Corso di laurea in operatore giudiziario

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Transcript della presentazione:

Corso di laurea in operatore giudiziario Diritto del lavoro - I - Oggetto e funzione del diritto del lavoro: tradizione e rinnovamento Diritto del lavoro - Prof. Antonio Lo Faro

L’oggetto del diritto del lavoro Corso di laurea in operatore giudiziario L’oggetto del diritto del lavoro Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali il cui oggetto è costituito da una prestazione finalizzata alla percezione di un corrispettivo Vi sembra un’affermazione soddisfacente? Diritto del lavoro - Prof. Antonio Lo Faro

La lunga storia del diritto del lavoro

La “diversità” dei rapporti di lavoro “A nessuno verrebbe in mente di individuare una categoria sociologica corrispondente alla categoria giuridica del curatore o del cessionario. Nel diritto del lavoro, invece, le categorie giuridiche sono percepite come meri calchi di categorie sociologiche” (A. Supiot). “Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma l’essere per il lavoratore” (F. Santoro Passarelli)

Nell’ideologia e nella antropologia delle prime codificazioni, c’è spazio per queste differenziazioni? Attraverso quali principi e quali strumenti i codici liberali si riproponevano di tutelare il lavoro?

La prima regolazione giuridica dei rapporti individuali di lavoro Corso di laurea in operatore giudiziario La prima regolazione giuridica dei rapporti individuali di lavoro Identità formale della posizione giuridiche delle due parti Un’unica regola specifica: la temporaneità del rapporto La riconduzione del contratto di lavoro allo schema della locazione (di opere) nel codice civile del 1865 Diritto del lavoro - Prof. Antonio Lo Faro

la “diversità” del diritto del lavoro nelle discipline successive: L“autonomia” del diritto del lavoro

Corso di laurea in operatore giudiziario La diversità del diritto del lavoro rispetto al diritto comune dei contratti: alcuni esempi tratti dal codice civile La nullità che produce effetti es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.) La corrispettività attenuata es: le sospensioni del rapporto (2110 c.c.) L’autonomia negoziale limitata es: la rigidità delle mansioni (2103 c.c.) (dal 1973) La disponibilità dei diritti limitata es: l’invalidità delle rinunce e transazioni (2113 c.c) (dal 1973) Sadasdasd a sd asd asd asd a dsasdasd asd Diritto del lavoro - Prof. Antonio Lo Faro

E nella legislazione speciale Gli elementi di specialità rispetto al diritto comune dei contratti si sono intensificati nella legislazione speciale successiva La formazione “alluvionale” del diritto del lavoro e la complessità regolativa che ne deriva Gli appelli dei giuslavoristi alla semplificazione

Come si giustificano le deviazioni rispetto ai principi fondamentali dell’autonomia privata, oggi? Cosa separa il codice civile (e la sua impostazione) dalla legislazione sul lavoro che oggi conosciamo? La Costituzione, decisivo spartiacque, rispetto alla ideologia del codice civile (Calamandrei)

Il lavoro nella Costituzione La definitiva emancipazione della disciplina giuridica del rapporto di lavoro dal diritto dei privati E’ uno dei pochi rapporti interprivati di cui si occupa la Costituzione Il diritto del lavoro come “ponte” tra diritto pubblico e privato

...segue: il lavoro nella Costituzione Corso di laurea in operatore giudiziario ...segue: il lavoro nella Costituzione Art. 1 - Fondata sul lavoro Art. 4 - Riconoscimento del diritto al lavoro Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni Art. 36 - Diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro e sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa. Art. 37 - Uguaglianza tra donne e uomini che lavorano MA ANCHE DIRITTI COLLETTIVI (differenza con il codice civile) Art. 39 Libertà sindacale Art. 40 Diritto di sciopero Asda sd asdas ASD ASD ASD ASDsd S DASD sdSADas DSada ssd Asd s ASD Diritto del lavoro - Prof. Antonio Lo Faro

dell’intero ordinamento: garantirne l’effettività Una disposizione fondamentale dell’intero ordinamento: il 2 c. dell’art. 3. Cost. Tutto questo è sufficiente rispetto ai fini? Non basta enunciare i diritti, occorre anche garantirne l’effettività, tenuto conto del concreto contesto economico e sociale dove si suppone che debbano operare. enunciare garantirne l’effettività

Una norma chiave per il diritto del lavoro E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” (Art. 3, comma 2 Cost.) di fatto

La costituzione “sincera” (U. Romagnoli) Perché il 2° comma dell’art. 3 è una norma “sincera”? Cosa suggerisce la lettura congiunta dei due commi dell’art. 3 Cost?

Proprio perché il costituente era cosciente che, nei fatti, i cittadini NON sono ancora pienamente uguali (comma 1), ha sentito il bisogno di programmare la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla effettiva uguaglianza (comma 2). IL COMMA 2 RICONOSCE IMPLICITAMENTE CHE IL COMMA 1 RISCHIA DI RIMANERE UNA MERA AFFERMAZIONE DI PRINCIPIO.

