Ordinamento della PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO

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Ordinamento della PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO

Peculiarità: Il Trentino - Alto Adige è costituito in regione autonoma e comprende il territorio delle province di Trento e di Bolzano (art.1 St.). Sul territorio di questa regione sono quindi costituiti tre enti distinti: - la Provincia autonoma di Trento; - la Provincia autonoma di Bolzano; - la Regione autonoma Trentino/AA./S. Le due province e la regione formano un sistema di enti autonomi, fra loro collegati, unico all'interno dell'ordinamento regionale italiano.

Statuto Speciale Cardini fondamentali del sistema autonomistico del Trentino - Alto Adige sono lo statuto speciale e le norme di attuazione dello statuto. Lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige è stato approvato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5; lo statuto ha quindi natura di legge costituzionale, come anche le modifiche successive: quella generale del 1971 (e alcune altre meno organiche) la riforma del 2001.

D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 Quanto alla forma di approvazione, lo statuto presenta le seguenti caratteristiche: legge costituzionale, (articolo 138 Cost.) ma non è soggetta a referendum confermativo; l'iniziativa appartiene anche al consiglio regionale; norma di garanzia: se lo Stato presenta DDL di modifica dello statuto, deve essere acquisito il parere del consiglio regionale e provinciali (art. 103, comma 3, St.); lo statuto speciale deroga - in quanto legge costituzionale – al nuovo titolo V della Costituzione. Quanto al suo contenuto, lo statuto: è la fonte in cui sono collocati i principi fondamentali che regolano l'autonomia della regione e delle due province autonome relativamente a: forma di governo, norme generali sull'organizzazione, sul funzionamento e sul regime delle competenze; principi fondamentali per la tutela delle minoranze; nel concreto è autonomia più ampia di quella riconosciuta alle altre regioni.

Norme di attuazione Le norme di attuazione dello statuto (art. 107 St.) hanno grande importanza per definire i contenuti delle competenze spettanti a province autonome e regione, nelle materie in cui esse hanno competenza legislativa o nei settori in cui lo statuto garantisce loro particolari poteri d'intervento. Dopo la riforma del 1971, sono state emanate numerose norme di attuazione per dare compimento alle nuove competenze provinciali. Sotto un profilo formale, sono fonti normative di livello inferiore alla legge costituzionale (e quindi alla Costituzione e allo statuto); hanno però forza e valore superiore alle leggi ordinarie. Procedura specifica: sono approvate dal Governo, previa istruttoria e su proposta di una commissione paritetica composta da dodici membri (la Commissione dei Dodici), di cui sei nominati dai consigli regionale e provinciali e sei di nomina governativa .

Funzioni delle norme di attuazione: Definiscono le regole fondamentali di raccordo fra l'ordinamento dello Stato e quello della regione / province autonome; hanno funzione strumentale rispetto allo statuto e ne attuano, dettagliano o precisano la relativa disciplina di principio; - La funzione delle norme di attuazione non è venuta meno con le riforme costituzionali del 2001. In particolare l'attività delle commissioni paritetiche previste dagli statuti speciali è stata confermata dalla legge 5 giugno 2003, n. 131

Momenti storici dell’autonomia Fine I guerra mondiale; il trattato di Saint Germain (10 settembre 1919) assegna all'Italia anche il Sudtirolo a prevalente popolazione di lingua e cultura tedesca. Nel periodo fra le due guerre mondiali nel territorio della regione lo Stato italiano opera secondo una linea di accentramento amministrativo e - nel territorio dell'Alto Adige - di snazionalizzazione della popolazione tedesca. Fine della seconda guerra mondiale, il 5 settembre 1946 viene firmato da Italia ed Austria l'accordo Degasperi - Gruber con lo scopo di garantire una maggior tutela alla minoranza tedesca attraverso la concessione di forme particolari di autonomia: l'accordo trova una prima, parziale e controversa attuazione con lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige del 1948.

Costituzione e Statuto del 1948 Nella Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, l'articolo 116 riconosce al Trentino - Alto Adige forme e condizioni particolari di autonomia. Lo statuto speciale di autonomia del Trentino - Alto Adige è approvato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5; L'applicazione dello statuto, che attribuisce un ruolo preponderante alla regione, fa sorgere problemi soprattutto in relazione alla reale capacità di autonomia e di autogoverno della provincia di Bolzano, la cui popolazione di lingua tedesca è minoranza nell'ambito regionale: la questione altoatesina si sviluppa in una controversia internazionale fra Italia e Austria. Negli anni sessanta la questione segna momenti di forte tensione, e trova soluzione solo alla fine degli anni sessanta con l'approvazione di un Pacchetto  di misure normative e amministrative.

