Come cambia il “governo” degli Atenei… … ovvero come si azzera la democrazia e si consegnano le università ai privati
Il quadro legislativo e normativo Il sistema di governo degli Atenei ha il suo fondamento nell’autonomia sancita a livello Costituzionale. Vi sono poi una serie di leggi che istituiscono gli organi accademici e ne regolano le principali funzioni. Tuttavia molte delle funzioni degli organi accademici e la loro composizione sono normate a livello di Ateneo dagli Statuti e per questo vi possono anche essere delle differenze tra le varie università. E’ bene tenere in considerazione questo aspetto nel momento in cui nelle tabelle successive si analizzano gli organi accademici. Le principali funzioni, composizione, struttura sono quelle comuni alla gran parte degli Atenei.
Le principali leggi Articolo 33 della Costituzione sull’istruzione Regio Decreto n del 31 Agosto 1933 “approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”. Prima legge organica sul sistema universitario; DPR n.382 del 11 Luglio 1980, “riordinamento della docenza universitaria”; Legge n. 168 del 9 maggio 1989 sull’autonomia universitaria;
L’autonomia del sistema universitario come principio costituzionale Articolo 33 Costituzione L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La legge 168/89 sull’autonomia Con la legge 168 del 1989 ogni Università ha il potere di redigere il proprio Statuto Art. 6 comma 1- autonomia statutaria e contabile Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti Art. 6 comma 2 – autonomia statutaria Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.
I criteri direttivi dell’autonomia statutaria art. 16 della L L’art. 16 al comma 4 della legge 168/99 prevede per gli organi di governo le seguenti caratteristiche:. Gli statuti devono comunque prevedere: a) l'elettività del rettore; b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo; c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi; d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente; e) l'adozione di curricula didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università; f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente; g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.
Il Rettore Funzioni del rettore. Il rappresenta l’Ateneo;. Convoca e presiede il Senato Accademico e il C.d.a;. Ha responsabilità disciplinari sul personale docente;. Firma le delibere ed emana i decreti rettorali su vari argomenti; Elezione del Rettore: Le elezioni del rettore sono normate dagli statuti dei singoli Atenei. Tuttavia la legge 168/89 prevede comunque l’elettività del Rettore, così come il DPR 382/80. Il genere gli statuti di Ateneo prevedono che essere eletti a Rettore i professori ordinari in ruolo e che l’elettorato passivo spetta ai docenti, al personale tecnico amministrativo e agli studenti.
L’elettorato del Rettore in alcuni Atenei StudentiDocenti e ricercatoriPersonale L ’ Aquila Rappresentanti degli studenti in Consiglio studentesco, Consigli di Facolt à, Senato e Cda Tutti i docenti di I, II fascia e ricercatori confermati Voto ponderato al 15% Teramo Tutti rappresentanti degli studenti (senato, cda, cdf, corsi) con voto ponderato ad 1/4 Tutti i docenti di I, II fascia e ricercatori confermati Voto ponderato ad 1/3 Palermo Rappresentanti degli studenti in Consiglio studentesco, Consigli di Facolt à, Senato e Cda Tutti professori straordinari, i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori Voto diretto i rappresentanti in Senato, Cda e Consigli di facolt à. Voto del personale ponderato al 10% Ancona Rappresentanti in Senato e Cda pi ù 6 designati dal Consiglio Studentesco Tutti i docenti di I, II fascia e ricercatori confermati Voto ponderato al 5% Firenze Rappresentanti degli studenti in Consiglio studentesco, Consigli di Facolt à, Senato e Cda Tutti i docenti di I, II fascia e ricercatori confermati Voto ponderato al 10% Verona I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facolt à, di Corso di laurea, Senato e Cda. Tutti i professori ordinari, straordinari, associati. Ricercatori confermati. Gli assistenti di ruolo e dagli incaricati non stabilizzati e dai componenti dei Comitati delle Facolt à di nuova istituzione I rappresentanti del Personale nei Consigli di Facolt à, di Corso di laurea, Senato e Cda.
