D. Lgs. 81/08 e s. m. i. IL Medico Competente Dr D.Lgs. 81/08 e s.m.i. IL Medico Competente Dr. Venerando Rapisarda Specialista in Medicina del Lavoro www.medicoaziendale.com
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Ai sensi Articolo 41 La sorveglianza sanitaria: Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite mediche sono altresì finalizzate alla verifica dell’assenza di: - alcol dipendenza - assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Ai sensi Articolo 41 La sorveglianza sanitaria: 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
REPUBBLICA ITALIANA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA DECRETO ASSESSORE SANITA' del 24 luglio 2009 Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi ai sensi dell'intesa Stato- Regioni del 30 ottobre 2007 e dell'accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008.
LEGGE 30 marzo 2001, n.125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18-04-2001)
D.Lgs. 125/2001 Articolo 15 Disposizioni per la sicurezza sul lavoro Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
D.Lgs. 125/2001 Articolo 15 Disposizioni per la sicurezza sul lavoro I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal Medico Competente, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
CONFERENZA STATO-REGIONI -PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 Alcuni esempi di: Attività che comportano elevato rischio: fabbricazione e uso di fuochi artificiali; vendita di fitosanitari; manutenzione degli ascensori; vigilatrice di infanzia, addetto ai nidi materni, ecc.. mansioni sociali e sanitarie svolte in strutture pubblic. e private; insegnamento nelle scuole pubbliche e private; mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi; attività di trasporto: patente cat. B, C, D, E, guida di taxi, ecc.. addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci; lavoratori dell’edilizia che prevedono attività in quota >2 m.
“Il dosaggio dell’alcol nell’aria espirata (etilometro) ovvero nella saliva o sudore (on-site test) consente l’accertamento immediato di una situazione acuta. Appaiono in contrasto con l’art. 32 della Costituzione e l’art. 1 della Legge 180/78 altri controlli per la verifica di uno stato di intossicazione cronica.” Magnavita et al. Lavoratori con problemi di alcol…. Med Lav 2008; 99:3-58
Orientamenti regionali per Medici Competenti In tema di prevenzione, diagnosi e cura dell’alcol dipendenza Lo scopo è quello di far sì che il medico competente attui un sistema di sorveglianza volto a far emergere quei casi selezionati che meritino di essere avviati alle strutture specialistiche (Servizi Alcologici/Servizi Dipendenze Patologiche) per la eventuale formulazione della diagnosi di alcol dipendenza.
Orientamenti regionali per Medici Competenti In tema di prevenzione, diagnosi e cura dell’alcol dipendenza Sindrome da “alcol dipendenza” (OMS -ICD 10) si ha quando sono presenti tre o più dei seguenti criteri classificativi: 1. bisogno imperioso o necessità di consumare alcol (craving); 2. perdita di controllo: incapacità di limitare il consumo di alcol; 3. sindrome di astinenza; 4. sviluppo di tolleranza; 5. abbandono progressivo degli altri interessi e/o del piacere di consumare l’alcol; 6. consumo continuo di alcol nonostante la presenza di problemi ad esso legati.
La gestione del caso in azienda Segnalazioni del caso: - per fatti accaduti in azienda (es. alterazioni comportamentali) - evidenze oggettive (es. alito alcolico); Per lavorazione è compresa nell’allegato 1, effettuare il controllo alcolimetrico previsto dall’art. 15 della L. 125/01. Il Medico competente potrà sottoporre a controllo sanitario mirato il lavoratore al fine di accertarne l’idoneità alla mansione, inquadrando l’accertamento nell’ambito della sorveglianza sanitaria già in essere.
La gestione del caso in azienda Segnalazioni del caso: - per fatti accaduti in azienda (es. alterazioni comportamentali) - evidenze oggettive (es. alito alcolico); Per lavorazione non compresa nell’allegato 1, effettuare il controllo alcolimetrico previsto dall’art. 15 della L. 125/01. Il medico competente dovrà indicare al datore di lavoro il percorso previsto dalla L. 300/70, e cioè l’avvio del lavoratore al collegio medico dell’AUSL per la valutazione dell’idoneità del lavoratore.
Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. (STATUTO DEI LAVORATORI) Art. 5 (Accertamenti sanitari). Sono vietati accertamenti da parte del DDL sull'idoneità e sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il DDL ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
La gestione del caso in azienda Il DDL, in base all’art 18, lett. c, del D. Lgs. 81/08, nell’affidare i compiti lavorativi, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in relazione alla loro salute e sicurezza.
