IL CASO FIAT POMIGLIANO
POMIGLIANO: PARTE DI FIAT, ISCRITTA A CONFINDUSTRIA, VINCOLATA AL CCNL METALMECCANICO ..
L’OPERAZIONE DI FIAT: - creazione di una nuova società (Fabbrica Italia Pomigliano) NON facente parte di Confindustria e per questo NON vincolata al CCNL metalmeccanico; - cessione dello stabilimento di Pomigliano a questa nuova società.
L’OPERAZIONE DI FIAT TRATTATIVE CON ALCUNE SIGLE SINDACALI: ELIMINAZIONE R.S.U. (ELETTIVE), INTRODUZIONE R.S.A., CHE, NEL TESTO ALL’EPOCA VIGENTE, ERANO NOMINATE DA QUEI SINDACATI CHE AVEVANO FIRMATO IL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO NELL’UNITA’ PRODUTTIVA. 08/05/14
STIPULA DI DUE CONTRATTI “GEMELLI”: UNO “DI PRIMO LIVELLO”, UNO “AZIENDALE” 08/05/14
I SINDACATI OPERANTI IN FABBRICA, CHI FIRMA E CHI NO CHI FIRMA: Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl- Metalmeccanici, Fismic CHI NON FIRMA: FIOM 08/05/14
REFERENDUM FRA I LAVORATORI: SÌ 63% (circa) NO 37% (circa) 08/05/14
RICORSO FIOM 1: Far dichiarare la condotta antisindalcale di Fiat – Fabbrica Italia; 2: Accertare l’illegittimità degli accordi firmati 08/05/14
ART. 28 STATUTO LAVORATORI: CONDOTTA ANTISINDACALE Repressione della condotta antisindacale. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore (1) del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore (1) in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo (2). Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore (1) in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile (3). Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. 08/05/14
LA DECISIONE DEL GIUDICE 1 Condotta antisindacale accertata: Fiom può costituire proprie rappresentanze 2 Tuttavia gli accordi firmati restano validi 08/05/14