L’elettorato del Rettore in alcuni Atenei StudentiDocenti e ricercatoriPersonale Catania I rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Consigli di Facolt à, al Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, al CASR e al CUS. Un determinato numero studenti candidati e primi non eletti nelle elezioni Tutti i docenti e Ricercatori non confermati Personale tecnico- amministrativo con voto ponderato Lecce I rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio d ’ Amministrazione e nei Consigli di Facolt à, nel Consiglio degli studenti, nel Comitato per le pari opportunit à e nel Comitato per lo sport. Tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori Voto ponderato al 20% Brescia I rappresentanti degli studenti membri del Consiglio rappresentativo degli studenti Tutti professori di ruolo e fuori ruolo. I rappresentanti dei ricercatori nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di Facolt à. I rappresentanti del personale Consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario. Pavia I rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, Cda e Consigli di Facolt à ; Tutti i professori di ruolo e fuori ruolo. I ricercatori confermati e agli assistenti del ruolo ad esaurimento Rappresentanti del personale in Senato Accademico, cda e dei Consigli di Facolt à. Voto ponderato del personale al 15%. Parma Tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facolt à, nel Senato Accademico, nel Cda Tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori. Voto ponderato al 10%
L’elettorato del Rettore in alcuni Atenei StudentiDocenti e ricercatoriPersonale Torino I rappresentanti degli studenti nel Senato, Cda e Consigli di facolt à. I professori di ruolo e fuori ruolo. I rappresentanti del personale eletti nel Senato, Cda e Consiglio di facolt à. Un numero di rappresentanti pari al numero del personale tecnico-amministrativo membro elettivo delle giunte di dipartimento. Torino Politecni co I rappresentati degli studenti eletti nelle strutture e negli organi del Politecnico con voto ponderato al 15% Tutti i professori di Ruolo di Prima e Seconda Fascia. Tutti i Ricercatori confermati. Il voto dei ricercatori non confermati è ponderato. Voto ponderato al 15% Perugia I rappresentanti nel Consiglio Studentesco e nei Consigli di Facolt à Tutti i Professori di I e II fascia di ruolo e fuori ruolo. I Ricercatori confermati; Voto ponderato al 5% sull ’ elettorato dei docenti e ricercatori Roma “ La Sapienza ” I rappresentanti nei Consigli di facolt à, Senato e Cda Tutti i professori di ruolo e fuori ruolo. I ricercatori Voto ponderato al 10% Milano “ statale ” I rappresentanti in Senato e Cda Tutti i professori di ruolo e fuori ruolo. I rappresentanti in Senato e Cda Bologna I rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico,Cda e Consiglio Studentesco Tutti i ai professori di ruolo e fuori ruolo. Tutti i ricercatori confermati. Siena I rappresentanti in Consiglio di facolt à Tutti i professori di I e II fascia in ruolo e fuori ruolo Voto ponderato
Art. 2 comma 2 Il Rettore con il DDL Lettera b determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso università italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali; nomina del rettore eletto con decreto del Presidente della Repubblica; - Viene quindi ridotto l’elettorato attivo ai soli professori ordinari - Il Rettore può non appartenete all’Ateneo Lettera c durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile; - Viene posto un tetto alla durata del mandato dei Rettori
Il Senato Accademico oggi Funzioni e composizione: E’ l’organo di governo della Comunità Accademica dell’Ateneo. Determina le scelte politiche di programmazione e di sviluppo dell’Ateneo in materia di didattica, ricerca e personale accademico. In particolare ha competenze sulla programmazione didattica, la definizione del calendario, l’approvazione dei regolamenti didattici di Ateneo che una volta approvati sono sottoposti all’approvazione del MIUR. La composizione può variare a seconda dell’Ateneo, ma in genere ne fanno parte i Presidi delle Facoltà, i rappresentanti dei docenti di I e II fascia, i Direttori di Dipartimento, i rappresentanti del personale tecnico amministrativo e degli studenti (15% degli altri componenti).
