali dell’autunno 2010 e 2011. In particolare è stato ritenuto necessario eliminare la possibilità di individuare aree a minor pericolosità idraulica nelle aree perimetrate come fascia A. Nell’allegato 1 (parte integrante) sono previsti: Schema del criterio per l’individuazione delle fasce B0 i criteri per determinare gli ambiti normativi «fascia B0», sulla base di studi di dettaglio; il regime normativo associato; le misure e gli accorgimenti tecnico costruttivi di protezione passiva e per la costruzione in aree inondabili.
Il Reticolo idrografico regionale Norme previgenti : Elenchi delle acque pubbliche (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque di cui al R.D. 11.12.1933 n. 177); “V elenco suppletivo”, approvato con DPR 24/02/1979; Reticolo idrografico dei piani di bacino (rivi significativi e non). Il Regolamento regionale 14 luglio 2011 n. 3 “Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua” ha definito di esclusiva competenza regionale l’individuazione del reticolo idrografico significativo. La Regione Liguria ha adottato con DGR n.1449 del 30/11/2012, la carta regionale univoca del reticolo idrografico, che sostituisce le carte dei singoli Piani di bacino provinciali. La cartografia del reticolo, in scala 1:10.000, adottata con la DGR 1449/2012 ai fini dell'avvio dell'inchiesta pubblica, è consultabile sul sito della Regione Liguria : www.ambienteinliguria.it
Il Reticolo idrografico regionale Obiettivi del Reticolo idrografico regionale : Omogeneità nella gerarchizzazione del reticolo Criteri omogenei nella individuazione del reticolo idrografico significativo, anche ai fini delle attività di polizia idraulica Individuazione reticolo minore e dei tratti tombinati di competenza comunale Effetti del Reticolo idrografico : Non vi sono effetti di salvaguardia sulla cartografia adottata, in quanto essa costituisce «riferimento cartografico»; Prevalgono l’effettivo stato reale dei luoghi e le disposizioni contenute nelle norme dei piani di bacino (es. : distanze).
Il Reticolo idrografico regionale Stralci Cartografie del Reticolo Idrografico regionale (DGR 1449/2012) Scala 1:10.000
La Direttiva 2007/60/CE La Direttiva 2007/60/CE o Direttiva alluvioni è finalizzata ad istituire un quadro omogeneo a livello europeo per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni. Obiettivi: ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni in tutto il territorio della Comunità. Introduce l’obbligo di dotarsi di un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione e di un Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) per la salvaguardia della vita umana e dei beni esposti, la mitigazione dei danni derivanti dalle alluvioni ed un tempestivo ritorno alla normalità.
La Direttiva 2007/60/CE La Direttiva alluvioni e il D.lgs. 49/2010, che la recepisce a livello nazionale, introducono un approccio di pianificazione a lungo termine, scandito in tre tappe successive e tra loro concatenate, che prevede: fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni (da effettuarsi entro il 22 settembre 2011); fase 2: elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (entro il 22 dicembre 2013); fase 3: predisposizione ed attuazione di piani di gestione del rischio di alluvioni (entro il 22 dicembre 2015). E’ un piano di gestione che assume il valore di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).
La Direttiva 2007/60/CE La Direttiva Alluvioni prevede 4 categorie di misure per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di gestione del rischio alluvionale: prevenzione, protezione, preparazione e risposta, ripristino. Le categorie forniscono lo schema delle priorità e delle conseguenti azioni finalizzate innanzitutto a promuovere e consentire uno sviluppo del territorio sostenibile e compatibile con le condizioni di pericolosità presenti e solo dove gli interventi di messa in sicurezza siano supportati dall’interesse pubblico. Il tema della difesa dalle alluvioni richiede in particolare una forte condivisione fra i soggetti competenti per la corretta definizione degli scenari di pericolosità e rischio.
I distretti idrografici riproposti dalla Direttiva