DIRITTO ALLA SALUTE e ORGANIZZAZIONE SANITARIA
Diritto alla salute – art. 32 Cost. Nel 1948 la Costituzione italiana riconosce con una norma programmatica, il diritto alla salute: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. diritto alla salute (diritto erga omnes) = diritto assoluto a livello individuale, nonché interesse legittimo della collettività (con le implicazioni d’ordine sociale ed ambientale). Nel secondo comma si afferma la tutela del diritto di libertà individuale e la difesa della dignità umana. Rispetto alla tutela della salute degli indigenti, la norma ha carattere precettivo ed è immediatamente applicabile.
Che cos’è la salute ? L’ O.M.S. definisce la salute come “ uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermità. Il possesso del migliore stato di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione economica e sociale. I Governi hanno la responsabilità della sanità dei loro popoli e devono prendere le misure sanitarie e sociali appropriate.“ Compito dello Stato = prevenzione e limitazione delle situazioni di non-benessere, che possono impedire al soggetto una vita dignitosa. Il diritto alla salute rappresenta, quindi, uno dei diritti fondamentali della persona, diritto che ne riconosce la dignità. Diritti connessi riconosciuti alla persona malata: il diritto alla vita, diritto alla riservatezza, il diritto a non subire discriminazioni, il diritto ad essere adeguatamente informato, il diritto ad esprimere il proprio consenso informato.
Principi costituzionali: La Costituzione con gli artt. 2, 3 e 32, tutela l’individuo nel suo bisogno di personalità e socialità. Nello specifico: a) il diritto alla salute = fondamentale diritto dell’individuo. Salute come situazione soggettiva da tutelare contro tutti gli elementi nocivi ambientali o a causa di terzi; b) salute = fondamentale diritto verso lo Stato chiamato a predisporre strutture e mezzi idonei, ad attuare programmi di prevenzione, di cura, di riabilitazione (diritto sociale); c) art. 32 garantisce il diritto di libertà individuale tale che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge“; inoltre, si sottolinea pure la gratuità delle prestazioni sanitarie a favore degli indigenti; d) la tutela della salute è, per l’art. 3 della Costituzione, uno strumento di elevazione della dignità sociale dell’individuo e quindi costituisce interesse della collettività; e) diritto soggettivo all’ambiente salubre (quale bene immateriale unitario riconosciuto da Corte Cost. e Cassazione)
Ministero della salute Il Ministero della sanità è stato istituito nel 1958, e riordinato con D. lgs. 266/96 con lo scopo dichiarato di provvedere alla tutela della salute pubblica. Con legge n. 317 del 2001 è stato istituito e rinnovato il Ministero della salute che esercita i compiti riservati allo Stato in materia di tutela della salute umana (nei 3 momenti fondamentali della prevenzione, cura e riabilitazione), di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti. L’organizzazione del Ministero è oggi articolata in quattro dipartimenti, ai sensi del DPR 189/2006: dipartimento della qualità (in cui opera la direzione generale delle risorse umane e professioni sanitari); dipartimento dell’innovazione; dipartimento della prevenzione e della comunicazione; dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.
Servizio sanitario nazionale Legge n. 833 del 1978– legge di riforma sanitaria A fronte del pregresso sistema incentrato su una miriade di enti differenziati tra loro e rivolti prevalentemente alla cura si realizza la quasi totale pubblicizzazione delle strutture di offerta dei servizi sanitari, introducendo alcuni principi: principio di universalità della tutela sanitaria garantita a tutti; principio di unicità del soggetto istituzionale referente e garante delle prestazioni sanitarie: nasce il SSN e le USL; principio di uguaglianza dei destinatari delle prestazioni in capo ai quali si configura un diritto pubblico soggettivo alla tutela della salute; di socialità per cui le prestazioni non sono solo di cura, ma anche di prevenzione e di controllo.