Il rilievo dei principi costituzionali nel diritto del lavoro Una Domanda: Due elementi per rispondere: Nei confronti di chi operano le istanze di trasformazione della Costituzione? Art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce i diritti dell’uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” L’art. 41.2 Cost.: “L’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”

Ma anche i rapporti orizzontali tra cittadini. La Risposta Il disegno di emancipazione e trasformazione prospettato dalla Costituzione si realizza attraverso una ridefinizione di DUE tipi di rapporti giuridici I rapporti verticali tra cittadini e Stato (secondo una dottrina risalente, solo questi) Ma anche i rapporti orizzontali tra cittadini. Risultato 

La costituzionalizzazione del diritto del lavoro  La costituzionalizzazione del diritto del lavoro Abbandonata la tradizionale neutralità, il diritto del lavoro si raccorda direttamente al modello di sistema economico configurato dalla costituzione” (Ghera)

IL DIRITTO DEL LAVORO E’ UN DIRITTO “DISEGUALE” PERCHE’ DISCIPLINA UN RAPPORTO PER DEFINIZIONE DISEGUALE

Identità e funzione del diritto del lavoro, oggi Di quale lavoro parla la Costituzione?

L’identificazione tra diritto del lavoro e rapporto di lavoro subordinato = Operario-massa della grande industria tayloristica Modello empirico Lavoratore subordinato definito dall’art. 2094 cod. civ. Modello normativo

Il diritto del lavoro della società industriale Questo era il Novecento: tutti ci alzavamo alla medesima ora, tutti uniformati negli orari giornalieri, settimanali, annui e tutti pensavamo che la vita lavorativa si svolgesse su tutto l’orario giornaliero per tutti i giorni feriali della settimana in tutti i mesi lavorativi dell’anno, fino alla pensione (A. Accornero)

come diritto del lavoro La tutela del lavoro come parte del complessivo progetto di società accolto nella Costituzione Il lavoro subordinato come fattispecie sociale prevalente Il diritto del lavoro come diritto del lavoro subordinato

Il problema dell’identità del diritto del lavoro oggi Può essere ancora valida l’equazione tra diritto del lavoro e diritto del lavoro subordinato?

Esiste oggi un modello sociale dominante di lavoratore? Nel secolo che se ne va, il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato è diventato la stella polare del diritto del lavoro europeo legificato, giurisprudenziale e negoziato in sede sindacale. Non era soltanto la rappresentazione giuridica del codice di riferimento culturale che, nella civiltà del fordismo, non c’era la possibilità né di scegliere né di rifiutare. Era anche il simbolo giuridificato del principio di razionalità incorporato in una tecnica produttiva avente la proprietà di predefinire un assetto rigidamente strutturato dell’insieme delle relazioni sociali (Romagnoli)

Il diritto del lavoro ed il suo contesto 1) La dimensione sociale 2) La dimensione politico-istituzionale 3) La dimensione giuridica 2 1 3

TENDENZE PECULIARI AI PAESI DELL’UE Cosa è cambiato? Le trasformazioni dell’organizzazione del lavoro attraverso alcune parole chiave TENDENZE RILEVABILI SU SCALA GLOBALE Deindustrializzazione Esternalizzazione Delocalizzazione Jobless growth TENDENZE PECULIARI AI PAESI DELL’UE Denazionalizzazione Disoccupazione

Le conseguenze sul diritto del lavoro Lo Statuto dei lavoratori volle far entrare la Costituzione oltre i cancelli delle fabbriche. Da qualche tempo, dai cancelli delle fabbriche il lavoro esce per disperdersi nella rete delle collaborazioni, dei franchising, delle piccole imprese di servizio” . (M. D’Antona)

La denazionalizzazione delle politiche del lavoro Il contesto europeo La denazionalizzazione delle politiche del lavoro Il diritto del lavoro comunitario La nuova politica occupazionale comunitaria nel Trattato di Amsterdam L’Unione monetaria e le sue conseguenze

Come cambia l’identità del diritto del lavoro che conosciamo I quattro pilastri del diritto del lavoro e il loro dissolvimento Lo stato nazione La grande fabbrica La piena occupazione La rappresentanza generale del lavoro attraverso il sindacato

Le conseguenze sul diritto del lavoro La riorganizzazione del lavoro può essere assimilata ad una disorganizzazione della legislazione del lavoro (S. Simitis)

Verso quale funzione? Con quali soluzioni? La transizione in atto: verso un diritto del lavoro adeguato al nuovo contesto Verso quale funzione? Con quali soluzioni?

