PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

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PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ancora….

D.Lgs 150/09 e Codice disciplinare Modifiche all’art. 55 del D.Lgs 165/01: Pubblicità necessaria del codice disciplinare realizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della PA; Equivalente alla “affissione in luogo accessibile a tutti” solo ove l’accesso alla rete sia consentito a tutti i lavoratori tramite propria pdl Pubblicazione con adeguato risalto sulla home page ed indicazione della data esatta di avvenuta pubblicità Ove non ricorrano le condizioni indicate, affissione all’ingresso della sede di lavoro

D.Lgs 150/09 e Codice disciplinare OGGETTO della pubblicità prescritta dalla norma: Tipologia di infrazioni e sanzioni Procedure previste per l’applicazione delle sanzioni Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.

PROCEDURA PER INFRAZIONI CHE COMPORTANO L'IRROGAZIONE DI SANZIONI COMPRESE TRA AVVERTIMENTO SCRITTO/CENSURA E SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO A DIECI GIORNI. Competenza gestione del procedimento Dirigente Resp.le della Struttura a cui l'interessato è formalmente assegnato, individuabile sulla base dell’organizzazione aziendale. Contestazione scritta dell’addebito al dipendente incolpato, comunicata tramite consegna a mani, racc. A/R o PEC Entro e non oltre 20 gg. dalla data di conoscenza da parte del Dirigente – comprovabile con atto formale – di comportamenti punibili Convocazione CONTESTUALE alla contestazione d'addebito, per il contraddittorio, al fine di consentire l'esercizio del diritto alla difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale. Preavviso di almeno 10 gg. Entro il termine fissato, se il dipendente convocato non intende presentarsi, può inviare memoria scritta. In caso di grave ed oggettivo impedimento, il dipendente convocato può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio del diritto di difesa. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento Conclusione del procedimento e conseguente adozione dell'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione. Entro 60 gg. dalla data della contestazione In caso di differimento superiore a 10 gg del termine a difesa, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Violazione dei termini - conseguenza per la PA: decadenza dall'azione disciplinare. - conseguenza per il dipendente: decadenza dall'esercizio del diritto di difesa.

PROCEDURA PER INFRAZIONI CHE COMPORTANO L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PIÙ GRAVI DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER PIÙ DI DIECI GIORNI A chi compete gestire il procedimento UCPD (con eventuale apporto di professionalità specifiche nella valutazione degli addebiti relativi alla violazione di obblighi caratterizzanti la funzione che si considera) Trasmissione degli atti da parte del dirigente responsabile della struttura cui l'interessato è formalmente assegnato all'UCPD con contestuale comunicazione all’incolpato Entro 5 gg dalla notizia del fatto, da parte del Dirigente Responsabile della Struttura cui l'incolpato è formalmente assegnato. Contestazione di addebito da parte dell’UCPD Entro e non oltre 40 gg. dalla data di ricezione della segnalazione trasmessa dal Dirigente Responsabile della struttura cui è assegnato il dipendente, ovvero dalla data nella quale l'UCPD ha acquisito altrimenti notizia dell'infrazione. Convocazione contestuale alla contestazione d'addebito, per il contraddittorio, al fine di consentire l'esercizio del diritto alla difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore o rappresentante dell'associazione sindacale Preavviso di almeno 20 gg a) Entro il termine fissato, se il dipendente convocato non intende presentarsi, può inviare memoria scritta. b) In caso di grave ed oggettivo impedimento, il dipendente convocato può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio del diritto di difesa. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento Conclusione del procedimento e conseguente adozione dell'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione. Entro 120 gg. dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del Dirigente Responsabile di Struttura cui il dipendente è formalmente assegnato. Nei casi che coinvolgono DS il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento è il Direttore Generale o chi da lui delegato VIOLAZIONE DEI TERMINI Conseguenze per la PA : decadenza dall’azione disciplinare. Conseguenze per l’incolpato: decadenza dall’esercizio del diritto di difesa

Procedimento disciplinare : competenze D.Lgs 150/09 prevede ampliamento competenze del dirigente in ambito disciplinare Titolarità del potere disciplinare per tutte le infrazioni di minore gravità, ovvero quelle per cui è prevista l’irrogazione di sanzioni sino a 10 gg. di sospensione Il responsabile della struttura (sia o no dirigente) può comunque irrogare la sanzione del rimprovero verbale, sanzione ancora soggetta alla disciplina contrattuale che non prevede particolari formalità

