Evoluzione normativa ed individuazione ai fini fiscali Enti non commerciali Evoluzione normativa ed individuazione ai fini fiscali
…. - si verifica in primis l’oggetto esclusivo o principale: Tra soggetti passivi IRES enti pubblici o privati La distinzione tra enti commerciali e non commerciali si basa su precisi criteri: - si verifica in primis l’oggetto esclusivo o principale: ciò va fatto in base alle risultanze dell’atto costitutivo o dello statuto (ex art. 87 previgente purchè aventi idonei requisiti formali cioè redatti sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata) - in via sussidiaria (cioè solo se mancano un atto costitutivo o uno statuto redatti nelle forme indicate) si guarda all’attività di fatto esercitata
…. Per oggetto esclusivo o principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto Dunque per gli enti l’elemento caratterizzante è costituito dalla natura commerciale dell’attività in connessione al raggiungimento degli scopi dell’ente stesso per gli enti diversi dalle società si discute se sia sufficiente il criterio dell’oggetto esclusivo quale attività commerciale e se sia necessario anche il requisito dell’economicità di gestione.
…. Sono esclusi dalla soggettività passiva IRES - lo Stato - i suoi organi - amministrazioni - gli enti pubblici territoriali ex art. 74 TUIR
…. È necessario analizzare la normativa fiscale degli enti non commerciali al fine di qualificare ed identificare gli enti in oggetto fino all’attuale TUIR
Disciplina precedente Ai fini dell’imposta di ricchezza mobile - non c’era alcun riferimento normativo a tale categoria di soggetti si tassava la ricchezza ) a prescindere dal soggetto che la manifestava ) per il semplice fatto di essere stata prodotta - ma la giurisprudenza inizia a dare importanza all’assenza del lucro soggettivo: si considerano non imponibili in quanto non costituenti reddito per la loro indisponibilità gli avanzi di gestione degli enti privi di un fine lucrativo
…. - no disposizioni ad hoc T.U. del 1958 - no disposizioni ad hoc - tali enti erano considerati soggetti obbligati alla redazione del bilancio e in quanto tali produttivi di un rd da determinarsi secondo le regole valevoli per tali soggetti - art. 151 prevedeva ipotesi di esenzione che coprivano quasi integralmente le aree di intervento di questa tipologia di enti azzerando ogni forma di prelievo su essi
…. Con riforma 1970 e T.U. del 1986 - enti non commerciali sono tra i soggetti passivi IRPEG - vengono identificati quali organizzazioni intermedie che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali - sono irrilevanti le finalità degli stessi enti - si tratta dunque di quelle organizzazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività economica ma che svolgono una attività erogativa - operano in genere nei settori della beneficenza o dell’assistenza ed erogano beni – servizi senza alcun compenso verso i consociati coprendo i costi relativi con il proprio patrimonio.
…. si tratta quindi di attività non valutabili economicamente: - in quanto di carattere quasi esclusivamente erogativo - in quanto perseguono solo un accrescimento morale o patrimoniale la determinazione del rd si basa su un criterio atomistico: il rd complessivo è costituito da rd fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, ovunque prodotti e qualunque ne sia la destinazione così sono stati assimilati al trattamento fiscale di rd delle persone fisiche
Per il settore del no profit D. Lgs. N. 266/1991 (organizzazioni di volontariato ) D. Lgs. N. 360/1996 (fondazioni lirico - sinfoniche) D. Lgs. N. 460/1997 (Enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
D. Lgs. N. 266/1991 per le organizzazioni di volontariato - si tratta di una categoria “fiscale” di soggetti che non trova riscontro nel C.C. - si tratta di enti che svolgono in via prevalente e istituzionale prestazioni senza fini di lucro esclusivamente per fini di solidarietà - sono considerati come enti non commerciali in quanto svolgono attività di natura erogativa e dunque dal punto di vista del rd sono irrilevanti - disciplina fiscale ad hoc - disposizioni agevolative: irrilevanza dal punto di vista reddittuale dei proventi di attività commerciali non principali se e in quanto si provi il loro impiego per i fini istituzionali dell’ente
D. Lgs. N. 360/1996 per le fondazioni lirico – sinfoniche - si tratta di organizzazioni che perseguono senza un fine di lucro la diffusione dell’arte musicale e la formazione di quadri artistici e l’educazione musicale della collettività - entrate: contributi erogati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e solo in minima parte dalla vendita dei biglietti - trattamento fiscale: i proventi da queste percepiti nell’esercizio di attività commerciali anche occasionali svolte in conformità agli scopi istituzionali o di attività accessorie non rilevano ai fini delle imposte sui redditi.
D. Lgs. N. 460/1997 per Enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Caratteri : A) assenza scopo di lucro B) contesti particolari in cui operano Irrilevanza fiscale dei proventi derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse
Disciplina IRES Rientrano tra i soggetti passivi IRES Ma si tratta di una collocazione transitoria essendo soggetti all’IRE e quindi con riforma IRE si sposteranno nella parte dedicata all’IRE Il trattamento dovrebbe basarsi sulla disciplina relativa alle ONLUS