Area del Sostituto d’Imposta

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Area del Sostituto d’Imposta Università degli Studi di Catania “Previdenza, fiscalità ed adempimenti del sostituto d’imposta” Area del Sostituto d’Imposta e-mail asi@unict.it Catania, 21 e 22 marzo 2011

I contenuti del corso Il quadro di riferimento – I sostituti d’imposta I redditi da lavoro dipendente I redditi assimilati al lavoro dipendente La struttura della retribuzione del personale universitario Determinazione del reddito da lavoro dipendente Detrazioni e deduzioni La tassazione separata Le novità fiscali dal 2011 Discussione

Il quadro di riferimento – I sostituti d’imposta Il riferimento normativo ai Sostituti d’imposta va ricercato nel D.P.R. 600 del 1973 ex art. 64. Definizione: è quella persona fisica o giuridica che la legge tributaria sostituisce completamente al soggetto passivo nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria. Si definisce infatti, colui che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per tutte le situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto. L’obbligo del pagamento del tributo viene imposto al sostituto a prescindere dalla sua relazione con i presupposti del pagamento stesso. La peculiarità del sostituto e quella di essere debitore del sostituito cioè del lavoratore dipendente e/o assimilato. Ciò gli consente di operare la rivalsa tramite la ritenuta alla fonte, ossia decurtando direttamente la somma corrisposta al sostituito. La rivalsa inoltre è obbligatoria, per cui il compenso spettante al sostituito dovrà essere decurtato e non gli potrà essere corrisposto per intero (ecco perchè in sede di conguaglio fiscale a debito del lavoratore si preleva fino a capienza senza potere rateizzare).

Il quadro di riferimento – I sostituti d’imposta Nel campo delle imposte dirette la sostituzione produce il duplice effetto di anticipare i tempi di riscossione dei tributi e di obbligare colui che ha conseguito compensi soggetti a ritenuta di presentare la dichiarazione dei redditi: proprio per ottenere tale scopo al sostituto fanno carico tutta una serie di incombenze di carattere contabile (certificazione delle somme erogate e delle trattenute operate, registrazione delle operazioni effettuate, ecc..) dette ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA.

Il quadro di riferimento – I sostituti d’imposta Teniamo presente che l’Università è ricompresa tra i sostituti d’imposta di cui all’art. 23 del DPR 600/73 e non fra quelli di cui all’art. 29 del decreto medesimo, se essa ricevesse comunicazione da un sostituto d’imposta di cui all’art. 29 del DPR 600/73 (Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo) per compensi dallo stesso erogati a titolo di trattamento accessorio di lavoro dipendente, sarebbe corretta la semplice comunicazione diretta all’Università ove il percipiente fosse strutturato; qualora si addivenisse invece a qualificare il compenso come art. 50 lett. B) del TUIR dovrebbe essere rilasciato solo il CUD al lavoratore da parte del sostituto e non un’altra forma di comunicazione, che quindi dovrebbe essere respinta.

Il quadro di riferimento – I sostituti d’imposta QUADRO NORMATIVO GENERALE D.P.R. n.600/1973 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi - e successive modifiche ed integrazioni D.P.R. n.917/1986 T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) e successive modifiche ed integrazioni D.P.R. n.322/1998 - Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi - e successive modifiche ed integrazioni C.C.N.L. comparto Università

I redditi da lavoro dipendente I redditi di lavoro dipendente sono definiti dalla normativa tributaria (art. 49 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) come “quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri”. La retribuzione percepita mensilmente dai lavoratori universitari è classificata nell’ambito della categoria dei redditi di lavoro dipendente e come tale è assoggettata ad imposizione fiscale Sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente tutte le indennità e le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, o a questi equiparati (ad esempio, la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, ecc.).

I redditi da lavoro dipendente Vi sono alcune tipologie di redditi che sono considerati “assimilati” a quelli di lavoro dipendente. L’art. 50 del TUIR riporta un elenco tassativo di questi redditi L’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, in linea di principio, comporta un trattamento tributario quasi identico a quello riservato a tali redditi, se si esclude, per alcuni redditi assimilati il diritto alle detrazioni e alcune altre specificità.

I redditi da lavoro dipendente art. 50 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. comma 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33 lett. a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione; h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate; i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44; l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative. comma 2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. comma 3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 14.

I redditi da lavoro dipendente Occorre, in primo luogo, ricordare come l’inserimento della lettera C) bis nel TUIR, che ha operato così la trasformazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da redditi da lavoro autonomo a redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente,riguardi il solo profilo fiscale senza incidere sulla disciplina del rapporto contrattuale; La nuova qualificazione fiscale comporta, da un lato, la cessazione della ritenuta fissa del 20% a titolo d'acconto dell'IRPEF e, dall'altro, il calcolo di una ritenuta operato sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito all'atto del pagamento del compenso.

I redditi assimilati al lavoro dipendente La normativa di riferimento Codice Civile – libro V del Lavoro – titolo III: del Lavoro Autonomo : art. 2222 contratto d’opera: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (lavoro autonomo); Codice di Procedura Civile (regole processuali in materia di lavoro) – art. 409 comma 3° ..omissis altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; D. Lgs. 165/2001 art. 7 comma 6° - evidenzia la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere a contratti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità e provata competenza, contraddistinte da elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo

I redditi assimilati al lavoro dipendente La normativa di riferimento art. 3, comma 76, della legge finanziaria 2008, che aveva in un primo tempo innovato l'art. 7, comma 6, del dlgs 165/2001, prevedendo che le Amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non potessero far fronte con personale in servizio, potessero conferire incarichi individuali (con contratti di lavoro autonomo professionale, occasionale o co.co.co.) a esperti di «particolare e comprovata specializzazione universitaria». la Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 46 riscrive nuovamente il comma 6 dell’art. 7 del D. lgs n. 165/2001 introducendo significativi correttivi alla disciplina dettata dalla legge Finanziaria 2008. Innanzitutto la norma prevede che per l’affidamento degli incarichi esterni è necessario il possesso, da parte dell’affidatario, di una “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”. Quindi non necessariamente la specializzazione richiesta all’affidatario, comunque comprovata e particolare, scaturisce dalla formazione universitaria. D.Lgs del 24 ottobre 2004, attuativo della c.d. legge Biagi, che all’art. 61 enuncia che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso…omissis introducendo dunque le CO.CO.PRO

I redditi assimilati al lavoro dipendente La normativa di riferimento Circolare 5 del 2006 – punto di incontro tra la Legge Biagi e il Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, avente ad oggetto “Collaborazioni coordinate e continuative. Presupposti e limiti alla stipula dei contratti. Regime fiscale e previdenziale. Autonomia contrattuale ..omissis … anche le Pubbliche Amministrazioni sono profondamente orientate da logiche programmatorie, finalizzate al controllo delle attività ed alla valutazione dei risultati, pertanto le collaborazioni esterne dovrebbero già naturalmente inserirsi nell’ambito di attività oggetto dell’indirizzo politico-amministrativo che trovano logica attuazione attraverso la definizione di obiettivi strategici ed obiettivi operativi. Pertanto, in generale, qualsiasi contratto di lavoro autonomo contiene un progetto un programma, perché il progetto o il programma altro non è che il contenuto della prestazione.