Il Senato Accademico con il DDL Lettera d attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca; ad approvare i relativi regolamenti previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c); Art. 2 comma 2 Lettera e costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell’università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell’ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; Il Senato non ha più nessun potere reale, ma solo di proposta e parere anche in materia di didattica e ricerca; I membri del Senato sono tutti elettivi ed almeno i 2/3 devono essere docenti di ruolo (I, II fascia e ricercatori)
Confronto Senato Accademico Com’è oggi*Con il DDL Composizion e. Presidi di Facoltà. Direttori di Dipartimento (rappresentanza). Rappres. Docenti I e II fascia. Rappres. Dottorandi e spec.. Rappres. Studenti (15%) COSTITUITO SU BASE ELETTIVA MASSIMO 35 COMPONENTI DI CUI 2/3 DOCENTI 15% RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI RETTORE Principali funzioni. approvazione Regolamenti didattici. approvazione e modifica statuto. approvazione convenzioni tirocini. programmazione didattica. definizione calendario accademico. approvazione piani strategici didattica e ricerca. consultivo su bilancio, regolamenti finanziario. Formula proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca;. Approvare i relativi regolamenti previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le Scuole o Facoltà E’ di fatto svuotato di tutti i poteri
Com’è oggi* *principali funzioni e composizione nei vari atenei Con il DDL Composizione. Presieduto dal Rettore. Rappresentanti docenti I e II fascia. Rappres Personale tecnico - amministrativo. Rappres. Studenti 15%. Un delegato Governo In alcuni casi fanno parte del CDA il Sindaco della citt à dove si trova l ’ universit à, oppure i rappresentanti della Fondazione UNiversitaria. personalit à italiane o straniere in possesso di competenze in materia gestionale;.almeno il 40% dei membri dell ’ Ateno non deve avere ruoli nell ’ Ateneo stesso nei tre anni prima della nomina, durante il mandato.. 1 rappresentante degli studenti. il CDA è presieduto da un componente del CDA. Può essere quindi anche un componente esterno. Principali funzioni. Approvazione Bilancio. Approva le linee di indirizzo strategico finanziario. Approva il regolamento finanziario. Definisce le linee di sviluppo finanziario. Approva bandi e appalti edilizi In molti casi la prassi di approvazione del bilancio prevede che questo sia approvato comunque dopo il parere del Senato Accademico,nonostante non sia una pratica obbligatoria.. funzioni di programmazione finanziaria, indirizzo strategico, sostenibilit à finanziaria.. Delibera sull ’ attivazione e la soppressione dei corsi di laurea e delle sedi universitarie.. Approva il bilancio, proposto dal Rettore, dopo aver acquisito il parere del Senato solo nella parte di sua competenza. Approva il documento di programmazione strategica triennale. Nei fatti il CDA diventa l ’ unico organo decisionale che delibera sia in materia economica, sia su didattica e ricerca. In questo modo tutte le scelte sono subordinate alla politica di bilancio e non agli obiettivi didattici, formativi e di ricerca. Confronto Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione oggi Funzioni e composizione E’ l’organo di gestione amministrativa, finanziaria,economica dell’Ateneo. Redige e approva il bilancio dell’Università, cura la gestione del personale tecnico e amministrativo, gestisce lo sviluppo edilizio dell’Ateneo. In molti casi di è costituita una prassi in cui l’approvazione del bilancio avviene dopo l’approvazione dello stesso anche in Senato Accademico. E’ presieduto dal Rettore e ne fanno parte il Direttore Amministrativo (senza diritto di voto), la rappresentanza della docenza, la rappresentanza del personale tecnico amministrativo e degli studenti (15%), ed un tecnico nominato dal Ministero. Diversi statuti prevedono che facciano parte dei Cda anche i Sindaci della città in ci si trova l’Università, o un rappresentante della fondazione universitaria.