Stante il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nelle lavorazioni indicate dall’Intesa Stato Regioni ai sensi dell’art. 15 della L. 125/01, la norma, non riporta con chiarezza se tale divieto sia esplicitamente limitato al solo “luogo di lavoro” o se il lavoratore debba giungere sul luogo di lavoro non avendo assunto alcolici nelle ore precedenti e quindi con un’alcolemia pari a 0 (zero) g/l.
AUDIT C –Alcohol Use Disorders Identification Test dell’OMS
Punteggio AUDIT parte clinica positivo se > di 5
Indicazioni operative in ordine all’applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, definite nel Provvedimento 30 ottobre 2007 “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza” (repertorio atti n. 99/CU - GU n. 266 del 15/11/2007) e nell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008)
Mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi Attività/mansioni per cui è previsto il certificato di abilitazione professionale: Impiego di gas tossici; Fabbricazione e uso fuochi di artificio; Attività/mansioni di trasporto Conducenti veicoli stradali patente di guida cat. C, D, E, taxi; Conducenti veicoli trasporto merci pericolose su strada; Addetti circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario; Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. Attività/mansioni: addetti e responsabili della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi.
Adempimenti a carico dei datori di lavoro Il DDL: 1 elaborando un documento aziendale che definisca: le procedure di applicazione della normativa, le azioni preventive, promozionali ed educative, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere. Tale documento, parte del DVR, sarà condiviso con RLS, e presentato ai lavoratori in assunzione o comunque adibiti a mansioni pericolose.
Adempimenti a carico dei datori di lavoro Il DDL: 2 comunica per iscritto al MC l’elenco nominativo dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti. Una lista correttamente aggiornata tiene conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio, che debbono essere stornati dei lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni, sono stati in tempi successivi adibiti alle mansioni a rischio.
Modalità di attivazione degli accertamenti sanitari Gli accertamenti sanitari sono svolti dal medico competente che ne valuta, la necessità e/o opportunità anche cautelativa dell’esecuzione. In particolare, il MC verifica la sussistenza e la fondatezza di ragionevoli dubbi di una possibile assunzione di sostanze illecite da parte del lavoratore, sia dopo un incidente avvenuto alla guida di mezzi a motore durante il lavoro, nonché a seguito di segnalazioni fatte dal datore di lavoro o suo delegato, sottoponendolo, in caso positivo, ad accertamento di idoneità alla mansione.
Modalità di attivazione degli accertamenti sanitari Nel caso in cui il lavoratore non si presenti agli accertamenti senza aver prodotto documentata e valida giustificazione, è sottoposto almeno a tre controlli dell’urina nella modalità di screening a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal MC. Nel caso in cui invece il lavoratore non si presenti all’accertamento causa giustificati e validi motivi debitamente documentati, è riconvocato ed è sottoposto agli accertamenti secondo la prassi ordinaria (controllo unico).
L’accertamento comprende: - visita medica - test di screening. Accertamenti di primo livello da parte del medico competente e procedure per le analisi di laboratorio L’accertamento comprende: - visita medica - test di screening.
Visita Medica E’ ammesso che la visita medica non sia effettuata contestualmente alla raccolta delle urine e all’esecuzione del test di screening: può avvenire in un momento precedente o successivo alla raccolta del campione. Nel caso in cui visita medica e raccolta urine e test non siano contestuali, il DDL è tenuto a comunicare al lavoratore la data e il luogo di esecuzione della raccolta delle urine e di effettuazione del test con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per gli accertamenti.
Analisi di laboratorio Condizione preliminare: certezza della provenienza dell’urina. Evitare “falsi negativi”, dovuti alla non corretta provenienza dell’urina o alla sua manipolazione. Assume particolare rilevanza anche la fase di conservazione e trasporto dei campioni.
Primo livello Il prelievo di urina può essere eseguito: − dal medico competente direttamente; − dal medico competente indirettamente tramite altro sanitario addetto, formalmente individuato e delegato, sotto la responsabilità dello stesso medico competente; − da personale sanitario di un laboratorio non autorizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti e relativi punti prelievo; − da personale sanitario di un laboratorio autorizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti (dgr n. V/61342 del 20 dicembre 1994, così come modificato e riportato in allegato) e relativi punti prelievo.