Riforma bis Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 - riordino della disciplina sanitaria e riassetto istituzionale del SSN, dimostratosi inefficiente sotto vari aspetti. Cardini della riforma sono: la definizione dei livelli di assistenza uniformi sul territorio nazionale; l’attribuzione di maggiori responsabilità gestionali alle regioni; l’aziendalizzazione delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, con autonomia gestionale, patrimoniale e contabile, e con gestione privatistica; un nuovo modello di finanziamento, a livello di spesa complessiva in cui gli obiettivi programmatici sono determinati in funzione delle risorse disponibili; la competitività tra pubblico e privato, per garantire miglioramento qualitativo delle prestazioni offerte; la partecipazione del cittadino, alla fase gestionale ed organizzativa del SSN, mediante l’applicazione dei principi della legge n. 241 del 1990.
Carta dei servizi e indicatori Nel 1995, allo scopo di realizzare un concreto miglioramento gestionale del SSN è stata istituita e realizzata la CARTA DEI SERVIZI SANITARI, consistente in un decalogo operativo e programmatico adottato da ogni struttura sanitaria, ispirato ai principi di riforma della P.A.: (partecipazione, efficienza ed efficacia; informazione e trasparenza; qualità; valutazione, tutela dei diritti dei cittadini/utenti). Con D.M. 24 luglio 1995 sono stati definiti alcuni indicatori di efficienza e qualità: rappresentano informazioni selezionate allo scopo di misurare i cambiamenti che si verificano nei fenomeni osservati e, conseguentemente, di orientare i processi decisionali ai vari livelli. Controllo di gestione Decentramento: passaggio fondamentale dell’attuazione della riforma sanitaria è rappresentato dal D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale sono stati ripartiti i compiti e le funzioni amministrative tra Stato e regioni in materia sanitaria.
Riforma ter: D.lgs. n. 229 del 1999 ruolo ancor più rafforzato delle Regioni: proposte per piano sanitario nazionale, disciplinano suddivisione in distretti, finanziamento, vigilanza e controlli; rafforzamento del ruolo dei comuni nella fase di programmazione: la concertazione con gli enti locali si sviluppa a vari livelli; partecipazione dei cittadini: cresce l’autonomia decisionale degli utenti che partecipano all’attività di programmazione; integrazione socio-sanitaria: rientrano in tale ambito le prestazioni sanitarie che devono essere erogate parallelamente alle attività di assistenza sociale tese a supportare le persone in stato di bisogno; aziendalizzazione del sistema sanitario: le ASL sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; le ASL si articolano in distretti per assicurare i servizi di assistenza primaria; accreditamento istituzionale (attestazione di qualità); individuazione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle strutture accreditate: finanziamento calcolato in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, e la remunerazione in base a tariffa predefinita dal Ministero e dalla regione; riforma della dirigenza sanitaria; - formazione continua.
Nuova impostazione del SSN Articolo 1, comma 3, della legge n. 833 del 1978: “Il SSN è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzioni di condizioni individuali o sociali, e secondo modalità che assicurino l’uguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione del SSN compete allo Stato, alle regioni, agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.” La definizione è integrata dalla riforma ter 229/99 che definisce il SSN quale “complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali, e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale”. Pertanto, la distribuzione delle funzioni organizzative tra i diversi livelli di governo promossa dalla riforma Bindi (D.lgs. 229/99) è stata improntata al principio di sussidiarietà verticale: la Regione diventa sempre più il fulcro organizzativo.
Salute nel nuovo titolo V Cost. La tendenza alla regionalizzazione del SSN trova conferma a livello costituzionale nella l.cost. 3/2001 : nel nuovo articolo 117, la tutela della salute rientra negli ambiti di legislazione regionale concorrente. La riforma costituzionale attribuisce alle regioni il compito più considerevole di definire le linee di politica sanitaria, sia pure nel rispetto dei principi della legge cornice. Alla competenza esclusiva dello Stato rimane la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, tra i quali rientra il diritto alla salute (art. 117, comma 2 lett. m). PIANO SANITARIO: principale strumento di programmazione sanitaria attraverso cui vengono definiti gli obiettivi da raggiungere attraverso l’individuazione di attività e strategie strumentali alla realizzazione delle prestazioni istituzionali del SSN. Con il PSN in particolare devono essere definiti i LEA che il SSN assicura a tutti i cittadini. Entro 150 giorni dall’entrata in vigore del PSN le regioni devono adottare il piano regionale.
