POLIZZA MERCI TRASPORTATE RESPONSABILITA’ CIVILE DEL VETTORE
LA POLIZZA MERCI TRASPORTATE NELLA NUOVA POLIZZA ED.83 PRINCIPI GIURIDICI DEL CODICE CIVILE PRINCIPI DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE CLAUSOLE IN USO SUL MERCATO INTERNAZIONALE INGLESE
NUOVO ED UNICO STRUMENTO ASSICURATIVO CON ASPETTO MODULARE CLAUSOLE DELIMITATRICI DI RISCHIO PER AMPIEZZA DURATA IN BASE AL MEZZO DI TRASPORTO
LA NUOVA POLIZZA E’ COSTITUITA DA CONDIZIONI GENERALI APPOSITI CLAUSOLARI PER LA DEFINIZIONE DEI RISCHI ASSICURATI CLAUSOLE ADDIZIONALI
IL DOCUMENTO DI POLIZZA RIPORTA LA RAGIONE SOCIALE DELL’ASSICURATORE L’IMPEGNO CONTRATTUALE LA SCHEDA INTERNA LE VARIE CLAUSOLE (INSTITUTE CARGO CLAUSES A, B e C)
LE CONDIZIONI GENERALI DISCIPLINANO GLI ASPETTI GENERALI DEL CONTRATTO NON DEFINISCONO I RISCHI ASSICURATI RICHIAMANO L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA CONSENTONO L’INCORPORAZIONE DI CLAUSOLE STRANIERE
IL RICHIAMO ALLE CLAUSOLE STRANIERE SPESSO SONO RICHIESTE DA LETTERE DI CREDITO BANCARIE IL RINVIO ALL’ORDINAMENTO D’ORIGINE E’ LIMITATO ALLA PRASSI INTERPRETATIVA
CLAUSOLA MERCI I (PIENO RISCHIO) COPRE TUTTI I DANNI E LE PERDITE MATERIALI E DIRETTI L’ASSICURATO DEVE SOLO PROVARE L’AVVENUTO DANNO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO L’ASSICURATORE DEVE DIMOSTRARE L’EVENTUALE ESCLUSIONE DI POLIZZA O LA MANCATA OSSERVANZA DI UNA DISPOSIZIONE CONTRATTUALE
LE ESCLUSIONI DELLA CLAUSOLA MERCI I DOLO E COLPA GRAVE DIFETTO, VIZIO O INSUFFICIENZA DI IMBALLAGGIO, CATTIVO STIVAGGIO VIZIO PROPRIO O QUALITA’ INSITA DELLA MERCE, COMBUSTIONE SPONTANEA, FERMENTAZIONE E CALO NATURALE
CONTRABBANDO, COMMERCIO, ATTIVITA’ O TRAFFICI PROIBITI O CLANDESTINI DANNI DA RITARDO E PERDITA DI MERCATO ANCHE SE DIRETTAMENTE CONSEGUENTI DI EVENTO ASSICURATO CONTRABBANDO, COMMERCIO, ATTIVITA’ O TRAFFICI PROIBITI O CLANDESTINI INSOLVENZE, MOROSITA’, MANCATO ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI PECUNARIE DEL PROPRIETARIO, DELL’ARMATORE, NOLEGGIATORE O GESTORE DELLA NAVE
RISCHI DI GUERRA O DI CATTURA O SIMILI DANNI CONSEGUENTI AD ATTI DI SCIOPERANTI O SIMILI, NONCHE’ ATTI TERRORISTICI O PER SCOPI POLITICI RISCHI ATOMICI
LA DURATA CONTINUA DURANTE L’ORDINARIO CORSO DEL VIAGGIO INIZIA DAL MOMENTO IN CUI LE MERCI LASCIANO IL MAGAZZINO O IL DEPOSITO CONTINUA DURANTE L’ORDINARIO CORSO DEL VIAGGIO TERMINA NEL MOMENTO DELLA RICONSEGNA DELLE MERCI
IL TERMINE DELLA GARANZIA COINCIDE COL TERMINE DI RESA... NEL MAGAZZINO DEL RICEVITORE OD ALTRO LUOGO DI DEPOSITO INDICATO IN POLIZZA IN OGNI ALTRO MAGAZZINO O LUOGO DI DEPOSITO CHE SCELGA L’ASSICURATO L’ASSICURAZIONE TERMINA, IN BASE AL MEZZO DI TRASPORTO, TRASCORSI UN CERTO NUMERO DI GIORNI DALL’ARRIVO DEL MEZZO VETTORE NELLA LOCALITA’ DI DESTINAZIONE O SBARCO