Procedimento disciplinare Conseguenza della violazione delle norme sulla competenza: nullità della sanzione “E’ nulla per contrasto con norme di legge inderogabili sulla competenza, la sanzione disciplinare irrogata in esito a procedimento disciplinare instaurato da soggetto o organo diverso dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari” Cass. – Sez. Lavoro – sent. 20981 del 30.09.2009

Procedimento disciplinare Competenze e termini L’U.C.P.D. si attiva: su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendete incolpato lavora (entro 5 gg. dal fatto) nei casi in cui abbia ricevuto altrimenti notizia di infrazione Il termine per la contestazione decorre dalla ricezione degli atti o dalla acquisizione aliunde della notizia dell’infrazione

Le fasi Preistruttoria Ove il DS procedente ritenga che la sanzione eventualmente applicabile non rientri tra quelle di sua competenza, deve provvedere alla segnalazione all’U.C.P.D. La trasmissione degli atti deve essere immediata, sulla base di attenta valutazione degli elementi di fatto da contestare (comunque mai oltre 5 giorni dalla conoscenza dei fatti da contestare) La trasmissione/richiesta di intervento può avvenire anche nel corso del procedimento già avviato, ove emergano fatti o circostanze nuovi che facciano ritenere necessario l’intervento dell’U.C.P.D. Comunicazione necessaria al dipendente. L’U.C.P.D. riprenderà il procedimento dove lo ha lasciato il responsabile Il DS deve sottolineare la necessità di avvio del procedimento disciplinare

Le fasi Preistruttoria Il procedimento disciplinare deve avere avvio entro il termine perentorio di 20 giorni Il termine decorre dalla puntuale conoscenza del fatto/infrazione La conoscenza può realizzarsi in tutte le forme possibili (segnalazione anche orale di dipendente/utente della PA, articolo stampa)

Le fasi Contestazione Requisito essenziale: immediatezza. Va inteso in senso ampio, cioè quale tempo compatibile affinchè il datore accerti precisamente le infrazioni L’atto di contestazione va redatto non appena i fatti appaiono ragionevolmente sussistenti Requisito essenziale: forma scritta La contestazione deve essere inequivocabile e formalizzata Contenuta in busta chiusa Consegnata all’incolpato sul luogo di lavoro con rilascio di ricevuta; spedita al domicilio con raccomandata A/R; notificata a mezzo posta

Le fasi Contestazione La contestazione deve contenere: la descrizione degli addebiti la convocazione dell’incolpato La contestazione deve essere precisa e circostanziata, cioè circoscrivere l’ambito di contestazione a elementi materiali ed elementi soggettivi “La contestazione deve consentire di individuare nella loro materialità i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni …, di comprendere le accuse… ed esercitare il diritto di difesa” La contestazione è immutabile, cioè non possono essere dedotti fatti e circostanze nuove

Le fasi Garanzia Audizione del dipendente Garanzia dell’accesso Possibilità presentazione note scritte e documenti Presenza di legale rappresentante o rappresentante sindacale

Audizione: Le fasi Garanzia deve avvenire in forma non pubblica si apre con l’intervento del d.s. che riferisce sinteticamente fatti e circostanze e può porre domande l’incolpato si difende ed ha per ultimo la parola si redige di tutto processo verbale il dipendente può formulare proposta di riduzione della sanzione (c.d. patteggiamento disciplinare) redazione processo verbale dell’accordo eventualmente raggiunto

Deve essere comunicata all’incolpato E’ previsto un termine vincolante Le fasi Decisione Fase necessaria alla correttezza del procedimento (archiviazione o sanzione) Deve essere comunicata all’incolpato E’ previsto un termine vincolante Se il fatto sussiste e comporta sanzione, si terrà conto dell’intenzionalità, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni E’ opportuno, ma non necessario, che le motivazioni della sanzione siano esplicitate

Rapporto procedimento disciplinare/ procedimento penale (art. 55 ter D Rapporto procedimento disciplinare/ procedimento penale (art. 55 ter D.Lgs 165/01) Azione disciplinare per infrazioni di minor gravità: non è ammessa sospensione del procedimento disciplinare, anche se pende procedimento penale Azione disciplinare per infrazioni di maggior gravità: è ammessa la sospensione a) particolare complessità nell’accertamento del fatto addebitabile b) esito dell’istruttoria senza elementi sufficienti ad irrogare la sanzione