I redditi assimilati al lavoro dipendente I SOGGETTI FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA ART. 2 DEL T.U.I.R. Le persone fisiche sono considerate residenti in Italia se: Soggetti iscritti nelle anagrafi delle popolazioni residente per la maggior parte del periodo d’imposta; Soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio è nel luogo in cui essi hanno stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Art. 43 c.c.); Soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale – art. 43 c.c.). Queste citate condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183 gg anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno. La circolare 304 del 2.2.97 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica,al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In ogni caso sono considerati sempre residenti dalla legislazione italiana, coloro che se pur cancellati dalle anagrafi delle popolazioni, perché emigrati, risiedono in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il DM 4.5.99

I redditi assimilati al lavoro dipendente La trasformazione fiscale dei redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa l'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) operando così la trasformazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da redditi da lavoro autonomo a redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. le modifiche riguardino il solo profilo fiscale senza incidere sulla disciplina del rapporto contrattuale; La nuova qualificazione fiscale comporta, da un lato, la cessazione della ritenuta fissa del 20% a titolo d'acconto dell'IRPEF e, dall'altro, il calcolo di una ritenuta operato sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito all'atto del pagamento del compenso.

I redditi assimilati al lavoro dipendente TIPOLOGIE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA: CONTRATTO A PROGETTO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E COONTINUATIVA PREVALENTEMENTE ERSONALE SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, RICONDUCIBILE A UNO O PIÙ PROGETTI SPECIFICI DI LAVORO O FASI DI ESSO DETERMINATI DAL COMMITTENTE E GESTITI AUTONOMAMENTE DAL COLLABORATORE IN FUNZIONE DEL RISULTATO nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa caratteristiche principali: Tipo di obbligazione: di risultato Soggetti contrattualizzabili: Tutti tranne professionisti ai quali si richiede l’iscrizione ad un albo per l’esercizio dell’attività richiesta. Oggetto: Se l’incarico ha una durata pari a quella del progetto o programma di lavoro, l’attività può essere generica purchè finalizzata al raggiungimento dello scopo di progetto. Se l’incarico riguarda una fase di progetto o del programma di lavoro l’attività deve essere svolta da un soggetto con peculiari attitudini professionali.

I redditi assimilati al lavoro dipendente CONTRATTO D’OPERA QUANDO UNA PERSONA SI OBBLIGA A COMPIERE VERSO UN CORRISPETTIVO UN’OPERA O UN SERVIZIO CON LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO E SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE caratteristiche principali: Tipo di obbligazione: Di risultato e di mezzi Soggetti contrattualizzabili: Liberi professionisti iscritti ad albi; Professionisti per i quali non esiste un albo ma, che esercitano abitualmente una determinata attività; Dipendenti pubblici purché preventivamente autorizzati; Lavoratori occasionali che non esercitano abitualmente una determinata attività. Oggetto: Attività di lavoro svolta in completa autonomia, per il compimento di un’opera materiale e/o intellettuale o la prestazione di un servizio. Tipologie di contratti d’opera Incarico professionale Incarico occasionale

I redditi assimilati al lavoro dipendente INCARICO PROFESSIONALE si considerano rapporti di lavoro aventi ad oggetto attività di lavoro autonomo abitualmente esercitate dal prestatore d’opera. caratteristiche principali: Tipo di obbligazione: di mezzi e di risultato Soggetti contrattualizzabili: Soggetti iscritti in albi o elenchi professionali se l’esercizio di una determinata attività ne è condizionato; soggetti che esercitano abitualmente una determinata professione, per la quale non esiste alcun albo. Oggetto: incarichi aventi ad oggetto la prestazione di opere intellettuali e/o materiali o la fornitura di servizi

I redditi assimilati al lavoro dipendente INCARICO OCCASIONALE sono rapporti di lavoro autonomo, non esercitati abitualmente dal prestatore d’opera. caratteristiche principali: Tipo di obbligazione: di mezzi e di risultato Soggetti contrattualizzabili: Non è richiesto alcun requisito particolare tranne per i dipendenti pubblici che devono essere preventivamente autorizzati dal loro ente Oggetto: Attività che non necessitano di alcun coordinamento o continuità, in quanto di durata minima.

I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE VECCHIE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SONO QUELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E COONTINUATIVE CHE NON DEVONO SVOLGERSI NELL’AMBITO DI UN PROGETTO caratteristiche principali: Tipo di obbligazione: di mezzi e di risultato Soggetti contrattualizzabili: Professionisti iscritti ad albi ma, senza P.Iva. (solo se il contratto ha per oggetto un’attività rientrante tra quelle previste dall’albo di appartenenza e l’ordine professionale prevede tale possibilità ad esempio: l’elenco dei pubblicisti nell’ambito dell’ordine dei giornalisti) Pensionati di vecchiaia Componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti. Oggetto: Un’unica attività, ben definita

I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE 1. La qualificazione tributaria delle collaborazioni Con riferimento allo specifico delle collaborazioni, al fine di individuare la qualificazione tributaria occorre avere riguardo ad una pluralità di elementi: Oggetto dell’attività prestata e modalità contrattuali, ai fini del configurarsi delle fattispecie oggettivamente previste dall’art. 50 lett. c bis) del TUIR (collaborazioni tipiche ed atipiche); Rilettura delle tipologia di attività alla luce delle fonti (normative, statutarie, regolamentari, atti amministrativi) istitutive del rapporto ai fini di un possibile contemporaneo configurarsi di altra fattispecie di reddito assimilato (frequentemente lett. b) e lett. c) dell’art. 50 del TUIR); Qualora il percipiente sia legato da rapporti di lavoro dipendente con il committente, verifica dell’eventuale legame con i compiti istituzionali del prestatore medesimo (assorbimento nel lavoro dipendente della prestazione); Rilettura della qualificazione tributaria delle co.co.co. alla luce delle caratteristiche fiscali soggettive del percipiente (assorbimento nella professione)