U.S.L. L’art. 10 della legge n. 833 del 1978 dispone: “…alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull’intero territorio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie locali”, e ancora, l’USL è “il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni singoli o associati, e delle comunità montane, i quali in un ambito territorialmente determinato assolvono ai compiti del SSN, indicati nella legge stessa”. In qualità di strutture operative dei comuni, le USL disegnate dal legislatore del ’78 hanno un ambito territoriale ristretto per servire un bacino d’utenza dai 50.000 ai 200.000 abitanti. Al fine di garantire l’interazione “territorio-servizi-individui”, ovvero tra dimensione sanitaria e dimensione sociale, l’apparato organizzativo della USL può articolarsi in distretti sanitari intesi come strutture tecnico funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento. Anche gli organi previsti dalla legge 833/78 (Assemblea generale; comitato di gestione e relativo Presidente; collegio dei revisori), evidenziavano il forte legame della USL con gli enti territoriali.
A.S.L. (aziendalizzazione) L’art. 3 del D.lgs, 502/1992 definisce l’USL come azienda dotata di: personalità giuridica pubblica; autonomia organizzativa; autonomia amministrativa; autonomia patrimoniale e contabile; autonomia gestionale; autonomia tecnica. Nella nuova formulazione dell’art. 3 del D.lgs. 502/1992, introdotta dal D.lgs. 229/1999 l’aziendalizzazione delle USL, avviata con il decreto del 1992, subisce una accelerazione. Infatti, il comma 1bis dell’art. 3 non si limita a definire le USL come aziende con personalità giuridica pubblica, ma le configura quali centri di imputazione di autonomia imprenditoriale. Trova affermazione la più ampia forma di autonomia giuridica: quella goduta dalle persone fisiche e giuridiche, secondo i dettami del codice civile, di perseguire i propri interessi, sfruttando gli strumenti e l’organizzazione imprenditoriale.
Organi dell’Azienda La nuova formulazione dell’art. 3 del D.lgs. 502/1992, introdotta dal D.lgs. 229/1999, ristruttura l’assetto degli organi della AUSL prevedendo: - il Direttore generale , coadiuvato da un Direttore amministrativo, da un Direttore sanitario e dal Consiglio dei sanitari; - il Collegio sindacale (al posto del precedente Collegio dei revisori) composto di 5 membri. Al Direttore generale competono tutti i poteri di gestione, ovvero di rappresentanza legale dell’azienda USL, nonché poteri di verifica, anche attraverso l’istituzione di un apposito servizio di controllo interno, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate e dall’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Altri poteri introdotti dal D.lgs. 229/1999 imputano al Direttore generale la responsabilità della gestione complessiva dalla quale discendono ampie competenze operative e direzionali (es.: l’adozione dell’ atto aziendale di diritto privato, che segna l’individuazione dell’azienda sanitaria quale struttura dotata di autonomia imprenditoriale, nonché la nomina dei responsabili delle strutture operative dell’azienda.
Funzioni dell’ Azienda USL Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.lgs. 502/1992, come modificato dal 229/99, le regioni, attraverso le aziende USL provvedono ad assicurare, nel proprio ambito territoriale, i livelli uniformi di assistenza definiti nello standard minimo dalla programmazione nazionale ed eventualmente rielaborati nei piani sanitari regionali. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza , i servizi e le prestazioni garantite dal SSN a tutti i cittadini. I livelli essenziali di assistenza sono stati definiti con D.P.C.M. del 2001 e riformulati con DPCM 23.4.2008 che ha individuato le seguenti macroaree (5.700 tipologie): - prevenzione collettiva e sanità pubblica; - assistenza distrettuale; - assistenza ospedaliera.
