SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA art. 28 d. p. r. n

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SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA art. 28 d. p. r. n SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA art. 28 d.p.r. n. 448 del 1988

Il probation minorile è probation processuale… distinto da l’affidamento in prova ai servizi sociali, probation penitenziario (art. 47 l. n. 345 del 1975) l’affidamento in prova ai servizi sociali, misura amministrativa di rieducazione (art. 25 r.d.l. n. 1404 del 1934)

Qual è il fondamento della non punibilità del reato? La funzione educativa dell’“intervento penale” perseguita attraverso la responsabilizzazione del minore-reo mediante l’assunzione nell’ambito di un progetto educativo di concreti e specifici impegni che egli deve contribuire ad organizzare e realizzare Con la MaP il minore è reso destinatario di una risposta lato sensu sanzionatoria, tempestiva già durante il corso del processo, individualizzata e modulata in relazione alla sua personalità.

Presupposti applicativi soggettivi Responsabilità penale del minore Consenso del minore Necessità di dover valutare la personalità del minore all’esito della prova La confessione?

1. Responsabilità penale del minore La messa alla prova può essere disposta in relazione a qualsiasi reato, anche a delitti della più elevata fascia di gravità Corte cost. n. 412 del 1990 (concedibilità della MaP anche per i reati puniti con l’ergastolo) Corte cost. n. 125 del 1995 (concedibilità della MaP anche nel giudizio abbreviato ed immediato)

3. « Necessità di dover valutare la personalità del minore all’esito della prova » Il giudice dispone la prova quando non è in grado di sciogliere la fausta prognosi di non recidiva, ma riscontra nel minore potenzialità positive di recupero (risorse, aspettative, speranze, volontà di recupero, assenza di riserve mentali o visioni strumentali utilitaristiche).

4. La “confessione” come condizione per la MaP? Argomenti a favore MaP è istituto premiale per la collaborazione Motivazioni di carattere pedagogico Esigenze di economia processuale

Argomenti contrari Diritto di difesa (art. 24 Cost.) Principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), sotto il profilo della coerenza rispetto ai presupposti applicativi di istituti analoghi incidenti sulla punibilità razionalità rispetto allo scopo dell’istituto Funzione educativa della pena (artt. 27, 3° co., e 31, 2° co., Cost.)

La messa alla prova non è sempre possibile e non va tentata a tutti i costi.

Analisi statistica Anno 2002 Dipartimento Giustizia Minorile LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA (ART. 28 D.P.R. 448/88) Analisi statistica Anno 2002

Provvedimenti di messa alla prova

Il TM sospende il processo sulla base di uno specifico progetto educativo previamente elaborato dai Servizi

PROGETTO EDUCATIVO Obiettivi stimolare l’autostima, introiettare valori-base di riferimento socialmente condivisi, attraverso una progressiva presa di distanza dall’originario assetto irregolare di vita, valorizzando le risorse, aspettative e speranze personali, ed indurre alla riflessione.

Contenuto art. 27, 1° co., d.lgs. 272 del 1989 La prova deve possedere i caratteri tipici della pena, essere limitativa della libertà personale e proporzionata alla gravità del fatto?

a titolo esemplificativo Offerta di nuove opportunità di studio, lavoro o di impegno in attività socialmente utili, e nuove possibilità di organizzazione del tempo libero (es. frequentare una certa associazione di volontariato o culturale) in contesti cui non avrebbe mai avuto (o creduto d’avere) accesso Attività finalizzate a stimolare l’ambiente familiare, ove possibile Attività di ascolto e sostegno psicologico Interventi in ambito scolastico (es. imposizione di doveri di frequenza scolastica e di puntualità) Imposizione di specifici doveri (es. obbligo di cercare un lavoro, di puntualità ed impegno a scuola, imposizione di orari di rientro serale a casa) o divieti (es. non frequentare determinate persone, ambienti o quartieri; non usare determinati mezzi di locomozione) Attività capaci di indurre nel minore il riconoscimento delle ragioni della vittima (es. attraverso la mediazione) Svolgimento della prova presso strutture di tipo comunitario, secondo una prassi diffusa

Durata È stabilita discrezionalmente dal giudice nei limiti fissati dall’art. 28 d.p.r. n. 448 del 1988. In relazione agli minori autori di reati molto gravi si è osservato che la durata della prova, stabilita dalla legge in un massimo di tre anni, si rivela talvolta insufficiente per il recupero del minore.