I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE 2. La qualificazione tributaria delle collaborazioni Il problema della qualificazione tributaria è in qualche modo un problema alquanto complesso soprattutto con riferimento all’aspetto dell’assorbimento della collaborazione nella professione. Peraltro diverse pronunce ministeriali, soprattutto su interpelli, si sono susseguiti negli anni, tanto che si possono sintetizzare nei seguenti concetti: esistono attività, che in quanto previste da ordinamenti professionali, si presumono assorbite dal reddito professionale indipendentemente dalla loro abitualità (ad esempio l’attività di revisore per i commercialisti); Vi sono invece altre attività le quali, non rientrando nell’oggetto della professione specifica, necessitano di analisi circa l’abitualità con le quali sono esercitate;

I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE 3. La qualificazione tributaria delle collaborazioni molte singole fattispecie hanno ottenuto un pronunciamento che esonera il committente datore di lavoro dal dubbio della sua qualificazione tributaria, ma è anche vero, che in realtà molti pronunciamenti che sono diventati prassi sembrano in effetti violare il dispositivo previsto dal TUIR. Ci riferiamo per esempio alla tipologia di professioni per le quali non essendo previsto un albo professionale, come per i consulenti informatici, prassi vuole che essi siano assorbiti dalla professione se titolari di partita IVA, quando in effetti questa professione potrebbe essere esercitata in maniera abituale pur senza partita IVA ed avere tutte le caratteristiche per la qualificazione di co.co.co..Dunque, in generale, ogni qualvolta un’attività lavorativa sia svolta da un professionista la prassi prevede l’assorbimento della collaborazione nella professione indipendentemente dall’oggetto dell’incarico.

I REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE La linea di demarcazione tra le diverse sfere di reddito assimilato Linea di demarcazione sottile tra lavoro autonomo professionale; lavoro occasionale; Lavoro da collaborazione coordinata o a progetto. il punto di riferimento è dato dalla definizione di reddito di lavoro autonomo che è un definizione c.d. per differenza rispetto ai redditi d’impresa in quanto il lavoro autonomo è quello derivante dall’esercizio di arti e professioni esercitate in maniera abituale che siano diverse dalle tipologie del reddito d’impresa richiamate dall’art. 55) del TUIR. In tali fattispecie, l’abitualità si presume nell’ipotesi di esercizio di attività per lo svolgimento delle quali è prescritta l’iscrizione ad albo professionale. La collaborazione occasionale o prestazione d’opera occasionale si definisce per differenza rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative: si tratta, quindi, di una prestazione di lavoro autonomo che, rispetto all’attività del committente, oltre a non richiedere un coordinamento, si presenta saltuaria.

La struttura della retribuzione del personale universitario La struttura della retribuzione del personale universitario si compone di due parti fondamentali: Il trattamento fondamentale; Il trattamento accessorio. Questa struttura vale sia per i professori universitari e i ricercatore che per il personale tecnico amministrativo non dirigente, per il quale è stata confermata anche dall’ultima tornata della contrattazione collettiva (in particolare dall’art. 83).

La struttura della retribuzione del personale universitario Il personale tecnico amministrativo è classificato in quattro categorie, di cui una riservata alle elevate professionalità denominate rispettivamente B, C, D, EP. Ognuna delle categorie ha 7 livelli economici. Il trattamento fondamentale, calcolato su 13 mensilità annue, del personale tecnico amministrativo e composto da: stipendio tabellare posizioni economiche eventuali assegni ad personam retribuzione individuale di anzianità ove acquisita equiparazione stipendiale prevista dall’art.31 del DPR n.761/79

La struttura della retribuzione del personale universitario Il trattamento accessorio è composto da: indennità d’Ateneo indennità accessoria mensile indennità di responsabilità retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del personale EP posizioni organizzative indennità e compensi retribuiti con il fondo d’Ateneo compensi per lavoro straordinario altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge

La struttura della retribuzione del personale universitario LA TREDICESIMA la tredicesima, così denominata per il fatto che costituisce una mensilità aggiuntiva, ormai prevista da tutti i contratti nazionali di lavoro. Poiché la Tredicesima mensilità matura per dodicesimi, nell’ipotesi di inizio e di cessazione di rapporti di lavoro nel corso dell’anno, l’importo spettante a tale titolo sarà commisurato in proporzione ai dodicesimi lavorati. E’ soggetta a contributi previdenziali ed assistenziali; a tal fine il relativo importo viene sommato alla retribuzione del mese di corresponsione (in genere lo stipendio di dicembre); è soggetta al prelievo Irpef ad aliquota massima e per tale erogazione il datore di lavoro non opera alcuna detrazione d’imposta. La retribuzione di riferimento è quella percepita dal dipendente al momento dell’erogazione, vale a dire lo stipendio del mese di dicembre. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, invece, si fa riferimento alla retribuzione del mese di cessazione. E’ utile precisare che non tutte le voci stipendiali corrisposte ai dipendenti vengono considerate ai fini della determinazione della tredicesima: rientra nel calcolo di tale valore la retribuzione globale; non rientrano nel calcolo, gli importi stipendiali non aventi carattere retributivo, quali, ad esempio: le maggiorazioni per lavoro straordinario; le indennità per ferie; le indennità per la reperibilità (nell’ipotesi di sevizio facoltativo); i rimborsi spese; le indennità sostitutive.

La struttura della retribuzione del personale universitario Tutte le voci di trattamento economico sia fondamentale che accessorio sono sempre corrisposti al lordo delle ritenute sia fiscali che previdenziali di competenza, a carico sia del datore di lavoro che del dipendente, nelle misure stabilite dalle attuali disposizioni in materia. Ovviamente, quando viene modificato il trattamento tabellare od iniziale di ciascuna categoria di inquadramento di un dipendente in pari data e decorrenza si modificano anche tutti gli altri trattamenti economici, contrattualmente previsti, che a questo valore facciano riferimento, come gli importi orari delle prestazioni di lavoro straordinario, ecc..

Determinazione del reddito da lavoro dipendente Per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si utilizza il cosiddetto “principio di cassa”. In sostanza, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori che il lavoratore percepisce in un periodo d’imposta, anche se sotto forma di erogazioni liberali. Il criterio di cassa ha una sola deroga in base alla quale si considerano percepite nel periodo d’imposta anche le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono (in tal caso, si parla di “principio di cassa allargato”).

