SUSSIDIARIETA’ e POLITICHE SOCIALI
Principio di sussidiarietà nell'enciclica Quadragesimo Anno (1931) di Pio XI: “… così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori ed inferiori comunità si può fare (…) perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento nella società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva (subsidium) le membra del corpo sociale, non già di distruggerle e assorbirle.” Nel diritto comunitario il principio entra attraverso il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 che lo qualifica come principio cardine dell'Unione Europea. Richiamato nel preambolo del Trattato: "[...] decisi a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà."
Sussidiarietà Nel diritto amministrativo italiano: leggi Bassanini del 1997 e 1998, e definitivamente legge cost. n. 3/2001: nuovo art. 118 Cost. sussidiarietà = l’attività amministrativa dovrebbe essere svolta dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (i comuni), e può essere delegata ai livelli amministrativi territoriali superiori solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente. Il principio di sussidiarietà può essere visto sotto un duplice aspetto: in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti amministrativi pubblici più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio (i Comuni); in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo che attraverso i corpi intermedi (associazioni, cooperative, ecc.), deve avere la possibilità di collaborare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più prossime.
3 momenti del principio: Il principio di sussidiarietà riguarda i rapporti tra Stato e società. E’ un fondamentale principio di libertà e di democrazia, cardine della moderna concezione dello Stato; esso si articola in tre momenti: a) Lo Stato non deve fare ciò che i cittadini possono fare da soli: le varie istituzioni statali devono creare le condizioni che permettano alla persona e alle aggregazioni sociali (famiglia, associazioni, ecc.) di agire liberamente e non devono sostituirsi ad essi nello svolgimento delle loro attività. b) Lo Stato deve intervenire solo quando i singoli e i gruppi che compongono la società non sono in grado di farcela da soli: questo intervento sarà temporaneo e durerà solamente il necessario a consentire ai corpi sociali di tornare ad essere indipendenti, recuperando le proprie autonome capacità originarie. c) L'intervento sussidiario della mano pubblica deve comunque essere portato dal livello più vicino al cittadino: quindi in caso di necessità il primo ad agire sarà il comune. Applicando questo principio, lo Stato (che si sgrava di numerosi compiti) si mette davvero al servizio dei cittadini, aiutando la formazione di un cittadino attivo e autonomo (non suddito passivo sempre bisognoso di assistenza).
ARTICOLO 118 Cost. al primo comma (verticale): “Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”; al quarto comma (orizzontale): “Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Sussidiarietà in PAT Nella legislazione attuale della Provincia Autonoma di Trento il principio di sussidiarietà è contenuto in modo esplicito: nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, per quanto riguarda l’aspetto verticale (“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”); nella legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, per l’aspetto orizzontale (“Politiche sociali nella Provincia di Trento”), nella specifica materia delle politiche sociali, oltre che nella l.p. 16/2010, per quanto riguarda l’ambito della salute. Storicamente, la l.p. 35/83 rappresentava una applicazione (lungimirante e moderna) del principio di sussidiarietà orizzontale.
Dalla “Crispi” alla Costituzione Con l'approvazione della legge 17 luglio 1890, n° 6972 (legge Crispi) si accentua l'intervento dello Stato nella vita delle Opere Pie che diventano Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB). Disciplinava il domicilio di soccorso istituto che stabiliva, nel caso di cambio di residenza, quale tra i due comuni tra residenza e nascita dell'interessato fosse tenuto a prestare soccorso a chi ne avesse bisogno. Nel 1925 nasce l' O.N.M.I. e nel 1937 gli Enti Comunali di Assistenza (ECA). Nel 1948 l'assistenza sociale viene riconosciuta come diritto dei cittadini e viene disciplinata dall’ art. 38 (e art. 117 Cost.) che recita: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. (…)”. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria Altre riforme: diritto di famiglia (1975); decentramento amministrativo (DPR 616/77); il SSN nel 1978
Legge n. 328 del 2000 La riforma dell’assistenza arriva dopo oltre 100 anni: legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” Legge finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e socio-sanitari che garantiscano aiuto concreto a persone e a famiglie in difficoltà. Obiettivi della legge 328 sono: la qualità della vita, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle disabilità, il disagio familiare e personale, il diritto alle prestazioni. Viene costituito un fondo nazionale per le politiche e gli interventi sociali. La legge 328 intende superare il concetto assistenzialistico dell’intervento sociale: considera il cittadino non come passivo fruitore, ma come soggetto attivo, e in quanto tale portatore di diritti a cui devono essere destinati interventi mirati e partecipati, per meglio superare la situazione di disagio psico-sociale e di marginalità.
