PRINCIPI E STRUMENTI PER GESTIRE UN'ASSOCIAZIONE - 2 3° incontro FARE ASSOCIAZIONE – tutte le informazioni necessarie per aprire e gestire la vostra associazione 19 dicembre 2009
Enti commerciali ed Enti non commerciali (1) L’art. 73 del T.U.I.R. individua gli enti soggetti all’IRES (Imposta sul reddito delle società) che sono: s.p.a., s.a.p.a. , s.r.l., coop., soc. mutua assicurazione; enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; enti pubblici e privati diversi dalle società che NON hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Enti commerciali ed Enti non commerciali (2) I soggetti indicati alla lettera a) e b) sono considerati ENTI COMMERCIALI, mentre i soggetti indicati alla lettera c) sono considerati ENTI NON COMMERCIALI. Per inquadrare un’associazione tra gli e.c. o tra gli e.n.c. occorre prendere in esame sia l’art. 73 che l’art. 149 del TUIR: il primo detta i requisiti generali, mentre il secondo cerca di concretizzarli in vinvoli di tipo quantitativo.
Enti commerciali ed Enti non commerciali (3) Tali norme considerano: i requisiti formali dello statuto il tipo di attività effettivamente esercitata il peso dell’eventuale attività commerciale nell’economia dell’ente
Enti commerciali ed Enti non commerciali (4) Esistono delle associazioni che sono considerate sempre e.n.c. a prescindere dai dati quantitativi del settore commerciale (le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti religiosi) Il corretto inquadramento di un’associazione nel settore degli e.c. e degli e.n.c. comporta l’applicazione di differenti regimi fiscali
ENTI COMMERCIALI Considerati come imprese per tutte le attività svolte; Vige sempre l’obbligo della tenuta delle scritture contabili fiscali in regime ordinario e del bilancio d’impresa; Sono soggetti ad IRAP con il criterio del bilancio; Sono soggetti ad IRES con il criterio del bilancio; Applicano l’IVA secondo i criteri ordinari.
ENTI NON COMMERCIALI (1) Le regole delle imprese valgono solo per l’eventuale attività commerciale; per gli altri redditi posseduti valgono le regole generali, simili a quelle delle persone fisiche Le scritture contabili fiscali vanno tenute solo per l’eventuale attività d’impresa, con possibilità di scegliere tra regime ordinario e uno dei vari regimi semplificati. Il Bilancio globale è in forma libera
ENTI NON COMMERCIALI (2) Sono soggetti ad IRAP con due criteri: parte istituzionale: criterio retributivo parte imprenditoriale: criterio del bilancio d’impresa Sono soggetti ad IRES con le regole vigenti per le persone fisiche per le singole categorie di redditi. Il Bilancio riguarda solo l’eventuale attività d’impresa
ENTI NON COMMERCIALI (3) Applicano l’Iva solo per le operazioni relative alla eventuale attività d’impresa Regime forfetario ex L. 398/91 Regime agevolato per raccolte fondi occasionali ex art. 143 TUIR
ENTI NON COMMERCIALI (4) Regime agevolato per la detassazione dei contributi pubblici per attività di rilievo sociale ex art. 143 TUIR Regime agevolato per prestazioni di servizi ai soci con limiti vari in funzione del tipo di associazione
REGIME FORFETARIO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (1) (art. 145, Dpr. N REGIME FORFETARIO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (1) (art. 145, Dpr. N. 917 del 1986) La norma istituisce un regime forfetario per la determinazione del reddito d’impresa fruibile da tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata.
REGIME FORFETARIO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (2) (art. 145, Dpr. N REGIME FORFETARIO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (2) (art. 145, Dpr. N. 917 del 1986) Possono optare per la determinazione forfetaria del reddito dell’impresa commerciale, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza ed aggiungendo l’ammontare: delle plusvalenze patrimoniali; delle sopravvenienze attive; dei dividendi e degli interessi; dei proventi immobiliari.
COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’ Attività di prestazioni di servizi, ricavi: fino a euro 15.493,71 15% da euro 15.493,71 fino a euro 309.874,14 25% Altre attività: fino a euro 25.822,54 10% da euro 25822,54 fino euro a 516.456,90 15%
REGIME FORFETARIO L. 398 DEL 1991 Ha lo scopo di semplificare gli adempimenti contabili, la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva e agevolazioni in materia di imposizioni fiscali.