Determinazione del reddito da lavoro dipendente La determinazione del reddito di lavoro dipendente vale anche come base imponibile ai fini previdenziali (cosiddetto “principio della unificazione della base imponibile fiscale e previdenziale”), salvo alcune eccezioni appositamente stabilite. Tuttavia, ai fini previdenziali, si applica il criterio di competenza, poiché si fa riferimento solo ai redditi maturati nel periodo di imposta.

Determinazione del reddito da lavoro dipendente Il lavoratore dipendente paga le imposte sui redditi da lavoro (Irpef e addizionali) attraverso il sistema della ritenuta alla fonte. In sostanza, la tassazione avviene tramite il datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, ha l’obbligo di effettuare, all’atto del pagamento delle somme, una trattenuta a titolo di acconto delle imposte dovute dal dipendente. Le ritenute sono soggette a conguaglio fiscale che si effettua normalmente nel mese di febbraio successivo all’anno fiscale di riferimento, allorché sono acquisite anche le somme dei compensi accessori liquidati direttamente dagli uffici presso i quali presta servizio il lavoratore dipendente. L’imposizione diretta sul lavoro dipendente si basa essenzialmente sul meccanismo della ritenuta alla fonte a fronte di entrambe le tipologie di tassazione previste dal TUIR, vale a dire la tassazione ordinaria e la tassazione separata (sui compensi percepiti in un unico periodo ma imputabili ad anni precedenti).

Determinazione del reddito da lavoro dipendente Sul trattamento fondamentale, i sostituti d‘imposta devono operare le ritenute erariali con la tecnica dello scaglionamento. Sui trattamenti accessori deve essere operata ritenuta con l’aliquota marginale (percentuale di imposta applicata alla porzione di reddito ricadente nell’ultimo scaglione del lavoratore) Le competenze differite (es. tredicesima) sono tassate invece sulla base dell’aliquota massima, mentre gli eventuali arretrati relativi ad anni precedenti, sono sottoposti a tassazione separata applicando l’aliquota media del biennio precedente.

Determinazione del reddito da lavoro dipendente Per ritenute erariali si intende l’insieme delle trattenute mensili aventi natura fiscale operate dal Sostituto d’Imposta sui redditi di lavoro dipendente erogati ai lavoratori amministrati. In sede di elaborazione della rata mensile il sostituto provvede, infatti, alla determinazione dell’imponibile fiscale (dato dal compenso lordo diminuito del totale delle ritenute previdenziali) e al calcolo delle imposte dovute. IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) Addizionale all’Irpef regionale e comunale Ad esclusione dell’IRPEF che è calcolata su base mensile a titolo d’acconto d’imposta, le ritenute per addizionale sono calcolate in sede di conguaglio fiscale effettuato normalmente nel mese di febbraio successivo all’anno di riferimento. Sulle competenze mensili al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali il sostituto provvede alla determinazione e al versamento dell’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) totalmente a carico del datore di lavoro.

Determinazione del reddito da lavoro dipendente L’IRPEF è l'imposta sul reddito delle persone fisiche. E' un'imposta progressiva che cresce in funzione di fasce di reditto prestabilite. Ossia non si applica uniformemente sul totale del reddito annuale bensì varia secondo scalini predeterminati e denominati per l'appunto Scaglioni IRPEF. Così il reddito imponibile viene scomposto in tranches, non necessariamente proporzionali fra loro, a ognuno dei quali si applica una specifica tassazione denominata Aliquota IRPEF.

Determinazione del reddito da lavoro dipendente Le aliquote Irpef sono predeterminate e fissate per la durata dell'intero anno. In linea generale le aliquote Irpef possono variare di anno in anno in funzione di quanto indicato nella relativa legge finanziaria, ora di stabilità.

Determinazione del reddito da lavoro dipendente Come calcolare l'Irpef lorda 2011 Irpef lorda = [ (Reddito totale) - (tutti gli oneri deducibili) - (deduzione abitazione principale)] * (% aliquote)) Come calcolare l'Irpef netta 2011 Irpef netta = (Irpef lorda) - (tutte le detrazioni a cui si ha diritto: familiari a carico, tipologia di reddito, oneri sostenuti, reddito complessivo - Oneri deducibili e rendita abitazione principale = REDDITO imponibile x aliquote = Irpef lorda tipologia di reddito Irpef lorda - detrazioni per per familiari a carico = Irpef netta per oneri sostenuti altre

Determinazione del reddito da lavoro dipendente per determinare il reddito imponibile ai fini Irpef dunque è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo soltanto gli oneri deducibili (vale a dire tutte le somme indicate nell’articolo 10 del TUIR) e la rendita catastale dell’abitazione principale. Una volta quantificato il reddito imponibile, per ottenere l’imposta (lorda) occorre applicare a detto importo le relative aliquote. Il prelievo Irpef effettivo (imposta netta) si calcola diminuendo l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese sostenute, ecc.).

Determinazione del reddito da lavoro dipendente Per effetto delle aliquote andiamo a definire l’Area di Esenzione (vecchia no-tax area): Si tratta cioè di quella fascia di redditi percepiti dalle persone fisiche che per effetto delle detrazioni per tipologia reddituale non è soggetta all’imposizione irpef. Essa risulta così determinata: 8.000 euro, per i lavoratori dipendenti, se il periodo di lavoro coincide con l’intero anno; 7.500 euro, per i pensionati al di sotto dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l’intero anno, e per coloro che percepiscono assegni di mantenimento dagli ex-coniugi; 7.750 euro, per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, sempre con periodo di pensione coincidente con l’intero anno; 4.800 euro, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell’anno, per i contribuenti con reddito da lavoro autonomo e con altri tipi di reddito espressamente indicati: redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro; rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati per un importo complessivo non superiore a 500 euro. Ovviamente, l’area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.

Determinazione del reddito da lavoro dipendente LE ADDIZIONALI IRPEF Oltre alla ritenuta Irpef, il datore di lavoro deve trattenere dalle somme corrisposte al lavoratore anche l’addizionale regionale e quella comunale. Queste si calcolano applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef, al netto degli oneri deducibili, le aliquote stabilite dalle Regioni e dagli enti locali.

Determinazione del reddito da lavoro dipendente Addizionale regionale L’addizionale regionale all’Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. L’importo dovuto è calcolato dal datore di lavoro all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre. In caso di cessazione del rapporto, l’imposta è trattenuta in un’unica soluzione nel momento di effettuazione delle operazioni di conguaglio. L’aliquota dell’addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9 per cento, ma le Regioni possono elevarla fino all’1,4 per cento. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario si applica l’aliquota massima dell’1,4 per cento.

