Fonti legislative del lavoro subordinato

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Fonti legislative del lavoro subordinato Costituzione Titolo III Codice civile Libro V Statuto dei lavoratori Decreti legislativi D.Lgs. 276 2003 Contratti collettivi nazionali Contratti collettivi regionali Contratti aziendali e individuali Applicano i CCNL e prevedono condizioni di maggior favore Regolamenti aziendali Usi, consuetudini e giurisprudenza

Fondamento costituzionale, artt. 1-4 art. 1, comma 1: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”; art. 3, comma 2: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” art. 4, comma 1: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”;

Fondamento costituzionale, art. 35 art. 35, comma 1: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”; art. 35. comma 2: “[La Repubblica] Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”; art. 35, comma 3: “[La Repubblica] Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”; art. 35, comma 4: [La Repubblica] Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero”;

Fondamento costituzionale, art. 36 art. 36, comma 1: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”; art. 36, comma 2: La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge”; art. 36, comma 3: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”;

Fondamento costituzionale, art. 37 art. 37, comma 1: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”; art. 37, comma 2: “La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato”; art. 37, comma 3: “La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”;

Fondamento costituzionale, art. 38 art. 38, comma 1: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”; art. 38, comma 2: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”;

Fondamento costituzionale, artt. 39 e 46 art. 39, comma 4: “I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”; art. 46, comma 1: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”;

Organi a tutela dei lavoratori Ministero del lavoro e delle politiche sociali Il Ministero vigila e controlla le condizioni applicate nei rapporti di lavoro, l’istruzione e la formazione professionale, coordina le attività degli enti previdenziali e assistenziali. Direzioni regionali e provinciali Centri per l’impiego Enti previdenziali (INPS, INAIL, SSN) SSN, attraverso le ASL gestisce: Controlli sull’igiene Servizi di medicina del lavoro Prevenzione infortuni Prevenzione malattie professionali Prestazioni sanitarie INPS, assicurazioni sociali: Vecchiaia e superstiti Anzianità di servizio Invalidità Malattia Maternità Tubercolosi Disoccupazione involontaria Cassa integrazione guadagni Mobilità Assegno per il nucleo familiare INAIL, assicurazioni contro: Infortuni Malattie professionali Associazioni sindacali (art. 39 della Costituzione) CGIL, CISL, UIL, CISNAL, Cobas, Unicobas Patronati

Tutela del lavoro subordinato Durata della prestazione Orario, riposi, ferie, permessi Orario: stabilito dalla legge, generalmente non superiore alle 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere Condizioni di lavoro Riposi: la legge prevede che il riposo settimanale sia almeno di 24 ore consecutive, normalmente di domenica. Art. 2087 C.C.: l’imprenditore deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore (igiene e sicurezza). Ferie: sono retribuite e irrinunciabili, non possono essere sostituite da indennità, in genere di 4 o 5 settimane. Sospensione del rapporto Permessi: per motivi di carattere personale o civile, a volte retribuiti dall’azienda o dagli enti previdenziali. Interruzioni delle prestazioni: l’imprenditore è tenuto a conservare il posto di lavoro nel caso di scioperi, malattia, maternità, infortunio, servizio di leva.

Patronati Inca Inas Ital Acli Enac Easa www.casartigiani.org/easa.htm www.inca.it Inas www.inas.it Ital www.ital-uil.it Acli www.acli.it Enac www.patronatoenac.it Easa www.casartigiani.org/easa.htm Itaco www.patronatoitaco.it Claai www.claai.info Enas www.enas.it Enasco www.enasco.it Encal www.encal.it Epaca www.epaca.it Epasa www.epasa.cna.it Inac www.inac-cia.it Inapa www.inapa.it Inpal www.patronatoinpal.it Sbr Sias www.patronatosias.it Acai www.patronatoacai.it Enapa www.enapa.it Epas www.epas.it Labor www.pattronatolabor.it Inapi www.patronatoinapi.altervista.org Inpas www.ilpatronato.it Senas www.senas.it Informa famiglia www.informafamiglia.it Fenalca www.patronatofenalca.net

