L’adeguamento della riforma Brunetta(dlgs n

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a cura del dott. Arturo Bianco
RELAZIONE TRA FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO DI LAVORO Dott.ssa Chiara Fantinato Consulente del Lavoro.
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L’adeguamento della riforma Brunetta(dlgs n L’adeguamento della riforma Brunetta(dlgs n.150/2009) agli enti territoriali per gli aspetti della contrattazione decentrata alla luce della legge n.122/2010 Luca Del Frate,settembre/ottobre 2010

CONTRATTO DECENTRATO 2010 Occorre individuare nell’ambito del nuovo riparto di competenze e secondo la scansione temporale prevista dal d.legisl. 150/2009 ciò che ai fini della contrattazione decentrata dell’anno in corso dovrà necessariamente essere modificato. Diverse categorie di interventi distinte : la prima in applicazione degli articoli 16 e 31 che come abbiamo visto richiamano tutta una serie di articoli ai quali gli enti devono adeguare i loro ordinamenti entro il 31 dicembre 2010, dopo di che altrimenti trovano diretta applicazione le disposizioni del titolo II (trasparenza e rendicontazione della performance) e del titolo III ( merito e premi) la seconda in attuazione dell’articolo 65 comma 4 per l’adeguamento del contratto decentrato integrativo al nuovo riparto di competenza tra contrattazione collettiva e legge nonché a quanto previsto dalle disposizioni del titolo III. Termine per l’adeguamento al 31 dicembre 2011 altrimenti i contratti integrativi cessano la loro efficacia al 31 dicembre 2012.

una terza categoria che l’interprete deve prendere in considerazione è quella relativa a disposizioni immediatamente applicabili in virtù di singoli precetti dotati del carattere della immediata imperatività dove espressamente sancita da norme del d.legisl. N. 150/2009 PRIMA CONSIDERAZIONE : entrambe le norme (31 e 65 ) richiamano, alla scadenza dei termini rispettivamente stabiliti, l’applicazione diretta delle disposizioni previste dal titolo III rendendole vincolanti al 31 dicembre 2010 (art. 31 comma 4 ) ed ai fini della cessazione dell’efficacia dei contratti decentrati al 31 dicembre 2012 (articolo 65 comma 4 ) per quanto hanno incidenza sulle materie di competenza della contrattazione decentrata integrativa SECONDA CONSIDERAZIONE : se i principi contenuti negli disposizioni richiamati dagli articolo 16 e 31 devono essere recepiti ai fini dell’adeguamento dei “propri ordinamenti” - e quindi tramite la propria potestà normativa unilaterale - escono dal contratto decentrato e perciò quest’ultimo dovrà conseguentemente essere adeguato , per questi aspetti, entro il 31 dicembre 2010. Su gli altri aspetti il contratto decentrato integrativo potrà avere tempi maggiori di adeguamento ai sensi dell’articolo 65 comma 4.

In definitiva quindi per l’adeguamento ai principi richiamati dagli articoli 16 e 31 la competenza regolamentare deve essere esercitata entro il 31 dicembre 2010, la quale poi si impone con carattere derogatorio rispetto alla contrattazione decentrata . Per gli altri aspetti non direttamente richiamati e che rientrano nell’ ambito di competenza dell’attuale contratto decentrato i termini di adeguamento sono spostati al 31 dicembre 2011 e comunque perdono la loro efficacia solo dal 31 dicembre 2012.

ISTITUTI A DIRETTA INCIDENZA SUL CONTRATTO DECENTARTO INTEGRATIVO 2010 Articolo 19 d.legis. n. 150/2009 – Criteri per la differenziazione delle valutazioni Non è richiamato dall’articolo 31. Tuttavia lo stesso articolo 31 al comma 2 prevede per regioni ed enti locali almeno tre fasce di merito. In ogni caso l’articolazione delle fasce di merito non è da ritenere di competenza della contrattazione decentrata, ma di apposito regolamento. L’articolo 31 comma 2 (e neppure l’articolo 19) rientrano nel regime transitorio.

Da quando si applica ? L’articolo 29,che prevede il carattere imperativo delle disposizioni del titolo III, le rinvia al periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del d.legisl. 150/2009, ma fa salvo quanto previsto dall’articolo 31 il cui comma 2 però non rientra tra quelli richiamati ai fini dell’adeguamento dei propri ordinamenti entro il 31 dicembre 2010. In realtà il comma 2 dell’articolo 31 prevede per regioni ed enti locali, nell’esercizio delle rispettive potestà normative, la destinazione della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre . L’articolo 40 comma 3-bis del d.legisl. 165/2001 (come riscritto dall’ art. 54 del d.legisl 150) prevede poi che la contrattazione decentrata integrativa destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivamente denominato

Il contratto decentrato Integrativo destina le risorse alla Quindi in definitiva : Il contratto decentrato Integrativo destina le risorse alla performance individuale Il regolamento individua le fasce di merito in misura non inferiore a tre con le relative percentuali

Sulla scorta di questa interpretazione, i tempi di attuazione appaiono quelli indicati dall’articolo 65 comma 4 del d.legisl 150 e perciò in sostanza sino al 31 dicembre 2012 , in cui i vecchi decentrati cessano la loro efficacia . Siamo infatti nella fattispecie di cui al comma 1 dell’articolo 65 del d.legisl. 150 inerente i tempi di adeguamento dei contratti integrativi nonché delle disposizioni del titolo III alla nuova definizione degli ambiti riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge In ogni caso, quanto meno, dovrà essere il nuovo CCNL ad individuare il concetto di trattamento economico accessorio .