Primo livello Il prelievo di urina può essere eseguito: presso l’azienda, presso un laboratorio e i suoi punti prelievo, presso lo studio de medico competente. Il prelievo deve avvenire sotto il controllo del MC o di personale sanitario qualificato, garantendo la privacy, ma con misure atte ad evitare manomissioni o sostituzioni, anche prevedendo che il soggetto non sia lasciato solo. L’urina deve essere raccolta in apposito contenitore di plastica monouso. La quantità minima deve essere di 50 mL. In caso di raccolta iniziale insufficiente, il campione viene sigillato e successivamente reintegrato.
Primo livello Il responsabile della raccolta, in presenza del lavoratore, suddivide il campione in tre aliquote denominate: A (circa 10 mL), B, (circa 20 mL ciascuna) C, (circa 20 mL ciascuna) I contenitori devono essere sigillati e identificati con nome e cognome del lavoratore e del prelevatore e con data e ora del prelievo e controfirmati dal prelevatore e dal lavoratore. Il prelevatore compila un verbale in triplice copia su cui sono riportate le generalità del lavoratore e del prelevatore, il luogo e l’ora in cui è stato eseguito il prelievo e la quantità di urina raccolta ed, eventuali dichiarazioni del lavoratore e eventuali farmaci assunti.
Primo livello La controfirma del lavoratore attesta la corretta esecuzione del prelievo e identificazione del campione. Una copia rimane al prelevatore, una al lavoratore e la terza è allegata ai campioni conferiti al laboratorio. Nel caso in cui l’analisi di screening è eseguita direttamente dal medico competente viene utilizzata l’aliquota A. In caso di negatività ai test di screening tutte le urine non devono essere conservate. In caso di positività il campione B viene inviato al laboratorio autorizzato per l’analisi di conferma. Il campione C, per l’eventuale controanalisi, può essere inviato al laboratorio autorizzato o conservato dal medico competente.
Primo livello Nel caso in cui l’analisi di screening è eseguita da un laboratorio autorizzato il prelevatore invia i 3 contenitori al laboratorio stesso che li conserva. In caso di negatività ai test di screening tutte le urine non devono essere conservate. Il trasporto dei campioni deve garantire le condizioni di conservazione ottimale e attuando una catena di custodia (es. contenitore termico). I campioni devono pervenire al laboratorio entro 24 ore dal prelievo. La conservazione in “loco”, prima dell’eventuale trasferimento, deve avvenire a 4°C. La conservazione oltre le 24 ore dei campioni deve avvenire a – 20°C.
Primo livello L’analisi di conferma dei positivi, stante la normativa vigente, deve essere eseguita esclusivamente dai laboratori autorizzati come B2 dalla dgr V/61342 del 20 dicembre 1994, così come modificato e riportato in allegato.
Primo livello Si ricorda che un risultato può essere ritenuto indicativo di assunzione di sostanze stupefacenti solo dopo l’analisi di conferma sul campione B. I risultati devono pervenire al medico competente di norma entro 5 giorni lavorativi (sabato escluso). Il lavoratore può richiedere al MC l’esecuzione della controanalisi (di cui si assume l’onere economico) sul campione C, entro 10 giorni dal ricevimento dell’esito positivo.
Primo livello L’esecuzione della controanalisi deve essere eseguita entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratore e la data deve essere comunicata dal laboratorio scelto al lavoratore e al MC almeno 15 giorni prima. Il lavoratore o suo consulente tecnico (di cui si assume l’onere economico) hanno la facoltà di assistere all’esecuzione della controanalisi. In caso di risultato discordante, il giudizio finale sarà espresso da una struttura di Tossicologia Forense
Secondo livello Gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello devono svolgersi non oltre 30 giorni dal momento della richiesta. I SERT sono preposti ad attuare tutte le procedure atte a diagnosticare un eventuale stato attuale di tossicodipendenza del lavoratore, già risultato positivo agli accertamenti di primo livello effettuati dal MC.
Secondo livello L’anamnesi e la prima visita specialistica sono finalizzate, in particolare, all’accertamento dei seguenti elementi collegabili ad un eventuale uso/abuso/dipendenza da sostanze:-eventuali modalità e frequenza di assunzione abituale e/o saltuaria di sostanze stupefacenti o psicotrope;-eventuali segni e/o sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope;-eventuali segni e/o sintomi fisici e psichici di intossicazione cronica da sostanze stupefacenti o psicotrope;-eventuali segni e/o sintomi fisici e psichici di intossicazione acuta e/o cronica da farmaci ad azione psicotropa;- eventuali segni e/o sintomi fisici e psichici relativi a patologie correlabili all’uso/abuso/dipendenza acuta e/o cronica da sostanze ad azione psicotropa;-eventuale sindrome di astinenza in atto.
Grazie