Il diritto dei popoli germanici (scheda riassuntiva) I principali momenti aggregativi ruolo della consuetudine il sistema giudiziario formalismo del diritto privato la figura del rex ordinamento originario dei popoli germanici
i principali momenti aggregativi dei popoli germanici: la famiglia la Sippe il seguito (comitatus) il popolo-esercito
il diritto dei popoli germanici: le fonti: LA TRADIZIONE Era rappresentata da quell’insieme di regole consuetudinarie il cui obiettivo era di tutelare gli interessi di ciascuna famiglia e di conservare l’armonia, la pace e gli equilibri fra le varie famiglie che componevano la società germanica
il sistema giudiziario Si basava sulla giustizia privata e si avvaleva di strumenti rapidi ed efficaci volti al perseguimento dell’armonia e della pace interna del popolo germanico la faida la compositio il sistema probatorio: sacramentum, ordalie, duello giudiziario il giudice: intervento di natura esclusivamente dichiarativa
DALL’EDITTO DI ROTARI (643): 41. De homine libero battuto DALL’EDITTO DI ROTARI (643): 41. De homine libero battuto. Se si sarà tenuta un’imboscata con la forza e con l’aiuto (cum virtute et solacio) ad un uomo libero, mentre egli era senz’armi semplicemente, camminando o fermo, aggredendolo all’improvviso, e lo si sarà tenuto saldo e battuto con vergogna senza comando del re, gli si paghi la metà del suo prezzo come se lo si fosse ucciso, poiché lo si è malmenato in modo da renderlo vergognoso e ridicolo.
42. De homine libero legato 42. De homine libero legato. Se uno avrà legato un uomo libero senza ordine del re e senza motivo, gli paghi due parti del suo prezzo per il caso della sua uccisione 44. Se uno percuoterà un altro con un pugno, gli paghi tre soldi; se gli ha dato schiaffi, sei soldi. 48. D’un occhio cavato. Se uno avrà cavato ad un altro un occhio lo si valuti secondo la qualità della persona come morto; e metà del suo prezzo lo versi chi ha cavato l’occhio.
49. D’un naso tagliato. Se uno avrà tagliato il naso ad una persona, le paghi la metà del suo prezzo. 74. In tutte le ferite da arma da taglio o da punta che siano avvenute tra uomini liberi, abbiamo stabilito una composizione maggiore che i nostri antichi, perché l’inimicizia (faida), accettata la composizione sopraindicata, sia abbandonata e non sia più fatta valere, né si conservi proposito di rancore (dolus), ma la questione sia finita e perduri l’amicizia.
143. Di colui che dopo avere accettato la composizione si vendicherà 143. Di colui che dopo avere accettato la composizione si vendicherà. Se un uomo, libero o servo, sarà stato ucciso e per tale omicidio sia stata fatta composizione e sia stato fatto giuramento di cessata inimicizia, ma dopo capiti che chi ha accettato la composizione, - per vendicarsi - abbia ucciso un uomo della parte da cui ha ricevuto la composizione, in tal caso ordiniamo che egli restituisca in doppio lo stesso danaro della composizione ai parenti ed al padrone del servo.
il diritto dei popoli germanici: formalismo nel diritto privato Si sostanziava in una azione rituale capace di rendere edotta l’intera comunità della nascita del nuovo diritto e del correlativo obbligo degli altri liberi a rispettarlo la wadiatio la vestitura il rapporto uomo/res: la Gewere
natura militare-popolare della carica regia I conti, i duchi, il re: erano espressione dell’ordinamento del popolo-esercito e avevano il compito di garantire la guida coordinata dei loro soldati e la pace interna del gruppo posto ai loro ordini
ordinamento originario dei popoli germanici mancava un’autorità superiore ai privati, tale da potere essere assimilata alla nozione-concetto di sovranità dello Stato mancava, di conseguenza, la separazione tra la sfera del pubblico e quella del privato mancava ogni distinzione tra i diversi campi del diritto (privato/pubblico; civile/criminale) la tradizione era la fonte giuridica primaria
La società germanica si componeva di vari momenti aggregativi: la famiglia, il clan, il seguito, il popolo-esercito Tali momenti aggregativi non erano fra loro separati. Si intrecciavano e si integravano a vicenda. La presenza dello stesso soggetto in più momenti associativi rendeva complicata e, per alcuni aspetti, contraddittoria la sua sfera giuridica