CLAUSOLA MERCI II (RISCHI BASE) SEGUE IL CRITERIO DEI RISCHI COMPRESI, NOMINATI L’ASSICURATO DEVE PROVARE CHE IL DANNO DERIVI DA UNO DEGLI EVENTI NOMINATI
LE FORME DI GARANZIA COPERTURE PER SPEDIZIONI OCCASIONALI A VIAGGIO COPERTURE PER SPEDIZIONI OCCASIONALI IN ABBONAMENTO PER SPEDIZIONI CONTINUE. VENGONO INDICATE CONDIZIONI DI POLIZZA, MASSIMALI, VIAGGI E TASSI OPEN COVER COME LA PRECEDENTE CON INDICAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO DELLE SPEDIZIONI
INSTITUTE CARGO CLAUSES “A” POLIZZA ALL RISKS L’ASSICURATO DEVE PROVARE CHE IL DANNO E’ AVVENUTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO L’ASSICURATORE DEVE DIMOSTRARE CHE IL DANNO DIPENDE DA UN RISCHIO ESCLUSO
LE ESCLUSIONI DELLA INSTITUTE CARGO CLAUSES A PERDITE DANNI E SPESE DA INTENZIONALE CATTIVA CONDOTTA COLAGGIO ORDINARIO, CALO NATURALE IN PESO O VOLUME O NORMALE LOGORAMENTO PERDITE DANNI O SPESE DA INSUFFICIENTE IMBALLAGGIO O PREPARAZIONE
USO DI ARMI NUCLEARI O RADIOATTIVE PERDITE, DANNI O SPESE DOVUTE A VIZIO PROPRIO O NATURA DELL’OGGETTO PERDITE, DANNI O SPESE DOVUTE A RITARDO, ANCHE SE CAUSATO DA UN RISCHIO ASSICURATO INSOLVENZE O INSOLVENZA O INADEMPIENZA FINANZIARIA DEL PROPRIETARIO, DELL’ARMATORE, NOLEGGIATORE O GESTORE DELLA NAVE USO DI ARMI NUCLEARI O RADIOATTIVE
DURATA VARIE IPOTESI ALTERNATIVE DI TERMINE DELLA GARANZIA DA MAGAZZINO A MAGAZZINO VARIE IPOTESI ALTERNATIVE DI TERMINE DELLA GARANZIA LA GARANZIA E’ OPERANTE DURANTE I RITARDI, DEVIAZIONI, VARIAZIONI DI VIAGGIO E SIMILI NON VOLUTI DALL’ASSICURATO
INSTITUTE CARGO CLAUSES “B” SEGUE IL CRITERIO DEI RISCHI COMPRESI, NOMINATI L’ASSICURATO DEVE PROVARE CHE IL DANNO DERIVI DA UNO DEGLI EVENTI NOMINATI
LE ESCLUSIONI DELLA INSTITUTE CARGO CLAUSES “B” TRA I NON COPERTI DANNI E PERDITE CONSEGUENTI A FURTO MANCATA RICONSEGNA E SIMILI LE ALTRE UGUALI A QUELLE DELLA CLAUSOLA “A” DURATA UGUALE A QUELLA DELLA CLAUSOLA “A
INSTITUTE CARGO CLAUSES “C” PIU’ RESTRITTIVE DELLA “B” DURATA UGUALE A QUELLA DELLA CLAUSOLA “B”
LE ESCLUSIONI DELLA INSTITUTE CARGO CLAUSES “C” TRA I NON COPERTI TERREMOTO, ERUZIONE VULCANICA, FULMINI, BAGNAMENTO DI ACQUA DI MARE, FIUME O LAGO PERDITA DI COLLI CADUTI DURANTE L’IMBARCO O LO SBARCO LE ALTRE UGUALI A QUELLE DELLA CLAUSOLA “B”
INSTITUTE CARGO CLAUSES “AIR” SIMILI ALLE “A” E SPECIFICHE PER IL TRASPORTO DI MERCI TRAMITE VETTORE AEREO WAR AND STRIKE CLAUSES CLAUSOLE INGLESI RELATIVE ALLE GUERRE ED AGLI SCIOPERI
IL COMMISSARIO D’AVARIA E’ UN PROFESSIONISTA INDIPENDENTE DALLA COMPAGNIA OPERANTE IN UNA DETERMINATA ZONA FORNISCE ALL’ASSICURATORE LE PRIME NOTIZIE PROCEDE ALLA NOMINA DI UN PERITO REDIGE IL “CERTIFICATO DI DANNO” “FOTOGRAFA” IL DANNO
BREAK OVVERO ‘NA TAZZULELL ‘E CAFE’(o quello che preferisci)
LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL VETTORE LEGGE 6/6/1974 N. 298 ISTITUZIONE ALBO NAZIONALE AUTOTRASPORTATORI ISTITUZIONE SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER TRASPORTATORI DI MERCI SU STRADA OBBLIGO DI POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER USO AUTOVEICOLO E DANNI ALLE COSE TRASPORTATE
LA LEGGE 450 TRATTA I LIMITI DI RISARCIMENTO PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE IL LIMITE DI RISARCIMENTO DEL VETTORE NON COINCIDE COL PREZZO DELLE COSE TRASPORTATE PER LE MERCI CON TARIFFA A FORCELLA E’ UGUALE A LIT. 500 PER OGNI KG. DI PORTATA UTILE DEL VEICOLO PER IL TRASPORTO A NOLO LIBERO LIT. 12.000 PER KG. DI PESO LORDO PERDUTO O AVARIATO
TRASPORTO A NOLO LIBERO MOFICHE ALLA LEGGE OBBLIGO DI AFFIDARE LE MERCI A VETTORI ISCRITTI ALL’ALBO, ALTRIMENTO CONTRATTO ED ASSICURAZIONE NULLI TRASPORTO A FORCELLA MERCI INVIATE DA UN MITTENTE AD UNO STESSO DESTINATARIO OLTRE I 50 Q.LI TRASPORTO A NOLO LIBERO MERCI INVIATE DA UN MITTENTE AD UNO STESSO DESTINATARIO MENO DI 50 Q.LI I LIMITI DI RISARCIMENTO POSSONO ESSERE DEROGATI
PRINCIPALI ESENZIONI DALLE TARIFFE A FORCELLA IN CASO DI DOLO E COLPA GRAVE IL VETTORE PAGA IL VALORE INTEGRALE DELLE MERCI PRINCIPALI ESENZIONI DALLE TARIFFE A FORCELLA TRASPORTI CHE RICHIEDONO MEZZI ECCEZIONALI TRASPORTI OGGETTI E OPERE D’ARTE TRASLOCHI EFFETTUATI DA DITTE SPECIALIZZATE TRASPORTI DI COSE DESTINATE A MANIFESTAZIONI IN GENERE
LA NUOVA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ VETTORIALE LE COMPAGNIE RISARCISCONO IL DANNO SOLO IN CASO DI RESPONSABILITA’ E NEI LIMITI DELLA LEGGE 450 SONO ESCLUSE LE IPOTESI DI “CASO FORTUITO”, RAPINA INCLUSA
CARATTERISTICHE PRINCIPALI IL LIMITE DI RISARCIMENTO NON POTRA’ ECCEDERE QUANTO STABILITO DALLA 450 ESCLUSIONE DEGLI AVVENIMENTI SENZA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE IL MASSIMALE PREVISTO IN POLIZZA E’ INDIPENDENTE DAL REALE VALORE DELLE MERCI TRASPORTATE OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO AUTOTRASPORTATORI
LE GARANZIE A - B - C GARANZIA “A” LA “C” E’ COMPLEMENTARE LE GARANZIE “A” E “B” SONO ALTERNATIVE LA “C” E’ COMPLEMENTARE SONO PREDISPOSTE ULTERIORI CLAUSOLE ADDIZIONALI GARANZIA “A” TRASPORTI EFFETTUATI CON AUTOMEZZI IDENTIFICATI A MEZZO TARGA E SOLO A BORDO
GARANZIA “B” GARANZIA “C” TRASPORTI SIA CON MEZZI PROPRI CHE DI TERZI COPRE L’EVENTUALE SOSTA A TERRA DELLE MERCI PRIMA, DURANTE E DOPO IL CORSO DEL VIAGGIO SOLITAMENTE E’ ABBINATA AL FATTURATO NOLI GARANZIA “C” RESPONSABILITA’ PER FURTO O MANCATA RICONSEGNA MERCI
CONSIDERAZIONI FINALI LA LEGGE 450/85 CREA DIFFERENZE TRA IL VALORE EFFETTIVO DELLA MERCE ED IL RISARCIMENTO DOVUTO DAL VETTORE IL PROPRIETARIO DELLA MERCE DEVE CAUTELARSI CON POLIZZA DANNI “PIENO RISCHIO” OPPURE POLIZZA “DANNI PER CONTO” STIPULATA DAL VETTORE