GIURAMENTO E LIBERTÀ RELIGIOSA (Concetta Valentina Caiola)
Gli argomenti L’orientamento della giurisprudenza costituzionale degli anni sessanta Il radicale cambiamento di rotta del 1979 Le sentenze degli anni ottanta L’abolizione del giuramento testimoniale Il giuramento della parte Il giuramento in Inghilterra, Germania e Spagna
La formula di giuramento testimoniale ex art. 449 c.p.p. del 1930 “Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null’altro che la verità” La formula di giuramento testimoniale ex art. 449 c.p.p. del 1930 ledeva la libertà religiosa: dei credenti appartenenti a quelle confessioni religiose che vietano di giurare. degli atei La formula prevista dall’art. 251 c.p.c. era analoga a quella dell’art. 449 c.p.p.
Le sentenze degli anni sessanta Sentenza n. 58 del 1960 È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 449 c.p.p. in relazione all’art. 21 della Costituzione. Ordinanza n. 15 del 1961 È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 449 c.p.p. in relazione agli artt. 8 e 19 della Costituzione. Sentenza n. 85 del 1963 È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 251 c.p.c. in relazione agli artt. 8, 19 e 21 Cost.
Sentenza n. 117 del 1979 È una sentenza manipolatrice aggiuntiva che dichiara parzialmente illegittimo l’art. 251 c.p.c. in relazione all’art. 19 della costituzione Art. 251c.p.c. Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità. Prima Dopo Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire tutta la verità, null’altro che la verità.
Le sentenze degli anni ottanta Sentenza n. 234 del 1984 È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 251c.p.c., 449 e 142 c.p.p., e 366 c.p. Sentenza n. 278 del 1985 È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 142 e 449 c.p.p.
Codice di procedura penale del 1988 L’abolizione del giuramento testimoniale Codice di procedura penale del 1988 Sentenza n. 149 del 1995 Elimina il giuramento dal processo penale e introduce all’art. 497 una formula d’impegno solenne a dire la verità. È illegittimo l’art. 251 c.p.c in relazione agli artt. 3 e 19 Cost.
Art. 251 c.p.c. Prima Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire tutta la verità, null’altro che la verità. Dopo Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Sentenza n. 334 del 1996 È parzialmente illegittimo l’art. 238 c.p.c., in relazione agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione. CONSEGUENZE: Permane l’obbligo di giurare per la parte. Viene meno il riferimento alla responsabilità che si assumeva davanti a Dio e agli uomini. Il giuramento diventa una “scatola vuota”.
Art. 238 c.p.c. Prima Il giudice istruttore ammonisce il giurante sull’importanza religiosa e morale dell’atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare; il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: “consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e davanti agli uomini, giuro…” Dopo Il giudice istruttore ammonisce il giurante sull’importanza morale dell’atto e sulle conseguenze e penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare; il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: “consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro…”.
Confronto normativo Oath Affirmation Inghilterra Giuramento religioso Giuramento laico Promessa solenne Germania Juramento Promesa Spagna
Conclusioni IL GIURAMENTO Ieri Atto sacrale Atto laico Oggi