CORSO DI DIRITTO DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO

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Transcript della presentazione:

CORSO DI DIRITTO DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2011-12 Prof.ssa Loredana Zappalà

(F. Santoro Passarelli) Il diritto del lavoro e i suoi connotati originari: la tutela del contraente debole (la sua originaria ispirazione sociale) “Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma l’essere per il lavoratore” (F. Santoro Passarelli) L’implicazione della persona del lavoratore nel rapporto di lavoro – e cioè nella prestazione dedotta in contratto – è il dato che caratterizza e distingue il rapporto di lavoro da tutti gli altri vincoli di contenuto patrimoniale regolati dal diritto privato

L’oggetto del diritto del lavoro Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali tra due soggetti aventi ad oggetto una prestazione finalizzata alla percezione di un corrispettivo e la cui disciplina è posta dalla legge a favore della parte considerata più debole e, dunque, maggiormente meritevole di tutela E’ ANCORA ATTUALE? Diritto del lavoro 2006-07 - Prof. Antonio Lo Faro

A CHI/COSA SERVE IL DIRITTO DEL LAVORO? Altre storiche funzioni storiche alle origini della disciplina giuslavoristica Correggere le distorsioni di un mercato del lavoro dove l’offerta è più debole della domanda. Incentivare l’occupazione? Garantire l’interesse delle imprese a limitare la concorrenza “sleale” al ribasso Diritto del lavoro 2006-07 - Prof. Antonio Lo Faro

La tutela del contraente debole come ispirazione tuttora caratterizzante del diritto del lavoro, pur in presenza dell’emergere di finalità ulteriori

Il diritto del lavoro e le sue finalità …e quelle più recenti e ulteriori: 3) l’equilibrato contemperamento tra esigenze di produttività e di efficienza delle imprese nell’economia globale 4) La creazione di nuova occupazione: il cd. diritto del mercato del lavoro 5) La riforma della P.A. nel senso della efficienza efficacia (la riforma del rapporto di lavoro pubblico: la c.d. contrattualizzazione e la riforma brunetta, punire i fannulloni) 6) Il contemperamento degli interessi dei lavoratori con gli interessi di soggetti “terzi” in caso di conflitto. La regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziale. …quelle tradizionali: la tutela della persona del lavoratore, contraente debole Evitare la concorrenza sleale tra le imprese le diverse anime convivono nell’odierno diritto del lavoro o si assiste ad una divaricazione delle diverse funzioni

“Diversità” e “autonomia” del diritto del lavoro rispetto al diritto privato Ben presto è sopraggiunta, però, la consapevolezza che - applicate senza correttivi ai rapporti di lavoro - le logiche del diritto privato non appaiono sufficienti a garantire un equilibrio sostanziale nel rapporto contrattuale di scambio tra lavoro e retribuzione Dal punto di vista scientifico e didattico il Diritto del lavoro è stato, in una prima fase, concepito come una parte del diritto dei privati, secondo la classica tripartizione tra diritto civile - commerciale - lavoro.

(F. Santoro Passarelli) La “diversità culturale” dei rapporti di lavoro rispetto agli altri rapporti contrattuali “Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma l’essere per il lavoratore” (F. Santoro Passarelli) “A nessuno verrebbe in mente di individuare una categoria sociologica corrispondente alla categoria giuridica del curatore o del cessionario. Nel diritto del lavoro, invece, le categorie giuridiche sono percepite come meri calchi di categorie sociologiche” (A. Supiot).

Nuova consapevolezza (il diritto del lavoro influenza il diritto contrattuale) Gli strumenti di correzione del diritto del lavoro nei confronti dei principi contrattuali possono essere utilizzati in tutti i rapporti contrattuali in cui ci sia debolezza di una delle parti: Consumatori, piccoli imprenditori, sub fornitori e monocommitenza, lavoratori autonomi, agenti e sub agenti ecc. Linee di riforma del diritto del lavoro: la dipendenza economica.

