Diritto costituzionale Lezione n. 8 II. Le fonti di grado primario 1. Legge e procedimento legislativo Dott. Carlo Lucioni Ricercatore di Diritto Costituzionale Università “C. Cattaneo” - LIUC E-mail: carlo.lucioni@libero.it
La Funzione Legislativa Art. 70 Cost. “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” Riserva della funzione legislativa al Parlamento Definisce “legge” solo ed esclusivamente l’atto adottato dalle Camere Leggi che non hanno contenuto normativo Legge in senso formale Legge di proro- ga delle Camere (art. 60.2) Legge di autorizz. alla ratifica dei trat- tati (art. 80) Legge di appro- vazione del bilancio (art. 81.1) Legge di appr del consuntivo (art. 81.1)
Il Procedimento Legislativo 1. Iniziativa (art. 71) 2. Esame in commissione (art. 72, c. 1) Fasi dell’ Iter legis 3. Deliberazione (art. 72, c. 1 e 3) 4. Promulgazione (art. 73 e 74) 5. Pubblicazione (art. 73)
Il Procedimento Legislativo Materia di Bilancio Governativa (art. 71) Parlamentare (art. 71) No materia di Bilancio Iniziativa può essere: Popolare (art. 71) In mate- rie di interesse regionale Regionale (art. 121) CNEL (art. 99) Solo in mate- rie economiche
Il Procedimento Legislativo Tre procedimenti: Commissione referente (procedimento ordinario) Art. 72, c. 1, Cost. Commissione redigente (Regolamenti parl. e art. 72, c. 3, Cost.) Commissione deliberante Art. 72, c. 3 e 4, Cost.
Il Procedimento Legislativo Assegnazione alle Commissioni (art. 72.1) Competenza per materia Procedimento Spetta al Presidente (sia Camera che Senato) Nomina del relatore Discussione sulle linee generali Alla Camera entro 2 gg. si può chiedere deliberazione dell’Ass. Discuss. articolo per articolo ed emendamenti Relazione di maggioranza e Relazioni di minoranza Adozione di un “Testo base” Relazione all’Aula
Il Procedimento Legislativo a. Procedimento ordinario: Deliberazione dell’Aula Sistema delle Tre letture Discussione sulle linee generali Discussione e voto dei singoli articoli e dei loro emendamenti Votazione finale dell’intero testo Maggioranza semplice
Il Procedimento Legislativo b. Commissione in sede deliberante Procedimento inizia e termi- na in Comm. Può essere chiesto il passaggio all’assemblea (art. 72, c. 3) Non può essere utiliz- zato per alcune materie (art. 72, c. 4) Riserve di Assemblea Governo, 1/5 Com- missione, 1/10 delle Camere Materia costituzionale Leggi elettorali Leggi di delega Legge di autorizzazione alla ra- tifica trattati internazionali Leggi di approvazione di bilanci e consuntivi
Il Procedimento Legislativo c. Commissione in sede redigente Camera (art. 96 Reg.) Senato (art. 36 Reg.) L’Assemblea può decidere di deferire alla Commissione la formulazione degli articoli Il Presidente può assegnare in sede redigente i p.d.l. Assemblea si riserva l’approva- zione finale Assemblea si riserva solo l’approva- zione finale Sia degli articoli Che del testo finale Voto articolo per articolo avviene in Commissione
Il Procedimento Legislativo P.d.l. deve essere approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere La c.d. navette 4. Promulgazione Fase integrativa dell’efficacia Spetta al Presidente della Rep. entro 30 gg. Rinvio (art. 74) 5. Pubblicazione Sulla G.U. Entrata in vigore 15gg. dopo la pubblicazione (art. 73, c. 3)
La Forza di Legge a. Forza di legge 1. Posizione nella ge- rarchia delle fonti 2. Ambito materiale di competenza Forza attiva Forza passiva Gode di com- petenze garantite (Riserve di legge) Fonte a compe- tenza generale b. Validità delle leggi sin- dacata solo da Corte cost. c. La legge può essere a- brogata con Referendum
Diritto costituzionale Lezione n. 8-bis II. Le fonti di grado primario 2. Decreti legislativi e decreti legge Dott. Carlo Lucioni Ricercatore di Diritto Costituzionale Università “C. Cattaneo” - LIUC E-mail: carlo.lucioni@libero.it
Le funzioni normative primarie del Governo Art. 70 Cost. “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” Art. 76 Cost. Art. 77 Cost. “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo…” “Il Governo non può … emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria” “… se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti” Decreti legislativi Decreti legge
c.1. Decreto legislativo delegato Art. 76 Cost.; Art. 14, l. 400/88 Procedimento: due fasi Prima fase: Parlamento conferisce la delega attraverso legge di delega (Riserva di legge formale, art. 72, c. 4) Seconda fase: il Governo esercita la delega ed emana il decreto legislativo
c.1. Decreto legislativo delegato 1. Conferimento della delega Costituzione prevede una disciplina formale e sostanziale a. Formale: riserva di assemblea (art. 72, c. 4) b. Sostanziale: determina il conte- nuto della legge delega (art. 76) c. Limiti materiali (casi di riserva di legge formale) Delega conferita per un oggetto preciso Determinazione di principi e criteri direttivi Delega conferita per un tempo definito Atti espressione della funzione di controllo sul Gov.