Principi della riforma Principi di sussidiarietà e universalità Diritto soggettivo alle prestazioni (riconosciuto a tutti) Programmazione degli interventi (statale, regionale e di zona) e delle risorse Coinvolgimento e valorizzazione del terzo settore (autorizzazione e accreditamento) Integrazione degli interventi (specie quelli sanitari e assistenziali) Valutazione degli interventi
Articolo 1, comma 2 Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Art. 128: per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia
Articolo 2 l’articolo 2 contiene il diritto soggettivo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato che ha carattere di universalità. Il sistema deve garantire i livelli essenziali delle prestazioni alle quali accedono prioritariamente: “i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.”
Funzioni dei Comuni L’articolo 6 stabilisce che “I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale.” L’articolo 10 definisce i criteri per la riforma delle IPAB, assegnando la competenza al Governo: “Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972” >>> (legge delega) E’ stato quindi emanato il D. lgs. 207/2001
D.lgs. n. 207/2001 di riordino delle IPAB Il provvedimento è ispirato alle più recenti leggi di riforma della P.A., che prevedono la separazione fra organi di governo, che esercitano le funzioni d’indirizzo (C.d.A.), definendo gli obiettivi ed i programmi, dalle funzioni gestionali attribuite al Direttore. È prevista la trasformazione delle I.P.A.B. in aziende di servizi sull’esempio degli enti pubblici non economici (es. A.S.L., università, camere di commercio, ecc.) e la formulazione di bilanci annuali e pluriennali su modelli analoghi a quelli per gli enti non profit (fondazioni, enti lirici, cooperative sociali, enti di formazione professionale, ecc.). Il decreto pone una prioritaria differenza fra quelle istituzioni che operano nel campo socio-assistenziale e quelle che operano in settori diversi (es. formazione, convitti, conservatori, eremi, ritiri, ecc.). I primi, trasformati in aziende di servizi, sono inseriti nel sistema integrato d’interventi e servizi sociali, gli altri sono privatizzati o trasformati in enti pubblici o privati disciplinati da specifiche norme.
Adeguamento regionale La legge regionale T.A.A. di recepimento della normativa nazionale è la n. 7 del 21 settembre 2005, concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”. Prevede il riordino di tali istituzioni – che sono 104 in Regione di cui n. 58 in Provincia di Trento - e la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato, oppure la loro estinzione o fusione, a seconda delle caratteristiche e dei requisiti che ciascuna IPAB presenta. Art. 2 l.r. 7/05: è azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) l’ente, senza fini di lucro, avente personalità giuridica di diritto pubblico, che si propone di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare svolgendo attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.
Principi fondamentali a) la previsione per tali aziende di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; b) l’applicazione di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e l’applicazione dei principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dalle funzioni di gestione; c) la possibilità per le aziende di adottare strumenti, anche di natura contrattuale, che consentano loro di operare con criteri imprenditoriali informando la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi; d) l’applicazione di forme di controllo relative all’approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, nonché l’applicazione degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
ASSISTENZA IN P.A.T.
L.P. n. 14 del 1991 Dal punto di vista organizzativo, in attesa della completa attivazione delle Comunità di Valle, la ripartizione delle competenze era stabilita ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge prov.le n. 14 del 1991: le funzioni assistenziali erano delegate ai Comuni che le esercitavano attraverso i Comprensori (cosiddetti “Enti gestori”), oltre a Trento e Rovereto che per dimensioni e strutture possono esercitare direttamente le funzioni; la Giunta provinciale si riserva le funzioni di indirizzo e coordinamento, allo scopo di assicurare l'omogeneità delle prestazioni e la conformità agli obiettivi del piano provinciale socio-assistenziale di cui all'articolo 13.
