L’Autorità garante della concorrenza e del mercato I caratteri I poteri
I caratteri piena autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione durata del mandato regime di incompatibilità autonomia gestionale delle spese autonomia organizzatoria
I limiti dell’autonomia il regolamento sulle procedure istruttorie è adottato con d.P.R. su proposta del Ministro dell’industria, sentito il Ministro del Tesoro e previa delibera del Consiglio dei ministri art. 25: autorizzazioni alla realizzazione delle operazioni di concentrazioni vietate l’Autorità svolge indagini su richiesta del Ministro dell’industria (art.12) Art.11, comma 5: nomina del segretario generale da parte del Presidente dell’Autorità
C’è un rapporto con le Camere ? relazione annuale : al Presidente del Consiglio che la trasmette al Parlamento (art.21); Segnalazioni sulle situazioni distorsive della concorrenza: sia al Presidente del Consiglio che al Parlamento (art.22); attività consultiva: al Presidente del Consiglio o amministrazioni o enti pubblici
I poteri poteri istruttori (art. 14) finalizzati ad accerare in contraddittorio con gli interessati infrazioni previste dalla legge (intese restrittive; abuso posizione dominante; concentrazioni vietate) Problema: è potere di mero accertamento e qualificazione dei fatti in termini di liceità o illiceità ? (potere quasi-giudiziario)
segue elevato tasso di discrezionalità: -Autorizzazione in deroga alle intese restrittive (art.4); - scelta se irrogare anche la sanzione oltre alla diffida (art. 15); -Determinazione delle misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva nell’ipotesi di concentrazioni anticoncorrenziali (art. 18, comma 3)
segue il potere di applicare il divieto delle intese restrittive: -Il procedimento: Fase 1): valutazione degli elementi conoscitivi dai quali si può desumere l’esistenza di infrazioni; Fase 2): contraddittorio con le ditte interessate ed approfonditi accertamenti istruttori
segue applicazione delle regole sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 Ove a seguito di valutazione preliminare l’Autorità ritenga che possa essersi verificata una infrazione, notifica l’apertura dell’istruttoria alle imprese ed enti interessati
segue i provvedimenti conseguenti all’accertamento delle infrazioni (art. 15)
I poteri in tema di divieto della pubblicità ingannevole con il d.lgs. N. 74 del Sanzione della diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli (in attuazione della direttiva comunitaria 84/450/CEE) - le finalità: -Tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari
segue all’Autorità: -poteri cautelari -Poteri inibitori -Poteri conformativi
segue pubblicità ingannevole: -Il messaggio induce o può indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolto o che raggiunge; - può pregiudicare il comportamento economico di quei soggetti ovvero leda, attualmente o potenzialmente, un altro concorrente (es.. Pubblicità di integratori alimentari per le diete; pubblicità di caldaie o impianti pericolosi)
segue è ingannevole anche la pubblicità che, ove indirettamente rivolta ai bambini, possa minacciarne la sicurezza o abusare della credulità I poteri dell’Autorità: -Sul ricorso di concorrenti, consumatori, Ministero dell’industria, da ogni altra amministrazione pubblica che ne abbia interesse -Provvedimento di divieto di diffusione o di continuazione della pubblicità -Pubblicazione pronuncia inibitoria