Il contratto di lavoro a tempo parziale
Le modalità temporali di erogazione: i c.d. moduli La flessibilità riguarda la dimensione temporale interna alla prestazione lavorativa Le modalità temporali di erogazione: i c.d. moduli
Il contratto di lavoro a tempo parziale INTERESSE GENERALE La rimodulazione dei tempi di lavoro come strumento di politica occupazionale 3 obiettivi INTERESSE DELL’IMPRESA INTERESSE DEL LAVORATORE Utilizzo più flessibile della forza lavoro Gestione personalizzata dei propri tempi di vita e di lavoro
La disciplina legale del part-time in Italia L’Accordo sul costo del lavoro del 22.1.1983 La Direttiva n. 97/81/CE il D. lgs. 61/2000 la legge 863/1984 Il D. lgs. 276/03 Il Libro Bianco sulla riforma del mercato del lavoro Art. 1 comma44 l. n.247/07 UNA ULTERIORE RIFORMA
La disciplina del part-time nella l. n. 863/1984 Il part-time come “strumento a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali” viene disciplinato assieme ad altri contratti di lavoro che, direttamente o indirettamente, tendono ad un impiego più duttile e flessibile del tempo di lavoro: I contratti di formazione-lavoro I contratti collettivi di solidarietà
La disciplina del part-time nella l. n. 863/1984 l’art. 5: in una ventina di commi UNA NORMATIVA LACUNOSA PER MOLTI PROFILI, SPECIALMENTE DUE: la forma scritta (ad probationem o ad substantiam? Quali conseguenze in caso di mancanza di forma?) le clausole elastiche L’obbligo di predeterminazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno (art. 5, comma 2) la faticosa elaborazione giurisprudenziale
La disciplina del part-time nella l. n. 863/1984 la faticosa elaborazione giurisprudenziale sulle questioni di forma e sulla cd. “flessibilità interna” (clausole elastiche) (rinvio) Il risultato: i giudici artefici dell’effettivo ruolo del lavoro a tempo parziale come strumento di flessibilità Il carattere inappagante delle soluzioni
Una disciplina dettagliata con : Il part-time nel d. lgs. n. 61/2000 (di attuazione della Dir. 97/81/CE) Una disciplina dettagliata con : poche lacune molte tutele
Art. 1, comma 1, d. lgs. n. 61/2000 “nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale”
La definizione legale di part-time Ai fini del presente decreto legislativo si intende: a) Per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a)
la doppia flessibilità …inoltre “Le assunzioni a a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni (…), possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale” (art. 1, comma 4) la doppia flessibilità
Come si instaura un rapporto di lavoro a tempo parziale I “SOSPETTI” DEL LEGISLATORE Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale DUE POSSIBILITA’ Stipulazione diretta Trasformazione di un precedente rapporto full time
Come si instaura un rapporto di lavoro a tempo parziale “Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento” IN OGNI CASO, in ossequio al principio (posto dalla Dir. 97/81/Ce) della volontarietà…
Ma esiste un diritto alla trasformazione del full-time in part-time se tale trasformazione è richiesta? NO Il datore di lavoro è semplicemente tenuto, in caso di nuove assunzioni con contratti part-time a darne “tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo piano” e a “prendere in considerazione” le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale (art. 5, comma 3)
assunzioni a tempo pieno? IL DIRITTO DI PRECEDENZA …ed in caso di nuove assunzioni a tempo pieno? IL DIRITTO DI PRECEDENZA (prima previsto dal d. lgs. n. 61/2000) è stato cancellato dall’art. 46 del d. lgs. 276/2003 e può essere, oggi, soltanto previsto dal contratto individuale (art. 5, comma 2) previsione assai improbabile
Il problema maggiormente dibattuto: il requisito della forma scritta “Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta” Il dissidio giurisprudenziale precedente la riforma del 2000
La giurisprudenza precedente il d. lgs. n La giurisprudenza precedente il d. lgs. n. 61/2000: forma scritta richiesta ad substantiam actus “La forma scritta prevista per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale, costituisce un requisito stabilito "ad substantiam" e non già "ad probationem” (Cass. 2231/1991)
L’EFFETTO MODIFICATIVO …segue prima del d. lgs. n. 61/2000: gli effetti della nullità per mancanza di forma. Due possibilità L’EFFETTO ESTINTIVO La nullità della clausola determina la nullità dell’intero contratto L’EFFETTO MODIFICATIVO (la conversione in full-time) La nullità della clausola di riduzione dell’orario e la sua sostituzione ex art. 1419 c.c. sulla base di una “presunzione di tempo pieno” Entrambe insoddisfacenti
La soluzione della nuova normativa (art. 8 d.lgs. 61/2000) Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni. In difetto di prova, su richiesta del lavoratore, potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno
temporali di svolgimento del lavoro in base ai contr. Cosa accade in caso di mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni riguardanti la durata della prestazione lavorativa e/o la collocazione temporale dell’orario di lavoro? rapporto di lavoro a tempo pieno su richiesta del lavoratore In entrambi i casi: emolumento a titolo di risarc. del danno per il periodo pregresso Se non si indica la durata Se non si specifica la collocazione temporale determinazione giudiziale delle modalità temporali di svolgimento del lavoro in base ai contr. coll. o secondo equità NON si produce, in ogni caso, NULLITA’ DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
L’uso del part-time nella ricerca della massima flessibilità in funzione di politica occupazionale LE DISPOSIZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE DEL D. LGS. 61/2000 NELL’OTTICA DELLA FLESSIBILIZZAZIONE DEL PART-TIME Possibilità di lavoro supplementare Possibilità di clausole flessibili L’art. 3 Quanto si lavora Quando si lavora
1) Il lavoro supplementare (solo nel part-time orizzontale) L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari è ammessa esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari “vecchio” 61/2000 “nuovo” 61/2000
