La colpevolezza
Il problema principale: Il principio di responsabilità personale e colpevole è principio di rango costituzionale (C. cost. 364 del 1988) Il codice penale, che è del 1930, prevede(va) molte forme di responsabilità penale non personale e senza colpevolezza (cfr. art. 42 3° co.).
La dimensione del problema: qualche esempio La sanzioni disciplinari in ambito sportivo: I cori razzisti alle partite di calcio Il risarcimento del danno ex art c.c. (“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”) Fuori dal diritto penale la responsabilità di posizione, per fatto altrui o per fatto proprio, ma non colpevole è la norma
esempi (nel diritto penale) Art Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate. Uno spacciatore vende due dosi di eroina ad un suo cliente abituale, questo poi ne vende una delle due ad un terzo. Il terzo muore (art. 586 c.p.) (Cfr. Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza 22676/09 del 29/05/2009) Tizio stupra Caia, a seguito del rapporto Caia rimane incinta, per complicazioni al momento del parto Caia muore (art. 586 c.p.)
Altri esempi In seguito ad un controllo in acque aperte su un cargo si trova una partita di cocaina. Il capitano della nave viene accusato di traffico internazionale di stupefacenti.
La sent. 364 del 1988: tre risultati in una volta 1.La costituzionalizzazione del principio di colpevolezza. 2.La definizione del campo di applicazione della colpevolezza 3.La riscrittura in senso conforme della disciplina dell’errore sulla legge penale (art. 5 c.p.)
1. La costituzionalizzazione del principio di colpevolezza. Per precisare ancor meglio l'indispensabilità della colpevolezza quale attuazione, nel sistema ordinario, delle direttive contenute nel sistema costituzionale vale ricordare non solo che tal sistema pone al vertice della scala dei valori la persona umana (che non può, dunque, neppure a fini di prevenzione generale, essere strumentalizzata) ma anche che lo stesso sistema, allo scopo d'attuare compiutamente la funzione di garanzia assolta dal principio di legalità, ritiene indispensabile fondare la responsabilità penale su elementi subiettivi. (…) Nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli é lecito e cosa gli é vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. Il principio di colpevolezza è, pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d'azione: per garantirgli, cioé, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai per comportamenti realizzati nella e, pertanto, inevitabile ignoranza del precetto. A nulla varrebbe, infatti, in sede penale, garantire la riserva di legge statale, la tassatività delle leggi ecc. quando il soggetto fosse chiamato a rispondere di fatti che non può, comunque, impedire od in relazione ai quali non e in grado, senza la benché minima sua colpa, di ravvisare il dovere d'evitarli nascente dal precetto. Il principio di colpevolezza, in questo senso, più che completare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto
2. Il campo di applicazione della colpevolezza Per precisare ancor meglio l'indispensabilità della colpevolezza quale attuazione, nel sistema ordinario, delle direttive contenute nel sistema costituzionale vale ricordare non solo che tal sistema pone al vertice della scala dei valori la persona umana (che non può, dunque, neppure a fini di prevenzione generale, essere strumentalizzata) ma anche che lo stesso sistema, allo scopo d'attuare compiutamente la funzione di garanzia assolta dal principio di legalità, ritiene indispensabile fondare la responsabilità penale su elementi subiettivi. (…) Nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli é lecito e cosa gli é vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. Il principio di colpevolezza è, pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d'azione: per garantirgli, cioé, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai per comportamenti realizzati nella e, pertanto, inevitabile ignoranza del precetto. A nulla varrebbe, infatti, in sede penale, garantire la riserva di legge statale, la tassatività delle leggi ecc. quando il soggetto fosse chiamato a rispondere di fatti che non può, comunque, impedire od in relazione ai quali non e in grado, senza la benché minima sua colpa, di ravvisare il dovere d'evitarli nascente dal precetto. Il principio di colpevolezza, in questo senso, più che completare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto
2. Segue) Il campo di applicazione della colpevolezza Una parentesi necessaria…
2.bis Il campo di applicazione della colpevolezza Causa Sud Fondi srl e altre c. Italia (ricorso n /01) sentenza Corte di Strasburgo 20 gennaio Europeizzazione del principio di colpevolezza Estensione del principio a livello europeo anche a sanzioni non considerate pene a livello nazionale (cfr. art. 25 3° co. Cost.) e invece considerata tali dalla Corte edu: la confisca
3. La riscrittura in senso conforme della disciplina dell’errore sulla legge penale (art. 5 c.p.) L’errore invincibile: I criteri dell’evitabilità dell’errore sul precetto. Ad esempio: Assoluta oscurità del testo legislativo e della sua applicazione: Aff. Contrada c. ITALIE (N° 3) del 14 aprile 2015 Adempimento dei doveri di informazione