Rapporto procedimento disciplinare/ procedimento penale (art. 55 ter D Rapporto procedimento disciplinare/ procedimento penale (art. 55 ter D.Lgs 165/01) Nei casi di sospensione: il procedimento disciplinare deve essere ripreso entro 60 gg. dalla comunicazione della sentenza alla PA e concluso entro 180 gg. dalla ripresa la ripresa potrà aver luogo solo a seguito della conoscenza della sentenza integrale, con le sue motivazioni non è sufficiente la conoscenza del dispositivo la A.G. è tenuta a trasmettere alla PA, entro 30 gg. dalla data del deposito, copia del dispositivo e dell’integralità delle sentenze penali

Licenziamento = sanzione espulsiva Deve essere preceduto da contestazioni e da una fase di garanzia, e ciò sia che sia comminato quale sanzione per infrazione disciplinare grave che per motivi soggettivi. Giustificato motivo soggettivo di licenziamento: notevole inadempimento degli obblighi contrattuali; inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse del datore; scarso rendimento generato da mancanza di diligenza o imperizia Corte Cost. sent. 204/82 – “Ogni volta che il licenziamento sia conseguenza di un comportamento colposo del lavoratore, e quindi anche nei casi in cui non sia previsto dal codice disciplinare, è obbligatoria l’apertura di un procedimento, con spazi per la difesa del lavoratore”

Lettera di contestazione per assenza ingiustificata Al Sig. ………… Oggetto: contestazione per assenza ingiustificata Con la presente comunicazione Le contesto che Lei dal … al … si è assentato dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione, come era Suo preciso dovere, ai sensi dell’art. del . La invito, pertanto, a fornire le Sue giustificazioni per la data del …, in cui è convocato presso … per essere sentito a Sua difesa. Resta inteso che ci si riserva di l’adozione nei Suoi confronti di qualunque provvedimento, anche disciplinare, all’esito delle giustificazioni da Lei fornite o in loro mancanza il datore

verificata la competenza dell’ufficio procedente; Al Sig. ………… Oggetto: contestazione di addebito disciplinare Lo scrivente …… ricevuta in data … la nota di segnalazione (con i relativi allegati) qui rimessa dal dirigente della struttura presso cui Lei lavora; verificata la competenza dell’ufficio procedente; accertata, ad un esame sommario disposto entro i 20 gg. dalla conoscenza della documentazione, la sussistenza di elementi tali da comportare l’avvio di procedimento; contesta quanto segue. Risulta da notizie ed atti in possesso di chi scrive, che la S.V. …(descrizione fatto) ... Nel contestarLe quanto sopra, che costituisce violazione di ………….,La invito a presentarsi presso …., per essere sentita a Sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore o di rappresentante della O.S. cui aderisce, producendo eventuali memorie difensive entro gg. … dal ricevimento della presente. Le si ricorda che ha facoltà di accedere di persona o a mezzo di suo rappresentante munito di delega, a tutti gli atti istruttori riguardanti il presente procedimento a Suo carico. Le si fa anche presente che - ex art. 55 sexies del D.Lgs 165/01 - con il Suo consenso la sanzione applicabile potrebbe essere ridotta, con conseguente impossibilità di impugnazione della medesima. il responsabile dell’UCPD

Tanto Le si contesta ai fini del vigente Codice disciplinare. Al Sig. ………… Oggetto: contestazione disciplinare e sospensione cautelare Lo scrivente ha appreso in data odierna che Lei si sarebbe rivolto ad un collega con frasi altamente ingiuriose e lesive della sua dignità “(riportare frasi)” Inoltre Lei avrebbe proferito nei confronti dello stesso gravi minacce, come anche riferitoci da altri dipendenti presenti. Tanto Le si contesta ai fini del vigente Codice disciplinare. Nel contestarLe quanto sopra, La invito a presentarsi presso …., per essere sentito a Sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore o di rappresentante della O.S. cui aderisce, producendo eventuali memorie difensive entro gg ….. dal ricevimento della presente. In considerazione che quanto addebitatoLe è da considerarsi di gravità tale da non permettere la prosecuzione del rapporto di lavoro neanche in via temporanea ove dovesse risultare la fondatezza dell’addebito, Le si comunica che, pur conservando il diritto ad un assegno alimentare, sarà sospeso cautelarmente e con effetto immediato fino a quando non sarà valutata la Sua posizione dell’ambito del procedimento disciplinare (che con il presente atto si avvia) che sarà avviato a Suo carico dall’Ufficio competente. Le si fa presente che ha facoltà di accedere di persona o a mezzo di suo rappresentante munito di delega, a tutti gli atti istruttori riguardanti il presente procedimento a Suo carico. Le si fa anche presente che - ex art. 55 sexies del D.Lgs 165/01 - con il Suo consenso la sanzione applicabile potrebbe essere ridotta, con conseguente impossibilità di impugnazione della medesima. il responsabile dell’UCPD