Le competenze SERVIZI SOCIALI Il servizi minorili dell’amministrazione della giustizia predispongono il progetto, e rivestono un ruolo di mediazione, informazione e promozione. I servizi sociali locali collaborano alla formulazione del progetto. Ad essi è affidato un ruolo operativo di mediazione sociale con compiti di ricostruzione delle relazioni significative dell’ambiente di appartenenza del minore.

GIUDICE Il giudice, che dispone la MaP impartisce prescrizioni ex art. 28 d.p.r. n. 448 del 1988 e direttive su aspetti del progetto che ritiene pregiudiziali o di particolare rilievo (es. presumibile durata della prova, coinvolgimento di specifiche professionalità) vigila sull’andamento della prova, sollecita i Servizi, convoca il ragazzo per verificare il percorso compiuto o altrimenti per richiamarlo ad una maggior osservanza degli impegni assunti Il giudice delegato dal Presidente del TM è sovente componente “non togato” del collegio che ha disposto la messa alla prova; egli non può assumere o effettuare autonomamente iniziative che vadano al di là dei limiti di legge, compresi interventi diretti sul minore che per frequenza ed approccio possano configurarsi come attività psicopedagogica o psicoterapeutica.

Esito della prova I parametri per la valutazione della prova sono: il comportamento del minore durante la prova; l’evoluzione della sua personalità.

Quando l’esito della prova può considerarsi positivo? È sufficiente che il minore abbia adempiuto al progetto, o è necessario che abbia avviato un processo di effettivo cambiamento? Quando si può dire che la prova ha indotto un cambiamento nella personalità del minore, quando si può ragionevolmente ritenere che in futuro egli non commetterà altri reati o che non realizzerà nemmeno comportamenti devianti in senso lato?

In caso di esito positivo il reato si estingue. In caso di esito negativo il processo riprende il suo corso dalla fase in cui era stato sospeso.

La MaP è teoricamente reiterabile illimitatamente

IL SISTEMA SANZIONATORIO per minorenni

Il sistema sanzionatorio e penitenziario è indifferenziato per adulti e minorenni, salvo per alcune norme speciali relative a: Circostanza attenuante per l’età Sanzioni sostitutive Sospensione condizionale della pena Misure alternative alla detenzione

SANZIONI SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI legge n. 689 del 1981

Evoluzione delle fonti normative legge n. 689 del 1981: disciplina sostanzialmente indifferenziata. d.p.r. n. 448 del 1988: disciplina differenziata. legge 134 del 2003: modifica i limiti della pena sostituibile, validi per adulti e minori, ed abroga le preclusioni oggettive.

Tipologia semidetenzione libertà controllata pena pecuniaria Si tratta di vere e proprie sanzioni, che possono essere irrogate dal giudice di cognizione.

Condizioni per concessione Limiti di pena Preclusioni oggettive (artt. 60 l. n. 689 del 1981 ) Preclusioni soggettive (artt. 59 l. n. 689 del 1981)

Limiti di pena indifferenziati dal 1981 al 1988 Semidetenzione: 6 mesi Libertà controllata: 3 mesi Pena pecuniaria: 1 mese Limiti di pena indifferenziati dal 1981 al 1988 Si fa riferimento alla pena in concreto

Criteri di scelta art. 133 c.p. art. 58 l n. 689 del 1981

Criteri di ragguaglio 1 g. pena detentiva = 1 g. semidetenzione 1 g. pena detentiva = 2 gg. libertà controllata 1 g. pena detentiva = 1 tasso giornaliero

Modalità di esecuzione Semidetenzione: indifferenziate Libertà controllata: si esegue nelle forme dell’affidamento in prova al servizio sociale (ex art. 75 l. n. 689 del 1981 e 47 ss. Ord. pen.)