L.P. n. 35/83 - emarginazioni L’intervento determinante del terzo settore nell’erogazione dei servizi socio-assistenziali è riconosciuto dalla l.p. 14/91 agli articoli 6 (uno degli attori del sistema), 8 (promozione sociale del volontariato) e 38 che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con gli organismi del terzo settore per l’affidamento di particolari interventi e servizi sociali. Rilevante la l.p. n. 35 del 1983 (abrogata da l.p. 13/07, - convenzioni prorogate) che all’articolo 1 disciplinava gli interventi della Provincia autonoma di Trento specificamente rivolti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione, con particolare riguardo all'emarginazione giovanile ed al reinserimento sociale dei giovani.
Destinatari degli interventi L’art. 5 l.p. 35/83 prevedeva i destinatari di tali interventi: “La Provincia promuove, coordina e attua direttamente interventi specifici, a favore di persone che, per cause oggettive o soggettive, non siano in grado di integrarsi positivamente sotto il profilo psicologico, morale, culturale ed economico, nell'ambiente in cui vivono e nei confronti delle quali non risulti possibile o efficace il ricorso agli ordinari interventi pubblici di natura socio-assistenziale. In particolare possono essere, tra l'altro, destinatari degli interventi: minori privi di conveniente sostegno familiare, soggetti che manifestino comportamenti devianti, dimessi dal carcere, dimessi a seguito di ricovero per infermità mentale, soggetti privi di fissa dimora o di mezzi normali di sostentamento.” Strumenti individuati per far fronte alle situazioni di disagio erano individuati dall’art. 7 nelle convenzione - da utilizzare nella collaborazione con il terzo settore: oggi 24 convenzioni (spesa di 8,5 milioni di Euro per il 2010), nonché nei contributi per attività e progetti sperimentali (19 attività sperimentali (4,5 mil.), .
LEGGE PROV. 27 luglio 2007, n. 13 Politiche sociali nella provincia di Trento Art. 1 Oggetto 1. In armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, questa legge definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l'organizzazione dei relativi servizi. 2. Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, programmano, attuano e valutano gli interventi di questa legge, assicurando ad ogni individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si esplica la sua personalità, un sistema integrato di interventi volto alla promozione della solidarietà, organizzato in modo da valorizzare il contributo attivo dei soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge ed articolato territorialmente. 3. Le politiche sociali concorrono con le altre politiche allo sviluppo del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale.
Articolo 2 - principi 1. Gli enti locali e la Provincia riconoscono la centralità della persona come titolare di diritti inalienabili e inviolabili e promuovono le condizioni di vita più adatte a valorizzarne le risorse nel rispetto della sua dignità e libertà. 2. Le politiche sociali si ispirano ai seguenti ulteriori principi e linee metodologiche: diritto all'aiuto e all'emancipazione di chi si trova in stato di bisogno; responsabilità della persona nell'attivarsi per affrancarsi dal bisogno; centralità della famiglia, quale ambito di relazioni significative; sussidiarietà tra i diversi livelli di competenza istituzionale e tra i diversi soggetti; facoltà per il beneficiario di scegliere il soggetto erogatore del servizio; rispondenza ai criteri di responsabilità sociale (principio etico di rispetto degli interessi coinvolti); sostegno alle scelte di permanenza nel domicilio, se consenta adeguata risposta; coordinamento con le altre politiche che concorrono al benessere; potenziamento delle attività di prevenzione del disagio sociale, eliminando le cause; adozione del metodo della progettualità nell'individuazione degli interventi; qualificazione e specializzazione dei servizi offerti; diritto all'informazione e dovere di comunicazione interna ed esterna; m) valutazione dell'impatto degli interventi sociali.