Assetto organizzativo AUSL Il modello organizzativo-tipo dell’azienda USL, ovvero le strutture operative attraverso le quali essa provvede all’erogazione dell’assistenza sanitaria sono: distretti sanitari di base; dipartimenti di prevenzione; presidi ospedalieri. Spetta alla regione (e P.A.T.) la determinazione dei principi organizzativi e strutturali dell’AUSL in relazione: all’articolazione del territorio regionale in aziende USL; all’articolazione delle aziende USL in distretti; all’istituzione e all’organizzazione nell’ambito delle aziende USL dei dipartimenti di prevenzione; alla costituzione dei presidi ospedalieri in aziende.
Distretto Il ruolo del distretto, come articolazione organizzativo-funzionale dell’azienda USL sul territorio, concepita allo scopo di garantire un sistema di intervento sanitario di risposta ai bisogni sanitari della popolazione, viene notevolmente potenziato dalla riforma sanitaria ter che gli riconosce autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio dell’AUSL. Il distretto garantisce (ad una popolazione minima di almeno 60.000 abitanti): assistenza specialistica ambulatoriale; attività o servizi per prevenzione e cura delle dipendenze; attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia; attività o servizi rivolti a disabili ed anziani; attività o servizi di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.); attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale.
Dipartimento di prevenzione Il dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell’azienda USL, istituita e organizzata da ciascuna Regione allo scopo di: garantire la tutela della salute collettiva; perseguire obiettivi di promozione della salute; agire per la prevenzione delle malattie e della disabilità; operare per il miglioramento della qualità della vita. Promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, garantendo le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e di sanità pubblica, anche a supporto dell’autorità sanitaria locale: profilassi delle malattie infettive e parassitarie; tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari dell’inquinamento ambientale; tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; sanità pubblica veterinaria; tutela igienico-sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative; tutela della salute nelle attività sportive.
Presidi ospedalieri - Aziende I presidi ospedalieri sono, ex art. 4, comma 9, del D.lgs. 502/1992, gli ospedali non costituiti in azienda ospedaliera. In qualità di strutture dell’azienda USL essi godono di un’autonomia ridotta rispetto a quella delle aziende ospedaliere: autonomia a livello direttivo e autonomia economico-finanziaria con la tenuta di una contabilità separata ma interna al bilancio dell’AUSL Le aziende ospedaliere sono gli ospedali scorporati dall’AUSL e costituiti in aziende autonome dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale (bilancio autonomo). Spetta alla regione trasmettere al Ministro della salute le proprie indicazioni sulla base delle quali il Ministro, previa verifica della sussistenza dei requisiti, formula proposte da inoltrare al Consiglio dei Ministri che individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera.
Integrazione socio-sanitaria L’articolo 3 septies D.lgs. 229/1999, definisce l’integrazione socio-sanitaria come: “il momento grazie al quale bisogni di salute della persona, che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale possono essere soddisfatti mediante percorsi assistenziali integrati tra dimensione sociale e dimensione sanitaria.” Le prestazioni sociosanitarie comprendono: prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (attività finalizzate alla promozione della salute: prevenzione e rimozione delle patologie): competenza AUSL e a carico; prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (tutte le attività volte a supportare la persona in stato di bisogno con problemi di disabilità o di emarginazione): competenza dei Comuni con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini; prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, erogate dalle AUSL e sono a carico del FSN. Le aree di integrazione sociosanitaria definite con D.M. del 2001 sono: materno-infantile; disabili; anziani e persone non autosufficienti; dipendenze; patologie psichiatriche; patologie per infezioni da HIV; pazienti terminali.
Tutela della salute in PROVINCIA di TRENTO
L.P. n. 16/2010 In Provincia di Trento le funzioni in materia sanitaria sono state recentemente ridisciplinate con l.p. n. 16 del 2010 (abroga l.p. 10/93), recante: “Tutela della salute in Provincia di Trento.” La normativa è stata emanata nell’ambito della competenza legislativa secondaria (o concorrente) riconosciuta dall’art. 9, punto 10), dello Statuto di autonomia, in osservanza quindi dei principi contenuti nella legge n. 833 del 1978, come riformata dal D.lgs. 502/1992, e successivamente, dal D. lgs. 229/1999. La l.p. 16/10 è stata emanata anche tenendo conto delle Norme di Attuazione dello Statuto di cui al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, modificate con D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.