La disciplina delle sanzioni sostitutive resta indifferenziata fino al d.p.r. n. 448 del 1988

Cosa cambia Modalità di esecuzione Limiti di pena Criteri di scelta Regime delle preclusioni

Modalità di esecuzione Gli istituti di semilibertà e di semidetenzione sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna (art. 11 d.lgs. 272 del 1989). Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio (art. 24 d.lgs. 272 del 1989).

Limiti di pena MINORE Dal 1988 ad oggi Semidetenzione e libertà controllata: 2 Pena pecuniaria: 6 mesi La maggior ampiezza dei limiti di pena consente di concedere le s.s. per delitti di una certa gravità (quali, es., rapina, estorsione, violenza sessuale, spaccio di modiche quantità di stupefacente). ADULTO Dal 1981 Semidetenzione: 6 mesi Libertà controllata: 3 mesi Pena pecuniaria: 1 mesi Dal 1993 Semidetenzione: 1 anni Libertà controllata: 6 mesi Pena pecuniaria: 3 mesi Dal 2003 Semidetenzione: 2 anni Libertà controllata: 1 anno Pena pecuniaria: 6 mesi

Criteri di scelta ESIGENZE EDUCATIVE DEL MINORE, in particolare (art. 30 d.p. n. 448 del 1988): Personalità del minorenne Esigenze lavorative, di studio Condizioni familiari, sociali, ambientali.

Regime delle preclusioni Preclusioni soggettive escluse da Corte cost. n. 16 del 1998. Preclusioni oggettive, applicabili secondo parte della giurisprudenza.

La riforma della l. 689/1981 ad opera della legge n. 134 del 2003 Eliminazione delle preclusioni oggettive Aumento dei limiti di pena

ADULTI MINORI Preclusioni: solo soggettive. Limiti di pena: Semidetenzione: 2 anni Libertà controllata: 1 anno Pena pecuniaria: 6 mesi MINORI Preclusioni: non si applicano. Limiti di pena: Semidetenzione e libertà controllata: 2 anni Pena pecuniaria: 6 mesi

Come fa il giudice a scegliere tra semidetenzione e libertà controllata, non essendo più subordinate a limiti di pena differenziati?

Esecuzione penale minorile

La disciplina dell’esecuzione della pena detentiva da parte del minorenne è tesa a conciliare l’esigenza di favorire la formazione di una personalità libera, responsabile, capace di autocontrollo e senso della realtà con la logica punitivo-segregante del carcere, la cui complessa realtà è caratterizzata da coazione, e sovente riproduce i tratti antisociali tipici del mondo esterno (rischi di etichettamento negativo, paura, intimidazione).

Art. 79 - Ordinamento penitenziario «Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge». Corte cost. n. 125 del 1992

Le ragioni della mancata riforma. Trascuratezza del legislatore. L’esistenza nel diritto penale minorile di strumenti di definizione anticipata del processo e di forma alternative di trattamento sanzionatorio. Ragioni di opportunità a favore del mantenimento dello status quo, connesse alle linee di politica minorile emergenti negli ultimi anni.

Le poche specificità del sistema penitenziario per i minorenni 1. Ambito soggettivo di applicazione: minorenni; ragazzi con età compresa tra 18 e 21 anni al momento dell’inizio dell’esecuzione. Competenza: TM e del giudice di sorveglianza.

2. Misure alternative alla detenzione Detenzione domiciliare (art. 47-ter) della persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. Permessi premio (art. 30-ter) per condannati minorenni, ciascuno di durata ogni volta non superiore a venti giorni (anziché 15), per una durata complessiva non eccedente i sessanta giorni (anziché 45) in ciascun anno di espiazione. Deroghe al regime dell’art. 4-bis sui benefici penitenziari.

d. Liberazione condizionale La liberazione condizionale può essere concessa ai minorenni “in qualunque momento dell’esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta” (art. 21 r.d.l. n. 1404 del 1934). Per il resto, applicabile la disciplina dell’art. 176 c.p.

Condizione: Contenuto: sicuro ravvedimento durante l’esecuzione della pena; adempimento delle obbligazioni civili da reato? Contenuto: libertà vigilata, nella forma delle prescrizioni e permanenza in casa; riformatorio giudiziario, nella forma del collocamento in comunità.