Patronati Emigrazione Sostegno reddito Infortuni Immigrazione La sentenza n. 42 del 2000 della Corte Costituzionale ha riconosciuto ai patronati una funzione di rilevanza costituzionale respingendo la richiesta di referendum popolare che chiedeva l’abolizione dei patronati. Emigrazione Sostegno reddito Infortuni Immigrazione Maternità Lavoro Disoccupazione Perdita familiare Disabilità Pensione Un patronato deve prestare i suoi servizi in forma completamente gratuita, se fornisce consulenze su previdenza, infortuni, malattie professionali, pratiche legate all’immigrazione ed all’emigrazione. Questi enti sono gestiti da associazioni o sindcati e ssono finanziati dal ministero del Lavoro attraverso un fondo speciale costituito con i contribuiti versati dai lavoratori (0,226% dei contributi obbligatori incassati da Inps, Inpdap, Ipsema e Inail). Per essere legalmente riconosciuti i patronati devono rispondere ad una serie di requisiti (presenza in almeno 35 province, trasparenza dei bilanci, azioni svolte in modo continuativo per almeno tre anni). Gran parte del fondo (75%) è diviso tra i quattro patronati principali legati a Cgil, Cisl, Uil ed Acli. “Quando abbiamo visto che in Puglia, l’Inps liquidava pensioni del 30 per cento inferiori alle nostre valutazioni - denuncia Tassiello - abbiamo cominciato a verificare quelle liquidate negli ultimi cinque anni. Ebbene, in particolare per i lavoratori dell’agricoltura, le norme erano applicate in maniera errata”. A seguito di istanze e ricorsi dell’Inca, l’Inps è stata costretta a pagare l’incremento della pensione e degli arretrati. Poi però, con l’ultima legge finanziaria, il governo, come spiega Tassiello, “ha cancellato questo diritto con una norma di interpretazione autentica. Una cosa incredibile. Ora su questo è stata investita la Corte Costituzionale”. (dall’articolo di Federico Pace, La Repubblica 8 maggio 2010) I numeri dell’INCA: Ogni anno risponde a oltre un milione di richieste in Italia ed oltre 600.000 all’estero. Nel 2009 ha svolto oltre 1.800.000 interventi di tutela. Presenza capillare con oltre 1.000 sedi sul territorio. La nazionalità degli utenti è prevalentemente italiana (83,1%). Gli operatori sono 1.723. Forniscono informazioni sui diritti delle persone disabili. In particolare, danno informazioni e tutela per l’accesso al lavoro delle persone con disabilità. Forniscono consulenza e informazioni sui congedi parentali per genitori che vogliono usufruire dell’astensione dal lavoro nei primi anni di vita del bambino o all’ottenimento di permessi quando i figli si ammalano. Aiuta i lavoratori nella verifica e ricostruzione della loro posizione assicurativa a cominciare dalla denuncia, recupero e regolarizzazione di periodi di contribuzione scoperti per mancati versamenti da parte del datore di lavoro. In caso di infortunio, malattia professionale e causa di servizio, il patronato sostiene il lavoratore nell’accesso all’indennizzo e al risarcimento dei danni causati dal lavoro. Fornisce alle famiglie più deboli economicamente informazioni e sostegno per l’accesso ai trattamenti economici a sostegno del reddito, come assegni sociali, assegni al nucleo familiare, assegni per la nascita di un figlio. Aiuta i lavoratori emigrati assistendoli nelle richieste di rilascio e rinnovo passaporti, carte d’identità, cittadinanza, visti e altre certificazioni; assistono i pensionati residenti all’estero per le dichiarazioni dei redditi e le prestazioni previdenziali. Assiste gli immigrati nella presentazione delle domande per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno e i ricongiungimenti familiari; aiuta nella compilazione e invio telematico della domanda; offre supporto legale. Attività di consulenza e di presentazione della domanda di pensione agli istituti di previdenza e ai fondi pensione, in Italia ed all’estero. Aiuta a produrre la documentazione necessaria per le prestazioni a sostegno di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità Supporto per il conseguimento delle pensioni indirette a favore degli eredi e per l’ottenimento di pensioni di reversibilità in Italia ed all’estero. La legge di riforma n. 152 del 2001 ha attribuito ai patronati una serie di competenze allargandone il campo d’azione e stabilendo i vincoli da rispettare per essere accreditati a esercitare questa funzione di tutela su previdenza, assistenza, infortuni, disabilità. Gli enti riconosciuti sono 27 (nel 2010): per ottenere il riconoscimento è necessario superare un controllo e rispondere a requisiti stabiliti dalla legge di riforma del 2001 (la n. 152). Leggere gli articoli di Luisa Grion e di Federico Pace su La Repubblica di sabato 8 maggio 2010