DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE - traducono sul piano dei rapporti privati il principio di eguaglianza: la regola secondo cui l’eguale va trattato in modo eguale.

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DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE - traducono sul piano dei rapporti privati il principio di eguaglianza: la regola secondo cui l’eguale va trattato in modo eguale e il diseguale in modo diseguale non avrebbe senso in assenza di criteri che permettono di distinguere l’eguale dal diseguale - impongono al soggetto titolare di un potere pubblico o privato di scegliere, distinguere, differenziare, di non esercitarlo in modo discriminatorio - irrilevanza della volontà del soggetto: “costituisce discriminazione…qualsiasi atto, patto o comportamento che produce un effetto pregiudizievole discriminando le lav. e i lav. in ragione del loro sesso” (art. 25 d. lgs. 198/06)

DISCRIMINAZIONE INDIRETTA Comparazione: gruppo; quale ambito di comparazione? (mansioni eguali/ di eguale valore; lav. della stessa unità prod./ di unità diverse); quali pools statistici rilevanti? (assunzioni: % di donne e uomini disponibili nel mercato del lavoro (candidati potenziali)/ candicati effettivi; promozioni: % di donne o uomini provvisti/ sprovvisti del requisito); quale ambito temporale della comparazione? (considerazione degli effetti distorisivi di discriminazioni precedenti) Valutazione dell’impatto negativo: criterio qualitativo/ quantitativo (prova statistica); nesso eziologico tra criterio e svantaggio (prova presuntiva) Giustificazioni: requisiti essenziali (nel caso concreto) allo svolgimento dell’attività lavorativa, purchè l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati appropriati e necessari. DISCRIMINAZIONE DIRETTA Comparazione: singolo/ gruppo Giustificazioni: nessuna; il soggetto può: - negare la differenza di trattamento - negare che la differenza di trattamento sia dovuta a criteri vietati, provando la sussistenza di altre differenze oggettive o soggettive che giustificano la differenza di trattamento Eccezioni: art. 27 co. 4 e 6 d. lgs. 198/06

CAMPO DI APPLICAZIONE: accesso al lavoro e alla formazione professionale (art. 27 d. lgs. 198/06); retribuzione (art. 28); condizioni di lavoro (art. 29; art. 15 st.lav.) PARZIALE INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA (art. 40): prova statistica (fatti indizianti di tipo oggettivo/ quantitativo; capacità probatoria di elementi fattuali esterni alla fattispecie discriminatoria; valutazione del giudice sull’attendibilità della prova statistica); presunzioni semplici (dal fatto noto – dati statistici - al fatto ignoto – discriminazione; assenza di prova diretta; assenza del requisito della gravità) AZIONI IN GIUDIZIO: azione cautelare (art. 38): delega alle organizzazioni sindacali o alla consigliera di parità prov. o reg.; azione ordinaria: intervento della consigliera di parità prov. o reg. o delega alla consigliera di parità prov. o reg. (art. 36 d. lgs. 198/06); azione contro le discriminazioni collettive: azione stragiudiziale (art. 37 co. 1), azione ordinaria (art. 37 co. 2), azione cautelare (art. 37 co. 4) della consigliera di parità reg. o naz. RIMEDI: nullità dell’atto (art. 15 st. lav.); ordine di cessazione del comportamento illegittimo e di rimozione degli effetti (art. 37 co. 4); adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni collettive (art. 37 co. 3); risarcimento danni anche non patrimoniali (art. 37 co. 3; ) SANZIONI: sanzione penale (art. 37 co. 5; 38 co. 4), revoca dei benefici (art. 41)