Determinazione del reddito da lavoro dipendente Addizionale comunale L’addizionale comunale all’Irpef è un’imposta istituita direttamente da ogni singolo Comune (l’elenco dei Comuni che l’hanno deliberata è pubblicato sul sito internet www.finanze.gov.it e riportato annualmente nel modello Unico Persone Fisiche). Essa è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. L’aliquota può variare dallo 0,2 allo 0,8 per cento, ma in alcuni casi sono previste maggiorazioni (0,3 per cento per quei Comuni che non rispettano il “Patto di stabilità”) o soglie di esenzione per i contribuenti in possesso di determinati redditi. L’addizionale comunale, a differenza di quanto previsto per quella regionale, è dovuta sia a saldo che in acconto. In particolare:  il saldo è determinato dal datore di lavoro all’atto delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Se il rapporto di lavoro cessa prima l’addizionale residua è prelevata in unica soluzione;  l’acconto (dovuto nella misura del 30 per cento) è trattenuto dal datore di lavoro in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo

Detrazioni e deduzioni La deduzione fiscale è un'agevolazione che opera sul reddito imponibile anziché (come per le detrazioni) sull'imposta. Che cosa significa? Al momento di calcolare il reddito "imponibile" (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) vengono "dedotte" le somme che costituiscono una deduzione. Queste somme possono essere previste dal fisco (art. 10 e 10 bis del TUIR) o possono essere applicate dal contribuente, qualora si tratti di spese sostenute per cui il fisco conceda questo tipo di agevolazione (spese "deducibili"). Concretamente: se il mio reddito lordo prima di applicare le deduzioni è di 20.000 euro, sottraendo deduzioni per un ammontare di 3.000 euro si ha un reddito imponibile (su cui viene calcolata l'imposta) di 17.000 euro. Qual è il vantaggio finale per il contribuente? Sulle somme che costituiscono deduzione, non si paga un'imposta pari all'aliquota marginale dell'imposta sul reddito cui è soggetto il contribuente. Se tale aliquota è del 27%, nell'esempio fatto non si paga il 27% di 3.000 euro (cioè 810 euro).

Detrazioni e deduzioni La detrazione fiscale è un'agevolazione che opera sull'imposta anziché (come per le deduzioni) sul reddito imponibile. Che cosa significa? Dopo che sul reddito imponibile (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) è stata calcolata l'imposta, da questa somma vengono "detratte" le somme che costituiscono una detrazione. Queste somme possono essere previste dal fisco (detrazioni per carichi familiari, per categorie di lavoro) o possono essere applicate dal contribuente, qualora si tratti di spese sostenute per cui il fisco conceda questo tipo di agevolazione (spese "detraibili"). Concretamente: dopo che ai singoli scaglioni del mio reddito imponibile ho applicato le diverse aliquote, dall'imposta che risulta da pagare dovrò sottrarre l'importo delle detrazioni, importo che costituisce il vantaggio finale effettivo per il contribuente. L'importo delle detrazioni è fisso per quelle previste dal fisco; nel caso delle spese agevolate, invece, la detrazione di solito è concessa per una percentuale sulle spese stesse: per una spesa (ad esempio medica) sostenuta pari a 1.000 euro, se la percentuale prevista è del 19%, la detrazione effettiva risulterà pari a 190 euro.

Detrazioni e deduzioni Meglio le detrazioni o le deduzioni? Dipende innanzitutto dagli importi delle deduzioni o detrazioni determinate dal fisco. Dipende anche dall'aliquota applicata sulle spese detraibili: se questa – come accade nel sistema fiscale italiano degli ultimi anni - è del 19%, allora converrebbe la deduzione, visto che consente di non pagare l'imposta su quell'importo tenendo conto di un'aliquota marginale che è quasi sempre più alta del 19%. Dal punto di vista dell'equità, la deduzione - per certi versi - risulta più conveniente per i redditi alti (che hanno le aliquote marginali più alte). Per altri versi, però, bisogna considerare che la deduzione favorisce redditi bassi e famiglie in relazione alle "addizionali" applicate dagli enti locali (imposte che aumentano l'aliquota dell'IRPEF di alcuni punti - o frazioni di punto - percentuali, e quindi vengono calcolate proprio sull'imponibile). La deduzione, infatti, riduce il reddito imponibile, e quindi l'importo delle addizionali. Tale riduzione delle addizionali avvantaggia in primo luogo i redditi bassi, poiché le addizionali non sono quasi mai progressive, e quindi penalizzano i redditi inferiori. In secondo luogo, se l'addizionale si applica ad un reddito imponibile ridotto delle deduzioni commisurate ai carichi familiari, anche l'addizionale risulta meno pesante in funzione dei carichi familiari stessi. Se invece ci sono le detrazioni al posto delle deduzioni, l'addizionale si applica ad un imponibile maggiore e "fisso" (indipendente dai carichi familiari), penalizzando le famiglie; con una penalizzazione che aumenta al crescere del numero di familiari a carico.

Detrazioni e deduzioni Il sistema delle deduzioni è basato su quanto espressamente indicato all’art. 10 e 10 bis del TUIR, nel senso che gli oneri deducibili sono tassativamente enucleati. Tra di essi merita particolare attenzione la deduzione per abitazione principale in conseguenza del passaggio dal sistema delle deduzioni della Riforma “Tremonti” a quello delle detrazioni d’imposta introdotto con la Riforma “Visco” del 2007 Cioè quella in cui il contribuente abita abitualmente o che comunque è stata utilizzata a tale scopo per più di sei mesi all’anno, anche se i mesi non sono consecutivi. In genere l’abitazione principale coincide con quella anagrafica, anche se è ammesso che il contribuente dichiari con autocertificazione di aver adibito ad abitazione principale un immobile diverso.. Dal 2001 s’intende come abitazione principale anche quella destinata a dimora abituale di un familiare( coniuge, anche separato, mas non divorziato, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), ma non si possono avere più abitazioni principali nello stesso momento, né si può fruire contemporaneamente delle agevolazioni su più immobili destinati ad abitazione principale. Fino al 1998 le imposte sulla prima casa er4ano dovute per la parte di rendita oltre i 568.10 euro. Negli anni successivi la fascia di esenzione è aumentata fino ad arrivare ad una deduzione forfetaria pari alla rendita catastale dell’unità immobiliare e delle relative pertinenze, con la legge 388/200(legge finanziaria 2001).