Nuovo Statuto del 1971 L'approvazione del Pacchetto apre la strada alla revisione dello statuto speciale: con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1. > testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Sulla revisione statutaria del 1971 si innesta una nuova stagione dell'autonomia, caratterizzata da una capillare revisione ed estensione delle norme di attuazione e da un forte recupero della funzione di governo a livello provinciale a scapito della regione che mantiene un ruolo di regia. L'attuazione completa del Pacchetto avviene solo nel giugno del 1992, con il rilascio da parte dell’Austria della quietanza liberatoria e la notifica della chiusura della controversia altoatesina alle Nazioni Unite.

Modifiche del 2001 Nella seconda metà degli anni novanta prende avvio una nuova fase di revisione dello statuto, che sfocia nella legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. (modifica tutti gli statuti speciali). In particolare l'art. 4, comma 1, modifica lo statuto in alcuni aspetti di grande rilievo: attribuisce la competenza elettorale e sulla forma di governo alle due province autonome e prevede l'opzione dell'elezione diretta del Presidente della Provincia. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) conferma la speciale autonomia delle due province anche se non interviene a modificare lo Statuto. Una specifica norma transitoria della legge costituzionale n. 3 del 2001 (art. 10) estende le disposizioni di riforma della Costituzione anche a regioni speciali per le parti in cui sono stabilite forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, e fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.

Effetti organizzativi della l. 3/2001: il ridimensionamento del ruolo del Commissario del Governo (quale organo governativo di controllo e coordinamento in sede locale); l'abolizione del controllo preventivo delle leggi della regione e delle province autonome, con la facoltà del governo di impugnarle entro 60 giorni; l'abolizione del controllo di legittimità sugli atti della regione e delle province autonome da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti; l'abolizione del controllo preventivo degli atti degli enti locali; le competenze legislative ed amministrative disciplinate dallo Statuto devono essere rilette alla luce dei nuovi principi di riparto delle competenze di cui all'articolo 117 Cost. (sia per le materie che per i limiti)

Ruolo della Provincia: aumento dei poteri di governo delle province autonome, attraverso acquisizione di competenze prima assegnate alla regione, e progressivo trasferimento di nuove attribuzioni e competenze da parte dello Stato (> norme di attuazione); Province autonome hanno un ruolo di enti di governo e di indirizzo della società locale, negli ambiti economicamente e socialmente più rilevanti; Provincia è anche un ente di amministrazione: per l'art. 18, secondo comma, dello statuto la delega di funzioni amministrative agli enti locali è limitata (salvo riforma istituzionale); le “province” di Trento e Bolzano esercitano ruoli e poteri assimilabili, se non superiori, a quelli propri delle regioni (e delle regioni ad autonomia differenziata); la riforma statutaria del 2001 ha ulteriormente incrementato gli ambiti di competenza provinciale (competenza elettorale, legge sulla forma di governo, leggi su referendum e iniziative popolari)

Tutela minoranze linguistiche L'esigenza d'assicurare forme specifiche di tutela alle minoranze linguistiche presenti sul territorio costituisce l'elemento principale su cui storicamente (e giuridicamente) si fonda l'autonomia speciale del Trentino - Alto Adige. In particolare, la minoranza di lingua tedesca che vive in Alto Adige è la più consistente esistente in Italia, e lo statuto le riconosce un insieme di diritti e garanzie molto articolato. Alle altre minoranze linguistiche presenti in regione (ladini, mocheni e cimbri) sono riconosciuti un complesso di tutele e di garanzie complessivamente inferiori rispetto a quelle attribuite al gruppo tedesco, anche se la loro tutela (e soprattutto quella del gruppo ladino) registra un progressivo e significativo avanzamento. Differenti sono anche i regimi di tutela applicati presso le due province: più ampio e complesso quello della provincia di Bolzano