Art. 20 d.legisl. N. 150/2009 – strumenti per premiare il merito e la professionalità Da leggere in connessione all’articolo 31 comma 3 , il quale stabilisce che regioni ed enti locali oltre a quanto autonomamente stabilito nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa utilizzano gli strumenti di cui all’articolo 20 comma 1 lettere c),d),e) ed f) , nonché adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione decentrata

Bonus annuale delle eccellenze – articolo 21 Istituito nell’ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell’articolo 45 del d.legisl. 165/2001 ( come modificato dall’art. 57 del d.legisl. 150/2009) il quale destina apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il comma 2 dell’articolo 21 demanda alla contrattazione collettiva nazionale determinare l’ammontare del bonus annuale delle eccellenze Ai sensi del comma 5 dell’articolo 65 del d.legisl 150, tale disposizione è da ritenere applicabile dalla tornata successiva a quella in corso.

previsione nel CCNL delle apposite Del resto lo stesso articolo 29 sancisce il carattere imperativo delle disposizioni del titolo III, il loro inserimento di diritto nei contratti collettivi ai sensi degli articoli 1339 e 1419 C.C. con decorrenza dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del d.legisl. 150. Il presupposto necessario per l’applicazione dell’istituto appare quindi : previsione nel CCNL delle apposite risorse e dell’ammontare del bonus annuale l’incentivo va quindi a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione decentrata

Una prima questione applicativa si pone per il comparto della dirigenza , in quanto in data 22 febbraio 2010 , e quindi in un arco temporale successivo all’entrata in vigore del d.legisl. N. 150/2009, è stato sottoscritto il nuovo CCNL CCNL che però non ha individuato apposite risorse ne ha stabilito l’ammontare del bonus annuale. Gli enti come possono procedere alla sua applicazione ? In forza dell’articolo 31 comma 3 richiamato devono adattare i loro ordinamenti ( cioè i regolamenti) per pagare il bonus annuale dell’eccellenza senza che il CCNL abbia stanziato risorse ? gli articoli 16, 17 e 18 che disciplinano le condizioni per gli incrementare le risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa nulla prevedono in merito.

In questo caso i problemi applicativi non appaiono di poco conto : non siamo nel regime transitorio di cui all’ articolo 31 comma 4 e 65 comma 4 siano già nel periodo/tornata contrattuale successiva a quella in corso all’entrata in vigore del d.legisl. 150 d’altro canto ai sensi dell’articolo 29 ( e come ricordato il comma 3 dell’articolo 31 non rientra nel regime transitorio ) le disposizioni del titolo III hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi gravano ugualmente sulle risorse disponibili per la contrattazione decentrata anche se non finanziato dal CCNL ? in sede di adattamento alla specificità dei propri ordinamenti, come affermato nelle linee guida Anci, non sembra comunque vincolante la percentuale del 5% degli aventi diritto

Le progressioni economiche – art. 23 Diventano competenza della potestà normativa regolamentare da adeguare entro il 31 dicembre 2010 La selettività delle progressioni economiche deve avvenire sulla base di quanto previsto dai CCNL e di quelli integrativi e nei limiti delle risorse disponibili Ai sensi dell’articolo 31 comma 1 la “disciplina ordinamentale” su che cosa deve pronunciarsi ? Sulla disciplina del sistema di valutazione che, ai sensi dell’articolo 6 del CCNL del 31/3/1999, ogni ente deve già avere, per adattarlo in maniera tale che consenta di attribuirle “in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti”. L’articolo 5 del CCNL citato già prevede “procedure selettive”, ma non l’espresso limite di una percentuale di dipendenti: per cui in teoria la procedura selettiva superata da tutti gli aventi diritto può dar luogo alla progressione economica generalizzata. Così almeno è stato interpretato nella sua più comune applicazione Da ricordare poi che l’articolo 9 del CCNL del 11/4/2008 stabilisce come requisito per la partecipazione un “periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi”

L’adeguemento da fare, considerata già la vigente disciplina del CCNL, appare teso a rendere effettivo il principio della limitazione ad una quota di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. Ciò che emerge in maniera innovativa è che la nuova procedura di valutazione - che ora come prima non sta dentro il contratto decentrato - deve essere in grado di “trasformare/ adattare” i criteri dell’articolo 5 del CCNL del 31/3/1999 ai principi imposti dagli articoli 23 del d.legsl. 150/2009 e 52 del d.legisl. 165/2001 come sostituito dall’articolo 62 del d.legisl. n 150 : quota limitata dei dipendenti principi di selettività in funzione della qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito I parametri così stabiliti dovranno essere rilevati dal sistema di valutazione

Sistema di valutazione,già previsto dal richiamato articolo 6 CCNL 31/3/1999 previa concertazione dei criteri generali ai sensi dell’articolo 16 dello stesso CCNL ed ora demandata invece al sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all’articolo 7 del d.legisl. 150/2009 adottato unilateralmente dall’ente con proprio regolamento : testualmente “apposito provvedimento” Emergono due tipi di considerazioni : 1) Ai sensi dell’articolo 16 comma 2 l’adeguamento al sistema di valutazione di cui all’articolo 7 del d.legisl. 150 deve avvenire entro il 31 dicembre 2010, dopo di che si applicano le disposizioni previste dal titolo II sino all’emanazione della propria disciplina da parte di ciascun ente

