IL DEPOSITO IN ALBERGO.

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IL DEPOSITO IN ALBERGO

IL DEPOSITO IN ALBERGO È un contratto tipico  regolato nel codice civile (art.1783 al 1786). DEFINIZIONE: con il contratto di deposito in albergo l’albergatore ha responsabilità per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente. E’ UN CONTRATTO ACCESSORIO, non autonomo: Il presupposto necessario per l’insorgere del deposito in albergo è l’esistenza del contratto di albergo.

CARATTERISTICHE Il contratto di deposito è: reale: si perfeziona con la consegna della cosa a titolo oneroso: il corrispettivo non è individuabile autonomamente ma concorre a formare il prezzo complessivo dell’alloggio; La CAUSA del contratto di deposito è la custodia della cosa, dietro corrispettivo di un prezzo.

RESPONSABILITA DELL’ALBERGATORE La responsabilità dell’albergatore può essere LIMITATA ILLIMITATA

RESPONSABILITA’ LIMITATA Riguarda le cose PORTATE in albergo: Le cose che si trovano in albergo (camera, locali comuni…) per il tempo nel quale il cliente usufruisce dell’alloggio; Le cose di cui l’albergatore si assume la custodia fuori dall’albergo, per il periodo di soggiorno del cliente; sia fuori sia dentro l’albergo, per il periodo ragionevolmente precedente o successivo a quello del soggiorno del cliente.

Responsabilità limitata In questi casi il limite alla responsabilità è quantitativo: la responsabilità si limita al valore di quanto sia stato deteriorato, distrutto o sottratto fino all’equivalente di 100 volte il prezzo di una notte di alloggio. Il limite indicato indica il limite massimo risarcibile; Spetta al cliente provare l’introduzione della cosa in albergo il valore della stessa e l’entità del danno subito.

RESPONSABILITA’ ILLIMITATA Riguarda le cose CONSEGNATE all’albergatore, intendendo con queste: Le cose consegnate all’albergatore o ai suoi preposti/rappresentanti; le cose che l’albergatore s’è rifiutato di ricevere in custodia, nonostante abbia l’obbligo di accettarle: denaro contante o oggetti di valore; le cose non consegnate ma distrutte, sottratte o deteriorate per colpa dell’albergatore (dei suoi ausiliari).

Rifiuto legittimo Il rifiuto è legittimo e non esiste responsabilità, se si tratta di cose pericolose o di valore eccessivo o eccessivamente ingombranti, tenuto conto delle condizioni dell’albergo. In caso di rifiuto legittimo sussiste tuttavia la responsabilità limitata dell’albergatore (tranne per le cose pericolose o vietate per le quali non si ha diritto a nessun risarcimento).

Responsabilità illimitata L’onere della prova a carico del cliente consiste nel: provare l’esistenza del rapporto alberghiero provare l’avvenuta consegna della cosa provare l’entità del danno subito In generale la prova è facilitata dalla prassi di consegnare all’atto del deposito una ricevuta che dia una sommaria descrizione dei beni Nei suddetti casi l’albergatore risarcisce l’intero danno e il risarcimento si compone del danno emergente (1233 c.c.) e lucro cessante (1225 c.c.).

Limiti alla responsabilità L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono : dovuti al fatto del cliente (condotta avventata o imprudente) dovuti a forza maggiore (fatti imprevisti e inevitabili) dovuti alla natura della cosa (difetti della cosa) agli autoveicoli, ai beni in questi contenuti e animali non rientrano nelle responsabilità dell’albergatore.

Nullità delle limitazioni È nullo qualsiasi patto di limitazione o esclusione della responsabilità dell’albergatore diverso da quanto previsto. Non hanno nessuna rilevanza giuridica gli avvisi del tipo: “ La direzione declina ogni responsabilità per valori o preziosi lasciati in camera”.