Contenuti della tutela la tutela delle minoranze locali è principio fondamentale che costituisce limite all'esercizio della funzione legislativa da parte della regione e delle province autonome (artt. 4 e 5, nonché 8 e 9 statuto); istituti fondamentali per la tutela delle minoranze in Alto Adige sono: la dichiarazione di appartenenza linguistica: quale presupposto per assicurare la concreta tutela dei gruppi; il requisito del bilinguismo per l'accesso a funzioni e cariche nei settori pubblici; l'equiparazione delle lingue: in regione l'uso della lingua tedesca è equiparato a quella italiana, anche nei rapporti con la P.A. (art. 99 statuto); il sistema della proporzionale linguistica (proporzionale etnica): meccanismo che riconosce ai tre gruppi linguistici il diritto di essere rappresentati proporzionalmente alla propria consistenza numerica in alcuni settori della vita politica, sociale ed economica.

Tutela minoranze in Provincia di Trento In PAT la tutela è meno ampia che in Alto Adige: non si applica il principio della proporzionale etnica. Le nuove disposizioni introdotte dalla riforma del 2001 a tutela delle minoranze linguistiche trentine, specificate con apposite norme di attuazione sono queste: una rappresentanza ladina in consiglio provinciale (per i comuni ladini della valle di Fassa); la garanzia statutaria di idonei stanziamenti provinciali per tutela e sviluppo delle tre minoranze; la facoltà di impugnare al TAR di Trento (da consiglieri regionali, provinciali o comunali) gli atti lesivi della parità; l'estensione della previgente disciplina statutaria di tutela e valorizzazione culturale dei ladini anche a mocheni e cimbri.

Competenza legislativa esclusiva In una serie di materie la regione e la provincia hanno il potere esclusivo di legiferare rispettando solo i limiti di carattere generale (limiti di cui all’art. 4 dello statuto, tra cui la tutela delle minoranze linguistiche). Una sintesi delle competenze primarie di maggior rilievo vede: a livello regionale: accanto alla competenza sui propri uffici e sul proprio personale, l'ordinamento degli enti pararegionali e locali, degli enti sanitari, delle cam.comm. a livello provinciale: l'ordinamento provinciale e il personale, l'ordinamento finanziario, l'urbanistica e le espropriazioni - tutela dell'ambiente – artigianato - edilizia pubblica - viabilità e opere pubbliche - comunicazioni e trasporti – turismo - agricoltura e foreste - caccia e pesca -assistenza sociale - formazione professionale - scuola materna - assistenza e l'edilizia scolastica (> art. 8 St.).

Competenza legislat. secondaria Competenza secondaria o concorrente : il legislatore regionale e provinciale deve rispettare, oltre che i limiti stabiliti per l'esercizio delle competenze esclusive, anche i principi fondamentali stabiliti dallo Stato nelle proprie leggi (leggi quadro o cornice). Rientrano in questo tipo di competenza: a livello regionale: l'ordinamento delle istituzioni assistenziali; l'ordinamento degli istituti di credito a carattere regionale; l'istituzione di tributi regionali nelle materie di competenza regionale (art. 73 statuto); a livello provinciale: la finanza locale (art. 80 statuto), la polizia locale, commercio e apprendistato, istruzione elementare e secondaria, controllo sul collocamento, spettacoli ed esercizi pubblici, incremento della produzione industriale, utilizzo delle acque pubbliche, attività sportive, l'igiene e la sanità, (> elenco nell’art. 9 Statuto).

Art. 47 Statuto e art. 105 Dolo la riforma statutaria del 2001, l'art. 47 dello statuto attribuisce alle sole province autonome la nuova e importante competenza legislativa per la disciplina elettorale e sulla forma di governo della provincia (competenza ampia). riconducibile alle tipologie generali sopra indicate, perché il suo esercizio è soggetto a un regime meno vincolato. In base all'articolo 105 dello statuto, fino a quando la provincia o la regione non abbiano legiferato nelle materie di loro competenza - si continuano ad applicare le leggi dello Stato; norma di attuazione: art. 2 D.lgs. n. 266/1992, in materia di rapporti fra leggi statali e locali: la nuova legislazione di principio approvata dallo Stato, nei settori di competenza provinciale, non intacca la disciplina normativa vigente nella provincia e nella regione che disponga in modo contrastante. (tempo sei mesi per adeguare le proprie leggi ai nuovi principi).