2) Il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance che deve rilevare lo sviluppo delle competenze professionali ed i risultati individuali e collettivi conseguiti ai fini anche dell’attribuzione delle progressioni economiche, esaurita ogni fase transitoria - richiamata dalle varie disposizioni del decreto legislativo 150/2009 - è provvedimento unilaterale (regolamento) per la cui adozione è da ritenere esclusa qualsiasi forma di partecipazione sindacale. Tuttavia alla luce della sentenza del Tribunale ordinario di Torino del 2 aprile 2010 la concertazione anche dopo il 31 dicembre 2010 e fino alla nuova tornata contrattuale non sembra possa essere esclusa poiché “ i contratti collettivi nazionali restano in vigore sino alla prevista scadenza e le norme del decreto legislativo n. 150/2009 ( relative alla contrattazione collettiva nazionale) si applicano alla tornata successiva a quella in corso “ : così del resto dispone espressamente l’ articolo 65 comma 5. Quindi sarà la tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore del d.legisl. 150 che dovrà stabilire se su questo tema specifico vi sia spazio o meno per istituti di partecipazione quali la concertazione alla luce della ripartizione ai sensi dell’articolo 53 tra le materie sottoposte alla legge, ai regolamenti ed alle determinazioni dei dirigenti e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

Sotto questo profilo occorre richiamare quanto disposto dal comma 1 del nuovo articolo 40 del decreto legislativo 165/2001 come riscritto dall’ articolo 54 del d.legisl. 150 : che tra le altre materie esclude dalla contrattazione collettiva, in particolare, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9. L’altra pronuncia altrettanto significativa sui tempi di adeguamento degli ordinamenti e di conseguenza anche dei contratti decentrati degli enti è le deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2010 per la quale ritenere la disposizione dell’articolo 31 comma 4 ( relativa al periodo transitorio durante il quale rimangono in vigore le previgenti disposizioni ) norma speciale per gli enti locali e quindi in grado di derogare il principio generale per cui la nuova disciplina delle progressioni verticali decorre dal 1 gennaio 2010 come stabilito per le altre pubbliche amministrazioni ( dall’articolo 24 ) ,è “ del tutto infondata”. Di conseguenza l’applicabilità dell’articolo 62 del d.legisl. 150/2009 contenente la nuova disciplina delle progressioni verticali decorre dal 1 gennaio 2010 anche per regioni ed enti locali

Se così è, lo stesso principio vale anche per l’articolo 23 commi 1 e 2 parimenti rientranti tra quelli richiamati dal comma 1 dell’articolo 31 e soggetti al regime transitorio del comma 4. Anzi, in questo caso la disposizione dell’articolo 23 comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore del d.legisl. 150/2009, non essendo prevista come nella fattispecie dell’articolo 24 la decorrenza dal 1 gennaio 2010. Diversamente ed in maniera più convincente, si era pronunciata la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nel parere del 16 marzo 2010 dove invece si osservava che “rispetto alla norma rivolta in generale alle pubbliche amministrazioni dall’articolo 24 debba prevalere la disciplina speciale introdotta dall’articolo 31 (comma 4 ) per gli enti territoriali ai fini di tutela dell’autonomia locale costituzionalmente garantita” Principio che in modo analogo si poteva estendere anche per la disciplina delle progressioni orizzontali di cui all’articolo 23. In realtà la sostanziale differenza consiste nel dover attribuire le progressioni economiche ad una quota limitata di dipendenti: da applicare da subito in quanto non abbiamo un regime transitorio sino al 31 dicembre 2010 , durante il quale valevano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del d.legisl 150/2009.

delle risorse di cui all’articolo 17 del CCNL del 1/4/1999 I riflessi dell’applicazione del principio emerso ai fini dell’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 17 del CCNL del 1/4/1999 appare logico che il fondo da costituire appositamente ai sensi dell’articolo 17 comma 2 lettera b) del CCNL 1/4/1999 dovrà avere una consistenza coerente con la disposizione dell’articolo 23 comma 2 del d.legisl. 150 che prevede l’attribuzione delle progressioni economiche ad una quota limitata del personale e perciò un fondo pari alla percentuale massima stabilità: si devono finanziare progressioni solo per una quota ridotta. Quindi progressivamente la quota “rigida” della parte stabile del fondo che serve a pagare permanentemente questo istituto , dovrà essere ridotta con l’unico modo possibile e cioè non destinando detto fondo - nella sua attuale consistenza - a nuove progressioni economiche per cessazioni e progressioni verticali del personale in servizio, sino a che lo stesso fondo non sia rapportato alla “quota limitata” del personale al quale si può attribuire la progressione economica stessa.

Il comma 2 lettera b del CCNL 1/4/1999 mi pare che possa che essere letto solo in questo senso, dopo che il carattere imperativo dell’articolo 23 comma 2 del d.legisl. 150 è entrato in vigore. Ci potranno essere allora delle risorse disponibili da poter utilizzare sia per le finalità a carico della parte stabile che per quelle a carico della parte variabile La quota limitata ( per taluni minoritaria) nella sua consistenza massima potrebbe essere stabilità dal contratto integrativo decentrato considerato che l’ammontare del fondo di cui all’ articolo 17 comma 2 lettera b) è oggetto di contrattazione ai sensi dell’articolo 4 comma 2 lettera a) del CCNL 1/4/1999 e che lo stesso comma 1 dell’articolo 23 del d.legisl. 150 prevede la loro attribuzione selettiva “sulla base di quanto previsto dai CCNL e integrativi e nei limiti delle risorse disponibili “ : certo è che rimane imprescindibile il carattere imperativo della quota limitata.

