Annullamento d’ufficio (art. 21-nonies) Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato e da altro organo previsto dalla legge
CONVALIDA E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole
Effetti dell’annullamento Rimozione degli effetti prodotti medio tempore dall’atto annullato, con decorrenza dal momento in cui l’atto era stato emesso (efficacia ex tunc)
Art. 1, comma 136, legge n. 311/2004 L’annullamento di provvedimenti amministrativi illegittimi può essere sempre disposto “anche se l’esecuzione … sia ancora in corso” “al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le pa”
Art. 1, comma 136, legge n. 311/2004 Possono essere annullati anche “provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati Ma la pa deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.
Revoca del provvedimento (art. 21-quinquies ) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse Per mutamento della situazione di fatto Per nuova valutazione dell’interesse pubblico
Soggetti competenti L’organo che lo ha emanato Altro organo previsto dalla legge
Effetti della revoca l’inidoneità del provvedimento ad efficacia durevole revocato a produrre ulteriori effetti (ex nunc) Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo