IL REGOLAMENTO SUL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ART. 1 – I SOGGETTI Il S.N.V. è costituito dai seguenti soggetti: a) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286; b) Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; c) contingente ispettivo: contingente di dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero, che svolgono l’attività di valutazione nei nuclei di cui all’articolo 6 del presente decreto. Concorrono altresì all’attività di valutazione: a) la conferenza per il coordinamento funzionale del S.N.V., di cui all’articolo 2, comma 5, del presente decreto; b) i nuclei di valutazione esterna costituiti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f).
GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ART. 2 – OBIETTIVI DEL SNV Ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti, il S.N.V. valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. Il S.N.V. fornisce i risultati della valutazione di cui al comma 1 ai direttori generali degli uffici scolastici regionali per la valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SNV Con la direttiva di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro, con periodicità almeno triennale, individua le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall’Invalsi, nonché i criteri generali per assicurare l’autonomia del contingente ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione. La definizione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione rimane in capo all’Invalsi, sulla base degli standard vigenti in ambito europeo e internazionale. E’ istituita presso l’Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale del S.N.V., composta dal presidente dell’Istituto, che la presiede, dal presidente dell’Indire e dal dirigente tecnico di cui all’articolo 5, comma 3.
GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ART. 3 – I COMPITI DELL’INVALSI Ferme restando le attribuzioni previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, nonché le competenze già previste da altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’Invalsi, nell’ambito del S.N.V., in particolare: a) assicura il coordinamento funzionale del S.N.V.; b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche da parte dei nuclei di valutazione esterna, di cui all’articolo 6; c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali il S.N.V. individua le istituzioni scolastiche che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna; d) mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche strumenti relativi al procedimento di valutazione di cui all’articolo 6 per la realizzazione delle azioni di cui all’articolo 6, comma 1; e) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; f) cura la selezione, la formazione e l’inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna di cui all’articolo 6, comma 2, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente…; g) redige le relazioni al Ministro e i rapporti sul sistema scolastico e formativo, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, in modo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale; h) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza dell’Italia.
GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ART. 4 – I COMPITI DELL’INDIRE L’Indire concorre a realizzare gli obiettivi del S.N.V. attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tal fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull’utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche.
GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ART. 5 – IL CONTINGENTE ISPETTIVO Il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi dell’S.N.V. partecipando ai nuclei di valutazione di cui all’articolo 6, comma 2. Il numero di dirigenti che ne fanno parte è individuato, tenuto conto delle altre funzioni assolte da tale categoria di personale, con decreto del Ministro nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva. I relativi incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del Ministero e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per la durata dei medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva nelle attività di valutazione.
GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ART. 6 – IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE autovalutazione delle istituzioni scolastiche analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola 2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall’Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento
GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ART. 6 – IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE b) valutazione esterna 1) individuazione da parte dell’Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall’Invalsi medesimo 2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla conferenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5 3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti dell’analisi effettuata dai nuclei
GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ART. 6 – IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE c) azioni di miglioramento 1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto dell’Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ART. 6 – IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche 1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.
LA RENDICONTAZIONE SOCIALE ILLUSTRARE COSA SI E’ FATTO NELL’ESERCIZIO DI UNA RESPONSABILITA’ PUBBLICA SPIEGARE IN QUALE CONTESTO SI E’ OPERATO, LE SCELTE EFFETTUATE, LE RISORSE UTILIZZATE, I RISULTATI OTTENUTI RENDERE TRASPARENTE E INTELLIGIBILE L’AZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IL PROCEDIMENTO IN SINTESI AUTOVALUTAZIONE Analisi dati forniti da sistema informativo Miur e da Invalsi Rapporto di autovalutazione sulla base di quadro rif. fornito da Invalsi + elementi significativi individuati da scuola Formulazione piano miglioramento VALUTAZIONE ESTERNA Individuazione scuole da verificare Visite nuclei valutazione esterna Ridefinizione piani miglioramento AZIONI DI MIGLIORAMENTO Anche con supporto Indire, università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali RENDICONTAZIONE SOCIALE Pubblicazione e diffusione risultati raggiunti
CHE COSA SI PUO’ MIGLIORARE? CONTESTO RISORSE PROCESSI RISULTATI CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO ASPETTI SOCIALI RISORSE CULTURALI E SERVIZI CARATTERISTICHE DELLE FAMIGLIE ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA ….. MATERIALI PROFESSIONALI FINANZIARIE ORGANIZZATIVI DIDATTICI APPRENDIMENTI SODDISFAZIONE GRADIMENTO ANDAMENTO NELLA SCUOLA SUCCESSIVA ANDAMENTO NELLA VITA
GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ART GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ART. 6 – I NUCLEI PER LA VALUTAZIONE ESTERNA I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f). Al dirigente tecnico non spettano compensi, gettoni o indennità comunque denominate per lo svolgimento delle attività di valutazione. L’Invalsi definisce annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle medesime attività, entro il limite, per l’anno 2012, delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell’Invalsi e a decorrere dal 2013 entro il limite delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del fondo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ART GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ART. 6 – LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 4.
RISORSE INFORMATIVE PER L’ AUTOVALUTAZIONE I DATI E I MATERIALI DELL’INVALSI I DATI DEL FASCICOLO “SCUOLA IN CHIARO” I DATI E LE INFORMAZIONI DEL “QUESTIONARIO SCUOLA” ALTRI DATI E INFORMAZIONI ACQUISITI DALLA SCUOLA CON PROPRI STRUMENTI
I DATI E I MATERIALI DELL’INVALSI I QUADRI DI RIFERIMENTO IL RAPPORTO NAZIONALE SUI RISULTATI IL RAPPORTO TECNICO SULLE CARATTERISTICHE DELLE PROVE I DATI DELLA SINGOLA SCUOLA LE GUIDE ALLA LETTURA DELLE PROVE I QUADERNI DI APPROFONDIMENTO
Notarbartolo - Pistoresi - Pozio 18/04/2017 Notarbartolo - Pistoresi - Pozio
I DATI DEL FASCICOLO “SCUOLA IN CHIARO” DATI IDENTIFICATIVI Tipologia, denominazione, contatti, ubicazione… DATI DI CONTESTO Strutture Laboratori, strutture sportive, servizi web Offerta formativa Indirizzi di studio e classi Alunni Regolarità del percorso scolastico Provenienza da altre scuole Nazionalità Personale Dotazione organica (posti) Caratteristiche del personale docente (età, titoli professionali) Mobilità (domande di trasferimento presentate, accolte) Assenze RISORSE FINANZIARIE Dati di bilancio della scuola per fonte di finanziamento e di spesa (valori % e assoluti) incluse le spese per il personale sostenute dallo Stato ESITI FORMATIVI Abbandoni scolastici Trasferimenti in entrata e in uscita Esiti scrutini intermedi e finali Sospensione giudizio e attività di recupero Esami di Stato (ammessi, diplomati, votazioni) Stage formativi Soggiorni all’estero Immatricolazioni all’università Crediti al primo anno accademico Crediti al primo e al secondo Immatricolati senza crediti
LA GESTIONE DEI PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO Promozione, legittimazione, coordinamento NUCLEO INTERNO DI AUTOVALUTAZIONE Conduzione, realizzazione, comunicazione COMUNITA’ PROFESSIONALE, SCOLASTICA, SOCIALE Coinvolgimento, partecipazione, collaborazione