A questo proposito non va dimenticato che l’articolo 16 comma 2 del CCNL 1/4/1999 poneva dei limiti di costo ( e quindi imponeva una limitazione ad una percentuale del personale che ne poteva beneficiare ), il c.d. “baricentro”, per cui a decorrere dal 1/1/2001 il costo medio ponderato del personale collocato in ciascun percorso economico di sviluppo non poteva superare il valore medio del percorso stesso : norma poi disapplicata dall’articolo 34 comma 5 del CCNL del 22/1/2004.

Progressioni di carriera- articolo 24 Sotto questo aspetto particolarmente significativa la conseguenza del cambiamento di regime tra fonte patrizia e fonte legislativa che comporta anche per i candidati interni l’ obbligatorietà del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno per poter partecipare alle progressioni di carriera; diversamente da quanto sino ad ora previsto dai CCNL, che consentivano invece la partecipazione anche in deroga al titolo di studio ordinariamente previsto dall’esterno : art. 4 CCNL comparto regioni enti locali del 31/3/1999 .

L’articolo 62 del decreto legislativo attuativo nel prevedere la sostituzione del comma 1 dell’articolo 52 del d.legis. 165/2001 stabilisce infatti che le progressioni fra aree avvengano tramite concorso pubblico , ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’ esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendete per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici per l’accesso all’area superiore. L’articolo 24 comma 1 (progressioni di carriera) stabilisce che le amministrazioni pubbliche a decorrere dal 1 gennaio 2010 , coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. L’articolo 31 prevede che regioni ed enti locali adeguano entro il 31 dicembre 2010 i propri ordinamenti ai principi contenuti, tra gli altri, anche all’articolo 24 commi 1 e 2 inerenti la disciplina delle progressioni verticali. Propri ordinamenti costituiti da fonti regolamentari unilaterali di carattere pubblicistico.

La materia, inoltre è esplicitamente sottratta alla contrattazione - nazionale e decentrata – ai sensi dell’articolo 40 comma 1 che esclude dalla contrattazione collettiva - tutta una serie di materie tra cui – quelle di cui all’articolo 1 comma 2 lettera c) della legge 23 ottobre 1992 n. 421 che contiene una espressa riserva di legge per la disciplina “dei procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro” in cui rientrano anche le progressioni verticali. L’articolo 74 comma 2 qualifica una serie di articoli del decreto legislativo attuativo, tra cui l’articolo 24 commi 1 e 2 e l’articolo 62 comm1-bis e 1-ter principi generali dell’ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali : così facendo vi è l’obbligo per regioni ed enti locali di recepire ( nei regolamenti) il principio del possesso del titolo di studio previsto dall’esterno per poter partecipare alla riserva del 50% dei posti messi a concorso a favore del personale interno

Prima della nuova disciplina introdotta dal d. legisl Prima della nuova disciplina introdotta dal d.legisl. 150, il terzo comma dell’articolo 4 del CCNL 31/3/1999 alle progressioni verticali consentiva la partecipazione del personale interno “anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti”. Ad eccezione quindi per i posti per i quali il titolo di studio è richiesto come abilitazione per l’esercizio della professione, il primo comma dell’articolo 4 demandava ai regolamenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001 disciplinare “le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione , nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno”. Il comma 7 dell’ articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001 dispone infatti che sia il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi a disciplinare le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti dello stesso articolo. Disciplina regolamentare a carattere pubblicistico, il cui contenuto era però dettato in maniera incisiva dalla contrattazione collettiva per quanto atteneva al titolo di studio richiesto per la partecipazione, non necessariamente lo stesso ordinariamente previsto per l’acceso dall’esterno. .

Si trattava pur sempre di un percorso selettivo ad evidenza pubblica secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, per la quale tutte le forme di accesso e progressione interna nella pubblica amministrazione non tollerano deroghe alla regola del concorso pubblico. Giurisprudenza infine condivisa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15403 del 15 ottobre 2003, che rivedendo il proprio precedente orientamento,ha riaffermato la giurisdizione del giudice amministrativo non solo per ciò che riguarda le procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ma anche per le prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già in servizio ad una fascia o categoria superiore.

In definitiva, quindi, la progressione verticale non si distingueva, anche nel regime precedente, da un concorso pubblico con una quota riservata al personale interno da calcolare però all’interno di ciascuna categoria, che doveva pur sempre essere contenuta nei limiti della ragionevolezza. All’interno di ciascuna categoria, nell’ambito della quota di adeguatezza - pari al 50% dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria di classificazione -, si poteva svolgere la procedura selettiva riservata al personale interno nell’ambito di tale percentuale dei posti vacanti. Il ragionamento di calcolo veniva effettuato per ciascuna categoria, indipendentemente dai profili professionali, sui quali poi si spalmava la quota da riservare al personale interno.

