Accordo con il Governo 23 luglio 2007: Aspetti previdenziali

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Accordo con il Governo 23 luglio 2007: Aspetti previdenziali “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili” Aspetti previdenziali

Accordo con il Governo: aspetti previdenziali Come si arriva all’accordo: DPEF 2007 -2011 (Luglio 2006) Memorandum d’intesa tra Governo e Cgil, Cisl Uil “obiettivi e linee di una revisione del sistema previdenziale (27 settembre 2006) Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n.296) Piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil (5 febbraio 2007) Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili (23 luglio 2007)

Accordo con il Governo: aspetti previdenziali Il giudizio complessivo delle Confederazioni Cgil-Cisl- Uil sull’intera trattativa è positivo. Giudizio sulla parte previdenziale Si tratta di un accordo acquisitivo di nuovi diritti e opportunità per tutti. L’accordo va valutato nella sua interezza Siamo riusciti a tenere insieme gli obiettivi prioritari dei diritti e delle tutele dei giovani, delle donne e degli anziani

Accordo con il Governo: aspetti previdenziali I contenuti dell’accordo Incremento delle pensioni basse Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità Razionalizzazione degli Enti previdenziali Finestre per la pensione di vecchiaia Coefficienti di trasformazione Diritti e tutele per i giovani Donne Interventi per i lavoratori immigrati extracomunitari Cumulo tra redditi da lavoro e pensione Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei Fondi speciali Sospensione dell’indicizzazione sulle pensioni superiori ad 8 volte il minimo

Incremento delle pensioni basse

Incremento delle pensioni basse Con l’intesa del 10 luglio 2007, confluita nell’accordo Governo Sindacati del 23 luglio 2007 in materia di pensioni e tradotta in provvedimento normativo con la legge 3 agosto 2007 (legge di conversione del decreto legge 2 luglio 2007, n.81) si sono previste le seguenti misure: potenziamento del sistema di perequazione automatica delle pensioni incremento delle maggiorazioni sociali somma aggiuntiva È prevista l’istituzione di un tavolo permanente di confronto governo e organizzazioni sindacali dei pensionati per formulare proposte per ulteriori aumenti rispetto a quelli già definiti dalla perequazione automatica

Potenziamento del sistema di Perequazione automatica delle pensioni Dal 1° gennaio 2008 l’importo di pensione compreso da tre a cinque volte il minimo (per il 2008 corrispondente alla fascia di pensione, in pagamento a dicembre 2007, da 1.308,42 a 2.180,70 euro lordi al mese) sarà rivalutato al 100% Perequazione prima dell’accordo Perequazione dopo l’accordo 100% Sulla quota di pensione fino a tre volte il minimo 90% Sulla quota di pensione compresa tra tre e cinque volte il minimo 75% Sulla quota di pensione oltre cinque volte il minimo 100% Sulla quota di pensione fino a tre volte il minimo Sulla quota di pensione compresa tra tre e cinque volte il minimo 75% Sulla quota di pensione oltre cinque volte il minimo

Potenziamento del sistema di Perequazione automatica delle pensioni Essendo legato il meccanismo della perequazione automatica alla fascia di reddito, l’aumento porterà un vantaggio sia alle pensioni comprese fra 3 e 5 volte il minimo sia a tutte le pensioni di importo superiore Quindi beneficeranno della nuova rivalutazione: totalmente 2.820.000 pensionate e pensionati parzialmente 920.000 pensionate e pensionati

Incremento delle maggiorazioni sociali Dal 1° gennaio 2008 l’importo dei trattamenti di tipo assistenziale (pensioni sociali, assegni sociali, trattamenti agli invalidi civili, ciechi e sordomuti) è incrementato fino a garantire un reddito individuale mensile complessivo di 580 euro (per il 2007 è invece 559,91) Beneficeranno dell’incremento: 290.000 pensionate e pensionati che già percepiscono tali prestazioni 20.000 nuovi beneficiari: grazie all’aumento del limite di reddito corrispondente per il 2008 a 7.540 euro. Importo che negli anni successivi sarà riadeguato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo

Scaglioni di anzianità contributiva Somma aggiuntiva A decorrere dall’anno 2007, nella rata di ottobre, e dall’anno 2008 in aggiunta alla rata di luglio sarà corrisposto un importo pari a: Scaglioni di anzianità contributiva Importo aggiuntivo annuo in euro Lavoratrici e lavoratori dipendenti Lavoratrici e Lavoratori autonomi Nel 2007 Dal 2008 Fino a 15 anni Fino a 18 anni 262 336 Oltre 15 fino a 25 anni Oltre 18 fini a 28 anni 327 420 Oltre 25 anni Oltre 28 anni 392 504 Come si nota dalla tabella l’importo varia a seconda dell’anzianità contributiva della pensione o delle pensioni percepite dalla pensionata/pensionato

