Relazioni industriali

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Transcript della presentazione:

Relazioni industriali Il contratto collettivo aziendale (contratti collettivi di secondo livello)

Cos’è un contratto collettivo di lavoro La finalità del Contr.coll. Tutela del lavoratore Rapporto tra CCNL e Contratto individuale L’efficacia del CCNL e l’art.39 Cost. L’efficacia «di fatto» L’autonomia (parziale) dell’ordinamento giuridico sindacale rispetto all’ordinamento generale

Dalla contrattazione separata degli anni ’50 agli accordi del 1993, 2009, 2011, 2012 Gli accordi degli anni ’50: le c.i. e la natura giuridica del CC aziendale La contrattazione collettiva articolata (1962-63): il riconoscimento della natura collettiva La contrattazione coll. degli anni ’70-’80 L’accordo interconfederale del 1993

Rapporto tra CCNL e Contr. II livello I contratti di secondo livello Territoriale Aziendale La regolamentazione secondo gli Accordi Interconfederali (atti di autonomia negoziale) Clausole di rinvio dal CCNL a Contr.II liv.

Soggetti stipulanti ed efficacia Le commissioni interne Le RSA /Consigli di Fabbrica (CdF) Le istanze provinciali dei sindacati Le RSU Quale efficacia soggettiva (dal punto di vista del lavoratore) ?

Quando si presenta il problema? Accordo integrativo migliorativo Accordo autonomo migliorativo Accordo ablatorio Accordo gestionale

Il lavoratore è rappresentato? Chi ha rappresentato il lavoratore: RSA Sindacato locale RSU Non è rappresentante di tutti Non è rappresentante di tutti E’ rappresentante di tutti, ma….

Ma... …il tavolo delle trattative può essere Le RSU rappresentano tutti i lavoratori perché tutti possono votare. Ma... …il tavolo delle trattative può essere composto da soggetti diversi dalle RSU

RSU + sindacato esterno RSU + RSA RSA RSU Sindacato esterno RSU + sindacato esterno

In generale Il contratto aziendale si applica a tutti in quanto l’interesse collettivo è indivisibile: la funzione organizzatoria del CC richiede un’unica regolamentazione contrattuale.

La disposizione generale non si applica quando il contratto è puramente peggiorativo Il contratto non è puramente peggiorativo Quando vi sono compensazioni corrispondenti Ad interessi collettivi: il contratto di solidarietà difensivo

Il contratto aziendale può derogare in pejus il contratto collettivo nazionale? Inapplicabilità del 2077 Criterio cronologico? No, fonti diverse, anche se dotate di pari forza Criterio di specialità (di competenza). Se la contrattazione aziendale è competente a disporre.

Un caso regolato dalla legge Il contratto gestionale come determinato dalla l.223/1991: l’art.5 e i criteri di scelta dei lavoratori in eccedenza Applicabilità a tutti i lavoratori in forza della legge Viola l’art.39 Cost.?

Corte Cost. 268/1994 Il contratto collettivo gestionale non è un accordo economico normativo Non regola i rapporti individuali di lavoro Non è riconducibile all’art.39 Cost. E’ un accordo che procedimentalizza e limita il potere organizzativo del datore di lavoro e si applica solo nei suoi confronti

Efficacia temporale La stessa del CCNL (3 anni) Possibilità di disdetta unilaterale Sfasatura temporale tra CC Le clausole di inscindibilità Il CCNL per poter modificare il CC aziendale deve formarsi nel contesto di un sistema contrattuale vincolante (accordo interconfederale) Non può modificare le clausole individuali più favorevoli

CC Aziendale e clausole individuali Quando il cc aziendale preveda una clausola più favorevole essa potrebbe essere qualificata come Reiterato comportamento unilaterale del datore di lavoro e quindi Uso aziendale negoziale (1340: le clausole d’uso si intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti)

La nascita di Fabbrica Italia Pomigliano SpA 15 giugno 2010: firmato accordo aziendale Fiat – Pomigliano, senza FIOM, dopo referendum ex art.21 st.lav. 19 luglio 2010: nasce la NewCo. Non iscritta a Federmeccanica 28 dicembre 2010 Firmato il contratto «di I livello» di Fabbrica Italia. Si prevede la costituzione della rappresentanze sindacali previste dalla legge.

L’accordo inteconfederale 28 giugno 2011

Una mano tesa? Punto 4: efficacia vincolante del contratto aziendale per tutte le associazioni stipulanti l’accordo interconfederale Possibilità di modificare quanto stabilito nel CCNL in tema di prestazioni lavorative, orari, organizzazione del lavoro

D.L. 13-8-2011 n. 138 Art. 8 Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati ./.

a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività

a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; 2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro;

e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. […] (norma impugnata dalla Regione Toscana perché la disposizione potrebbe intaccare le prerogative legislative regionali in tema di politiche attive del lavoro. Ricorso respinto da C.Cost. 4/10/2012/ n.221 che si è riservata la pronuncia su alcune questioni e dichiarato non fondate quelle relative ai commi 1, 2, 2bis)