La Confederazione di 23 Cantoni
Alle origini 1291 Patto del Rütli Uri, Svitto e Untervaldo Alleanza militare Progressiva espansione della Confederazione Tentativo unitario di Napoleone Congresso di Vienna I Cantoni sono quasi gli stessi di oggi Ondata di Costituzioni liberali dal 1830
Guerra fra i Cantoni 1847 Sonderbund Cantoni cattolici e conservatori Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo, Zugo, Friburgo, Vallese Cantoni cattolici e conservatori Il Ticino è conservatore ma liberale Guerra vinta dalla Confederazione 1848 Nuova Costituzione
La Costituzione «federale» della «confederazione» del 1848 La nuova Costituzione è approvata dai Cantoni a maggioranza Sono parte della federazione anche i sei Cantoni il semi-cantone contrari (più o meno gli stessi del Sonderbund) L’elemento costitutivo è la volontà della maggioranza dei Cantoni
Vicende successive 1874 ampia revisione Poi stratificazione di revisioni non coordinate Referendum costituzionale propositivo Nuova Costituzione del 2000 2003 pacchetto diritti 2004 perequazione finanziaria
La Costituzione svizzera Stato federale Società composita 4 lingue; minoranze; fattori religiosi Forma di governo direttoriale Democrazia diretta Referendum a tutti i livelli Non fa parte dell’Unione europea
Stato federale 26 unità federate: Cantoni I più «piccoli» in passato erano detti semi-cantoni Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello interno e esterno, Basilea città e campagna Comunità composita ma per due terzi di lingua tedesca
Il federalismo svizzero Elementi cooperativi Competenze legislative Accordi intercantonali Elementi competitivi Autonomia impositiva Elementi solidaristici Perequazione finanziaria Federalismo di esecuzione Importanza delle amministrazioni dei Cantoni
Forma di governo direttoriale Origini nella rivoluzione francese Oggi è un unicum Favorisce una democrazia consensuale Corpo elettorale Parlamento Governo (e Capo Stato)
Gli organi Parlamento = Assemblea federale Consiglio Nazionale Consiglio degli Stati Governo = Consiglio federale Presidenza annuale
Consiglio Nazionale 200 membri 4 anni Distribuiti proporzionalmente fra i Cantoni Eletti con metodo proporzionale Voto di preferenza No soglia sbarramento Multi-partitismo Dominio dei cantoni più popolosi
Composizione
Consiglio degli Stati 2 consiglieri per ogni cantone 1 consigliere per i semi-cantoni Metodo maggioritario cantone per cantone Durata: i singoli mandati sono fissati dal diritto cantonale
Composizione
Consiglio federale È il Governo 4 anni Presidenza annuale = Capo di Stato (ma in realtà è un capo di Stato collegiale) È eletto dall’Assemblea federale Consenso parlamentare molto elevato Forte separazione fra poteri No dimissioni per sfiducia No scioglimento anticipato
Composizione del Governo Accentuata stabilità con costante rinnovo dei consiglieri federali (la norma è di 3 mandati) Formula magica: 5 tedeschi + 2 latini 5 protestanti + 2 cattolici Dal 1959 2 liberal-radicali, 2 popolari, 2 socialisti e 1 centrista (“indipendentemente dai risultati delle elezioni”) Ma dal 2003 UDC (centrista) si sposta a destra Alterne vicende
Funzione legislativa Bicameralismo perfetto Però dopo tre deliberazioni Commissione paritetica di conciliazione Approvazione Abbandono Si ricordi la composizione «federale» del Consiglio degli Stati
Revisione costituzionale Totale Parziale Procedimenti differenziati
Revisione totale Deliberazione delle Camere seguita da Referendum Maggioranza popolare Maggioranza numerica dei cantoni (doppia maggioranza) Oppure: Iniziativa di 100.000 elettori: referendum preliminare Solo maggioranza popolare Scioglimento del Parlamento Come procedimento «normale» normale popolare
Revisione parziale Iniziativa parlamentare o popolare «unità della forma» Controprogetto parlamentare Approvazione con referendum Doppia maggioranza È lo strumento che consente al popolo di formulare proposte normative Abusi e uso improprio…
Altri referendum 2003 Tentativo di introdurre il referendum popolare legislativo Obbligatorio per adesione a organizzazioni internazionali 1992 spazio economico europeo 2002 adesione all’ONU Facoltativo su iniziativa di 50.000 elettori o di 8 cantoni Entro 100 giorni dalla pubblicazione di una legge Leggi dichiarate urgenti Trattati internazionali
Democrazia diretta nei cantoni Referendum Glarona e Appenzello interno Piccole comunità Revoca degli eletti Es. Ticino 15.000 firme Non prima di un anno e non dopo tre anni dall’elezione