Nozione di “sicuro ravvedimento”. Non è sufficiente la regolare condotta, né la mera partecipazione all’opera di rieducazione e la progressione del trattamento. La dimostrazione del ravvedimento deve trarsi dalla natura e qualità dei rapporti del detenuto con i compagni di prigione, con il personale carcerario, con i propri familiari e dalla volontà di reinserimento nella società, dimostrata con l’attività di lavoro e studio, dalle manifestazioni di altruismo e di solidarietà sociale e dal fattivo intendimento di riparare le conseguenze dannose; rilevano altresì gli altri comportamenti positivi sintomatici indicati dall’art. 76 Reg. esec. o.p. Non è più richiesta la confessione.

Esito della liberazione condizionale Estinzione del reato in caso di decorso del tempo corrispondente alla pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di concessione in caso di condanna all’ergastolo, senza che sia intervenuta revoca. Motivi di revoca: art. 177 c.p.

e. Riabilitazione speciale Destinatari: minorenni al momento del fatto. Termine: può essere richiesta prima del compimento dei 25 anni. Ambito: condanne e proscioglimento. Iniziativa: d’ufficio o a richiesta.

Utilità ridotta Secondo la nuova disciplina del casellario giudiziale per minorenni (1988), al compimento della maggiore età sono trasmesse d’ufficio al Trib.O. solo le iscrizioni relative alle sentenze di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa. Tutte le altre iscrizioni sono cancellate, salvo le sentenze che concedono il perdono giudiziale, eliminate al compimento del ventunesimo anno d’età.

L’adeguamento del sistema penitenziario ad opera della Corte cost. Sentenza n. 109 del 1997, dichiara parzialmente illegittimo l'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che esclude l'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione alla semilibertà per i condannati la cui pena detentiva derivi da conversione di pena sostitutiva, effettuata ai sensi dell'art. 66 della stessa legge, per violazione delle relative prescrizioni, nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento della condanna. Sentenza n. 403 del 1997, dichiara parzialmente illegittimo il divieto (art. 30-ter, comma 5 Ord. pen.) di concessione di permessi premio nei due anni che fanno seguito ad una condanna o ad una imputazione per un nuovo delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, nella sola parte in cui si applica ai detenuti per reati commessi durante la minore età.

Sentenza n. 16 del 1998, dichiara parzialmente illegittimo l'art Sentenza n. 16 del 1998, dichiara parzialmente illegittimo l'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni. Sentenza n. 450 del 1998, dichiara parzialmente illegittimo l’art. 30-ter, comma 4, lettera c, della legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui la concessione di permessi premio ai condannati per i delitti previsti dall’art. 4-bis dello stesso ordinamento penitenziario é preclusa prima che essi abbiano scontato almeno la metà della pena, con un massimo di dieci anni, nella parte in cui si riferisce ai minorenni. Sentenza n. 436 del 1999, dichiara parzialmente illegittimo l’art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui al detenuto al quale sia stata revocata una misura alternativa non possono essere concessi, per un periodo di tre anni dalla emissione del provvedimento di revoca, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova “ordinario”, la detenzione domiciliare e la semilibertà, nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

MISURE DI SICUREZZA PER MINORENNI artt. 199 ss. c.p. artt. 36 ss. d.p.r. n. 448 del 1988

DESTINATARIO Minore autore di reato Minore autore di reato (o q-s), socialmente pericoloso, imputabile Minore autore di reato (o q-s), socialmente pericoloso, non imputabile per età (art. 97 c.p.) per immaturità (art. 98 c.p.) per vizio di mente

Età minima: non prevista dalla legge, fissata nella prassi attorno ai 12/13 anni Età massima: 21 anni (art. 24 d.lgs. n. 272/89).