La nullità che produce effetti La diversità “tecnica” del diritto del lavoro rispetto al diritto comune dei contratti: alcuni esempi La nullità che produce effetti es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.) La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione [2332], salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa [1343 ss., 1346].[ II]. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione (es. art. 63 comma 2 TUPI: annullamento procedure concorsuali) La corrispettività attenuata es: le sospensioni del rapporto (2110 c.c.) In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza [382 Cost.], è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [ dagli usi o secondo equità Lo sciopero non comporta inadempimento del contratto Sadasdasd a sd asd asd asd a dsasdasd asd Diritto del lavoro 2006-07 - Prof. Antonio Lo Faro

…si spiega, così, la ragion d’essere principale del diritto del lavoro tradizionale… sul piano dei contenuti La tutela del contraente debole (tradizionalmente il lavoratore subordinato) Il diritto del lavoro come risposta dell’ordinamento ad un’evidente situazione di disparità tra le parti di un contratto privatistico

Cosa si intende per debolezza del lavoratore? Ha a che vedere con il problema della capacità giuridica e di agire limitata (fanciulli e prima delle riforme del c.c. delle donne maritate)? (la visione proto paternalista del diritto del lavoro) Si parte dal presupposto che la posizione del lavoratore nel mercato è contrattualmente “incompleta” e “asimmetrica” (si pensi oggi alle donne che cercano lavoro, ma anche alla carenza di informazioni) Il diritto del lavoro, sub specie di legislazione del lavoro, serve a completare la regolazione contrattuale e a renderla simmetrica (possibilmente paritaria) Interviene a regolare contenuti che le parti non regolerebbero volontariamente

Ma che livello del rapporto contrattuale agisce la norma tradizionale regolativa del rapporto di lavoro? Non sul rapporto di potere (sull’asimmetria in sé; non mette in discussione il potere unilaterale di organizzazione e gestione del datore di lavoro: il potere del datore non viene delegittimato). Agisce invece sugli effetti a valle della asimmetria, sugli effetti in termini maggiore protezione del lavoratore

FUNZIONE PATERNALISTA O DI REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO ? Critiche neoliberali e nuova possibile funzione: rafforzamento della capacità/libertà del lavoratore (dalla capacitas del diritto romano alla capability di SEN: rinvio)

Ma recenti cambiamento l’art. 8 della manovra finanziaria sul piano della tecnica legislativa che lo contraddistingue: la norma di legge inderogabile Tutto il diritto del lavoro è tradizionalmente contraddistinto da questa tecnica (la norma di legge è inderogabile da parte dell’autonomia individuale e collettiva; è, cioè, limitativa dell’autonomia privata individuale e collettiva; ma anche la norma collettiva e inderogabile in peius dalla norma individuale) Ma recenti cambiamento l’art. 8 della manovra finanziaria

L’inderogabilità come principio (uguaglianza e protezione) La inderogabilità come tecnica (la norma inderogabile come fonte primaria) L’inderogabilità come principio (uguaglianza e protezione)

L’inderogabilità come principio: protezione uniforme del soggetto contrattualmente debole L’inderogabilità come elemento fondativo di tutto il sistema giuslavoristico: l’art. 2113 cod.civ. L’esigenza di interventi protettivi immodificabili dalla autonomia privata

Un’altra tecnica: il principio di non discriminazione In altri ordinamenti la tecnica è molto utilizzata dove le tutele lavoristiche classiche sono più deboli: USA La tecnica antidiscriminatoria molto usata nell’UE (poco in Italia)

Uno po’ di storia: prime previsioni di inderogabilità della disciplina lavoristica: la legge sull’impiego privato del 1924… …le cui norme avrebbero dovuto osservarsi malgrado ogni patto contrario, salvo il caso di particolari convenzioni o di usi più favorevoli all’impiegato e salvo il caso che il decreto ne consentisse la deroga consensuale (art. 17)

La norma base attuale sulla inderogabilità “Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti dalla legge non sono valide” (art. 2113 cod. civ.)

