Il diritto e il mondo animale: la tutela penale del sentimento per gli animali e gli aspetti civilistici. 09.12.2014 www.enricoferrero.it.

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Il diritto e il mondo animale: la tutela penale del sentimento per gli animali e gli aspetti civilistici. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

L'evoluzione dei costumi Nell'ultimo secolo il rapporto tra l'uomo e gli animali si è modificato più velocemente e più radicalmente di quanto non fosse avvenuto nel corso dei sei millenni precedenti I profondi mutamenti sul piano etico non si sono finora accompagnati ad adeguati mutamenti sul piano giuridico. La tutela giuridica degli animali, almeno in Italia, rimane sempre mediata, in quanto l'oggetto non sono gli animali stessi ma il sentimento degli umani verso di loro 09.12.2014 Pagina 2

Ma gli animali sono oggi soggetti di diritto? Ciò non ha impedito un progressivo aumento di interesse dei legislatori e dei giudici nei confronti del corretto rapporto tra specie umana e specie animali e, di conseguenza, della gestione del loro benessere Ma gli animali sono oggi soggetti di diritto? 09.12.2014 Pagina 3

Gli animali negli Statuti regionali Regione Marche (art.5) “promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future. Salvaguarda altresì il patrimonio faunistico regionale e promuove la cultura del rispetto degli animali affermando il principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani” 09.12.2014 Pagina 4

Gli animali negli Statuti regionali Regione Calabria (art.2) ”ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: (...) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l’affermazione del principio di una corretta convivenza con l’uomo” 09.12.2014 Pagina 5

Gli animali negli Statuti regionali Regione Piemonte (art.6) “riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo” 09.12.2014 Pagina 6

Trattato di Amsterdam - 02. 10. 1997 G. U. n. C 340 del 10/11/1997 pag Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale 09.12.2014 Pagina 7

Costituzione europea – Roma 29.10.2004 ARTICOLO III-121 Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali. 09.12.2014 Pagina 8

http://www.europarl.europa.eu/ “...I deputati, poi, invitano l'UE a porre fine ai combattimenti di cani e galli, mediante misure legislative da adottare a livello nazionale o comunitario, e garantendo che le persone coinvolte in tali combattimenti non ricevano alcuna sovvenzione statale in relazione alle loro attività. Con 178 voti favorevoli, 412 contrari e 15 astensioni, il Parlamento ha soppresso l'invito a porre fine ai combattimenti di tori...” 09.12.2014 Pagina 9

Le recenti conquiste giuridiche Queste istanze hanno trovato ascolto anche a livello legislativo, con l'emanazione di disposizioni a tutela degli animali allevati (D.Lgs. n. 146/01), trasportati (D.Lgs. n. 532/92), macellati (D.L. n 333/98), oggetto di sperimentazione (D.Lgs. n. 116/92), con l'introduzione di nuove forme di reato, con la Legge n. 281/91 sulla prevenzione del randagismo, sino al più recente accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni sul benessere animale e la pet-therapy e la legge 201 del 2010 sulla protezione degli animali da compagnia. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e l’evoluzione delle fonti del diritto Proposte di modifica costituzionale (art.9) avanzate finora: Lo Stato tutela la flora, la fauna, il paesaggio, l’ambiente e il patrimonio storico e artistico. Promuove il rispetto degli animali e la tutela della loro dignità (Milanese) Le specie animali non umane hanno pari diritto alla vita e ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche. La Repubblica riconosce tutti gli animali come soggetti di diritto. Promuove e sviluppa servizi ed iniziative volti al rispetto degli animali e alla tutela della loro dignità (Rocchi) 09.12.2014 www.enricoferrero.it

L’attuale collocazione dei reati contro gli animali nel c. p L’attuale collocazione dei reati contro gli animali nel c.p. (legge 20 luglio 2004 n. 189) Dal Libro III, Titolo I delle contravvenzioni di polizia capo II: delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale Al Libro II, Titolo IX bis dei delitti contro il sentimento per gli animali 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice penale Art. 544-bis. - (Uccisione di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni (prima della legge 201/2010 la pena era da 3 a 18 mesi). 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice penale Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi (prima della lege 201 la pena massima era di un anno) o con la multa da 5.000 a 30.000 euro (prima era da 3.000 a 15.000). La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

14.11.2013 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice penale Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice penale Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali) Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice penale Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie) Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice penale Art. 727 – (Abbandono di animali) Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito attitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompa- tibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Legge 20 luglio 2004, n.189 Art. 2 Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce) 1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Legge 20 luglio 2004, n.189 Art. 6 (Vigilanza) 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali) - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati) - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice penale Art. 500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all`economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa la pena è della multa da € 103 a € 2.065. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice penale Art. 636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo Chiunque introduce o abbandona animali un gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da € 10 a € 103 . Se l`introduzione o l`abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da € 20 a € 206. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall`abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 51 a € 516. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice penale Art. 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309 La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d`ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti un mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice penale Art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a € 309. Si applica l`ammenda da € 103 a € 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell`Autorità. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice penale Art. 672 Omessa custodia e mal governo di animali Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 25 a € 258 . Alla stessa sanzione soggiace: 1) chi, nei luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l`incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l`incolumità delle persone. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice civile Art. 843 Accesso al fondo Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice civile Art. 923 Cose suscettibili di occupazione Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice civile Art. 925 Animali mansuefatti Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno. Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano. 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice civile Art. 1496 Vendita di animali Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 e seguenti). 09.12.2014 www.enricoferrero.it

Gli animali e il codice civile Art. 2052 Danno cagionato da animali Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672). 09.12.2014 www.enricoferrero.it