SSP A norma dell’articolo 2, comma 1, il Servizio Sanitario Provinciale è costituito “dal complesso delle risorse umane, dei servizi, delle attività, delle strutture, delle tecnologie e degli strumenti destinati, in modo coordinato ed integrato, alla tutela e promozione della salute dei cittadini, mediante la prevenzione, incluse la sicurezza alimentare e la sanità animale, la diagnosi, la cura, l’assistenza e la riabilitazione.” Ai sensi dell’art. 2, comma 2, concorrono al funzionamento del SSP: “gli enti locali, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, i professionisti convenzionati per l’assistenza territoriale, i soggetti pubblici accreditati e privati convenzionati gestori di servizi ed erogatori di prestazioni, le associazioni di volontariato. Importante, anche per la professionalità dell’E.P., l’art. 5, comma 3: “La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini al processo decisionale in ordine agli interventi diagnostici, terapeutici e assistenziali che li riguardano; assicura il diritto alla corretta informazione rispetto alla propria situazione di salute, secondo quanto previsto dalla normativa sul consenso informato, il diritto alla riservatezza, al rispetto delle convinzioni religiose o spirituali e alla tutela della dignità della persona con riferimento specifico alle persone particolarmente vulnerabili”
Funzioni della Giunta prov.le Alla Giunta provinciale sono riservate le seguenti funzioni in materia sanitaria (art. 7): atti di indirizzo e programmazione provinciale; gestione del fondo sanitario provinciale e del fondo per l’assistenza integrata (definisce le tariffe e le compartecipazioni alla spesa); emana direttive per organizzazione e gestione dell’Azienda sanitaria; garantisce i livelli essenziali di assistenza (LEA) e determina quelli aggiuntivi; stabilisce criteri di valutazione dell’efficienza e della qualità del SSP; disciplina l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria in strutture e l’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti; autorizza l’istituzione e la soppressione di attività e servizi sanitari; vigila su regolarità e sicurezza delle attività sanitarie. L’articolo 11, comma 3, riconosce al Sindaco e al Presidente della Provincia le attribuzioni previste dalle leggi quale autorità sanitaria locale.
Personalità giuridica pubblica L’articolo 27 della legge prevede l’istituzione di una sola AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale (gestionale, amministrativa e contabile). L’Azienda svolge la propria attività in conformità al piano sanitario provinciale (triennale), alle direttive della G.P. e ai piani di finanziamento. L’articolo 28 prevede la nomina del Direttore Generale da parte della Giunta Provinciale con contratto di diritto privato, quinquennale, a favore di una persona con qualifica dirigenziale ed esperienza di almeno 5 anni di direzione tecnica o amministrativa maturata in strutture pubbliche o private. Al Direttore generale spettano la legale rappresentanza dell’azienda e l’esercizio delle funzioni inerenti alla gestione dell’azienda e all’adozione dei relativi provvedimenti.
Organi dell’Azienda Gli organi dell’Azienda sono: Direttore generale, Consiglio di direzione e Collegio sindacale (art. 27). Atti fondamentali della programmazione economico-finanziaria dell’Azienda: bilancio di previsione; programma annuale delle attività; bilancio di esercizio; bilancio di missione. L’articolo 31 definisce l’articolazione organizzativa fondamentale: a) dipartimento di prevenzione; b) distretti sanitari; c) servizio ospedaliero provinciale. La legge elenca nei vari articoli successivi tutte le competenze previste per ogni articolazione organizzativa: importanti sono gli articoli 32, 33 e 34.