Con la nuova normativa viene introdotto un concorso pubblico con riserva del 50% agli interni da calcolare non più nell’ambito di ciascuna categoria nel limite dei posti vacanti della dotazione organica della categoria stessa, bensì sui singoli posti messi a concorso in riferimento al relativo profilo professionale. In altri termini con il regime contrattuale previgente avevamo un concorso riservato interamente agli interni, se pur nel giusto contemperamento con la garanzia dell’accesso dall’esterno da parametrare all’interno delle varie categorie nel limite complessivo dei posti vacanti di ciascuna di esse. Con le nuove regole previste dal decreto legislativo 150/2009, invece, non avremo più concorsi pubblici riservati agli interni – se pur nel complessivo rispetto del giusto equilibrio con l’accesso dall’esterno per ogni categoria – ma concorsi pubblici per singoli posti di una determinata categoria e profilo professionale per i quali vi potrà essere una riserva a favore degli interni non superiore al 50%; sempre che l’attribuzione di tale riserva, ai sensi del comma 2 dell’articolo 24, sia “finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione”

Significativa la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n Significativa la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 13 maggio 2010 che ha dichiarato l’illegittimità di una legge della regione Liguria che ammetteva la riserva a favore del personale interno nel limite del 50% dei posti vacanti calcolati sul totale dei posti inseriti nella programmazione triennale delle assunzioni . In questo modo si viola il principio di accesso al pubblico impiego per concorso pubblico in quanto il 50% dei posti complessivamente previsti consente di esperire concorsi riservati completamente all’interno : il 50% deve invece essere considerato sul singolo concorso in modo da consentire il giusto equilibrio tra interni ed esterni. Diversamente si era pronunciata la Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia nel parere del 16 marzo 2010, che considerava le difficoltà applicative di tale principio nei confronti dei piccoli comuni , “nei quali il numero dei posti disponibili risulta talmente limitato da non consentire un’adeguata equiparazione delle fonti di acquisizione del personale”

Sui tempi di applicazione della nuova disciplina in materia di progressioni verticali negli enti locali, la richiamata deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2010, sul piano applicativo – quanto meno ai fini del parametro apprezzabile per la diligenza richiesta agli operatori che devono dar corso alla applicazione del d.legsil. 150/2009 – ha posto la parola fine alle diverse interpretazioni che si erano in precedenza prospettate affermando : “ l’applicabilità dell’articolo 62 del d.legisl. N. 150/2009, nella parte in cui stabilisce che le progressioni fra aree avvengano tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso, decorre dal 1 gennaio 2010. L’articolo 91 del T.U.E.L. ,nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente , deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il d.legs 150/2009”.

Diversamente come detto si era pronunciata la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nel parere del 16 marzo 2010 e le stesse prime linee guida dell’Anci con nota del 4 febbraio 2010 in cui per risolvere il problema interpretativo derivante dall’antinomia delle due disposizione richiamate,ritiene che “l’unica interpretazione logica e coerente va nella prevalenza della seconda, ossia il 31 dicembre 2010, che costituisce il termine ultimo dell’adeguamento da parte degli enti locali a tutte le disposizioni recate dal Titolo III, ivi comprese dunque, quelle di cui all’articolo 24 . In realtà , la motivazione più convincente appare essere la specialità, per regioni ed enti locali, del disposto dell’articolo 31 comma 4 che fissa il termine ultimo per l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti al 31 dicembre 2010. Lo stesso articolo 29 , quando prescrive l’inderogabilità delle disposizioni del titolo III, in cui è compresa la nuova disciplina delle progressioni di carriera, fa salvo quanto previsto dall’articolo 31 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, e per gli enti locali… Tuttavia alla luce della deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2010 appare difficile dare una applicazione divergente per non incorrere in responsabilità personali .

In senso conforme , allineandosi a quanto affermato dalla Sezione Autonomie 31 marzo 2010 la recentissima delibera della Corte dei Conti del Piemonte n. 41/2010, che riprendendo altresì il principio affermato nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 13 maggio 2010 , ormai consolida l’orientamento per il quale dal 1 gennaio 2010 non sono più possibili progressioni verticali secondo la disciplina contenuta nel CCNL del 31/3/1999 ma vigono le nuove regole di cui all’articolo 24 del D.lgs. 150/2009. Il termine del 31 dicembre 2010. di cui al comma 4 dell’articolo 31 del D.lg. 150/2009 va riferito più propriamente all’adeguamento del regolamento di organizzazione dell’ente. Inoltre precisa il Collegio il riferimento alle “disposizioni vigenti”non può che essere inteso come riferimento a norme che siano conformi a Costituzione e che siano interpretate in maneira costituzionalemnte orientata.

In ogni caso in virtù di quanto disposto dal richiamato comma 1-bis dell’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001 come modificato, per la partecipazione del personale interno al concorso pubblico con riserva è ora necessario “il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno”. E’ questa una condizione imprescindibile che cambia sostanzialmente la prospettiva di partecipazione per i candidati interni. Non si applica infine a regioni ed enti locali la disposizione del comma 3 dell’articolo 24 del decreto legislativo 150/2009, per la quale la collocazione nella fascia di merito alta di cui all’articolo 19 comma 2 lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera. Tuttavia a questo fine occorre ricordare come lo stesso comma 1-bis dell’articolo 62 del decreto legislativo 165/2001 come sostituito, prevede che la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante sia per il riconoscimento della progressione economica, sia per l’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.

Gli enti locali e le regioni, quindi, nel disciplinare ai sensi dell’articolo 31 comma 2 in maniera autonoma, tramite l’esercizio delle rispettive potestà normative, la differenziazione dei livelli di performance individuale in maniera tale che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre, dovranno poi tenere di conto di coloro che si sono collocati nella fascia più alta - autonomamente definita e quantifica - , al fine di considerare tale conseguito riconoscimento per almeno tre anni come titolo rilevante per “l’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore”. Ogni ente, sotto questo profilo ha una propria autonomia applicativa sia nel determinare le percentuali delle fasce di merito sia per considerare quando la valutazione conseguita sia da ritenere “positiva”.

Operazione di adeguamento da compiere nell’ esercizio della propria unilaterale capacità normativa e con esclusione dell’intervento della contrattazione di secondo livello. In particolar modo poi,il secondo comma dell’ articolo 31, come precedentemente ricordato, rende non vincolante l’innovativa disposizione dell’articolo 19 che ha introdotto rigidi criteri di ripartizione dei livelli di performance del personale dirigenziale e non. Anche in questo caso, nell’esercizio delle rispettive potestà normative, regioni ed enti locali potranno stabilire autonomamente la quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, da attribuire al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia medio alta. In ogni caso, anche lasciando spazio all’autonomia normativa unilaterale dell’ente, la diversificazione delle quote non potrà implicare un numero di fasce di merito inferiori a tre.

L’adeguamento ai nuovi criteri dovrà comunque avvenire entro il 31 dicembre 2010, dopo di che trovano diretta applicazione anche in questi enti le disposizioni del Titolo III e, nella specifica fattispecie, le fasce e le quote stabilite dall’articolo 19 . Sino al termine ultimo del 31/12/2010, se non è avvenuto prima l’adeguamento, si continuano ad applicare le disposizioni vigenti alla data dell’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo. Ulteriore attenuazione nell’applicazione dei criteri per la differenziazione delle valutazioni deriva dal comma 6 dell’articolo 19 in commento, che esclude l’applicazione diretta delle percentuali fissate per fasce inerenti i differenti livelli di performance, alle amministrazioni con un numero di dipendenti non superiore ad 8 ed in quelle dove il numero dei dirigenti in servizio non è superiore a 5; fermo restando, in ogni caso, il principio guida per il quale deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinata al trattamento economico accessorio collegato alla performance a una percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.

Premio di efficienza – articolo 27 La contrattazione decentrata integrativa stabilisce i criteri generali per l’attribuzione dei 2/3 del 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione, al personale direttamente e proficuamente coinvolto in tali processi. La quota restante di 1/3 del 30% va ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione decentrata integrativa. Le risorse in oggetto possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione. Le prime line guida dell’Anci hanno precisato al riguardo che il riferimento alla relazione di performance “non può essere interpretato come un irrigidimento dell’art. 10 non richiamato in alcun modo dall’articolo 16.

Evidentemente il legislatore ha inteso porre un vincolo molto netto alle amministrazioni , ossia che le risorse derivanti dai risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione, devono essere certificate e validate in un apposito documento - che nelle amministrazioni locali sarà l’equivalente della relazione di performance che l’ente indicherà come tale – e validate dall’organismo di valutazione “ L’articolo 31 che prevede i tempi di adeguamento dei propri ordinamenti da parte delle regioni ed enti locali , entro il 31 dicembre 2010, richiama solo il primo comma dell’articolo 27 , ma evidentemente il comma 3 è direttamente vincolante in quanto espressamente rivolto a regioni ed enti locali. Adeguamento degli “ordinamenti” finalizzato a premiare il personale coinvolto : pare di poter dire adeguamento del sistema di valutazione. I criteri generali però da inserire nel contratto integrativo hanno tempi diversi per l’adeguamento di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 65 comma 4: 31/12/2012

L’incremento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata previsto direttamente dalla legge I criteri generali per l’attribuzione delle risorse documentate e validate sono stabiliti dal contratto decentrato integrativo

Criteri applicativi : Entro il 31 dicembre 2010 gli enti devono adeguare i propri ordinamenti alla previsione del comma 1 dell’articolo 27 . Dopo di che si applica direttamente sia la disposizione del comma 1 che quella del comma 3, anche se non espressamente richiamata in quanto da ritenere immediatamente precettiva : i risparmi devono essere documentati e validati. Ciò implica una diretta connessione con il ciclo della performance per l’adeguamento ai principi contenuti negli articoli richiamati dall’articolo 16 Sino al termine ultimo di adeguamento dei propri ordinamenti, che impone però anche l’inserimento nel contratto decentrato integrativo dei criteri per premiare (nella misura dei 2/3 del 30% dei risparmi) il personale direttamente coinvolto nei processi di ristrutturazione, riorganizzazione ed innovazione, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del d.legis 150/2009.

