LA FAMIGLIA
ART. 29 cost. 1° comma “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".
LA FAMIGLIA La famiglia è la principale tra le formazioni sociali (art. 2 cost). E’ “fondata sul matrimonio” quindi lo Stato riconosce il vincolo matrimoniale come base della famiglia.
Il matrimonio Il matrimonio è un accordo attraverso il quale un uomo e una donna assumono un impegno stabile di convivenza, di reciproco rispetto e di solidarietà.
è indissolubile (salvo l'annullamento del Tribunale ecclesiastico) Tipi di matrimonio Matrimonio Civile: è celebrato dal Sindaco ( o un sostituto), produce solo effetti civili e si scioglie con il divorzio Matrimonio Concordatario: è celebrato dal parroco, produce effetti sia religiosi che civili, ed è indissolubile (salvo l'annullamento del Tribunale ecclesiastico) Matrimonio di culto acattolico: è celebrato dai ministri di culto diverso da quello cattolico
Il DIVORZIO Nella nostra Costituzione il matrimonio NON E’ considerato INDISSOLUBILE. Dopo ampio dibattito nell’Assemblea Costituente, con una differenza di 3 voti, venne tolto questo aggettivo al matrimonio. Questo ha reso, possibile nel 1970 l’emanazione della legge sul divorzio. Nel 1974 si svolse il referendum abrogativo di questa legge ma il No raggiunse il 59.3% dei voti.
Scioglimento del matrimonio Il DIVORZIO è il provvedimento del giudice che dichiara lo scioglimento definitivo del matrimonio civile.
Il Divorzio si può ottenere Dopo una condanna di uno dei due coniugi all’ergastolo o alla reclusione superiore a 15 anni. per matrimonio non consumato dopo 3 anni di separazione legale ininterrotta
Effetti del divorzio Cessano tutti i doveri assunti con il matrimonio tranne gli obblighi nei confronti dei figli. Dopo il divorzio si può contrarre nuovo matrimonio.
LA SEPARAZIONE CONIUGALE IL DIVORZIO Determina solo un l’allentamento degli obblighi tra marito e moglie Il matrimonio si scioglie
LA SEPARAZIONE LEGALE Non determina lo scioglimento del matrimonio: i coniugi sono ancora sposati e non possono contrarre nuovo matrimonio. ATTENUA I DOVERI RECIPROCI: non c'è più l'obbligo di coabitazione, di fedeltà e il dovere di assistenza si trasforma nel dovere di pagare un assegno per il mantenimento dei figli e dell'altro coniuge.
La separazione legale può essere Consensuale quando è decisa con l’accordo dei coniugi che determinano tutte le condizioni e il Tribunale si limita ad omologare tale accordo . Giudiziale quando è pronunciata dal Tribunale in caso di disaccordo. Le condizioni della separazione sono decise dal giudice.
La potestà sui figli dei genitori separati o divorziati La potestà continua a spettare ad entrambi i genitori. A seguito della Legge n. 54 del 2006, la potestà spetta congiuntamente ad entrambi i genitori e quindi le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo.
Art.29 cost. 2° comma "il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi”
Rapporto tra i coniugi Prima dell'emanazione della Costituzione, i rapporti tra i coniugi erano regolati secondo norme giuridiche che ponevano il marito in una posizione di superiorità rispetto agli altri componenti della famiglia. Il marito era il capo famiglia, doveva provvedere al suo mantenimento ed esercitava la potestà sui figli e sulla moglie che era obbligata a seguirlo ovunque egli credesse opportuno stabilire la residenza.
La RIFORMA del diritto di famiglia La riforma del diritto di famiglia, avvenuta solo nel 1975, ha profondamente modificato la struttura dei rapporti giuridici nella famiglia e ha finalmente posto la coppia marito-moglie su di un piano di assoluta parità.
DIRITTI E DOVERI UGUALI E RECIPROCI Coabitazione Fedeltà Assistenza morale e materiale Collaborazione Contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e al proprio lavoro professionale o casalingo
Art. 30 cost " E' diritto dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio …"
Rapporti tra genitori e figli TUTTI i figli godono degli stessi diritti e doveri nei confronti dei genitori.
Un figlio può essere LEGITTIMO se nato all'interno del matrimonio. NATURALE se nato da genitori non sposati. Il figlio naturale viene RICONOSCIUTO da uno o da entrambi i genitori. Se Il figlio naturale è riconosciuto solo da un genitore assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo. E' FIGLIO ADOTTIVO è il bambino inserito, per effetto di una sentenza del Tribunale, in una nuova famiglia. Il figlio adottivo prende il cognome dei genitori e acquista lo stato di figlio legittimo.
Diritti I figli hanno il DIRITTO di essere EDUCATI, ISTRUITI, MANTENUTI dai genitori, che devono tener conto delle loro capacità, attitudini e aspirazioni. I genitori devono contribuire in proporzione delle loro rispettive sostanze. Gli obblighi dei genitori rimangono finché i figli non sono economicamente indipendenti, purché seguano un regolare corso di studi o siano attivamente in cerca di lavoro.
Doveri del figlio Rispettare i genitori Contribuire, in relazione alle proprie sostanze e reddito, al mantenimento della famiglia, finché convive con essa; Dare un assegno alimentare ai genitori se sono in stato di bisogno.