Il principio costituzionale di libertà sindacale “L’organizzazione sindacale è libera” (art. 39, comma 1 Cost.)
La libertà sindacale del singolo lavoratore La libertà sindacale positiva La libertà sindacale negativa Le disposizioni dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) da cui si desume la concreta esistenza della libertà sindacale positiva/negativa nel nostro ordinamento giuridico: in particolare gli artt. 14 e 15 legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori)
L’art. 39 Cost. come equivalente concettuale dell’art. 18 Cost. Il principio di libertà sindacale del soggetto collettivo: la concezione classica (“riduttiva”) L’art. 39 Cost. come equivalente concettuale dell’art. 18 Cost. Art. 18 Art. 39 Il principio di libertà sindacale come mera espressione particolare del principio generale di libertà d’associazione
…segue: la libertà associativa-sindacale nella concezione classica Libertà associativa come sinonimo di assenza formale di divieti di associazione Cosa implica un principio di libertà associativa inteso in questo senso? Garantisce una tutela nei confronti di ingerenze esterne volte ad impedire l’esercizio del diritto di associazione. Tutto ciò che non è proibito è permesso
La concezione “attiva” della libertà sindacale L’art. 39 Cost. implica una esigenza di effettività: per quanto garantita, l’inviolabilità della libertà sindacale non è sufficiente a sottrarla al rischio della ineffettività Una concezione attiva del principio implica non solo la garanzia di non ingerenza, ma anche un intervento promozionale e di sostegno promozionale e di sostegno
UNA FORMULA RIASSUNTIVA La concezione classica-riduttiva della libertà di associazione sindacale come LIBERTA’ DA…. (la libertà come immunità) La concezione attiva della libertà di associazione sindacale come LIBERTA’ DI…..
Le concretizzazioni del principio di libertà sindacale (A) SUL PIANO CLASSICO DELLE GARANZIE DI NON INGERENZA (CIÒ CHE NON SI PUÒ FARE): Lo Stato non può compiere atti che risultino lesivi di tale libertà: Non può predefinire o vincolare gli scopi del sindacato; Non può determinare l’ambito territoriale o soggettivo dell’azione sindacale; Non può regolare la forma giuridica del soggetto sindacale (per es. non può imporre la forma associativa) (B) SUL PIANO “ATTIVO” DELLA DIMENSIONE PROMOZIONALE (CIÒ CHE SI DEVE POTER FARE)) L’attenzione si sposta dalla astensione dei pubblici poteri alla collaborazione richiesta nei rapporti intersoggettivi di carattere privato (situazione di soggezione datoriale)
La nozione civilistica di associazione (A) La soggettività sindacale nella costituzione formale… “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la registrazione presso uffici locali o centrali, secondo norme di legge” (art. 39, 2° comma) La nozione civilistica di associazione Associazione riconosciuta Associazione non riconosciuta ……e nella costituzione materiale L’inattuazione dell’art. 39, commi 2 ss. Il sindacato ricondotto alla nozione civilistica di associazione
La scelta per la formula dell’associazione non riconosciuta “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”(art. 36 c.c.) PERCHE QUESTA SCELTA? Il principio di autorganizzazione per la gestione degli affari interni. Si coniuga con una forte aspirazione politica dei sindacati
(B) La proiezione positiva del principio di libertà sindacale: il godimento dei diritti sindacali Il diritto di usufruire dei diritti sindacali, al fine di rendere effettiva la presenza sindacale nei luoghi di lavoro IL TITOLO III DELLO STATUTO DEI LAVORATORI Legge di attuazione dei principi costituzionali (art. 39)
Il catalogo dei diritti sindacali (Titolo III Statuto dei lavoratori) Diritto di assemblea (art. 20) Diritto a svolgere referendum (art. 21) Diritto dei dirigenti delle rappresentanze sindacali a fruire dei permessi sindacali retribuiti o non retribuiti (artt. 23 e 24) Diritto di affissione nella bacheca sindacale (art. 25) Diritto di svolgere proselitismo e raccogliere contributi sindacali (art. 26) Obbligo datoriale di predisposizione di locali idonei all’esercizio delle funzioni sindacali e per lo svolgimento delle riunioni (art. 27)
Art. 35, comma 1, Statuto dei lavoratori: Il primo limite alla fruizione dei diritti sindacali: l’esclusione delle “piccole imprese” Art. 35, comma 1, Statuto dei lavoratori: Le disposizioni del titolo III dello statuto (ad eccezione dell’art. 27, 1° comma) si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo di imprese industriali e commerciali che occupano più di 15 dipendenti e alle imprese agricole con più di 5 dipendenti.
Art. 35, comma 2, Statuto dei lavoratori: (segue) Il primo limite alla fruizione dei diritti sindacali: l’esclusione delle “piccole imprese” Art. 35, comma 2, Statuto dei lavoratori: Le norme suddette si applicano altresì alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti e alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Art. 19 dello Statuto dei lavoratori: Il secondo limite alla fruizione dei diritti sindacali: la “rappresentatività effettiva di natura tecnica” Art. 19 dello Statuto dei lavoratori: Attribuisce l’esercizio dei diritti sindacali alle rappresentanze sindacali aziendali costituite ad iniziativa dei lavoratori “nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva”.
Lo strumento di “effettività” della libertà sindacale: la repressione del comportamento antisindacale La predisposizione, da parte del legislatore statutario, di una specifica azione processuale: l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori
Cosa si intende per “comportamento antisindacale” Qualsiasi comportamento diretto “ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero”: dunque tre sono i “beni giuridici” tutelati dalla norma. Non è richiesto l’accertamento dell’elemento soggettivo (condotta antisindacale “inconsapevole”)
L’azione ex art. 28 st. lav. Il presupposto: la lesione di un interesse sindacale (di natura collettiva quindi), eventualmente in concorrenza con la lesione di un interesse individuale La legittimazione ad agire: spetta all’ “organismo locale del sindacato nazionale”
L’azione ex art. 28 st. lav. Procedimento sommario: il tribunale, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistere la condotta antisindacale, emette un decreto motivato ordinando al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti ESEMPI: 1) Fornire al sindacato le informazioni dovute in base alla legge o al contratto collettivo, con conseguente cessazione del comportamento illegittimo; 2) Ricollocare il dirigente sindacale illegittimamente trasferito nella precedente sede di lavoro, con conseguente rimozione degli effetti del comportamento illegittimo
L’azione ex art. 28 st. lav. Regime delle sanzioni: coattività “indiretta” del provvedimento mediante sanzione penale (art. 650 cod. pen.), con pubblicazione della sentenza di condanna penale
L’azione ex art. 28 st. lav.: il sistema delle impugnazioni La parte soccombente può proporre opposizione avverso il decreto del Tribunale davanti al medesimo giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva; L’opposizione al decreto va proposta entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti; Il decreto è tuttavia esecutivo sino alla sentenza di merito.