Detrazioni e deduzioni Va, anzitutto, chiarito che nessuna modifica è stata apportata all’art. 10 comma 3 bis del TUIR che continua a prevedere che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze…. La novità nasce dal fatto che la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze continua sì ad essere dedotta dal reddito complessivo per la determinazione del reddito imponibile, ma - ed è questa la novità – riconfluisce nel reddito complessivo per il calcolo delle detrazioni d’imposta, il cui ammontare è, dunque, direttamente influenzato dalla presenza del reddito dell’abitazione principale. Ciò comporta che due contribuenti con redditi da lavoro e carichi familiari uguali avranno una imposta netta diversa se uno dei due è proprietario della casa in cui vive. Ad esempio un contribuente con un reddito da lavoro dipendente di 20.000 euro, un’abitazione principale con una rendita di 1.000 euro e un figlio a carico, pagherà circa 42 euro in più rispetto ad un contribuente con un reddito da lavoro di 20.000 euro ed un figlio a carico, ma senza abitazione principale. Un lavoratore dipendente con 15.000 euro di reddito da lavoro, coniuge e due figli a carico e proprietario dell’abitazione principale con una rendita di 1.200 euro, pagherà circa 60 euro in più rispetto al suo collega che si trova nella stessa situazione reddituale e familiare ma senza abitazione principale. Una ricaduta superiore alle ulteriori detrazioni introdotte nella Finanziaria per coniuge a carico e per lavoro dipendente (che oscillano fra 10 e 40 euro), suscettibile di azzerare in alcuni casi i benefici della riforma o addirittura determinarne un aggravio, che potrebbe essere ben più consistente in presenza di un aumento delle rendite catastali.

Detrazioni e deduzioni dall’imponibile fiscale già al netto di eventuali oneri deducibili applicati direttamente dal datore di lavoro, devono essere applicate le detrazioni d’imposta. Esse sono: Detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR) Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) Detrazioni per canoni di locazione (finanziaria 2008)

Detrazioni e deduzioni Detrazioni per lavoro dipendente L’art.13 del TUIR elenca tutte le detrazioni spettanti a seconda del tipo di reddito che confluisce nel reddito complessivo e indica le modalità di calcolo delle stesse. Esse spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi a 55.000 euro di reddito. Per il calcolo degli importi effettivi si assume come parametro di riferimento non la specifica categoria reddituale (ad es. il totale del reddito di lavoro dipendente, di pensione o di lavoro autonomo) ma l’intero reddito complessivo. Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione (espresso in giorni). Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno. In presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente. Chi, ad esempio, ha redditi di pensione e di impresa, potrà ridurre la sua imposta lorda di una sola delle due differenti detrazioni. ATTENZIONE Dal 2008, per poter beneficiare delle detrazioni per “tipo di reddito”, il lavoratore dipendente o collaboratore ha l’obbligo di presentare annualmente apposita richiesta al proprio datore di lavoro con la quale dichiarare di averne diritto. In sostanza, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d’imposta successivi, ma occorre presentarla ogni anno, anche quando non sono intervenute variazioni

Detrazioni e deduzioni Le detrazioni base di cui i lavoratori dipendenti possono fruire dal periodo d’imposta 2007 devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno, ma l’importo effettivamente spettante non può mai essere superiore a 1.840 euro ed inferiore a 690 euro per i lavoratori a tempo indeterminato;

Detrazioni e deduzioni mentre se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva non può essere inferiore a 1.380 euro.

Detrazioni e deduzioni La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali: redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative; indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto); somme percepite a titolo di borsa di studio; compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare; compensi percepiti dai lavoratori impiegati in attività socialmente utili. ATTENZIONE Le detrazioni previste quando il reddito complessivo non supera 8.000 euro, spettanti nella misura di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato, non devono essere rapportate al periodo di lavoro e non sono cumulabili tra loro.

Detrazioni e deduzioni LE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO I contribuenti che con il proprio reddito provvedono al mantenimento del coniuge, dei figli o di altri familiari usufruiscono dal 2007 di detrazioni diverse a seconda della persona fiscalmente a carico e dell’ammontare del reddito complessivo. Essi, infatti, diminuiscono progressivamente con l’aumentare del reddito complessivo posseduto nell’anno, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari. Si tratta di una rilevante modifica al meccanismo di determinazione dell’Irpef, rappresentata dalla sostituzione delle precedenti deduzioni per carichi familiari con detrazioni dall’imposta. ATTENZIONE Il lavoratore può sempre chiedere al sostituto d’imposta di non applicare le detrazioni, qualora, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, presuma di non averne diritto o di avere diritto ad una detrazione inferiore rispetto a quella che gli sarebbe riconosciuta dal sostituto. In tal modo evita di versare un’imposta elevata al momento dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, ovvero in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Detrazioni e deduzioni Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale, purché in possesso di redditi non superiori a 2.840,51 euro: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Esercitazione: Dal reddito complessivo all'imposta Consideriamo un contribuente con moglie e due figli (di età superiore a tre anni) a carico i cui redditi nell’anno 2010 sono così costituiti: ■ redditi dei terreni per 200 euro; ■ redditi dei fabbricati per 1.500 euro (di cui 1.000 euro per abitazione principale); ■ reddito di lavoro dipendente di 30.000 euro (con periodo di lavoro che copre l’intero anno); ■ altri redditi per 5.000 euro. Supponiamo inoltre che nel periodo d’imposta considerato abbia sostenuto: ■ spese deducibili dal reddito per 1.200 euro (ad esempio per contributi versati a forme pensionistiche complementari); ■ oneri che danno diritto ad una detrazione (19%) dall’imposta per 1.500 euro (spese medi- che e interessi passivi su mutuo ipotecario). Riepilogo dei redditi Redditi dominicali 200,00 Redditi dei fabbricati 1.500,00 Redditi da lavoro dipendente ed assimilati 30.000,00   Altri redditi 5.000,00 Reddito complessivo 36.700,00 Determiniamo il reddito imponibile Il reddito complessivo del contribuente del nostro esempio è pari a 36.700 euro. Diminuendo tale reddito della rendita rivalutata dell’abitazione principale (1.000 euro) e degli oneri deducibili (1.200 euro) otterremo il reddito su cui applicare le aliquote Irpef deduzione per abitazione principale 1.000 oneri deducibili 1.200 REDDITO IMPONIBILE (36.700-2.200) 34.500,00 Calcoliamo quindi l’imposta lorda sul reddito imponibile di 34.500 euro. Come visto nello schema per il calcolo dell’Irpef, per i redditi compresi nella fascia tra 28.001 e 55.000, l’imposta è pari a 6.960 euro + il 38% della parte di reddito eccedente 28.000 euro. Nel nostro caso la parte eccedente è pari a 6.500 euro (34.500-28.000). Se a questa parte eccedente applichiamo il 38% otteniamo (6.500x38%) 2.470. Pertanto, l’imposta lorda è di 9.430 euro (6.960 + 2.470). Passiamo ora alla determinazione delle detrazioni per familiari a carico e per tipo di reddito per il calcolo delle quali, si ricorda, il reddito complessivo va assunto al netto della rendita dell’abitazione principale. A. FAMILIARI A CARICO Poiché il reddito complessivo (36.700 – 1.000 euro) è compreso nella fascia tra 15.001 e 40.000 euro, spetta la detrazione fissa di 690 euro senza ulteriori aumenti di detrazione. La detrazione teorica è pari a 1.600 euro (800 per figlio). L’importo effettivo è quello che deriva dal seguente calcolo: 1.600 x [(110.000 – 35.700)/110.000] = 1.600 x 0,6754 = 1.080,64 B. DETRAZIONE PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE Poiché il reddito complessivo è compreso nella fascia tra 15.001 e 55.000 euro, spetta la detrazione derivante dal seguente calcolo: Dopo aver calcolato le detrazioni, possiamo determinare l’Irpef netta. È sufficiente sottrarre dall’imposta lorda tutte le detrazioni calcolate più il 19% degli oneri detraibili (pari a 285 euro): Ovviamente, per verificare se e quanto bisogna versare per il periodo d’imposta, occorre considerare le ritenute d’acconto Irpef trattenute durante l’anno dal datore di lavoro e riportate sul modello Cud.