Art. 3 – soggetti attivi del sistema 1. In attuazione del principio di sussidiarietà, questa legge riconosce il ruolo fondamentale dei comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). 2. enti locali e Provincia favoriscono le autonome iniziative in campo sociale realizzate dai soggetti privati previsti da questo articolo, in particolare sottoscrivendo accordi di collaborazione. (> erogazione di contributi ). 3. Gli enti locali e la Provincia promuovono inoltre l'autonoma iniziativa dell'individuo e delle aggregazioni cui egli aderisce, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla costituzione del sistema integrato dei servizi sociali e la crescita della cultura della solidarietà. Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali: i cittadini (singoli o associati), le famiglie, le aziende pubbliche di servizi alla persona, il terzo settore, le organizzazioni sindacali 4. In relazione ai rispettivi ambiti di competenza, gli enti locali e la Provincia coinvolgono i soggetti di cui al comma 3, nella programmazione, nella gestione e nella valutazione degli interventi di cui al capo V.
Art. 7 Livelli essenziali delle prestazioni 1. Al fine di garantire la rispondenza degli interventi ai bisogni fondamentali della persona la Provincia individua nel piano sociale provinciale i livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto di quelli determinati dallo Stato in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. 2. I livelli essenziali definiscono gli standard qualitativi e quantitativi degli interventi previsti dal capo V da assicurare ai destinatari individuati ai sensi dell'articolo 6 con carattere di omogeneità su tutto il territorio provinciale, anche con riferimento alle figure professionali sociali e socio-sanitarie incaricate dell'erogazione degli interventi medesimi. Rimane ferma la possibilità, per gli enti locali, di potenziare l'offerta. N.B. L’art. 6 richiede la residenza continuativa in Provincia da almeno 3 anni per beneficiare di tutti gli interventi previsti dalla legge, aggiuntivi rispetto ai livelli nazionali.
Art. 8 - Funzioni dei comuni e della Provincia 1. Le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica sono esercitate dai comuni mediante le comunità, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006. 2. Spettano alla Provincia: a) la programmazione di livello provinciale; b) esercizio funzione di indirizzo e coordinamento (compresi L.E.A.); c) esercizio, previa diffida, della funzione sostitutiva nel caso di inadempimento o di violazione da parte degli enti locali; d) esercizio funzioni concernenti l'autorizzazione e l'accreditamento; e) organizzazione del sistema informativo delle politiche sociali; f) l'esercizio delle altre attività di diretta competenza della Provincia da esercitare in forma unitaria a livello provinciale, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006; g) il coordinamento dei rapporti con regioni, Provincia BZ e Stato. N.B.: nella programmazione la PAT si avvale dei tavoli territoriali (art. 13) e del Comitato per la programmazione sociale (art. 11) > PIANI SOCIALI DI COMUNITA’
Art. 16 Presa in carico unitaria 1. Questa legge riconosce il diritto della persona alla valutazione unitaria dello stato di bisogno, nonché il diritto ad una risposta unitaria. 2. Per i fini del comma 1 i servizi sociali degli enti locali effettuano la presa in carico unitaria, individuando nella figura professionale di riferimento il responsabile del caso. Tale responsabile: a) coordina le figure professionali; b) elabora il progetto individualizzato; c) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto. 3. Il progetto individualizzato è finalizzato a definire il percorso idoneo a contrastare e, ove possibile, rimuovere le condizioni che determinano lo stato di bisogno, assicurando l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa degli interventi da realizzare in modo integrato e coordinato con le azioni previste da altre politiche di settore. Tale progetto prevede prioritariamente l'attivazione di interventi di natura non economica. 4. L'accesso diretto agli interventi socio-assistenziali prescindendo dalle modalità previste da questo articolo avviene nei soli casi previsti dal piano sociale provinciale.
Art. 17 Accertamento dello stato di bisogno 1. Lo stato di bisogno si manifesta nell'incapacità, anche temporanea, del singolo e del nucleo familiare di appartenenza di far fronte alle esigenze vitali primarie e di socialità, derivante da almeno una delle seguenti condizioni: a) insufficienza della condizione economico-patrimoniale; b) disabilità psico-fisico-sensoriale; c) difficoltà psicologica, sociale, culturale, relazionale; d) sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 2. L'accertamento dello stato di bisogno è svolto dalle figure professionali competenti secondo un approccio interdisciplinare e comprende la valutazione delle esigenze di carattere sociale, sanitario, educativo, formativo, di sostegno lavorativo e abitativo.
