La perizia per il GIP Marco Pingitore Psicologo-Psicoterapeuta, Criminologo Udine, 11 aprile 2015
Conferimento dell'incarico Art. 226 c.p.p. co. 1 (Giuramento del Perito) Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali. Art. 497 c.p.p. co.2 (Giuramento del Testimone) Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Premessa Il Giudice si occupa della Testimonianza, il Perito del Testimone.
Carta di Noto Art. 4 Carta di Noto (III, 2011) La valutazione psicologica non può avere ad oggetto la ricostruzione dei fatti o la veridicità di quanto raccontato dal minore che spettano esclusivamente all’Autorità Giudiziaria. L’esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.
Carta di Noto Art. 6 Carta di Noto (III, 2011) L’accertamento sulla idoneità a testimoniare deve precedere l’audizione del minore. Tale accertamento va condotto evitando di sollecitare la narrazione sui fatti per cui si procede.
Carta di Noto Art. 8 Carta di Noto (III, 2011) Non è metodologicamente corretto esprimere un parere senza aver esaminato il minore e gli adulti di riferimento, salvo che non ve ne sia la rituale e materiale possibilità, dando conto in tal caso delle ragioni dell’incompletezza dell’indagine. Tale valutazione - allo scopo di identificare eventuali influenze suggestive esterne - non può prescindere dall’analisi dei contesti e delle dinamiche che hanno condotto il minore a riferire o rivisitare la propria esperienza.
Carta di Noto Art. 9 Carta di Noto (III, 2011) Il parere dell’esperto dovrà chiarire e considerare le modalità attraverso le quali, prima del proprio intervento, il minore ha narrato i fatti a familiari, P.G., magistrati ed altri soggetti. In particolare, dovrà dar conto: a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto; b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto; c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative); d) del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate.
Come procedere Lettura degli atti contenuti nel fascicolo (verbali SIT ecc.) Programmare chi incontrare e quando Videoregistrare tutti gli incontri Comunicare sempre e formalmente gli incontri peritali alle parti (PM e Avvocati) Dopo ogni incontro peritale stilare sempre il verbale
Primo incontro peritale Il primo incontro peritale dovrebbe essere svolto alla sola presenza del Perito e dei CCTTPP per esplicitare e condividere la propria metodologia scientifica.
Successivi incontri peritali Incontro con il denunciante; Incontro con i genitori/il genitore; Incontro con il presunto abusante solo ed esclusivamente se il presunto abuso è intrafamiliare Incontro con insegnanti solo se strettamente necessario
Memorandum di Ney Chi per primo ha sporto denuncia? Come è stata affrontata la denuncia? Chi è la persona coinvolta? Quale significato assume per ciascuno di essi la denuncia? Quali sono le loro rispettive motivazioni? Attraverso quale percorso è stata sporta la denuncia? I fatti denunciati, così come riportati dagli adulti, sono rimasti coerenti nel tempo? Quali comportamenti e reazioni delle parti sono associati alla denuncia?
Memorandum di Ney In quali occasioni essi si verificano? Quali sono i bisogni e i desideri insoddisfatti delle persone coinvolte (denunciati e denuncianti) Come esse hanno fatto fronte alla denuncia? Di quali risorse esse dispongono in relazione al problema? Quali sono le dinamiche interpersonali e comunicative del sistema familiare, e in particolare della coppia genitoriale? Esistono fattori ambientali che possono influenzare le parti coinvolte?
Incontri con il minore Regola fondamentale Negli incontri con il minore, il Perito non dovrebbe parlare dei presunti abusi. Compito del Perito non è verificare i fatti.
Quali tests psicologici somministrare? Test proiettivi potenzialmente contestabili perché soggettivi Non esistono tests per valutare la veridicità delle dichiarazioni e per valutare la compatibilità con l'abuso sessuale I tests proiettivi (Rorschach, carta e matita ecc.) possono essere utilizzati solo per valutare gli aspetti di personalità del minore, ma nulla o poco ci dicono sulla sua idoneità a testimoniare
Conclusioni peritali Il Perito dovrebbe rispondere in modo molto preciso ai quesiti posti dal GIP Se non può rispondere ad uno o a più quesiti, dovrebbe motivarlo L'idoneità a testimoniare del minore dovrebbe essere valutata non solo in senso astratto, ma specificatamente sui presunti abusi Il minore potrebbe ricordare perfettamente la festa del suo compleanno di due anni fa, mentre il suo ricordo potrebbe essere poco accurato sui presunti abusi. E viceversa.
Elaborato peritale Indice Incarico Atti consultati Metodologia scientifica Descrizione dettagliata degli incontri Parte dedicata alla psicodiagnostica Considerazioni conclusive Risposta ai quesiti peritali Bibliografia
Idoneità a testimoniare (secondo Fornari) Il testimone è idoneo a rendere testimonianza: nel senso che nei suoi meccanismi psichici non si ravvisa, da un punto di vista clinico, alcun processo che possa inficiare precisione, obiettività, serenità di percezione, di conservazione e di rievocazione (con tutte le riserve insite in ogni discorso che riguardi i ricordi). Il che non significa che egli dica o abbia detto la verità. Può benissimo darsi che egli non la voglia dire, che sia un bugiardo, un calunniatore, un diffamatore. Affermare che egli è idoneo significa solo dire che egli, se vuole, è in grado di dire la verità attraverso una narrazione e una rievocazione espositiva libere da funzionamenti mentali immaturativi, conflittuali o patologici. Ne consegue che anche uno psicotico, il cui funzionamento mentale relativamente al fatto narrato è conservato, può essere ritenuto idoneo a rendere testimonianza.
Non idoneità a testimoniare (secondo Fornari) Il testimone non è idoneo a rendere testimonianza: perché nel suo funzionamento mentale sono presenti alterazioni patologiche della memoria, del pensiero, della percezione, dell'affettività e di altre funzioni psichiche, tali da inficiare del tutto la sua possibilità di dire il vero, quand'anche egli lo voglia.