Somma aggiuntiva Determinazione dell’anzianità contributiva Titolare di pensione ai superstiti: la contribuzione viene considerata al 60%. Ad esempio nel caso in cui si abbia una pensione liquidata con un’anzianità pari a 25 anni di contributi: 25 al 60%= 15 anni Titolare di più pensioni: Dirette: si sommano tutti i contributi Diretta e ai superstiti: valgono solo i contributi della pensione diretta

Somma aggiuntiva Requisiti richiesti Un’età pari o superiore a 64 anni Un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo vigente (per l’anno 2007 8.504,73 pari a 654,21 euro mensili). Ai fini della determinazione del reddito viene considerato il reddito di qualsiasi genere posseduto nell’anno stesso ad esclusione: del reddito derivante dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari, dall’indennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione e dei redditi soggetti a tassazione separata (TFR, arretrati di qualsiasi genere) N.B. per le pensionate e i pensionati il cui reddito risulti superiore al limite previsto l’aumento verrà corrisposto per differenza: differenza tra il limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva meno il reddito individuale

Somma aggiuntiva Ente erogatore La somma aggiuntiva sarà corrisposta: dall’Inps: se si percepisce almeno una prestazione Inps dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati: se nessuna prestazione è Inps N.B. la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali: integrazione al minimo o maggiorazione sociale.

condizioni età: 64 anni donne e uomini Somma aggiuntiva condizioni età: 64 anni donne e uomini reddito (di qualsiasi genere): non superiore a 2007 2008 8.504,73 euro 8.675,03 euro (le somme corrispondono a una volta e mezza il trattamento minimo annuo)

condizioni Somma aggiuntiva conta solo il reddito personale il reddito del coniuge non conta conta il reddito di qualsiasi genere, comprese: la pensione da aumentare le pensioni ai superstiti le pensioni estere (pro rata e autonome) esclusi: reddito della casa di abitazione redditi a tassazione separata (TFR e arretrati) trattamenti di famiglia indennità di accompagnamento

caratteristiche Somma aggiuntiva L’aumento non costituisce reddito: né ai fini fiscali: non è imponibile, e non aumenta il reddito per essere a carico; né ai fini di prestazioni previdenziali e assistenziali: è cumulabile con l’integrazione al minimo, la maggiorazione sociale, ecc.

Somma aggiuntiva Platea interessata beneficeranno della somma aggiuntiva circa 3.525.000 pensionati

Per i 25.000 INPDAP: autocertificazione. Somma aggiuntiva Per quanto riguarda i 3.525.000 pensionati over 64 interessati all’aumento 3.500.000 sono INPS e 25.000 sono INPDAP. INPS: per 3.000.000 l’aumento sarà pagato a ottobre perché i dati reddituali sono già conosciuti (verifica ulteriore nel 2008); per i restanti 500.000 procedura “red” e aumento pagato successivamente). Per i 25.000 INPDAP: autocertificazione.

Numero dei pensionati interessati: 1.650.000. Somma aggiuntiva Ultimo aumento delle pensioni di particolare rilevanza al di fuori del meccanismo di perequazione automatica: da 01/01/2002 aumento al “milione” delle pensioni minime e sociali. Numero dei pensionati interessati: 1.650.000.

l’accordo del 10 luglio 2007 apre la strada per rivalutare anche le altre pensioni a partire da quelle tra 700 e 1.300 € l’obiettivo è sempre il recupero del potere d’acquisto di tutte le pensioni il lavoro proseguirà al nuovo tavolo di confronto tra governo e sindacato

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità

Confronto Legge 243/2004 (Maroni) accordo Governo Sindacati Anno Requisiti legge 243/2004 (Maroni) Requisiti accordo Governo Sindacati Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 60 + 35 58 + 35 Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009 60 + 35 59 + 36 60 +35 (quota 95) 2010 61 + 35 2011 60 + 36 61 +35 (quota 96) 2012 2013 verifica 61 + 36 62 + 35 (quota 97) 2014

Confronto Legge 243/2004 (Maroni) accordo Governo Sindacati 40 anni di contribuzione Legge 243/2004 (Maroni) Accordo Governo Sindacati Data di maturazione dei requisiti Data di decorrenza Entro il primo semestre 1° gennaio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti * Entro il secondo semestre dell’anno 1° luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti** La decorrenza della pensione sarà legata a 4 finestre *Con 57 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione dei requisiti. Il requisito dell’età rileva solo per la decorrenza della pensione. **Con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: salvaguardie Rimangono con i precedenti requisiti (57 anni di età + 35 anni di contribuzione): le lavoratrici e i lavoratori in mobilità (5.000 che si aggiungono ai 16.000 già salvaguardati dalla precedente normativa*) le lavoratrici e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 *10.000 legge 243/2004; 6.000 legge 296/2006