Presunzioni di pericolosità, originariamente previste dal c. p Presunzioni di pericolosità, originariamente previste dal c.p., vengono abrogate dalla legge n. 663 del 1986

Corte costituzione su presunzioni di pericolosità di minorenni Corte cost. n. 1 del 1971 Corte cost. n. 119 del 1976

Il MINORE può ritenersi SOCIALMENTE PERICOLOSO quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto commesso ed alla luce delle risultanze degli accertamenti sulla personalità ex art. 9, è ragionevole ritenere che vi siano concrete probabilità che egli commetta in futuro gravi delitti … (art. 37, comma 2, d.p.r. n. 448 del 1988)

con uso di armi con mezzi di violenza personale con mezzi diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale, ovvero delitti di criminalità organizzata

La pericolosità di minorenni ed adulti Oggetto della prognosi: recidiva rispetto a circoscritte e gravi forme di criminalità Parametri: specifiche modalità e circostanze del fatto accertamenti sulla personalità ex art. 9 ADULTI Oggetto della prognosi: generica recidiva (art. 203 c.p.) Parametri: art. 133 c.p.

TIPOLOGIA Libertà vigilata – MdS non detentiva Riformatorio giudiziario - MdS detentiva Ospedale psichiatrico giudiziario

Legittimo l’automatismo applicativo dell’art. 226 c.p.? Scelta della MdS TIPO DI REATO LV: ex artt. 229-230 c.p.; RG: ex artt. 23, comma 1, d.p.r. 448/88 CONDIZIONI di praticabilità ex art. 232 c.p CRITERI DI SCELTA ex art. 133 c.p., tra i quali particolare rilevanza spetta a la gravità del fatto le condizioni morali della famiglia in cui vive il minore Legittimo l’automatismo applicativo dell’art. 226 c.p.?

Esecuzione delle misure di sicurezza - art. 40 Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura vigila costantemente sulla loro esecuzione anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario ed i servizi minorili.

APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLE MdS

LIBERTÀ VIGILATA Si esegue nelle seguenti forme le prescrizioni (art. 20) la permanenza in casa (art. 21)

RIFORMATORIO GIUDIZIARIO MdS speciale per i minorenni Si esegue nella forma del collocamento in comunità (art. 22)

Se il minore compie 18 anni durante l’esecuzione, il RG prosegue secondo le norme del d.p.r. n. 448 del 1988 fino ai 21 anni Se il minore deve eseguire la MdS dopo i 18 anni, il giudice può convertire il RG in libertà vigilata casa di cura e di custodia NO OPG

L’intervento nei confronti dei minori socialmente pericolosi, non imputabili per vizio di mente.

DAL 1988 AL 1998 In caso di vizio totale di mente: OPG In caso di vizio parziale di mente: RG o LV

OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO Nasce come istituzione con funzioni di custodia e cura CAMBIO DI DENOMINAZIONE: da Manicomio giudiziario a OPG ex legge n. 354 del 1975 RIFORMA DELLA PSICHIATRIA PUBBLICA ex l. n. 180 del 1978 (c.d. legge Basaglia) “Trattamenti e accertamenti sanitari volontari e obbligatori” (recepita in legge n. 833 del 1978 “Riforma del SSN”): chiusura dei manicomi esclusivamente per soggetti non autori di reato Esclusione dell’OPG per i minorenni (Corte cost., n. 324 del 1998) Gli adulti autori di reato possono ancora oggi venir collocati in OPG

Dubbi tra gli interpreti DOPO IL 1998 In caso di vizio totale o parziale di mente: RG LV Interpretazione dell’art. 232 c.p. alla luce delle sentenze Cass., I, n. 3710 del 1999 e Corte cost., n. 253 del 2003 Dubbi tra gli interpreti

La sezione minorile del OPG di Castiglione delle Stiviere: una sperimentazione legittima?

Sull’applicabilità delle altre MdS MdS personali detentive colonia agricola o casa di lavoro casa di cura e custodia non detentive divieto di soggiorno in Comuni o Province divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche espulsione dello straniero dallo Stato MdS patrimoniali cauzione di buona condotta confisca sì

TRIBUNALE PER I MINORENNI COMPETENZA AMMINISTRATIVA E CIVILE

CASELLARIO GIUDIZIALE art. 19 d. p. r. n. 448 del 1988 (e d. p. r. n CASELLARIO GIUDIZIALE art. 19 d.p.r. n. 448 del 1988 (e d.p.r. n. 313 del 2002)

Scopo del CG speciale è evitare effetti di etichettamento del minore per esperienze trasgressive adolescenziali