Detrazioni e deduzioni Vediamo i criteri per poter ritenere una persona fiscalmente a carico e le altre disposizioni che regolano il riconoscimento della detrazione: Il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico rimane pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del calcolo del citato reddito massimo occorre considerare anche la rendita dell’abitazione principale Se le retribuzioni sono esenti dall’Irpef e non sono quindi comprese nel reddito complessivo di coloro che le percepiscono, sono rilevanti ai fini della determinazione del limite per l’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia. L’importo delle detrazioni va sempre rapportato ai mesi dell’anno per i quali i familiari sono stati a carico. Il diritto alla detrazione decorre dal mese in cui si verificano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni del mese. La detrazione per i figli è assegnata per intero al genitore che ha a carico anche il coniuge. Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia. Rimane la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. ATTENZIONE Dal 2008, per poter beneficiare delle detrazioni per i familiari a carico, il lavoratore o collaboratore ha l’obbligo di presentare “annualmente” apposita richiesta al proprio datore di lavoro con la quale deve dichiarare di averne dirit- to, indicando il codice fiscale delle persone per le quali si richiedono. In sostanza, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d’imposta successivi, ma occorre presentarla ogni anno, anche quando non sono intervenute variazioni.

Detrazioni e deduzioni La detrazione per il coniuge La detrazione “base” per il coniuge a carico è stata stabilita in 800 euro. L’ammontare effettivamente spettante varia, però, in funzione del reddito. Per i redditi complessivi fino a 15.000 euro la detrazione si determina dal risultato del rapporto: 800 - [110 x (reddito complessivo /15.000)], che se è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 euro. Se uguale a zero la detrazione non spetta. La detrazione d’imposta è pari ad un importo fisso (690 euro) solo quando il reddito complessivo del beneficiario è compreso tra 15.001 e 40.000 euro. Inoltre, per i contribuenti che si collocano all’interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro. Negli altri casi, per calcolare l’importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nello schema seguente. Per i redditi compresi tra 40.001 e 80.000 euro la detrazione si determina dal risultato del rapporto 690 x [80.000 - (reddito complessivo /40.000)], Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

Detrazioni e deduzioni La detrazione per i figli figlio minore di tre anni: 900 euro, l’importo decresce fino ad azzerarsi per i redditi superiori a 95.000 euro. Nel caso ci siano più di tre figli l’importo di partenza aumenta di 200 euro per ogni figlio (compresi i primi tre).  figlio maggiore di tre anni: 800 euro, che diminuiscono in modo progressivo fino ad azzerarsi per i redditi superiori a 95.000 euro. Anche in questo caso con più di tre figli l’importo di partenza aumenta di 200 euro per ogni figlio (compresi i primi tre).

Detrazioni e deduzioni Come fa divisa la detrazione Le detrazioni per i figli non si possono ripartire liberamente tra i genitori come prevedeva il precedente ordinamento. E’ prevista, infatti, la divisione al 50 per cento della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo il godimento per intero delle detrazioni, in caso, per esempio, di incapienza del genitore con reddito più basso. N.B. E’ il caso di ricordare che l’incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute. ATTENZIONE Il nuovo criterio di ripartizione delle detrazioni per i figli a carico vale esclusivamente a tale fine e non può essere considerato come principio di ripartizione tra i coniugi delle detrazioni e delle deduzioni per spese sostenute per i figli. Per queste, rimane valido il criterio in base al quale la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al qua- le è intestato il documento che certifica la spesa Alcune regole sulla detrazione per i figli Come in passato, la detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo. Quando l’altro genitore è deceduto e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, egli ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico, per gli altri figli alla detrazione in misura intera prevista per i figli a carico. La stessa detrazione spetta anche per il figlio naturale riconosciuto dal solo contribuente, se quest’ultimo non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato. La detrazione compete indipendentemente dalla circostanza che i figli abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito. Le detrazioni spettano anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia

La tassazione separata Diversa modalità di tassazione dei redditi da lavoro dipendente Quando il lavoratore dipendente percepisce redditi che derivano da fatti economici risalenti a periodi d’imposta precedenti a quello di percezione, essi sono percepiti una tantum e sono soggetti ad una tassazione c.d. separata. Questi redditi non rappresentano una categoria reddituale a sé, ma discendono da tante fattispecie diverse, specificamente elencate all’art. 17 del TUIR: I redditi percepiti alla cessazione del rapporto (per es. la percezione del TFR); gli arretrati da lavoro dipendente e da pensione riferibili ad anni precedenti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Non trova applicazione la disciplina degli arretrati se la corresponsione in periodo successivo è fisiologica (ad esempio incentivi legati alla produttività); redditi percepiti da eredi.

La tassazione separata Le modalità per la tassazione di questi redditi, sono diverse a seconda della tipologia da trattare, comune è invece il fatto che questi redditi non si cumulano con quelli dell’anno in corso. E’ inoltre fermo l’obbligo del datore di lavoro di effettuare le ritenute secondo la specifica tipologia di tassazione separata, altrettanto fermi sono gli obblighi e le tempistiche di versamento certificazione e dichiarazione. Norma di riferimento delle varie tipologie di tassazione separata è l’art. 17) del TUIR, anche se esiste una regola generale applicabile alla maggior parte dei casi, e alcune regole specifiche applicabili a casi particolari.