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità: la nuova disciplina dei lavori usuranti La nuova disciplina sarà definita da una apposita Commissione costituita da governo e parti sociali (conclusione dei lavori entro settembre 2007) La platea* delle lavoratrici e dei lavoratori lavoratrici e lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del Ministero del lavoro del 19 maggio 1999 (decreto Salvi): platea stimata 362.000 lavoratrici e lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal decreto legislativo 66/2003: platea stimata 870.000 lavoratrici e lavoratori addetti a linea catena: platea stimata 90.000 conducenti di mezzi pubblici pesanti: platea stimata 40.000 * Platea stimata dal Ministero del lavoro sul totale complessivo delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti

Razionalizzazione degli enti previdenziali

Razionalizzazione degli enti previdenziali Entro il 31 dicembre 2007 il governo presenterà un piano industriale al fine di razionalizzare il sistema degli enti previdenziali ed assicurativi: il piano dovrà essere oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali garantire un risparmio di 3,5 miliardi di euro nell’arco di un decennio attraverso l’individuazione di sinergie tra i vari enti (sedi, acquisti, sistemi informatici, uffici legali) Solo nel caso in cui non si conseguano i risparmi previsti (clausola di salvaguardia), a partire dal 2011, è previsto un aumento dello 0,09% dell’aliquota contributiva dei lavoratori dipendenti, parasubordinati, e autonomi.

Razionalizzazione degli enti previdenziali Ad integrazione dell’accordo è previsto il progetto di riordino, semplificazione e razionalizzazione dei Comitati Provinciali, Regionali e Centrali dell’Inps in attuazione dell’articolo 1, comma 469, della legge finanziaria 2007. Tale progetto: riconferma il ruolo e la presenza delle parti sociali alla vita degli istituti previdenziali; ridisegna complessivamente il ruolo dei Comitati Provinciali, Regionali e Centrali; riduce notevolmente i componenti dei Comitati; punta alla specializzazione ed alla qualità come criteri per la definizione e la composizione dei Comitati.

Finestre per la pensione di vecchiaia

Finestre per la pensione di vecchiaia Entro settembre 2007 la stessa Commissione governo parti sociali per i lavori usuranti valuterà la possibilità di: Inserire le finestre di uscita per la pensione di vecchiaia

Coefficienti di trasformazione

Coefficienti di trasformazione In materia di coefficienti di trasformazione – avendo bloccato l’applicazione automatica, da subito, dei nuovi coefficienti indicati dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (delibera n.9 del 26 luglio 2006) - è prevista la costituzione di una apposita Commissione, composta da esperti del governo e delle parti sociali, allo scopo di verificare e modificare i coefficienti. Nel far ciò la Commissione dovrà tener conto dei seguenti nuovi parametri: le dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie l’incidenza che hanno i percorsi lavorativi discontinui sull’adeguatezza delle pensioni future per proporre meccanismi di solidarietà che garantiscano un tasso di sostituzione non inferiore al 60% dell’ultima retribuzione; le diverse aspettative di vita connesse al tipo di attività svolta.

Coefficienti di trasformazione Tempi: La Commissione dovrà terminare i lavori entro la fine del 2008 al fine di evitare, a partire dal 1° gennaio 2010,l’applicazione automatica dei coefficienti individuati dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale Dal 2010 i coefficienti saranno aggiornati ogni tre anni Tra dieci anni sarà effettuata una verifica al fine di valutare la sostenibilità finanziaria e sociale del sistema

Diritti e tutele per i giovani

Diritti e tutele per i giovani Gli interventi previsti riguardano: la totalizzazione il riscatto del periodo di laurea le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati

Diritti e tutele per i giovani La totalizzazione: interventi immediati Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema contributivo: Eliminazione delle previsioni normative che limitano la possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo. Oggi è possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si è raggiunto il diritto a pensione in una gestione Quindi: Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema retributivo o misto: Viene ridotto il limite minimo di anzianità contributiva previsto per cumulare i contributi versati nelle varie gestioni: da 6 anni a 3 anni Sarà possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione

Diritti e tutele per i giovani Il riscatto del periodo di laurea: Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema contributivo: Possibilità di riscattare i periodi di laurea anche se non si è svolta ancora nessuna attività lavorativa e quindi non si ha nessun contributo previdenziale versato. L’importo da pagare sarà definito per legge L’importo potrà essere pagato in 10 anni senza interessi Sarà deducibile ai fini fiscali. Potrà essere pagato anche dai genitori o da altri soggetti cui risulta fiscalmente a carico il richiedente qualora non percepisca un reddito personale tassabile Il periodo sarà considerato utile anche ai fini del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione Il pagamento sarà contabilizzato nel montante contributivo con riferimento alla data di versamento Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema retributivo o misto: Possibilità di pagare il riscatto in dieci anni senza interessi