c.1. Decreto legislativo delegato 2. Formazione del d.lgs. Deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 2, c. 3, lett. c, l. 400/1988) b. Emanazione da parte del Presidente della Repubblica (art. 87, c. 5, Cost.) Posizione co- stituzionale del d.lgs. c. Pubblicazione in Gazzetta Atto equiparato alla legge Posizione gerarchica: medesima posizione della legge Ambito di competenza: più ristretto rispetto a quello della legge
c.2. Decreto legge Procedimento Art. 77 Cost.; Art. 15, l. 400/88 Presupposto: caso di straordinari di necessità ed urgenza 2. Emanazione del decreto 3. Conversione in legge da parte del Parlamento
c.2. Decreto legge 1.Emanazione del d.l. Deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri (art. 2, c. 3, lett. c, l. 400/1988) Emanazione con D.P.R. Efficacia immediata (non c’è vacatio) Presentazione alle Camere per conversione Iniziano a decorrere i 60 gg per la conversione
sostituisce il decreto c.2. Decreto legge 2. Conversione Avviene la conversione b. Non avviene la conversione Legge di conversione sostituisce il decreto (novazione) Scade il termine Legge di con- versione bocciata Decreto perde efficacia ex tunc (art. 77.3) Conversione con modifiche Emendamenti soppressivi Emendamenti aggiuntivi (art. 15.4, l. 400/1988) Responsabilità del Governo
c.2. Decreto legge Limiti all’utilizzo del decreto legge Misure di immediata applicazione, omogenee ed attinenti al titolo (art. 15, l. 400/1988) Provvedere alle materie di cui all’art. 72, c. 4, e a conferire deleghe, art. 76 Regolare i rapporti sorti sulla base di un decreto legge non convertito (art. 77, c. 3) Rinnovare le disposizioni di un decreto-legge a cui sia stata negata la conversione (art. 15)
Diritto costituzionale Lezione n. 8-ter II. Le fonti di grado primario 2. Il referendum abrogativo Dott. Carlo Lucioni Ricercatore di Diritto Costituzionale Università “C. Cattaneo” - LIUC E-mail: carlo.lucioni@libero.it
Il Referendum abrogativo Doppia natura del Referendum Istituto di democrazia diretta Fonte del diritto Fonte primaria pari-ordinata alla legge (art. 75, Corte cost., sent. 16/1978) Stessa forza attiva legge ordinaria Atto unidirezionale rivolto solo ad abrogare
3. Fase costitutiva (indizione) 4. Fase dichiarativa del risultato Il Referendum abrogativo Procedimento 4 fasi 1. Fase preparatoria 2. Fase di controllo: 2.a. di legittimità 2.a. di ammissibilità 3. Fase costitutiva (indizione) 4. Fase dichiarativa del risultato
Il Referendum abrogativo Fase di controllo a. Controllo di legittimità (l. 352/1970) Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione (entro 15-12) Art. 75 cost. Limiti espliciti al referendum b. Controllo di Ammissibilità (art. 2, l.c.1/53) Leggi tributarie e di bilancio Leggi di autoriz- zazione alla ra- tifica dei trattati Leggi di amnistia e indulto Corte costituzionale (art. 2, c. 2, l.cost. 1/1953) (entro il 10-2)