Le ordinanze anticipatorie di condanna Introdotte le prime due (artt. 186 bis e ter c.p.c.) dalla legge n. 353/1990 e la terza (art. 186 quater c.p.c.)

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Le ordinanze anticipatorie di condanna Introdotte le prime due (artt. 186 bis e ter c.p.c.) dalla legge n. 353/1990 e la terza (art. 186 quater c.p.c.) invece dalla legge n, 534/1995.

segue Il modello è dato dalle due ordinanze di cui ai commi 1 e 2 dellart. 423 c.p.c. dettato per il rito del lavoro. Si tratta di provvedimenti anticipatori non cautelari (non è necessario provare alcun periculum in mora), volti ad accelerare laccesso alla tutela esecutiva in forza di decisioni allo stato degli atti. Lo scopo è quello di decongestionare la trattazione dei processi civili, attraverso la rapida formazione di un titolo esecutivo. Se ne prevedono tre forme.

Ordinanza di pagamento di somme non contestate Il petitum è circoscritto. Infatti oggetto dellordinanza è il pagamento di somme, cioè ladempimento di crediti pecuniari. I presupposti per lemanazione dellordinanza sono: 1) lesercizio di unazione di condanna alladempimento di un credito avente ad oggetto somme di denaro, 2) listanza di parte; 3) la non contestazione delle somme; 4) la costituzione in giudizio delle parti. Infatti il g.i. può disporre il pagamento di somme di denaro non contestate dalla parte costituita.

Lordinanza può essere resa solo se le parti sono costituite Ragione di tale ultima puntualizzazione. Differente previsione rispetto allart. 423 c.p.c. che prescrive la possibile pronuncia di unordinanza avente identico contenuto nel rito del lavoro.

Termine La norma prevede il dies ad quem, lordinanza può essere chiesta fino alla precisazione delle conclusioni, ma non il dies a quo. Bisogna distinguere tra il termine per la proposizione dellistanza e quello per la pronuncia dellordinanza.

Oggetto della non contestazione È controverso se il legislatore abbia inteso riferirsi al diritto di credito alla prestazione oppure ai fatti costitutivi di quel diritto. Chi ritiene che oggetto della non contestazione sia il diritto di credito, ravvisa a fondamento dellordinanza un implicito accordo negoziale o quantomeno un tacito riconoscimento della domanda. Chi invece ritiene che oggetto della non contestazione siano i fatti allegati dalla parte a fondamento della sua pretesa riconosce al g.i. la possibilità di una verifica in iure.

Potere del giudice Al verificarsi dei presupposti individuati nellart. 186 bis, istanza di parte e non contestazione, la pronuncia dellordinanza non è automatica, permane in capo al giudice un margine di discrezionalità.

Discrezionalità del giudice Proprio la discrezionalità del giudice a concedere lordinanza anche a fronte dei presupposti previsti ai sensi dellart. 186 bis rende preferibile lopinione di chi ritiene che la non contestazione riguardi i fatti anziché il diritto.

Non contestazione Può emergere solamente dal comportamento difensivo della parte debitrice che si è costituita in giudizio. Lordinanza non può essere pronunciata contro la parte debitrice rimasta contumace. La dottrina si divide sul modo di intendere la non contestazione. Secondo alcuni autori occorre unammissione esplicita (o implicita) dei fatti costitutivi allegati dallistante. Deve trattarsi di un comportamento inequivoco. Secondo altri basta il silenzio o la contestazione generica.

Efficacia Lordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia anche in caso di estinzione del processo. Essa non contiene un accertamento giurisdizionale idoneo al giudicato. È sempre modificabile e revocabile sia dal g.i. che lha pronunciata, sia con la sentenza di merito che definisce il giudizio.

Revoca e modifica Esalta la natura anticipatoria e provvisoria dellordinanza. Finché dura il processo il g.i. può revocare o modificare anche dufficio lordinanza. Cè però chi ritiene necessaria listanza di parte. La revocabilità o modificabilità dipende da nuove risultanze istruttorie (ammissibile sol se si ritiene che lordinanza possa essere pronunciata anche alludienza con cui si apre la trattazione); da nuovi fatti emersi nel giudizio …

Regime di stabilità Ultrattività in caso si estinzione del processo. Tre sono le soluzioni prospettate: 1) lordinanza mantiene la sua efficacia esecutiva, ma non è idonea al giudicato, non fa stato circa la sussistenza del credito, non preclude al debitore una successiva azione (di accertamento negativo del credito); 2) il provvedimento anticipatorio, non essendo più modificabile né revocabile, diviene immutabile al pari di una sentenza passata in giudicato, impedendo di rimettere in discussione lesistenza del credito; 3) lordinanza non acquista forza di giudicato, ma impedisce al debitore di opporsi allesecuzione forzata del provvedimento, consentendogli di agire (dopo il pagamento) con la ripetizione dellindebito.

Soluzione preferibile Stante lassoluta inimpugnabilità dellordinanza la soluzione preferibile sembra essere la prima. Si tratta però probabilmente di un problema che ha una dimensione essenzialmente teorica.

Modifica apportata dalla l. n. 263 del 2005 al 1° comma dellart. 186 bis È stato chiarito che se listanza è proposta fuori dalludienza, il giudice dispone la comparizione delle parti, fissando un termine per la notificazione dellistanza. Con questo il legislatore ha inteso chiarire, in ossequio al principio del contraddittorio, che la pronuncia dellordinanza deve sempre essere preceduta da una discussione sul punto. Pertanto se il giudice pronunciasse a sorpresa il provvedimento anticipatorio, lordinanza di condanna sarebbe invalida. Quale il rimedio?

Esempi Lattore chiede il pagamento di una fattura. Il convenuto si costituisce e dichiara di dovere solo una parte della somma richiesta. Supponiamo invece che il convenuto neghi di dover pagare ed eccepisca in via subordinata di dovere una somma inferiore a quella richiesta.