Il Consiglio di Amministrazione con il DDL Art. 2 comma 2 Lettera f - funzioni attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l’attivazione o la soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, da trasmettere al Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze nonché, su proposta del rettore previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a); Ha tutti poteri su: - programmazione finanziaria e contabile; bilancio - attivazione/disattivazione corsi e sedi
Il Consiglio di Amministrazione con il DDL Art. 2 comma 2 Lettera f - la composizione composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore componente di diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un’esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico; elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso; nomina del presidente designato con decreto del Presidente della Repubblica; - Cda composto da massimo 11 componenti; - personalità “in possesso di comprovata competenza in campo gestionale” ; - almeno il 40% dei membri (5 su 11) deve essere esterno;
Il Consiglio di Amministrazione con il DDL Nei fatti il CDA diventa l’unico organo decisionale che delibera sia in materia economica, sia su didattica e ricerca. In questo modo tutte le scelte sono subordinate alla politica di bilancio e non agli obiettivi didattici, formativi e di ricerca. Con 5 membri esterni su 11 (40%) è facile che questi abbiano un peso determinante nelle scelte dell’Ateneo.
Le strutture didattiche e di ricerca Le Facoltà La Facoltà è la struttura didattica che riunisce più corsi di laurea affini culturalmente e per obiettivi formativi specifici. Gli organi di Governo della Facoltà sono:.Preside.Consiglio di Facoltà.Commissioni (ove previste).Comitato Paritetico sulla didattica.Giunta di facoltà (ove prevista)
Funzione e Composizione Il consiglio di facoltà è l’organo di governo amministrazione della Facoltà. Le sue principali funzioni sono: Programma e definisce l’utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della Facoltà. Elegge il Preside. Emana i bandi per l’assunzione di docenti e ricercatori Delibera i regolamenti di Facoltà ed approva i regolamenti e gli ordinamenti didattici predisposti dai vari consigli di corso di studi della Facoltà. Approva annualmente la programmazione didattica della Facoltà. E’ composto da tutti i docenti della facoltà (I, II e ricercatori confermati), da una rappresentanza degli studenti (15%) e ove previsto del personale tecnico amministrativo Il Consiglio di Facoltà
Com’è oggi* *principali funzioni e composizione nei vari atenei Con il DDL Composizione L ’ organi principale della Facolt à è il Consiglio di Facolt à :. Presieduto dal Preside. Tutti docenti di I, II e ricercatori. 15% studenti. Ove previsto Rappres. Tecnici Amministrativo Se prevista vi è la Giunta di Facoltà e le commissioni interne (servizi, paritetica…) Con il termine Facoltà (o Scuole) vengono denominate le strutture di raccordo tra i Dipartimenti L ’ organo che di fatto sostituisce il Consiglio di facolt à il Consiglio di Dipartimento. Principali funzioni. Approvazione del regolamenti didattico di Facolt à e dei regolamenti didattici di corso proposti dai corsi di laurea. Definizione e programmazione del personale docente..Approvazione dei bandi per l ’ assunzione di perdonale docente. Elezione del Preside Le funzioni della facoltà sono trasferite al Dipartimento. Confronto Facoltà/Consiglio di Facoltà
I Dipartimenti sono istituiti dal DPR 382/80 Sono le strutture di afferenza della docenza che si occupano della ricerca. Sono costituiti su settori di ricerca omogenea. Promuovono e coordinano l’attività di ricerca. Gli organi del Dipartimento sono: - Il Direttore di Dipartimento - Il Consiglio di Dipartimento - La Giunta Consiglio di Dipartimento : composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento (I,II r ricercatori). Ha le funzioni di indirizzo, proposta e controllo. Il DPR prevede anche la presenza degli studenti, ma nessuno statuto di Ateneo ha mai inserito la rappresentanza studentesca nei Consigli di Dipartimento. I Dipartimenti
I Dipartimenti nel DDL - Al Dipartimento attribuite anche tutte le funzioni del Consiglio di facoltà; - Al Dipartimento afferiscono un numero di docenti e ricercatori non inferiore a 30 negli Atenei con meno di 1000 docenti e non inferiore a 45 negli atenei con più di mille docenti; - Tra i Dipartimenti affini sono istituite strutture di raccordo per le funzioni di competenza denominate Scuole o Facoltà gestite da un organo composto da i Direttori dei Dipartimenti, di Corso di studio, e Rappresentanti degli studenti; Il rischio che si corre è che l’attività di ricerca (e quindi la sua parte progettuale e di finanziamento) prenda il sopravvento su quella didattica e che la rappresentanza abbia un peso ridotto non essendo nei Dipartimento;
I consigli di corso di studi Funzioni e Composizione Hanno importanti funzioni di coordinamento, indirizzo ed organizzazione dell’attività didattica in tutti gli aspetti di un singolo corso (o classe) di laurea (approvano i piano di studio, i servizi e regolamenti didattici, laboratori, attività formative autogestite, ecc.) Propongono al Consiglio di Facoltà gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio La struttura dei Consigli di corso è molto variabile ed è definita sia dagli statuti di atenei, sia dai regolamenti didattici. In genere sono composti dalle tre fasce della docenza e da una rappresentanza studentesca pari al 15%. Quando il Corso di laurea ha molti docenti ed il Consiglio di Corso risulta molto numeroso viene eletto un Consiglio ristretto a cui sono demandate alcune funzioni.