Quindi i criteri attualmente previsti dal CCNL vigenti e dalle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica . Le nuove disposizioni contenute nell’articolo 40 comma 3 - quinquies ( come riscritto dall’articolo 54 del d.legs. 150) trovano infatti applicazione “a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del d.legisl 150/2009” In questo contesto, inerente i limiti di spesa per la contrattazione decentrata occorre ricordare il disposto dell’articolo 76 comma 5 del decreto legge n. 112/2008 come convertito nella legge n. 133/2008 il virtù del quale “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Sempre al fine di individuare le fonti che possono andare a costituire il fondo 2010, occorre ricordare che gli incrementi previsti dall’articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 erano sulla parte variabile e quindi possibili solo per l’anno 2009. Infine particolare attenzione va posta , come noto, alla possibilità di incremento del fondo ai sensi dell’ articolo 15 comma 2 e 5 del CCNL del 1/4/1999. Occorre rispettare le condizioni ivi previste senza produrre incrementi generalizzati del fondo e con criteri di erogazione di dette risorse del tutto attinenti alle disposizioni contrattuali Art. 15 comma 2 : determinazione da parte della Giunta dell’importo annuale nel limite massimo del 1,2 % somme rese disponibili a seguito del preventivo accertamento dei servizi di controllo interno (revisori dei conti) o nucleo di valutazione Effettive disponibilità di bilancio create a seguito di razionalizzazioni organizzative ovvero destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità

Art. 15 comma 5 : attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti approvazione da parte della Giunta di tale programma di attività aumento delle prestazioni del personale in servizio correlate a tali attività o incremento stabile delle dotazioni organiche sulla base del programma approvato si devono quantificare con criteri oggettivi le risorse aggiuntive da inserire nel fondo per la contrattazione decentrata per sostenere i maggiori oneri del trattamento accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività utilizzo delle indennità previste dal CCNL per retribuire il personale Particolare attenzione per il mantenimento negli anni di tali somme da giustificare adeguatamente sulla base dei criteri sopra richiamati

Riepilogando nel concludere la panoramica sugli adempimenti necessari per rispettare l’onere di adeguamento al nuovo sistema di ripartizione di sfere di competenza tra fonte legislativa e pattizia, occorre fare riferimento al comma 3 dell’articolo 31 che impone alle regioni e agli enti locali, in aggiunta a quanto autonomamente stabilito e nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa,l’utilizzo del sistema di premialità individuato dall’articolo 20 comma 1 alle lettere c), d), e) ed f) rispettivamente inerenti le : progressioni economiche di cui all’articolo 23, le progressioni di carriera di cui all’articolo 24, l’attribuzione di incarichi e responsabilità di cui all’articolo 25 l’accesso ai percorsi di alta formazione e di crescita professionale di cui all’articolo 26 nonché con possibilità di adattamento alla specificità dei propri ordinamenti di quelli di cui alle lettere a) e b) relative al bonus annuale delle eccellenze di cui all’articolo 21 al premio annuale per l’innovazione di cui all’articolo 22.

In ogni caso gli incentivi di cui alle lettere a), b) c) ed e) vanno a gravare sulle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Si introducono , così facendo, una serie di strumenti per premiare il merito e la professionalità che vengono aggiunti nei loro contenuti alla contrattazione decentrata integrativa, ma al tempo stesso sottratti alla autonoma decisone delle parti, imponendone un sostanziale recepimento anche per la quota inerente il finanziamento degli stessi. Di conseguenza entro i termini temporali fissati dall’articolo 65 per l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi, occorrerà rimodulare anche la destinazione delle risorse proprie della contrattazione di secondo livello, in modo da poter procedere al finanziamento degli incentivi introdotti secondo la disciplina dettata dal legislatore : sia, come abbiamo visto, per ciò che riguarda i nuovi istituti quali il bonus annuale delle eccellenze e il premio annuale per l’innovazione, sia per l’adeguamento dei contenuti e della disciplina di quelli già esistenti, quali appunto le progressioni economiche e l’attribuzione di incarichi e responsabilità.

L’IMPATTO DELLA LEGGE N L’IMPATTO DELLA LEGGE N.122/2010 SUGLI ISTITUTI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA Articolo 9 comma 1 Per gli anni 2011,2012 e 2013 il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio), dei singoli dipendenti, siano essi appartenenti alla categoria o alla qualifica dirigenziale, previsto dagli specifici ordinamenti delle PA inserite nel conto economico consolidato non può superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio.

Le progressioni di carriera nei termini di cui all’art. 24 del d. lgs Le progressioni di carriera nei termini di cui all’art.24 del d.lgs.150/2009 nel corso del triennio 2011/2013 esplicheranno effetti solo di natura giuridica, con esclusione quindi di quelli di natura economica. Le progressioni economiche non saranno possibili nel corso del triennio 2011/2013. Difatti il tetto del trattamento economico ordinariamente spettante nell’anno 2010 rende sostanzialmente impossibile l’applicazione del suddetto beneficio incentivante, proprio perché siamo di fronte ad una voce economica che, anche se finanziata dal fondo per le risorse decentrate, determina a tutti gli effetti un vero e proprio aumento del trattamento economico fondamentale Rimane in ogni caso salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale. L’enucleazione prevista non ha valenza tassativa. Con l’attuale formulazione sarà possibile erogare individualmente trattamenti superiori a quanto complessivamente di competenza nell’anno 2010, anche in conformità ai procedimenti di valutazione della performance individuale ed organizzativa ,le cui risultanze generano effetti economici non considerabili “ordinariamente spettanti”

Art.2 bis dell’art.9 della legge n.122/2009 A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.78 e sino al 31.12.2013 i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare.