La tassazione separata La regola generale consiste nella individuazione dell’aliquota media calcolata con riferimento al reddito medio del biennio precedente all’anno di maturazione del diritto alla percezione del reddito. Per meglio comprendere la regola generale di determinazione dell’imposta dovuta può essere utile un esempio: Anno di percezione del reddito 2010 Reddito percepito arretrati per € 3.000 Biennio di riferimento per il calcolo dell’aliquota media 2008-2009 Reddito complessivo 2009 € 30.000 Reddito complessivo 2008 € 20.000 Reddito medio € 25.000

La tassazione separata Soluzione dell’esempio: Al reddito medio di € 25.000 si applicano le aliquote in vigore nel 2010 e si determina l’imposta, che supponiamo essere per es. di € 6.250 che corrisponde al 25% del reddito medio. L’aliquota media così ottenuta (25%) si applicherà agli arretrati percepiti (€ 3.000). L’imposta, pertanto, sarà pari a € 750,00. Nel caso in cui il reddito manchi in tutti e 2 gli anni di riferimento si applicherà l’aliquota minima IRPEF.

Detrazioni per figli a carico Le novita’ fiscali dal 2011 Detrazioni per figli a carico L’Agenzia conferma che, in caso di affidamento congiunto ai genitori divorziati, è consentita la fruibilità totale della detrazione ad uno solo dei due genitori laddove l’altro genitore non abbia redditi; rimane l’obbligo del fruitore di restituire all’altro genitore il 50% della detrazione (Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 143/E del 30 dicembre 2010).

Le novita’ fiscali dal 2011 Bonus fiscale per il “rientro dei cervelli” Per rimediare alla cosiddetta “fuga di cervelli”, è entrata in vigore lo scorso 28 gennaio la legge 238/2010 che ha introdotto nuove agevolazioni fiscali, sotto forma di riduzione del reddito imponibile, a favore dei laureati al di sotto dei 40 anni che, dopo aver avuto esperienze di studio o di lavoro all’estero, tornano in Italia a lavorare. Per poter usufruire di questa agevolazione è necessario essere cittadini dell’Unione europea, essere nati dopo il 1° gennaio 1969, aver risieduto continuativamente per almeno due anni in Italia, avere una laurea e aver esercitato negli ultimi due anni in maniera continuativa un’attività lavorativa fuori dalla madrepatria e dall’Italia (oppure aver studiato ininterrottamente per almeno due anni fuori dalla madrepatria e dall’Italia per conseguire una laurea o un titolo post-lauream) e essere stati assunti o aver intrapreso un’attività lavorativa autonoma in Italia (con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze verranno individuate le categorie professionali ammesse al beneficio). Il beneficio fiscale, usufruibile fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, consiste nella riduzione della base imponibile ai fini Irpef del reddito da lavoro dipendente, d’impresa e autonomo in misura pari all’80% per le donne e al 70% per gli uomini. I beneficiari perderanno il diritto allo sconto fiscale se, qualora venga riconosciuta la riduzione di base imponibile, trasferiscono nuovamente all’estero la residenza o il domicilio prima che siano passati cinque anni dalla data di prima fruizione del bonus. In tal caso, dovranno restituire la quota di tasse non pagate, con applicazione di sanzione e interessi. L’agevolazione introdotta non è cumulabile con quella già in vigore per docenti e ricercatori, introdotta dal D.L. 269/03 e poi prorogata dal D.L. 185/08 e dal D.l. 78/10 (Legge n. 238 del 30 dicembre 2010 – G.U. n. 9 del 13/01/2011).

Le novità fiscali dal 2011 Il blocco degli stipendi TRIENNIO 2011/2013 Un Comune, ponendo una questione interpretativa dell’art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2010 (a mente del quale per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010), ha chiesto se per “trattamento in godimento nell’anno 2010” si intenda quello complessivamente percepito nel 2010 ovvero il trattamento stabilito nel provvedimento di attribuzione (che, nella specie, ha mutato il salario accessorio in corso d’anno in conseguenza della responsabilità di un servizio); la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti ha affermato che per “il limite al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 dovrà farsi riferimento a quanto giuridicamente spettante, nei limiti di cui sopra, al dipendente pubblico come trattamento economico ordinario per l’anno 2010”. La Corte, quindi, non ha fatto altro che confermare l’orientamento che era già emerso in sede di conversione del D.L. 78/2010 poiché la nozione di “trattamento in godimento" è stata sostituita con un’altra più specifica ossia “il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno” (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte).

Le novità fiscali dal 2011 Assenze per malattia: ulteriori chiarimenti Il Dipartimento della Funzione Pubblica richiama l'attenzione su alcuni aspetti delicati della disciplina relativa alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti, prevista dall'art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito con la Legge n. 133/2008. Ricordando, preliminarmente, di attuare la decurtazione retributiva in caso di assenza per malattia secondo le indicazioni fornite nella circolari n. 7 e n. 8 del 2008, viene chiarito che restano escluse dalla decurtazione stipendiale le assenze per particolari tipologie di assenze (quali, ad esempio, le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, le assenze per ricovero ospedaliero o day hospital, le assenze relative a patologie gravi) per le quali i contratti collettivi o la normativa di settore prevedono un trattamento più favorevole. Altresì non è soggetta a decurtazione la retribuzione di risultato dei dirigenti, in quanto volta a remunerare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi e quindi non assimilabile ad una indennità giornaliera legata alla presenza in servizio; principio identico deve valere per le analoghe voci previste per le altre categorie di personale (Dipartimento della Funzione Pubblica – Circolare n. 8 del 19 luglio 2010).

Le novità fiscali dal 2011 Tassazione dei ticket restaurant e oneri di utilità sociale In occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’imponibilità dei “ticket restaurant” : non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente fino all’importo giornaliero di 5,29 euro ma nessuno sconto Irpef spetta per la quota eccedente; viene cioè negata la possibilità di applicare l’agevolazione prevista dall’articolo 51, comma 3, del Tuir in quanto essa è limitata ai beni e servizi forniti al dipendente e non può essere estesa alle erogazioni in denaro : l’Agenzia sostiene ora che i ticket sono equiparati ad erogazioni in denaro. In merito alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera f) dell’art. 51 co. 2 del Dpr 917/86, l’Agenzia sostiene che non si può dar luogo alla fattispecie agevolativa nei casi in cui il datore di lavoro provveda ad erogare somme al dipendente che aveva previamente sostenuto la spesa (Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010).