I documenti di trasporto

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Transcript della presentazione:

I documenti di trasporto Prof. Nino Rebaudo

I magazzini generali (MMGG) I magazzini generali sono dei pubblici depositi in cui opera personale specializzato ed in cui sono presenti attrezzature idonee alla conservazione e alla custodia delle merci. La gestione può essere affidata ad enti pubblici e privati, purché vi sia l’autorizzazione del Ministero dell’Industria e Commercio ed il benestare del Ministero delle Finanze, quando il magazzino tratta il deposito di merci di importazione e/o di esportazione.

Funzioni dei MMGG Le funzioni svolte da MMGG sono importanti, perché permettono di risparmiare sui costi, in quanto le merci in attesa di vendita possono essere depositate nei magazzini generali, che solitamente sono posti nelle vicinanze di porti, stazioni ferroviarie, anziché nei magazzini dell’azienda. Inoltre, queste aziende sono dotate di efficienti strutture atte alla conservazione delle merci (celle frigorifere per derrate alimentari deperibili, cantine per la stagionatura di formaggi, silos per cereali), per cui alcune aziende evitano di organizzare in proprio la conservazione delle merci. I MMGG svolgono anche la funzione di facilitare il disbrigo delle pratiche doganali, nonché il compimento di operazioni di ricevimento e spedizione delle merci. Il controllo delle norme doganali è effettuato dalla Guardia di finanza.

I documenti dei MMGG I documenti emessi dai MMGG su richiesta dei depositanti sono costituiti da un titolo di credito rappresentativo delle merci, formato da due parti: La fede di deposito che certifica l’esistenza in magazzino delle merci descritte e serve a trasferirne la proprietà, salvo gli eventuali diritti spettanti al possessore della seconda parte del titolo; La nota di pegno che assegna al suo possessore un diritto di pegno sulle merci depositate.

La cessione disgiunta dei documenti Queste due parti possono essere trasferite congiuntamente o disgiuntamente. La cessione disgiunta viene fatta quando il proprietario della merce vuole ottenere un finanziamento, utilizzando la merce depositata come pegno. In tal caso la nota di pegno viene girata a colui che concede il finanziamento annotando l’ammontare del prestito avuto, gli interessi relativi, la scadenza ed il nome del creditore. La girata viene riportata sulla fede di deposito; in caso di vendita, sarà trasferita solo la fede di deposito.

Cessione congiunta dei documenti La cessione congiunta ha luogo quando si cedono le due parti insieme, in caso di vendita delle merci, la girata viene effettuata sulla sola fede di deposito.

D/P e D/A Documenti contro accettazione (D/A), nei contratti di compravendita, condizione di regolamento del prezzo mediante la quale il compratore si obbliga ad accettare la tratta spiccata dal venditore contro consegna dei documenti rappresentativi della merce.  Documenti contro pagamento (D/P), nei contratti di compravendita, condizione di regolamento del prezzo mediante la quale il compratore si obbliga a pagare la tratta spiccata dal venditore contro consegna dei documenti rappresentativi della merce.  Documenti doganali, quelli di cui deve essere fornita ogni nave mercantile: manifesto di carico, manifesto di partenza, lasciapassare per le navi di stazza inferiore alle 80 t, quietanze dei diritti doganali, bollette di cauzione doganale.  Documenti di bordo (o carte di bordo), quelli che, in base alle leggi nazionali e alle convenzioni internazionali, devono sempre trovarsi a bordo delle navi mercantili: atto di nazionalità e ruolo dell'equipaggio per le navi maggiori, licenza per le navi minori e i galleggianti.

La polizza di carico (Bill of Lading) La polizza di carico consiste in una ricevuta delle merci, firmata dal comandante o da altre persone debitamente autorizzate per conto del vettore. È un documento che autentica le merci che vi sono descritte e serve quale prova per quanto riguarda le clausole e le condizioni del trasporto convenute fra le parti. Deve essere consegnata entro ventiquattro ore dall'effettuazione del carico e redatta in due esemplari: uno trattenuto dal vettore e firmato dal caricatore, l'altro rilasciato al caricatore e sottoscritto dal vettore o suo rappresentante. Si distinguono: polizze di carico all'ordine, sia di caricatori sia di consegnatari, trasmissibili mediante girata; polizze di carico al portatore; polizze di carico nominative, emesse a nome di consegnatari designati. Esse non sono negoziabili e il trasferimento della merce non può farsi se non mediante un atto di cessione; polizze di carico dirette, emesse per carichi il cui trasporto deve essere effettuato ricorrendo a più di una linea di navigazione. La polizza di carico deve indicare lo stato apparente e l'imballaggio esterno delle merci. Se questi, al momento della consegna per l'imbarco, danno luogo a riserve, è necessario riportarle sulla polizza di carico allo scopo di limitare la responsabilità del vettore. In questo caso la polizza si dice con riserve, o meglio sporca. Tuttavia, in alcuni casi, i caricatori insistono perché sia loro consegnata una polizza di carico senza riserve o pulita sottoscrivendo una lettera di garanzia con la quale si esonera il vettore da ogni responsabilità al riguardo delle merci.