A cosa deve servire il diritto del lavoro? Corso di laurea in operatore giudiziario A cosa deve servire il diritto del lavoro? Le funzioni tradizionali Correggere le distorsioni di un mercato del lavoro dove l’offerta (dei lavoratori) è più debole della domanda (degli imprenditori): l’intervento della norma inderogabile finalizzata a riequilibrare il potere contrattuale Garantire l’interesse delle imprese a limitare la concorrenza “sleale” al ribasso Diritto del lavoro - Prof. Antonio Lo Faro

E i mutamenti in atto: il Libro bianco “Il Governo ritiene che l’attuale ordinamento del lavoro si limiti a realizzare la protezione del lavoratore in quanto titolare di una posizione lavorativa, garantendo agli insiders una posizione di privilegio a scapito degli outsiders, sostanzialmente abbandonati a se stessi. Se occorre da un lato rimodulare la protezione accordata al lavoratore occupato, dall’altro è necessario assicurare una più alta tutela sul mercato. Sul piano del rapporto di lavoro si tratta quindi di stimolare l’adattabilità dei dipendenti; su quello del mercato le autorità comunitarie richiedono di realizzare un sistema di servizi all’impiego che garantisca l’occupabilità. E’ del tutto evidente che l’ordinamento italiano contrasta apertamente con tali indicazioni comunitarie: alla iper-tutela degli occupati si contrappone, infatti, la sotto-tutela dei disoccupati” Verso una ridefinizione del conflitto di interessi regolato dal diritto del lavoro? Dal conflitto tra lavoratori e datori di lavoro al conflitto tra occupati e disoccupati?

Corso di laurea in operatore giudiziario segue Legislazione e contrattazione mantengono come obiettivo centrale la conservazione del posto di lavoro piuttosto che la mobilità del singolo nelle transizioni tra scuola e lavoro, tra non lavoro e lavoro, tra lavoro e formazione, determinando in questo modo anche una crescente divaricazione rispetto alle necessità delle imprese di forme flessibili di adeguamento della manodopera. Il Governo ritiene che alla nozione di sicurezza data dall’inamovibilità del singolo rispetto al proprio posto di lavoro occorra sostituire un concetto di sicurezza conferito dalla possibilità di scelta effettiva nel mercato del lavoro Dal diritto del rapporto di lavoro al diritto del mercato del lavoro Diritto del lavoro - Prof. Antonio Lo Faro

segue L’ordinamento giuridico del lavoro in Italia è stato costruito sul presupposto che i rapporti tra datori e prestatori di lavoro siano presidiati da regole vincolanti, dettate dal legislatore o convenute in sede di contrattazione collettiva. Un’impostazione precettiva e prescrittiva che, nella normalità dei casi, produce norme inderogabili, cioè tali da escludere la libera pattuizione individuale e comunque tali da non lasciare alcuna flessibilità alle parti, se non in senso migliorativo per il lavoratore. Spesso si tratta di precetti eccessivamente rigidi, sovente inattuabili, tali da favorire l’evasione e gli aggiramenti, fomentando comunque il contenzioso  L’abbandono della norma inderogabile a favore della autonomia individuale?

Dal diritto del lavoro ai diritti dei lavori segue Sul piano della ridefinizione dei criteri di imputazione delle tutele del lavoro si potrebbe peraltro andare anche oltre la semplice predisposizione di un nucleo di disciplina comune a tutti i tipi di lavoro, rinunciando definitivamente ad una definizione generale e astratta di lavoro subordinato, indicando invece, di volta in volta, il campo di applicazione di ogni intervento normativo Dal diritto del lavoro ai diritti dei lavori

segue Oltre la fabbrica Non è revocabile in dubbio che il progresso tecnologico così come i mutamenti nelle condizioni di mercato abbiano modificato profondamente l’ambiente nel quale le imprese si trovano ad operare. Si è così determinata una crescente necessità di reagire con maggiore flessibilità ai cambiamenti sul fronte dell’ offerta e della domanda, mentre gli sviluppi tecnologici hanno consentito alle imprese di introdurre modalità nuove e più flessibili nell’ organizzazione dei processi produttivi. Al fine di trarre pieno vantaggio da questo potenziale evolutivo, appare evidente – nella valutazione delle autorità comunitarie, del tutto condivisa dal Governo italiano – la necessità di adattare il presente quadro regolatorio, a queste nuove circostanze. L’attuale quadro regolatorio riflette, infatti, un’organizzazione del lavoro oggi completamente superata Oltre la fabbrica

Oltre il lavoro subordinato segue A seguito dei profondi mutamenti intercorsi nell’organizzazione dei rapporti e dei mercati del lavoro, il Governo ritiene che sia ormai superato il tradizionale approccio regolatorio, che contrappone il lavoro dipendente al lavoro autonomo, il lavoro nella grande impresa al lavoro in quella minore, il lavoro tutelato al lavoro non tutelato Oltre il lavoro subordinato

…La definizione iniziale Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali il cui oggetto è costituito da una prestazione finalizzata alla percezione di un corrispettivo PECCA PER ECCESSO PECCA PER DIFETTO