Art. 32 - servizio sociale professionale Gli interventi di servizio sociale professionale e segretariato sociale sono finalizzati all’informazione, all’aiuto e al sostegno psico-sociale e relazionale rivolto al singolo, alle famiglie e ai gruppi. Sono garantiti a livello gratuito e consistono in: - attività di valutazione e presa in carico; - progettazione individuale e attività di supporto alle persone in difficoltà al fine di attivare possibili soluzioni ai problemi. Per segretariato sociale s’intende l’informazione e l’orientamento ai servizi (strumento di accesso).
ART. 33 - interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale Interventi finalizzati ad evitare il verificarsi di situazioni di disagio e forme di emarginazione, facilitando le relazioni, la coesione tra le risorse del territorio e la progettualità sociale. Comprendono: attività mirate a prevenire fenomeni di emarginazione, esclusione sociale, disagio e devianza; attività per la realizzazione di progetti, anche da parte di famiglie ed istituzioni, mirati all’educazione sociale; attività volte a favorire l’inclusione sociale di persone con disabilità o in stato di grave emarginazione; attività di mediazione culturale per l’integrazione degli stranieri; attività volte ad assicurare a donne e minori che subiscono violenze, o in condizioni problematiche per eventi particolari un recupero dell’autonomia, dell’integrità fisica e della dignità umana.
Art. 34 - interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare sono finalizzate ad aiutare e sostenere la famiglia. Comprendono: interventi di assistenza domiciliare per sostenere persone non autonome rispetto alle esigenze di vita quotidiana (A.D.I.); servizi a carattere residenziale e semiresidenziale per accogliere persone con bisogni di cura e tutela non risolvibili in ambito familiare; mediazione familiare nel caso di conflitti tra genitori o tra genitori e figli; affidamento familiare di minori e adozioni; servizi di accoglienza e di pronta accoglienza di minori e adulti in situazioni di bisogno o abbandono presso famiglie e singoli; servizio di trasporto per persone con disabilità.
Promozione della famiglia La Giunta provinciale ha approvato un piano di interventi in materia di politiche familiari per il periodo 2006-2008. è stata attivata una convenzione con il Forum delle famiglie per l’apertura e la gestione di uno sportello per la famiglia, con compiti di informazione, promozione e sostegno. Con la legge finanziaria 2008 (l.p. n. 23 del 2007) è stato istituito un fondo destinato proprio a sostenere gli interventi in favore della famiglia e riguardanti: le politiche tariffarie nei servizi scolastici e nei servizi alla prima infanzia, da attuare tenendo conto della condizione economica del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti; le politiche di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro; le politiche di promozione della famiglia e delle associazioni di famiglie; le politiche di sostegno al reddito; ecc. Con legge provinciale n. 1 del 2011 viene istituita l’Agenzia provinciale per la famiglia con funzioni di sostegno alla natalità, promozione delle attività familiari e delle politiche giovanili.
Art. 35 – sostegno economico sono volti a garantire il soddisfacimento di bisogni sia generali che specifici a favore dei singoli o del nucleo familiare e consistono in un’erogazione monetaria temporanea, rapportata alle specifiche esigenze dei beneficiari che possono essere in grado o meno di riassumere un ruolo lavorativo. Comprendono: interventi economici straordinari finalizzati a far fronte a situazioni di emergenza individuale o familiare; interventi economici a favore di persone incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita che usufruiscono a domicilio di un’attività di cura o di aiuto prestata a titolo di rapporto di lavoro da assistenti familiari qualificati; assegni per la prima infanzia a sostegno delle famiglie per la cura e l’educazione dei figli nei primi 3 anni di vita; prestiti sull’onore per famiglie e persone in difficoltà economiche temporanee (erogazione in denaro concessa senza interessi); anticipazioni dell’assegno di mantenimento a tutela del minore (somme non corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento). L’erogazione dei suddetti interventi è subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario (calcolo ICEF).