La fase decisoria del procedimento amministrativo può terminare Con un provvedimento espresso Con un silenzio Con un accordo
Art. 11 della legge n. 241/90 Accordi integrativi: al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale Accordi sostitutivi: in sostituzione del provvedimento
L’amministrazione procedente può concludere accordi con gli interessati in accoglimento di osservazioni e proposte, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse
La disciplina degli accordi: sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga diversamente; ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del c.c. in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili; le controversie in materia spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
Recesso dall’accordo e autotutela legata (art. 11, comma 4, legge n per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di indennizzo, in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al privato