Diritti e tutele per i giovani Le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati Aumento della aliquota contributiva al fine di garantire una maggiore copertura pensionistica Aumento del 3% (dal 23,50% al 26,50%) per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS: un punto all’anno a partire dal 1° gennaio 2008 Si prevede inoltre l’aumento dell’aliquota contributiva dal 1° gennaio 2008 di un punto percentuale per le pensionate e i pensionati iscritti alla gestione separata e per le lavoratrici e i lavoratori che oltre ad essere iscritti alla gestione separata sono iscritti anche presso altre gestioni pensionistiche: dal 16% al 17%

Donne

Donne Si è evitato l’innalzamento obbligatorio dell’età pensionabile di vecchiaia delle donne. Misura questa presa in considerazione dal governo tra le varie ipotesi per finanziare il superamento dello scalone Da ricordare che le donne che percepiscono la pensione di anzianità sono una percentuale minima: 6% Sono inoltre previsti interventi al fine di incentivare l’occupazione femminile attraverso il potenziamento e l’ammodernamento del welfare (politiche di incentivi, sgravi contributivi, potenziamento degli strumenti previsti dall’articolo 9 della legge 53 del 2000, rafforzamento dei servizi all’infanzia e agli anziani non autosufficienti). Gli interventi saranno definiti con le parti sociali

Interventi per le lavoratrici e i lavoratori immigrati extracomunitari

Interventi per le lavoratrici e i lavoratori immigrati extracomunitari Il governo è impegnato: ad ampliare il ricorso a specifici regimi convenzionali con i paesi di provenienza a rivedere l’assetto dell’attuale normativa

Cumulo tra redditi da lavoro e pensione

Cumulo tra redditi da lavoro e pensione Il governo è impegnato: a riesaminare gli effetti dell’attuale regime di cumulo tra redditi da lavoro e pensione al fine di incentivare la permanenza a lavoro e contrastare le forme di lavoro sommerso ed irregolare delle pensionate e dei pensionati

Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei Fondi speciali

Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei Fondi speciali Per le gestioni confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ex Fondi speciali e INPDAI) a causa della situazione economica e patrimoniale deficitaria è previsto, a carico sia dei dipendenti che dei pensionati, un contributo di solidarietà I criteri del contributo di solidarietà saranno definiti dalla Commissione governo parti sociali istituita in materia di lavori usuranti Il contributo non ha carattere permanente

Sospensione dell’indicizzazione sulle pensioni superiori ad 8 volte il minimo

Sospensione dell’indicizzazione sulle pensioni superiori a 8 volte il minimo Rientra tra gli interventi legati alla solidarietà e redistribuzione del reddito la sospensione dell’indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo (436,14 *8= 3.489,92 lordo mensile). Misura prevista solo per il 2008

Pensionabilità delle retribuzioni erogate a titolo di premio e sgravi contributivi

Pensionabilità delle retribuzioni erogate a titolo di premio e sgravi contributivi Nel capitolo competitività è prevista - sulle retribuzioni erogate a titolo di premio di risultato dalla contrattazione di secondo livello - l’emanazione di norme al fine di prevedere: la pensionabilità dell’intera retribuzione di risultato; sgravi contributivi, per il triennio 2008 – 2010, per le lavoratrici e i lavoratori pari ai contributi previdenziali a loro carico calcolati sul premio di risultato ammesso all’agevolazione con conguaglio immediato in busta paga

Le risorse per finanziare gli interventi

Le risorse per finanziare gli interventi Gli interventi previsti dall’accordo sono finanziati: Dall’extragettito legge 3 agosto 2007 n. 127 (legge di conversione del decreto legge 81/2007): incremento delle pensioni basse: 900 milioni di euro nel 2007; 1.233 milioni di euro nel 2008; 1.266 milioni di euro nel 2009 e 1.300 milioni di euro a partire dal 2010. totalizzazione e riscatto laurea: 267 milioni di euro per l’anno 2008, 234 milioni di euro per l’anno 2009, 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. All’interno del sistema previdenziale: modifica requisiti pensione di anzianità e lavori usuranti: 10 miliardi di euro in 10 anni (2008-2017) finestre di uscita 40 anni di contributi e salvaguardie lavoratrici e lavoratori in mobilità e autorizzati alla prosecuzione volontaria: 4 miliardi di euro in 10 anni (2008 – 2017)