Comitati o Commissioni paritetiche sulla didattica oggi Sono istituite dalla legge 370/99 (art. 6) e dai DM 509/99 e 270/04; gli organismi didattici competenti devono avere il parere delle paritetiche su “coerenza tra i crediti e gli obbiettivi formativi”. Qualora questo parere non fosse positivo non si potrebbero approvare negli organi superiori le proposte sugli ordinamenti didattici. Esprimono quindi pareri sulla didattica, in particolare piani di studio, regolamenti didattici, riconoscimenti crediti. Sono organi fondamentali per la rappresentanza, l’unico spazio dove la composizione paritetica permette di avere un peso contrattuale notevole.
Riferimenti normativi comm. paritetiche LEGGE 370/1999, articolo 6, comma 5 Gli statuti degli atenei disciplinano l'istituzione di commissioni per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le competenti strutture e composte pariteticamente da rappresentati dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. D.M. n. 270/2004, art. 12, comma 3 Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione é assunta dal senato accademico. Il parere é reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione é adottata prescindendosi dal parere.
Commissioni paritetiche sulla didattica nel DDL Art. 2 comma 2 Lettera g istituzione in ciascun dipartimento, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti per l’assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi studio; Hanno le seguenti funzioni: - assicurazione della qualità della didattica - monitoraggio offerta formativa - formula pareri sull’attivazione/soppressione corsi di studio;
Il Nucleo di Valutazione Funzioni I Nuclei di Valutazione sono stati istituiti dalla Legge n. 370 del 1999 che prevede che abbiano compito di: - valutazione interna della gestione amministrativa; - valutazione delle attività didattiche e di ricerca; - valutazione delle attività degli interventi di sostegno al diritto allo studio; - il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Composizione E’ composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
Il Nucleo di Valutazione nel DDL Lettera l composizione del nucleo di valutazione con un numero di componenti in prevalenza esterni all’ateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza degli studenti; Lettera m attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell’offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 3, lettera g); - Viene inserita la rappresentanza degli studenti, ma solo istruttori sulla valutazione della didattica. Art. 2 comma 2
I tempi del DDL per la modifica degli statuti di Ateneo Viene imposto agli Atenei un iter di approvazione dei nuovi statuti di soli sei mesi. Gli Atenei devono predisporre un organo per la modifica del proprio statuto composto da 15 componenti compreso il Rettore cosi composto: - Rettore - 2 rappresentanti degli studenti - 6 designati dal CDA - 6 designati dal Senato Accademico Ci sono ulteriori tre mesi nel caso in cui il termine non venga rispettato. Se anche la proroga di 3 mesi non venisse rispettata il MIUR istituisce una Commissione di 3 membri con “adeguata professionalità” con il compito di predisporre le modifiche. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge gli Atenei devono avviare le procedure di modifica degli Atenei.