Provvedimenti trascritti fino 18 anni Sentenze irrevocabili di condanna alla pena dell’ammenda condizionalmente sospesa a misure di sicurezza a sanzione sostitutiva Provvedimenti definitivi concernenti la pena, sospensione condizionale della pena, la non menzione, misure di sicurezza, effetti penali della condanna, amnistia, indulto, grazia Provvedimenti concernenti pene accessorie, misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale, riabilitazione Sentenze che hanno riconosciuto la non imputabilità per età (ex art. 97 e 98 c.p.) o vizio di mente Sentenze dichiarative di abitualità, professionalità, tendenza a delinquere

Provvedimenti trascritti fino 21 anni (fino ai 18 anni in c. g Provvedimenti trascritti fino 21 anni (fino ai 18 anni in c.g. speciale, fino ai 21 in c.g. comune) Sentenze di perdono giudiziale

Provvedimenti non trascritti Sentenze di proscioglimento per esito positivo della prova (m.a.p.) per irrilevanza del fatto

Iscrizioni permanenti (trasmesse al c.g. comune) Sentenze di condanna a pena detentiva (anche se sospesa) Provvedimenti degli organi dell’esecuzione

MISURE AMMINISTRATIVE DI RIEDUCAZIONE PER MINORENNI artt. 25-31 del r MISURE AMMINISTRATIVE DI RIEDUCAZIONE PER MINORENNI artt. 25-31 del r.d.l. n. 1404 del 1934

Misure di prevenzione in generale Fonte: legge n. 1423 del 1956. Natura: misure di prevenzione ante delictum. Destinatari: autori di condotte sintomatiche di una condizione soggettiva di pericolosità sociale generica. Funzione: difesa sociale. Contenuto: afflittivo-interdittivo, controllo. Presupposti: indizi di attività delittuose, in relazione alle quali non si è in grado di raggiungere una prova piena; comportamenti sintomatici di una generica a- o anti-socialità.

Problemi di legittimità costituzionale delle MdP per sospetta violazione degli artt. 13, 25, 27. CORTE COST.: le Mdp rispondono ad “un’esigenza fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli art. 13, 16, e 17 Cost.” (sent. n. 27 del 1959, n. 23 del 1964). DOTTRINA: MdP legittime (ex artt. 2, 3, 27, 31 Cost.) a condizione che siano dirette ad assicurare lo sviluppo della persona e la rimozione delle cause personali, familiari, sociali, ambientali del reato.

Le misure di prevenzione per gli adulti non sono applicabili ai minorenni, in quanto sono strumenti orientati esclusivamente alla difesa sociale.

MAR – Disciplina originaria Destinatario: minore degli anni 18 che « per abitudini contratte dia manifeste prove di traviamento e appaia bisognevole di correzione morale » (art. 25). Tipologia: riformatorio per corrigendi (poi casa di rieducazione). Funzione: prevalentemente, difesa sociale.

La riforma della l. n. 888 del 1956 Destinatario: minore degli anni 18 che « dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere » (art. 25). Età minima : 10/12 o 14 anni

Casistica Grave pericolo per il minore, il cui comportamento lo porta a situazioni gravemente pregiudizievoli per la sua salute psico-fisica (es. prostituzione precoce, alcoolismo, fughe da casa, tossicodipendenza, corse in automobile, minori vagabondi). Situazioni di plagio da parte di adulti, che rendono necessario un intervento energico per spezzare il cerchio di paura e violenza che costringe il minore ad agire in senso contrario alla propria volontà. Commissione di reati che per la loro qualità e quantità mostrano che la personalità del minore sia va strutturando secondo modelli criminali (es. minori violenti per strada, nelle scuole, negli stadi).

Tipologia Affidamento al servizio sociale minorile. Istituto medico psico-pedagogico. Casa di rieducazione. Misure di prevenzione contro la violenza nelle manifestazioni sportive (ex art. 6 l. n. 401 del 1989) Provvedimento ex art. 25 bis r.d.l. n. 1404 del 1934 (ex l. n. 269 del 1998) Successivamente abrogate dalla l. n. 616 del 1977 di riordino delle competenze degli enti locali.