Funzioni amministrative La disciplina statutaria fissa alcuni principi generali (artt. 16 e 18): vige il principio del parallelismo delle funzioni e cioè della corrispondenza fra funzione legislativa e amministrativa: regione e provincia nelle stesse materie in cui hanno facoltà di approvare leggi esercitano anche le competenze amministrative; per l'individuazione delle funzioni amministrative, occorre far riferimento alle singole norme di attuazione e alla legislazione di settore; la funzione amministrativa provinciale copre settori più ampi rispetto a quelli corrispondenti alle competenze legislative, specie dopo l’emanazione della l.p. n. 3 del 2006; ma la riforma del titolo V della Costituzione in relazione all'esercizio della funzione amministrativa (art. 118 Cost.) non sembra immediatamente applicabile in Trentino - Alto Adige, tuttora incentrato su un forte ruolo svolto dalle province.

Organizzazione Presso la regione e presso ciascuna delle due province autonome operano tre organi fondamentali, che sono quelli tipici dell'ordinamento regionale (artt. 24 e 47 statuto): un organo assembleare, cui è affidata la funzione legislativa e alcune altre competenze generali di indirizzo e controllo politico: è il consiglio; un organo monocratico la cui nomina (salvo il presidente della regione che viene comunque eletto dal consiglio regionale) può essere: elezione popolare diretta oppure elezione da parte del consiglio provinciale), con funzioni di legale rappresentanza, di indirizzo e di direzione delle giunte e dell'intera amministrazione: è il presidente; un organo collegiale, con compiti nell'ambito delle funzioni esecutive e amministrative: è la giunta.

Consiglio regionale e provinciali Sono gli organi rappresentativi delle rispettive comunità ed esercitano, nei loro ambiti di competenza, la funzione legislativa e altre funzioni tradizionalmente attribuite ad essi. Per quanto riguarda la loro composizione e formazione occorre distinguere: il consiglio regionale non è eletto, ma è la sommatoria dei due consigli provinciali di Trento e di Bolzano. E' quindi composto da 70 consiglieri (art. 25, primo comma, statuto); i 2 consigli provinciali sono eletti dal popolo ogni cinque anni con elezioni separate e sistemi distinti, in base alle rispettive leggi elettorali. Il sistema elettorale per l'elezione del consiglio provinciale di Trento è disciplinato dalla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 . Le funzioni sono essenzialmente riconducibili: alla funzione legislativa; alle funzioni di indirizzo e controllo politico, svolte attraverso gli strumenti regolamentari tipici del diritto parlamentare (mozioni, interrogazioni, o.d.g., ecc.).

Giunta regionale e provinciali Svolgono funzioni esecutive e amministrative (artt. 44 e 54 statuto), anche di tipo normativo (regolamentare). La giunta provinciale (art. 50 statuto): è composta dal presidente e da un numero variabile di assessori: le modalità di elezione sono stabilite dalla L.P. sulla forma di governo (art. 47 statuto). Pertanto in Provincia di Trento il presidente è eletto direttamente dal popolo e contestualmente al consiglio. Gli assessori sono nominati dal presidente, in parte anche fuori dal consiglio. L'incarico è incompatibile con quello di consigliere. Il viceP è scelto fra consiglieri provinciali. le attribuzioni delle giunte (art. 44 e 54 statuto): funzioni esecutive, e quindi la funzione di amministrazione del personale, uffici, patrimonio e affari amministrativi (organizzazione PAT: dipartimenti – servizi – uffici); approvazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi; vigilanza e tutela su atti e organi dei comuni e altri enti locali: solo controllo sugli organi.

Presidente regione e province il presidente della regione eletto dal consiglio regionale fra i suoi componenti (art. 36 statuto); il presidente della provincia eletto con le modalità stabilite da l.p. sulla forma di governo: questa legge può stabilire l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente (art. 47 St.). attribuzioni dei presidenti: ai presidenti della regione e delle province è attribuito un ruolo di rappresentanza, di impulso e di indirizzo. Fra le attribuzioni: rappresentanza dell'ente e indirizzo della politica locale; scelta degli assessori e ripartizione degli affari; promulgazione delle leggi (art. 55, c. 4, statuto); emanazione regolamenti della giunta (artt. 43 e 53 St.); i presidenti delle province adottano provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse di popolazioni di due o più comuni e l'esercizio di una serie di attribuzioni quale autorità di pubblica sicurezza (artt. 20 e 52).