REGIME FORFETARIO L. 398 1991 soggetti destinatari Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali; Associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ma riconosciute dagli enti di promozione sportiva; Società sportive dilettantistiche senza fini lucrativi costituite sotto la forma di società di capitali o di società cooperative; Associazioni senza fine di lucro e associazioni pro loco
Promemoria di Adempimenti inerenti REGIME FORFETARIO EX LEGGE N Aspetti Caratteristiche Note Ricavi commerciali non superiori a 250.000,00 euro nell'anno precedente se il limite viene superato in corso d'anno, dal mese successivo si applica il regime ordinario Adempimenti formali esercizio di apposita opzione mediante comunicazione a Siae e Ufficio Entrate l'opzione va comunicata: alla Siae prima dell'inizio dell'anno solare cui si riferisce ed ha effetto per un quinquennio all'Ufficio delle Entrate mediante compilazione del quadro VO nella dichiarazione IVA (anche se non c'è obbligo di presentare la dichiarazione a fini IVA) IRES reddito di impresa = 3% ricavi (ovvero sull'imponibile delle fatture emesse); aliquota: 33% versamenti: entro 20/6 di ogni anno 1°acconto dell'anno corrente e eventuale saldo dell'anno precedente, entro 30/11 di ogni anno 2°acconto dell'anno corrente; Al reddito determinato forfettariamente vanno sommate le plusvalenze patrimoniali dichiarazione dei redditi è obbligatoria anche in assenza di base imponibile; va fatta entro il 30/10 di ogni anno
Promemoria di Adempimenti inerenti REGIME FORFETARIO EX LEGGE N Aspetti Caratteristiche Note IVA detrazione forfetaria = 50% imposta applicata alle operazioni imponibili percentuale di detrazione ridotta per : sponsorizzazioni = 10% cessioni o concessioni di diritti televisivi e radiofonici = 33,33% Versamento Iva trimestrale mediante mod. F24 non si applica la maggiorazione dell‘1% l'ultimo trimestre dell'anno si versa al 16/03 dell'anno successivo con codice tributo 6034( e non 6099) Dichiarazione annuale IVA non dovuta si presenta solo il primo anno, per la compilazione usare quadro VO, che documenta l'opzione al Regime speciale ex L. 398/91
Promemoria di Adempimenti inerenti REGIME FORFETARIO EX LEGGE N Aspetti Caratteristiche Note IRAP base mobile = reddito forfetario + retribuzioni dipendenti + compensi collaborazioni continuative/a progetto + compensi lavoro autonomo occasionale + interessi passivi versamenti: entro 20/6 di ogni anno 1°acconto dell'anno corrente e eventuale saldo dell'anno precedente, entro 30/11 di ogni anno 2°acconto dell'anno corrente; dichiarazione IRAP è obbligatoria anche in assenza di base imponibile; va fatta entro il 30/10 di ogni anno si può scegliere di determinare la base imponibile secondo i criteri ordinari Adempimenti contabili esonero dall'obbligo di tenuta della contabilità obbligo di conservazione e numerazione delle fatture ricevute e di quelle eventualmente emesse non si ha obbligo di emissione di scontrini fiscali si ha obbligo di tenuta del prospetto per l'annotazione dei corrispettivi (secondo il modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997)
AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUS ONLUS e Imposte Dirette (art AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUS ONLUS e Imposte Dirette (art. 150 del Dpr.n. 917 del 1986) (1) Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel proseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUS ONLUS e Imposte Dirette (art AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUS ONLUS e Imposte Dirette (art. 150 del Dpr.n. 917 del 1986) (2) Da tale norma discende che: le attività istituzionali sono del tutto escluse dall’area della commercialità; conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi; le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUS Altri Redditi Il Reddito complessivo delle Onlus sarà determinato sulla scorta delle somme dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi.
AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUS Società Cooperative Per le società cooperative Onlus resta applicabile il regime fiscale proprio delle società di capitali.
AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUS Ritenute alla fonte Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la Ritenuta del 4% (art. 28, 2°comma DPR 600/73) Sui redditi di capitale corrisposti alle Onlus le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo d’imposta.
AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUS Erogazioni Liberali L’art. 13 del DLgs n. 460 ha concesso peculiari benefici fiscali per i soggetti che effettuano erogazioni a favore delle Onlus.
AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUS Onlus e imposta sul valore aggiunto (1) Ai sensi dell’art. 10 del Dpr n. 633 del 1972 sono esenti da IVA: le cessioni gratuite di beni per le quali l’imprenditore ha operato la detrazione all’atto dell’acquisto o dell’importazione, effettuate in favore delle Onlus; le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli appositamente equipaggiati; le prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto;
AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUS Onlus e imposta sul valore aggiunto (2) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all’aggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiale didattici, ancorché fornite da istituzioni, collego o pensioni annessi, dipendenti funzionalmente collegati alle strutture di detti organismi;
AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUS Onlus e imposta sul valore aggiunto (3) prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità o simili, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche in situazioni di disadattamento e di devianza rese direttamente.
ALTRE IMPOSTE (1) Imposta di bollo:Sono esenti dal tributo atti, documenti, istanze, contratti, ecc. posti in essere o richiesti da Onlus. L'agevolazione, pertanto, riguarda le Onlus sia come enti destinatari degli atti che come soggetti che li pongono in essere. Tassa sulle concessioni governative: Gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.
ALTRE IMPOSTE (2) Imposta di registro: L'imposta di registro è dovuta in misura fissa per i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento nei confronti delle Onlus, qualora ricorrano determinate condizioni. Tributi locali: E' attribuito ai comuni, alle province ed alle regioni il potere di deliberare in favore delle Onlus riduzioni od esenzioni dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.
ALTRE IMPOSTE (3) Imposta sugli spettacoli : Non è dovuta per le attività di spettacolo svolte occasionalmente dalle Onlus, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, sia data comunicazione dell'attività all'ufficio accertatore territorialmente competente.
IRAP E ENTI NON COMMERCIALI L’Irap trova presupposto nell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alle prestazioni di servizi.
IRAP E ENTI NON COMMERCIALI Determinazione della base imponibile Irap (1) La determinazione della base imponibile si diversifica a seconda che l’associazione: svolga attività puramente istituzionale non commerciale; svolga oltre all’attività istituzionale anche attività commerciale in regime normale; svolga oltre all’attività istituzionale anche attività commerciale in regime forfetario.
IRAP E ENTI NON COMMERCIALI Determinazione della base imponibile Irap (2) Tre sistemi di determinazione della base imponibile: sistema retributivo; sistema misto di tipo contabile; sistema misto di tipo forfetario.
IRAP E ENTI NON COMMERCIALI Deduzioni (1) In presenza di sola attività istituzionale sono ammessi in deduzione: l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia; le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili, impiegati nel periodo d’imposta;
IRAP E ENTI NON COMMERCIALI Deduzioni (2) le spese relative al personale assunto con contratto di formazione e lavoro; i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.
IRAP E ENTI NON COMMERCIALI Deduzioni (3) In presenza di attività istituzionale commerciale sono ammessi in deduzione: l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia; i contributi per associazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
IRAP E ENTI NON COMMERCIALI Deduzioni (4) le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili, impiegati nel periodo d’imposta; le spese relative al personale assunto con contratto di formazione e lavoro; i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.
IRAP E ENTI NON COMMERCIALI Deduzioni (5) Per i soggetti in regime forfetario sono ammessi in deduzione: i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; le spese relative agli apprendisti nonché ai disabili, impiegati nel periodo d’imposta; le spese relative al personale assunto con contratto di formazione e lavoro;
IRAP E ENTI NON COMMERCIALI Deduzioni (5) i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.
IRAP E ENTI NON COMMERCIALI Valore della produzione netta (1) Il totale del valore della produzione è diminuito dalle seguenti deduzioni:
IRAP E ENTI NON COMMERCIALI Valore della produzione netta (2) Ulteriore deduzione euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91; euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91.
IRAP E ENTI NON COMMERCIALI Valore della produzione netta (3) Deduzione per lavoro dipendente (art. 11 D.Lgs 446 comma 4-bis 1) Con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta ad euro 400.000, il decreto prevede una deduzione dalla base imponibile pari ad euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino ad un massimo di cinque.
IRAP E ENTI NON COMMERCIALI Valore della produzione netta (4) Deduzione per l’incremento occupazionale Devono esserci le seguenti condizioni: nel primo, secondo e terzo periodo d’imposta immediatamente successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004 vengano effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
IRAP E ENTI NON COMMERCIALI Valore della produzione netta (5) alla fine di ciascun periodo d’imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d’imposta precedente