“Nuova” funzione Sostegno di minori a rischio, che vivono in condizioni di disagio sociale o familiare tali da compromettere il corretto processo di formazione della personalità, e nei cui confronti non si può, non si può ancora, non si può più intervenire con strumenti penali.

1. AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI in funzione di MARM (art Minori non autori di reato in caso di condotta dei genitori pregiudizievole per il figlio minorenne ex art. 333 c.c. Minori autori di reato nel corso del procedimento, quando non sia stata disposta la custodia cautelare in caso di proscioglimento per difetto di imputabilità (per qualsiasi motivo), senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva nel caso in cui sia stato concesso il perdono o la sospensione condizionale della pena, il TM deve esaminare se al minore sia necessaria una MAR

Contenuto del programma educativo (art. 27) Le prescrizioni del TM possono riguardare l’area dell’istruzione, della preparazione professionale, del lavoro, dell’utilizzazione del tempo libero, nonché eventuali terapie e le linee direttive dell’assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto. Eventuale allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l’ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione.

Compiti dei servizi sociali Controlla la condotta del minore. Aiuta il minore a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale, anche a mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. Riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull’osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonché su quant’altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall’art. 29.

Durata Minimo: indeterminato Massimo: fissato genericamente ex art. 29

2. PROVVEDIMENTI EX ART. 25 BIS Destinatari: Minorenni che esercitano la prostituzione Minori stranieri vittime dei reati dell’art. 600 bis, 600 ter, 601 c.p. Contenuto: per lo più, collocamento in comunità.

3. MAR CONTRO LA VIOLENZA NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE Divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono competizioni sportive. Obbligo di presentazione in un ufficio di polizia nel corso delle competizioni per le quali opera il divieto. (Corte cost. sent. 143 del 1996 e sent. 136 del 1998)

PROVVEDIMENTI CIVILI A TUTELA DEL MINORE art. 330 e seguenti c.c.

PROVVEDIMENTI CHE OPERANO SULLE “RELAZIONI FAMILIARI DEL MINORE” Limitazioni e decadenza dalla potestà genitoriale Affidamento e adozione del minore con difficoltà familiari Non si tratta di sanzioni per il genitore, ma di misure a carattere preventivo a tutela del figlio minorenne

Decadenza (art. 330 c.c.) Motivi: violazione, trascuratezza o abuso dei doveri inerenti alla potestà grave pregiudizio per il figlio Il giudice può contestualmente disporre l’allontanamento del minorenne dalla residenza familiare o del genitore o convivente che maltratta o abusa del minorenne. Quando nessuno dei due genitori ha o può esercitare per qualche ragione la potestà, il giudice deve nominare un tutore che esercita nell’interesse del minorenne poteri analoghi a quelli dei genitori (art. 343 ss. c.c.).

Limitazioni (art. 333 c.c.) Motivi: condotta del genitore pregiudizievole per il minorenne, fuori dai casi di decadenza. Contenuto: prescrizioni volte a mutare le relazioni familiari e nei confronti del minorenne; terapie psicologiche o sociali facoltative; affidamento ai servizi sociali per interventi di vigilanza e sostegno pedagogico o psicologico; allontanamento del figlio o del genitore/convivente.

AFFIDAMENTO DEL MINORENNE CON DIFFICOLTÀ FAMILIARI artt AFFIDAMENTO DEL MINORENNE CON DIFFICOLTÀ FAMILIARI artt. 2-5 della legge 4 maggio 1983, n. 184 Funzione: impedire pronuncia di adottabilità. Contenuto: il minore viene temporaneamente collocato in ambiente di tipo familiare (max 24 mesi, salvo proroga) in grado di assicurargli mantenimento, istruzione, educazione ed affetti. Non si cercano figure genitoriali sostitutive ma un ambiente familiare strutturante e rassicurante. Contestualmente si tenta il recupero della famiglia di origine in maniera da renderla nuovamente capace di assolvere alla sua funzione. L’affidamento va adottato nei limiti in cui abbia reali possibilità di recupero della famiglia di origine.