Segue: sugli incarichi dirigenziali Il d.l n.78/2010, sul punto non sconfessato dalla legge di conversione n.122/2010, abroga il vincolo introdotto dal dlgs n.150/2009 in tema di revoca e mancata conferma degli incarichi dirigenziali. Difatti sulla base della normativa oggi cancellata le PA prima di revocare un incarico dirigenziale per mutamenti organizzativi e prima di non confermare lo stesso alla scadenza, dovevano inviare agli stessi, con un preavviso congruo, una comunicazione contenente le ragioni del provvedimento e l’indicazione di quale incarico nuovo si apprestavano a conferire. Il suddetto d.l n.78, anche esso non emendato durante l’approvazione della l.n.122 stabilisce, disapplicando le disposizioni contrarie esistenti in molti contratti collettivi nazionali, che il conferimento di un incarico dirigenziale remunerato con una indennità di posizione più ridotta determina i propri effetti immediatamente superando così le ipotesi di “differimento” previste nell’ambito delle clausole della contrattazione integrativa decentrata. La remunerazione degli incarichi ulteriori conferiti ai dirigenti ed ai dipendenti del comparto in società o strutture collegate all’amministrazione di appartenenza non è più disposta direttamente, ma le relative somme devono confluire nel fondo per le risorse decentrate.

Articolo 9 comma 17 Per il triennio 2010/2012 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, ai rinnovi contrattuali del personale delle PA. E’ fatta salva l’erogazione della sola indennità di vacanza contrattuale per il corrispondente periodo. Gli istituti introdotti dal d. legislativo 150/2009 che rimandano per la loro applicazione ai rinnovi contrattuali non possono pertanto trovare concreta applicazione, in assenza della previsione contrattuale : il concetto di trattamento economico accessorio complessivo comunque denominato di cui all’articolo 40 comma 3-bis del D.lg. 165/2001 come riscritto dall’art. 54 D.lg. 150) i trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale, alla performance organizzativa, all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute (art. 45 comma 3 D.lg. 150 come riscritto dall’art. 57 D.lg. 150)

le apposite risorse destinate , nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, a premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti ( articolo 45 comma 3-bis come riscritto articolo 57 D.lg. 150) il bonus annuale delle eccellenze ( art. 21 D.lg. 150) Problematica anche l’applicazione delle fasce di merito di cui all’articolo 31 comma 2 del D.lgs. 150 : sia perché in assenza del CCNL manca la definizione del concetto di trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale la cui quota prevalente deve essere attribuita al personale dipendente che si colloca nella fascia di merito alta

Il blocco delle procedure contrattuali per il triennio 2010/2012 di cui all’articolo 9 comma 17 non pare incida direttamente sulla possibilità di effettuare progressioni di carriera ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. 150 Sono concorsi a tutti gli effetti e il vincitore che usufruisce della riserva interna instaura un nuovo rapporto con l’amministrazione , sottoscrivendo un nuovo contratto individuale di lavoro. E’ da parificare ad un nuovo assunto e pertanto non è indice di riferimento per la sua progressione di carriera il trattamento economico complessivo in godimento nell’anno 2010. Valgono invece i limiti per le assunzioni, in cui rientrano anche le progressioni di carriera, stabilite dal comma 9 dell’articolo 14 del decreto legge 78/2010 che blocca le assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale per gli enti la cui spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti,e limita per i restanti enti la possibilità di fare assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente

A tal fine le note di lettura emanate dall’Anci riguardo al decreto legge 78, non prevedono il comma 21 dell’articolo 9 come tra quelli di interesse dei comuni . Il comma 21 prevede che “ per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto , per i predetti anni, ai fini eslcusivamente giuridici”. Letteralmente richiama le disposizioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 150/2009 e dell’articolo 52 del decreto 165/2001 come riscritto dall’articolo 62 del d.lgs 150, per cui da questo punto di vista sembra riconducibile anche alle ex progressioni verticali. Tuttavia se così inteso si manifesta la sua illogicità e i sui grossi dubbi di costituzionalità in quanto per effetto di un concorso pubblico con riserva al 50% dei posti per gli interni avremo la conseguenza che il vincitore esterno avrà diritto al trattamento economico relativo al posto da ricoprire , mentre l’interno vincitore di concorso avrà diritto solo al trattamento giuridico .

Come si concilia con lo stesso articolo 52 per il quale “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35 comma 1 lettera a)” E con l’articolo 40 comma 4 del d.legs 165/2001 per il quale “le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti” Due soggetti entrambi vincitori di concorso, l’uno esterno e l’altro interno avranno a parità di medesima prestazione lavorativa due diversi trattamenti economici per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Articolo 14 comma 7 Riduzione delle spese di personale con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento : riduzione percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile razionalizzazione e snellimento strutture burocratiche anche con l’obiettivo di ridurre le posizioni dirigenziali contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa In caso di mancato rispetto dell’obbligo di ridurre la spesa si applica il divieto di assunzioni a qualunque titolo di cui al comma 4 dell’articolo 76 del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008

Ancora sul blocco della contrattazione collettiva di cui alla manovra finanziaria 2011/2013 Per tutto il triennio 2010/2012 nonostante sia bloccata la contrattazione collettiva nazionale la contrattazione decentrata integrativa può continuare ad esplicarsi pena la paralisi di tutto il sistema gestionale per la presenza di materie che per loro natura richiedono relazioni, verifiche e accordi periodici. Più accreditata è l’interpretazione secondo cui il blocco della contrattazione riguarda esclusivamente i soli contratti collettivi nazionali di lavoro. Nonostante tutto il blocco della contrattazione collettiva nazionale sembra non incidere sull’applicazione del sistema premiante di cui alla riforma brunetta.