L’amministrazione della giustizia I principi costituzionali
I principi costituzionali in tema di giurisdizione l’art. 101 Cost.: La giustizia è amministrata in nome del popolo I giudici sono soggetti solo alla legge (sul principio di indipendenza)
segue art. 25 Cost.: Il principio del giudice “naturale” art.24 Cost.: La tutela del diritto di difesa “in ogni stato e grado del procedimento”
segue art.111 Cost.: Il principio del cd “giusto processo” (contraddittorio tra le parti; davanti ad un giudice terzo ed imparziale; la durata del processo deve essere “ragionevole”: v. art. 6 della CEDU e legge n. 89 del 2001 sul diritto all’equa riparazione in caso di eccessiva durata dei processi)
Chi esercita la funzione giursdizionale? art. 102 Cost.: I magistrati “ordinari” istituiti e regolati dalle norme sull’ “ordinamento giudiziario” corollario: Divieto di istituzione di “giudici straordinari o speciali” deroga: - Sono “salvate” dalla stessa Costituzione alcune giurisdizioni speciali: i giudici amministrativi (Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali), la Corte dei conti, i giudici militari )
segue i giudici ordinari amministrano la giustizia civile e penale attraverso organi “giudicanti” (giudici in senso stretto) e “requirenti” (pubblici ministeri)(questi ultimi esercitano l’azione penale ex art. 112 Cost.e agiscono a cura di interessi pubblici (in margine ad una questione di attualità: la separazione delle carriere: la legge di riforma dell’ordinamento giudiziario)
segue la Corte di Cassazione quale organo di “chiusura” del sistema giudiziario (ad essa la competenza a conoscere delle violazioni di legge poste in essere con sentenze adottate da organi giurisdizionali di grado inferiore; la competenza a risolvere conflitti di giurisdizione fra giudici ordinari e giudici speciali; la soluzione delle questioni di interpretazione più controverse)
Le garanzie di indipendenza dei magistrati art.104 Cost.: la magistratura è ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere Per i magistrati ordinari: l’accesso mediante concorso (art. 106 Cost.) La distinzione fra magistrati è solo inerente alla “diversità di funzioni” (art. 107 Cost.) I magistrati sono “inamovibili” (art. 107 Cost.) È istituito il CSM organo di garanzia dell’indipendenza della stessa
segue Le competenze del CSM Gli organi di “garanzia dell’indipendenza” dei giudici speciali: Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa Consiglio di presidenza della Corte dei conti Il Consiglio della magistratura militare
segue Il ruolo del Ministro di Grazia e giustizia: Art. 107, secondo comma, Cost.