Ipotesi di difficoltà familiari tratte dalla prassi: Difficoltà momentanee della famiglia. (es. esigenze di lavoro che costringono i genitori lontano dalla residenza familiare; ricovero in ospedale di un genitore ed incapacità dell’altro di accudire il bambino) Carenze dei genitori. Dissoluzione del nucleo familiare.

ADOZIONE DI MINORENNE IN CONDIZIONE DI ABBANDONO MORALE E MATERIALE legge 4 maggio 1983, n. 184 Presupposto: stato di abbandono del minore, perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio (art. 8).

MEDIAZIONE PENALE MINORILE

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI CONFLITTI PENALI Modello punitivo: Focalizzazione: autore Obiettivi: accertamento responsabilità Risposta: punizione Procedura: processo ed eventuale pena Modello terapeutico-rieducativo: Obiettivi: rispondere bisogni del reo Risposta: presa in carico del reo Procedura: ricerca del consenso del reo alla rieducazione Modello di mediazione: Focalizzazione: relazione autore/vittima Obiettivi: gestire il conflitto Risposta: costruzione intesa reo/vittima Procedura: costruzione del consenso di reo/vittima alla mediazione

La mediazione è uno strumento non formale di risoluzione di conflitti in via conciliativa, in cui la vittima ed il reo possono incontrarsi e confrontare i propri punti di vista, aiutati dal mediatore, al di fuori e oltre i ruoli predefiniti, nettamente contrapposti, che il sistema penale assegna loro.

Alla base della mediazione in ambito penale, vi è la visione del reato non più come atto isolato e astratto, commesso da un soggetto difficile, ma come segmento di complesse vicende relazionali, coinvolgenti innanzi tutto il reo e la vittima.

A quali condizioni ed entro quali limiti lo Stato può riconoscere rilevanza, sul piano delle risposte ad un commesso reato, a forme di conciliazione che si realizzano al di fuori delle sedi istituzionali regolate dalla legge?

L’esito positivo di una mediazione è in grado di garantire, ed a quali condizioni, il complesso degli interessi in gioco (interessi educativi del minore e interessi offesi dal reato), cui la sanzione penale intende fornire una risposta?

Nel sistema penale minorile,la mediazione non è strumento di composizione di conflitti alternativo al procedimento o al processo davanti all’AGO, in quanto il riconoscimento dell’esito positivo della conciliazione sconta difficoltà connesse all’osservanza del principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.).

Mediazione “extra-processuale” Non è disciplinata per legge Nella prassi il PM nel corso delle indagini preliminare richiede ex art. 9 d.p.r. n. 448 del 1988 all’Ufficio per la mediazione una valutazione sull’opportunità dell’esperimento di un tentativo conciliativo.

I diritti del minore indagato rispetto alla richiesta di mediazione. Presunzione di innocenza Diritto di difesa

L’incidenza del comportamento del minore indagato sull’esito del procedimento. Rifiuto della mediazione. Confessione e fallimento della mediazione imputabile al reo. Confessione ed esito positivo della mediazione.

L’incidenza del comportamento della vittima sull’esito del procedimento. Rifiuto della mediazione. Confessione e fallimento della mediazione imputabile alla vittima.

Le affermazioni rese all’UdM dal minore indagato, anche se auto-incriminatrici, non possono essere trasmesse al TM L’UdM presenta al TM una sintetica relazione sull’esito positivo o negativo della mediazione, senza alcuna specifica allegazione né di quanto dichiarato dai partecipanti, né delle ragioni dell’eventuale fallimento della conciliazione. L’UdM può trasmettere al TM solo le notizie concordate e sottoscritte insieme dalle parti.

Non vi è alcuna obbligatoria corrispondenza tra l’esito della mediazione e la pronuncia che chiude la fase istruttoria.

L’esito della mediazione può costituire solo uno degli elementi di convincimento del giudice nel decidere per il non luogo a procedere ex art. 26 e 27 d.p.r. n. 448 del 1988, o per la richiesta di rinvio a giudizio.

Mediazione “processuale” art. 28, 3° co., d.p.r. n. 448 del 1988 «Con l'ordinanza di sospensione il giudice … può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato».

La mediazione dopo la sentenza di condanna?