Esempi di norme inderogabili: Il divieto di mutamento unilaterale in pejus delle mansioni del lavoratore (art. 2103, c. c.) - Il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 2109 c.c.; art. 9, d.lgs. 66/2003) - Il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro nei periodi di malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare (artt. 2110-2111 c.c.)

L’inderogabilità tradizionale Serve ad imporre limiti alla autonomia individuale (al contratto individuale come fonte di regolazione del rapporto) Pandant della norma inderogabile: il diritto indisponibile (le ferie; il riposo giornaliero minimo)

La funzione residuale del contratto individuale La diffusione della norma inderogabile ha segnato il nostro diritto del lavoro fino a rovesciare il principio generale della libertà di determinazione del contenuto contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. La funzione residuale del contratto individuale

L’inderogabilità: ragioni e connotati del diritto del lavoro La debolezza contrattuale del lavoratore subordinato la situazione di disparità sostanziale dei contraenti l’esigenza di interventi protettivi immodificabili dalla autonomia privata, tanto individuale, quanto collettiva (irrinunciabilità e indisponibilità dei diritti) Connotati: La legge diviene fonte eteronoma di standards di tutela non “riducibili” dalle parti (ma solitamente modificabili in senso migliorativo per il lavoratore) Il diritto del lavoro appare, perciò, contraddistinto, per una lunga fase, dal cd. “garantismo rigido”(questa caratteristica è tipica delle norme del codice civile e delle leggi della successiva fase post-costituzionale) Uniformità regolativa > parità di trattamento > principio di uguaglianza

L’inderogabilità: una norma chiave Legge e contratto collettivo come fonti di diritti indisponibili L’art. 2113 c.c. Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi (…) non sono valide es.: congedo di maternità (cinque mesi) ex art. 2, 1° c., d. lgs. 151/2001 T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

Altra diversa tecnica di inderogabilità (2077 cc) I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo [2113]. [II]. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro

La diversificazione regolativa e le esigenze di flessibilità (rinvio) La crisi della norma inderogabile oggi (la territorialità: la norma inderogabile è la norma statuale) La diversificazione regolativa e le esigenze di flessibilità (rinvio) Di livello territoriale rinvio alla regolamentazione regionale in materia di apprendistato; art. 49 comma 5 dlgs. 276/03 Rinvio alla contrattazione integrativa in funzione di deroga peggiorativa (il protocollo del 2009 rinvio) Relativamente alla articolazione degli interessi (il processo di individualizzazione dei trattamenti) Usi della inderogabilità per comprimere l’autonomia collettiva (la legge Brunetta rinvio)

Le radici istituzionali della diversificazione territoriale del diritto del lavoro: la sussidiarietà verticale Federalismo e diritto del lavoro La riforma del titolo V Cost. nel 2001 Il nuovo testo dell’art. 117 Cost.: Le due espressioni chiave: “tutela e sicurezza del lavoro” e “ordinamento civile” Materie devolute alla potestà legislativa concorrente delle Regioni interferenti con il Diritto del lavoro: tutela e sicurezza del lavoro formazione professionale previdenza complementare e integrativa

Un colpo mortale al principio e alla tecnica della inderogabilità? l’art. 8 della manovra finanziaria 2011: la potestà derogatoria generalizzata del contratto aziendale (rinvio) decreto-legge 138/2011 convertito in l. 148/011

Il testo (rinvio) cassetto materiale 1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

… (derogabilità contrattuale alla legge e di livello aziendale) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; alla disciplina dell'orario di lavoro; alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro

Destabilizzazione del sistema delle fonti Norma inderogabile = uniformità regolativa Contratto aziendale = regolamentazione potenziale a pelle di leopardo (i diritti derogati azienda per azienda)

Usi attuali (anomali?) della inderogabilità: per limitare gli spazi della contrattazione collettiva La legge Brunetta : uso della inderogabilità per imporre limiti al contratto collettivo e al sindacato. Rinvio.