il numero massimo di ore di lavoro supplementare Il contratto collettivo che il datore di lavoro effettivamente applichi stabilisce: il numero massimo di ore di lavoro supplementare il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa; c) le causali in relazione alle quali si consente di richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare I contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi “nuovo” 61/2000 “vecchio” 61/2000
La circolare ministeriale n. 9/2004 “In ipotesi di superamento dei limiti consentiti al lavoro supplementare il termine "conseguenze" deve essere interpretato nel senso che tali conseguenze non devono essere di natura necessariamente economica (per esempio riposi compensativi)”
“nuovo” 61/2000 “vecchio” 61/2000 L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento
2) Clausole flessibili e clausole elastiche “le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono (…) concordare clausole flessibili relative alla variazione delle collocazione temporale della prestazione”. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (art. 3, comma 7) flessibili elastiche
2) Clausole flessibili e clausole elastiche RICHIEDONO SEMPRE UNO SPECIFICO PATTO SCRITTO (art. 3, comma 9) flessibili elastiche
Non esisteva più il principio della “doppia chiave” NON C’E’ IL CONTRATTO COLLETTIVO B) C’É IL CONTRATTO COLLETTIVO BASTA IL CONSENSO DEL LAVORATORE NON OCCORRE IL CONSENSO DEL LAVORATORE
Rimodificato dalla l.n.247/07 I CONTRATTI COLLETTIVI applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione “le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono (…) concordare clausole flessibili relative alla variazione delle collocazione temporale della prestazione”. “Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa“ “nuovo” 61/2000 “vecchio” 61/2000 Rimodificato dalla l.n.247/07
E nuovo comma 44 articolo 1 della legge i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9, stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I predetti contratti collettivi stabiliscono: 1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; 2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; 3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa
Ergo: è richiesto di nuovo il filtro della contrattazione collettiva. Le parti non possono concordare direttamente l’adozione di clausole flessibili e di clausole elastiche …la contrattazione deve regolamentarne condizioni e modalità, nonché stabilire le forme e la misura della compensazione
La dottrina La previsione rappresenta un omaggio alle posizioni dottrinali più critiche rispetto all’affidamento alla sola volontà individuale del compito di introdurre deroghe alla disciplina legislativa ovvero della funzione di flessibilizzazione di una tipologia contrattuale, come il part-time, in bilico tra le esigenze di libera disponibilità del tempo di non lavoro e le istanze di flessibilità delle imprese.
il termine di preavviso “nuovo” 61/2000 “vecchio” 61/2000 L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno 10 giorni. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di modificare la collocazione temporale della prestazione comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi. è cambiato anche il termine di preavviso
Nuovo termine di preavviso e compensazioni previste dalla contrttazione collettiva L’esercizio, ove previsto dai contratti collettivi … nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonchè di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonchè il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma
Volontarietà delle clausole di flessibilità Le clausole richiedono il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento
La cancellazione del cd. “diritto di ripensamento” “nuovo” 61/2000 “vecchio” 61/2000 Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro il lavoratore potrà denunciare il patto accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma d) altre esigenze individuate dalla contrattazione collettiva (studio, formazione etc…) La cancellazione del cd. “diritto di ripensamento”
Flessibilità e/o elasticità del part-time… nell’attuale disciplina: il diritto a ”specifiche compensazioni” (anche riposi compensativi) …e in cambio cosa? nella precedente disciplina: il diritto alla maggiorazione retributiva
Il computo dei part-timer In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 1970 n. 300 i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto art. 6, d. lgs. n. 61/2001 “nuovo” 61/2000 “vecchio” 61/2000
Il computo dei lavoratori a tempo parziale La generalizzazione della regola del computo proporzionale rende ancora più “appetibile” per le imprese il ricorso al part-time. Ha, pertanto, una funzione di ulteriore incentivazione della sua diffusione
Il part-time nelle pubbliche amministrazioni Art. 10, d. lgs. 61/2000 Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall’articolo 1 della l. 662/1996… forma scritta e informativa alle r.s.a. diritto di precedenza ed incentivi sanzioni
assunzione nell’ambito triennale del fabbisogno Il part-time nelle pubbliche amministrazioni la costituzione del rapporto: 2) attraverso trasformazione del precedente rapporto a tempo pieno in part-time su richiesta del dipendente 1) attraverso assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno I posti così individuati sono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio IMP: il diritto soggettivo alla trasformazione entro 60 gg. dalla domanda
la trasformazione può essere negata solo quando l’eventuale seconda attività lavorativa che il dipendente intenda svolgere comporti una situazione di “conflitto di interessi con la specifica attività di servizio” svolta presso la p.a.
Il diritto alla trasformazione (dal part-time al tempo pieno) sussiste alla scadenza di un biennio dalla trasformazione nel pubblico: è previsto un vero e proprio “diritto al ritorno” per i lavoratori già precedentemente full-time; per quelli sin dall’inizio assunti a part-time, esiste un diritto a chiedere la trasformazione decorsi tre anni dall’assunzione e sempre che vi sia la disponibilità del posto in organico pertanto, nel privato: un diritto alla trasformazione può essere soltanto previsto dal contratto individuale