Azienda nozione di azienda “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” … l’avviamento
“L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” L’azienda è quindi un insieme di beni eterogenei (mobili e immobili, materiali e immateriali) non necessariamente di proprietà dell’imprenditore, che subisce modificazioni qualitative e quantitative un insieme caratterizzato da unità funzionale e unitaria destinazione ad uno specifico fine produttivo.
Avviamento. I beni organizzati ad azienda consentono infatti la produzione di utilità nuove, diverse e maggiori di quelle ricavabili dai singoli beni isolatamente considerati e ciò fa si che il complesso unitario acquisti di regola un valore di scambio maggiore della somma dei valori dei singoli beni che in un dato momento lo costituiscono: avviamento
avviamento oggettivo e avviamento soggettivo. È avviamento oggettivo quello ricollegabile a fattori che permangono anche se muta il titolare dell’azienda in quanto insiti nel coordinamento esistente fra i diversi beni (si pensi, ad esempio, alla capacità di un complesso industriale di consentire una produzione a costi competitivi sul mercato). Si definisce invece avviamento soggettivo quello dovuto all’abilità operativa dell’imprenditore
Trasferimento dell’azienda unità economica dell’azienda Il trasferimento a titolo definitivo (vendita) o temporaneo (usufrutto o affitto) dell’azienda comporta infatti peculiari effetti (divieto di concorrenza del cedente, successione nei contratti) ispirati dalla finalità di favorire la conservazione dell’unità economica e del valore di avviamento dell’azienda, a tutela di quanti su tale unità e su tale valore hanno fatto specifico affidamento acquirente dell’azienda, lavoratori e creditori in primo luogo
La circolazione dell’azienda. Oggetto e forma L’azienda può formare oggetto di atti di disposizione di diversa natura. Può essere venduta, donata e sulla stessa possono essere costituiti diritti reali (usufrutto) o personali(affitto) di godimento a favore di terzi. È importante perciò stabilire in concreto se un determinato atto di disposizione dell’imprenditore sia da qualificare come trasferimento di azienda o come trasferimento di singoli beni aziendali, dato che solo nel primo caso potrà trovare applicazione la disciplina dettata per la circolazione di un complesso aziendale
trasferimento di azienda È comunque pacifico che, per aversi trasferimento di azienda, non è necessario che l’atto di disposizione comprenda l’intero complesso aziendale, ma è applicabile anche quando l’imprenditore trasferisca un ramo particolare della sua azienda, purché dotato di organicità operativa.
Le forme da osservare nel trasferimento dell’azienda sono fissate dall’art. 2556. i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o la concessione in godimento dell’azienda sono validi solo se stipulati con l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento di singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.
per le imprese soggette a registrazione Solo per le imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità legale è previsto anche che ogni atto di disposizione dell’azienda deve essere provato per iscritto. Infine, per tutte le imprese soggette a registrazione è oggi stabilisco che i relativi contratti di trasferimento devono essere iscritti nel registro delle imprese nel termine di 30 giorni. iscritti nel registro delle imprese nel termine di 30 giorni
La vendita dell’azienda e il divieto di concorrenza l’alienazione dell’azienda produce per legge effetti ulteriori che riguardano il divieto di concorrenza dell’alienante, i contratti, i crediti e i debiti aziendali. Chi aliena un’azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che possa comunque – “per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze” – sviare la clientela dell’azienda ceduta.
La successione nei contratti aziendali La disciplina del trasferimento dell’azienda si preoccupa di favorire il mantenimento dell’unità economica della stessa. A tal fine è agevolato il subingresso dell’acquirente nella trama dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione che l’alienante ha stipulato con i fornitori, lavoratori e clienti. Il legislatore muove dalla premessa che l’acquirente dell’azienda ha interesse a subentrare in tali contratti e per questo prevede deroghe al diritto comune che investono sia il rapporto alienanteacquirente, sia la posizione del terzo contraente. È infatti previsto che “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
La successione nei contratti aziendali È infatti previsto che “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale
I crediti e i debiti aziendali Nella cessione dell’azienda è possibile che l’imprenditore abbia già adempiuto alle obbligazioni a suo carico e per questo residuerà un credito a suo favore nei confronti del terzo (ad esempio ha venduto merci con pagamento differito). Viceversa, residuerà un debito dell’imprenditore qualora il terzo contraente abbia integralmente eseguito le proprie prestazioni (ad esempio l’imprenditore ha acquistato materie prime ma non le ha ancora pagate). In tali casi, in sede di vendita dell’azienda troverà applicazione la disciplina dettata dagli articoli 2559 e 2560 per i crediti e i debiti aziendali (e non quella prevista per la successione nei contratti
articoli 2559 e 2560 l’acquirente di un’azienda commerciale risponde in solido con l’alienante nei confronti dei creditori che non abbiano consentito alla liberazione di quest’ultimo. La responsabilità dell’acquirente sussiste però solo per i debiti aziendali che risultano dai libri contabili obbligatori. Disciplina diversa e più favorevole per i lavoratori è invece prevista per i debiti di lavoro. Di questi l’acquirente dell’azienda risponde in solido con l’alienante, anche se non risultano dalle scritture