Università degli Studi di Milano - Bicocca Cdl in Scienze del Turismo e Comunità Locale Diritto del Turismo - a.a Eric Lamperti Sonia Di Noto
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 novembre 2013, n Due sposi convenivano davanti al Giudice di Pace l’impresa individuale di viaggi – presso la quale avevano acquistato i biglietti aerei di andata e ritorno per il loro viaggio di nozze in Thailandia – chiedendo il risarcimento dei danni per il fatto che, giunti a destinazione, l’Ufficio Immigrazione Thailandese negava l’ingresso alla moglie cittadina ecuadoregna, sequestrandole passaporto e biglietto di viaggio. Addebitando all’Agenzia di non averli informati della necessità del visto, in violazione dei principi della Convenzione Internazionale di Bruxelles del 1990 sui contratti di viaggi, ratificata in Italia con legge 27 dicembre 1977 n (CCV), del d.lgs. 17 marzo 1995 n.111 sui contratti del turismo e degli obblighi derivanti dal contratto di mandato, ivi incluso il dovere di buona fede e di protezione del cliente, anche nella veste di consumatore, come dal relativo Statuto.
Una coppia prenota presso un’agenzia di viaggi italiana i biglietti aerei per il loro viaggio di nozze verso Bangkok. L’agenzia non informa in modo esauriente i due riguardo i documenti necessari all’espatrio. All’arrivo (gennaio 2004) la moglie ecuadoregna non viene accettata dall’Ufficio Immigrazione Thailandese e i due coniugi ricorrono a vie giudiziarie. 2005: il Giudice di Pace respinge la domanda di risarcimento dei danni. 2007: il Tribunale di Genova conferma la decisione del GDP. I coniugi propongono ricorso per cassazione.
Marito: E.G. Moglie: S.L. Clienti Agenzia G. Agenzia di viaggi dettagliante
1° motivo: violazione norme della CCV, arti. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione e del Codice Civile gli art. 1175, 1176, 1218, 1374, 1375, 1708, 1710, 2043 cod.civ., 112 e seg. 2° motivo: violazione art.8 del d.lgs. N°111/1995 sui contratti del turismo 3° e 4° motivo: violazione d.lgs. 205/2006 (Codice del Consumo) 5° motivo: violazione norme sull’onere della prova da inadempimento e inoltre le motivazioni del giudice d’appello sono a volte omesse, insufficienti e contraddittorie
1)Nessun risarcimento al marito in quanto non necessitava di visti e avrebbe potuto liberamente accedere al paese di destinazione. 2)La moglie non può essere tutelata né da norme della CCV perché non è stata sottoscritta dal suo paese di appartenenza (Ecuador), né dal d.lgs. 111/1995 perché è normativa europea. 3)L’agenzia di viaggi non è tenuta a dare informazioni sui visti, poiché il suo obbligo nasce solo se espressamente richiesto dal turista-consumatore e i due coniugi non hanno dato prova di averlo fatto.
L’acquisto di due biglietti configura due contratti autonomi. Ma trattandosi di due sposi in viaggio di nozze, è palese che l’impedimento di uno si riflette necessariamente sull’altro, perché il fatto ha precluso a entrambi il comune godimento della vacanza. Anche il marito è da ritenere danneggiato
La CCV non è condizionata dalla nazionalità del viaggiatore ma dal luogo di stipulazione del contratto. La moglie ha diritto di usufruire della tutela apprestata dalla Convenzione L’art.8 del d.lgs. 111/1995 e le corrispondenti norme del Codice del Consumo si riferiscono alla necessaria informativa su passaporti e visti, ma esclusivamente per i pacchetti turistici, non per servizi isolati. Respinte le censure dei due ricorrenti
Responsabilità dell’intermediario Art. 18 CCV: l’obbligo di informazione su passaporti e visti è solo del TO, non del mero intermediario. Art. 3 CCV: l’intermediario è tenuto a proteggere «…i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi». Art.22 CCV: se l’agenzia non si comporta in modo diligente (vale a dire non avvisa i clienti sull’eventuale richiesta di visti da parte del paese di destinazione) è responsabile dell’inadempimento. E’ responsabilità dell’intermediario, per la stessa natura della sua professione, sapere che uno degli acquirenti dei biglietti può essere extracomunitario
Principi in tema di buona fede (art. 1337, 1366 e 1375 cod.civ.): l’intermediario deve assicurarsi la totale comprensione da parte dei contraenti delle attività accessorie necessarie per raggiungere lo scopo del viaggio (soprattutto in tema di mandato). Le norme sul mandato hanno validità giuridica
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso Rinvio della causa al Tribunale di Genova Il giudice di rinvio deciderà sulle spese del presente giudizio
Articoli citati della Convenzione Internazionale di Bruxelles Art. 8 d.lgs. 111/1995 Art. sulla buona fede (1337, 1366, 1375 cod. civ.) Cfr. art. 1362, 1364, 1365 ss. cod. civ.
ARTICOLO La presente Convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio e' stato concluso, si trovi in uno Stato contraente. ARTICOLO 1. - comma 3 3. Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni "interline" o altre operazioni simili fra vettori. ARTICOLO 3. Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.
ARTICOLO 17. Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, e' considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Obblighi a carico dell’intermediario sono simili a quelli del contratto di mandato. Quindi i doveri dell’intermediario sono anche i doveri del diligente mandatario, a cui viene richiesto un grado di diligenza professionale che ci si attende da un soggetto che svolge abitualmente il ruolo di agente di viaggi ARTICOLO L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente.
La moglie, poiché ecuadoregna, non è tutelata 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonchè gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno. 2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà; c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali; d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il responsabile locale del suo soggiorno; e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. 3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto. 4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.
Art Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Art Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. Art Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede Art Nell' interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. 2. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. Art 1364 Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare. Art Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto. Principi generali del diritto di buona fede e doveri di ordinaria diligenza