Art. 32 – Dipartimento prevenzione 1. Il dipartimento di prevenzione garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo gli obiettivi di promozione della salute, di prevenzione delle malattie e delle disabilità e di miglioramento della qualità della vita. A tal fine svolge azioni volte a individuare, rendere note e rimuovere le cause di rischio per la salute di origine ambientale, umana e animale. 2. Il dipartimento di prevenzione svolge le seguenti attività, anche a supporto dell'autorità sanitaria locale: a) prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie; b) tutela dai rischi sanitari connessi con l'inquinamento ambientale; c) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati; d) sorveglianza, prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; e) salute animale e igiene urbana veterinaria; f) sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori; g) sorveglianza e prevenzione primaria delle malattie croniche; h) sorveglianza e prevenzione nutrizionale; i) valutazione medico-legale degli stati di disabilità; j) promozione e coordinamento di azioni di educazione alla salute.
Art. 33 – Distretti sanitari 1. Costituiscono l'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda. Garantiscono i servizi di assistenza sanitaria primaria e attuano la gestione integrata di attività sociali e sanitarie > lp.13/07 2. Iindividuati con deliberazione della Giunta provinciale. L'ambito territoriale di ogni distretto coincide con il territorio di una o più comunità lp. 3/06 3. Nell'ambito territoriale del distretto sono garantite in particolare: l'assistenza primaria, assicurando la continuità assistenziale; l'assistenza specialistica ambulatoriale; l'attività e servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, donna, famiglia; l'attività e i servizi farmaceutici; l'attività e i servizi di assistenza domiciliare integrata; l'attività e i servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale; l'attività e i servizi di salute mentale; l'attività e i servizi psicologici; l'attività e i servizi per la prevenzione e la cura delle dipendenze; l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
Art. 34 – Servizio ospedaliero provinciale 1. E' istituito il servizio ospedaliero provinciale, costituito dagli ospedali pubblici individuati nel piano provinciale per la salute, coordinati in un'unica rete secondo criteri di sussidiarietà ed efficienza. 2. Nell'ambito del servizio ospedaliero provinciale sono erogate prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, in regime di ricovero e ambulatoriale. Di norma le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono assicurate in forma integrata con i servizi territoriali. 3. A ogni struttura o gruppo di strutture ospedaliere è preposto un direttore nominato dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio ospedaliero, tra i dirigenti medici con specifica competenza in materia di organizzazione, con incarico di durata non superiore a quella prevista per l'incarico del direttore proponente. Il direttore risponde del funzionamento della struttura o del gruppo di strutture ospedaliere cui è preposto al direttore del servizio ospedaliero provinciale.
Art. 21 – Integrazione socio-sanitaria 1. La Provincia, assieme ai comuni e alle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, e secondo i principi stabiliti dalla legge provinciale sulle politiche sociali e dall'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi finalizzati a soddisfare i bisogni di salute della persona che necessitano dell'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale, allo scopo di garantire la continuità curativa e assistenziale nelle aree materno-infantile, anziani, disabilità, salute mentale e dipendenze. 2. La Giunta provinciale adotta in ogni distretto sanitario moduli organizzativi integrati con i servizi sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del cittadino, attraverso l'istituzione di punti unici provinciali di accesso. I punti unici garantiscono all'utente e alla sua famiglia il principio della libertà di scelta in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi. Alla costituzione dei punti unici si provvede con deliberazione della Giunta provinciale, che individua inoltre distinti percorsi terapeutici e di sostegno volti a soddisfare il bisogno socio-sanitario a seconda che abbia natura sanitaria a rilievo sociale, sociale a rilievo sanitario o a elevata integrazione sanitaria. L'accesso ai servizi a elevata integrazione sanitaria avviene per mezzo delle unità valutative multidisciplinari, che accertano lo stato di bisogno nelle aree indicate nel comma 1 e definiscono il progetto individualizzato d'intervento. In prima applicazione la deliberazione attuativa è adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Il comma terzo fissa le competenze della Giunta provinciale in merito alle UVM e alla adeguata formazione del personale dell’area socio-sanitaria.