DIRITTI REALI DI GODIMENTO Diritti reali minori
Diritti reali di godimento Sono Diritti reali minori: attribuiscono alcune o tutte le facoltà di godimento ma non di disposizione Immediati: il titolare si soddisfa direttamente sulla cosa Tipici: sono solo quelli previsti dalla legge Assoluti: possono essere fatti valere nei confronti di tutti Garantiscono il DIRITTO DI SEGUITO: sono opponibili verso tutti i successivi proprietari
ELASTICITA’ DELLA PROPRIETA’ Quando si estingue un diritto reale su cosa altrui il proprietario riacquista il pieno esercizio dei suoi poteri: la proprietà, che prima era limitata e compressa, ritorna ad essere piena ed esclusiva.
Diritti reali di godimento USUFRUTTO USO ABITAZIONE SUPERFICIE ENFITEUSI SERVITU’
USUFRUTTO (art. 981 c.c.) E’il diritto di godere ed usare della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare, con l’obbligo di non mutare la destinazione economica del bene. Beni: Beni mobili (non consumabili e infungibili), Beni immobili, Titoli di credito, Universalità di beni mobili, Aziende
COSTITUZIONE per legge: es. l’usufrutto dei genitori sui beni del figlio minore per contratto per testamento per usucapione
DURATA L’usufrutto è necessariamente temporaneo: non può eccedere la vita dell’usufruttuario per le persone giuridiche non può eccedere i 30 anni
Diritti dell’usufruttuario conseguire il possesso della cosa e goderne; far propri i frutti civili e naturali della cosa cedere il proprio diritto con atto tra vivi ha diritto ad una indennità per i miglioramenti apportati al bene, che sussistono alla data della cessazione, nella misura della minor somma, tra l'importo della spesa e il risultato utile conseguito
Obblighi dell’usufruttuario Non modificare la destinazione economica del bene Restituire il bene al termine dell’usufrutto Fare a sue spese l’inventario dei beni Nell’ esercizio del diritto usare la diligenza del buon padre di famiglia Sostenere spese ed oneri Pagare imposte
Obblighi del “nudo proprietario” Pagare le spese di straordinaria amministrazione; consentire un godimento pacifico del bene da parte dell’usufruttuario;
Estinzione Prescrizione per non uso ventennale Morte dell’usufruttuario o se P.G. decorso trentennale Confusione: titolarità dell’usufrutto e della proprietà del bene in capo allo stesso soggetto Totale perimento del bene Scadenza del termine se previsto nel titolo costitutivo
USO (art.1021 c.c.) Il titolare può servirsi della cosa e può raccoglierne i frutti naturali per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia
ABITAZIONE (art.1022 c.c.) Il titolare ha il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Superficie (art.934 c.c.) In deroga al principio dell’accessione il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere sul suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.
SERVITU’ PREDIALI (art.1027 c.c.) La servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (fondo dominante) appartenente a diverso proprietario
COSTITUZIONE SERVITU’ COATTIVA: ha il suo titolo nella legge SERVITU’ VOLONTARIA: Ha il suo titolo nella volontà delle parti (contratto/testamento)
Estinzione Prescrizione per non uso ventennale Scadenza del termine se previsto nel titolo Confusione: riunione in capo ad un unico titolare della proprietà dei due fondi Abbandono del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante