Nozioni di base sul sistema di prevenzione degli infortuni e le malattie professionali Dott. Barbara ALESSANDRINI MEDICO DEL LAVORO S.O.S. PREVENZIONE.

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Nozioni di base sul sistema di prevenzione degli infortuni e le malattie professionali Dott. Barbara ALESSANDRINI MEDICO DEL LAVORO S.O.S. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Gemona del Friuli - A.S.S. 3 ALTO FRIULI

Che cos’è un medico del lavoro? Un medico che studia le malattie che sono causate dal lavoro, per esempio la sordità da rumore, l’intossicazione da solventi, etc. Un medico che studia come di producono le “cose” (prodotti chimici, case, alimenti, eccetera) per capire se lavorando si producono anche pericoli per la salute

Dove lavoro? Cos’è la Prevenzione? Nel Servizio Sanitario pubblico, Dipartimento di Prevenzione, Struttura “Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro” (PSAL) Cos’è la Prevenzione? Un insieme di interventi fatti a monte, in anticipo, che possono evitare l'insorgere di una malattia o infortunio.

Come facciamo PREVENZIONE sul lavoro? RIDUCENDO IL RISCHIO “ALLA FONTE” (DOVE NASCE): per esempio cambiando gli agenti chimici nocivi in fabbrica, modificando una macchina pericolosa, isolando una macchina rumorosa.

Come facciamo PREVENZIONE sul lavoro? ADOTTANDO COMPORTAMENTI E ATTREZZI ADEGUATI: non bere o mangiare in fabbrica per non assumere sostanze inquinanti; usare gli indumenti (abiti) protettivi forniti dal datore di lavoro (guanti per non scottarsi, scarpe speciali, ecc.); seguire le istruzioni date dal “capo” (procedure operative).

Come facciamo PREVENZIONE sul lavoro? DOBBIAMO IMPEGNARCI IN PRIMA PERSONA A SEGUIRE LE REGOLE. La prevenzione funziona quando: il “boss” compra le macchine sicure e distribuisce i guanti anti-taglio, il dipendente non mette le mani dentro la macchina e usa i guanti anti-taglio.

LA FIGURA DEL MEDICO DI AZIENDA (CHIAMATO UFFICIALMENTE “medico competente”) E’ PREVISTA DALLA LEGGE ITALIANA: DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE

Che cosa fa un medico del lavoro? Visita i luoghi di lavoro: Identifica i pericoli per la salute presenti nel luogo di lavoro; prescrive particolari accorgimenti ambientali per evitare insorgenza/aggravamento di malattie Programma visite ed esami per i dipendenti

Che cosa fa un medico del lavoro? Visita le persone che lavorano e sono esposte a rischi per la salute e: identifica malattie o problemi che possono interferire con l’attività lavorativa (giudica l’IDONEITA’ ad uno specifico lavoro); prescrive particolari accorgimenti per evitare insorgenza/aggravamento di malattie

LE VISITE DEL MEDICO DEL LAVORO: 1) In ambulatorio = SORVEGLIANZA SANITARIA 2) In fabbrica/cantiere =SOPRALLUOGO

IL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE CHI SCEGLIE IL MEDICO COMPETENTE? IL DATORE DI LAVORO nomina il medico per l’effettuazione delle visite e altri compiti. DEVE NOMINARE SEMPRE IL MEDICO COMPETENTE? NO! Nei casi previsti dal decreto 81.

QUANDO il datore di lavoro DEVE NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE? IN PRESENZA DI LAVORAZIONI CHE PROVOCANO RISCHI PER LA SALUTE: Agenti fisici-> Art. 185 D.Lgs. 81/08 Rumore -> Art. 196 D.Lgs. 81/08; Vibrazioni -> Art. 204 D.Lgs. 201/08 Campi elettromagnetici -> Art. 211 D.Lgs. 81/08 Radiazioni ottiche artificiali -> Art. 218 D.Lgs. 81/08 Amianto -> Art.259 D.Lgs. 81/08; Agenti cancerogeni e mutageni artt. 242-243 D.Lgs. 81/08; Agenti chimici -> Art. 229 D.Lgs 81/08; %

QUANDO IL DATORE DI LAVORO DEVE NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE? Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza (Movimenti da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori) -> art. 168 c.2 e 3 D.Lgs. 81/08, Allegato XXXIII Videoterminali -> art. 176 D.Lgs. 81/08; Agenti biologici -> Art. 279-280 D.Lgs. 81/08; Lavoro notturno -> D.Lgs. 25/99 (sm); Silice -> L. 455/1943 e successive modificazioni ed integrazioni; Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B -> D.Lgs. 230/95 e sm.; Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro: L. 125/2001 art. 15 e successivo Provvedimento 16 marzo 2006 (ALCOL); Provvedimento 30 ottobre 2007 e accordo stato giorni 18 settembre 2008 (TOSSICODIPENDENZE).

CHE ATTIVITA’ SVOLGE IL MEDICO COMPETENTE OLTRE ALLE VISITE? SANITARIA: compilazione cartella sanitaria, predisposizione protocollo sanitario per tipo accertamenti e periodicità; consigli per primo soccorso e misure d’emergenza. CONSULENZA: collaborazione nella valutazione del rischio, esame sostanze e preparati utilizzati, schede di sicurezza, dispositivi di protezione (cuffie, scarpe, etc)

C) FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEI LAVORATORI SUI RISCHI PER LA SALUTE; CHE ATTIVITA’ SVOLGE IL MEDICO COMPETENTE OLTRE ALLE VISITE? C) FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEI LAVORATORI SUI RISCHI PER LA SALUTE; E SUL SIGNIFICATO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI FATTI SUL LAVORO D) PROMOZIONE DELLA SALUTE (AD ES. SUI RISCHI LEGATI AL CONSUMO DI ALCOL, TABACCO)

IL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE CHE ATTIVITA’ NON SVOLGE IL MEDICO COMPETENTE? NON PRESCRIVE LE MEDICINE PER LE MALATTIE DEI LAVORATORI, NON FA I CERTIFICATI PER GIUSTIFICARE LE ASSENZE DAL LAVORO, NON VISITA I LAVORATORI CHE NON SONO ESPOSTI A RISCHI PER LA SALUTE, NON PRESCRIVE ESAMI NON COLLEGATI AI RISCHI LAVORATIVI.

IL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41): IL LAVORATORE NON SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA PUO’ RICHIEDERE DI ESSERE VISITATO, SARA’ IL MEDICO COMPETENTE A VALUTARE SE LA RICHIESTA E’ CONGRUENTE CON LA PRESENZA DI RISCHI LAVORATIVI.

IL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE L’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41) COMPRENDE: VISITA MEDICA PREVENTIVA per constatare “l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”, VISITA MEDICA PERIODICA per controllare lo stato di salute dei lavoratori, di norma una volta l’anno, o con frequenza diversa, quando ritenuto opportuno dal medico competente, con motivazioni riportate nella valutazione dei rischi,

IL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE L’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41) COMPRENDE: VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE: sara’ il medico competente a valutare se la richiesta e’ congruente con la presenza di rischi lavorativi e con i disturbi lamentati dal lavoratore o con le sue patologie. VISITA MEDICA IN OCCASIONE DI CAMBIO MANSIONE VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (solo nei casi previsti: rischio amianto, cancerogeno, chimico,)

IL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE L’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41) COMPRENDE: VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO IN CASO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE PER PIU’ DI 60 GIORNI CONTINUATIVI (MALATTIA OD INFORTUNIO): ha lo scopo di accertare che la malattia o la lesione non abbiano modificato l’idoneità alla mansione specifica.

IL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE L’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41) COMPRENDE: VISITA MEDICA PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA: NOVITA’ introdotta dal D.Lgs. 106/09, visita medica che viene effettuata ad una persona che non è compresa nella definizione di lavoratore (art. 2 c.1) del decreto, cioè “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione,......).

IL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE NON ESISTONO: VISITE MEDICHE SU RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO AL MEDICO COMPETENTE: qualora il datore di lavoro ritenga che il lavoratore non sia più idoneo ad effettuare un’attività lavorativa, può richiedere il parere della COMMISSIONE MEDICO-LEGALE DELLA ASS territorialmente competente, NON PUO’ MAI RICHIEDERE AL MEDICO DI VISITARE IL LAVORATORE (vige il divieto ai sensi dell’art. 5 della legge 300/1970, Statuto dei Lavoratori)

IL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE NON SONO LEGITTIME: VISITE MEDICHE PER ACCERTARE STATO DI GRAVIDANZA TUTTE QUELLE VIETATE DALLA NORMATIVA VIGENTE VISITE EFFETTUATE QUANDO IL LAVORATORE E’ ASSENTE PER MALATTIA/INFORTUNIO

IL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE VISITE MEDICHE PREVENTIVE/PREASSUNTIVE PER ALCOOL E TOSSICODIPENDENZE (art. 41): DEVONO essere fatte solo per i lavoratori che svolgono le mansioni a rischio elencate dalla normativa (Provvedimento 16 marzo 2006 e 30 ottobre 2007). Questi accertamenti possono avvenire solo dopo che il medico abbia svolto un’attenta attività di informazione e verifica dell’avvenuto apprendimento da parte del lavoratore. Non sono previsti controlli alcolimetrici in sede preassuntiva (con etilometro).

IL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE OGNI VISITA COMPIUTA DAL MEDICO NELL’AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41) HA COME CONSEGUENZA: EMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’/NON IDONEITA’ (assoluta o temporanea) O IDONEITA’ CON PRESCRIZIONI ALLA MANSIONE TALE GIUDIZIO DEVE ESSERE SCRITTO E CONSEGNATO SIA AL DATORE DI LAVORO CHE ALL’INTERESSATO NEL CASO DI INIDONEITA’ TEMPORANEA DEV’ESSERE PRECISATO IL LIMITE TEMPORALE. AVVERSO I GIUDIZI DEL MEDICO COMPETENTE E’ PREVISTO IL RICORSO.

MALATTIE PROFESSIONALI ED INFORTUNI SUL LAVORO

Malattia professionale Patologia (=MALATTIA) causata dallo svolgimento di una attività lavorativa, determinata dall’esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo, ecc.).

Malattia professionale Il rapporto di causa-effetto è diluito nel tempo. La malattia può manifestarsi anche dopo vari anni di esposizione, magari quando l’attività che l’ha causata è già terminata.

ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE PROFESSIONALI E’ affidata all’INAIL, copre la responsabilità civile -> risarcimento del danno economico. Non tutela dalla responsabilità penale, quindi quando il datore di lavoro viene condannato (lesioni personali) l’INAIL ha diritto di rivalersi su di esso per le somme erogate per risarcimento (regresso).

ANDAMENTO DELLE DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI: progressivo calo delle denunce di ipoacusia da rumore, aumento delle patologie da sovraccarico biomeccanico. Malattie professionali INAIL 2006 Industria e Servizi. Distribuzione per patologie (Rapporto Annuale INAIL 2007)

Malattie professionali denunciate in FVG 2008

L'assicurazione INAIL copre le malattie professionali dovute all'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o di materiali o di fattori negativi presenti nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa.

MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE E NON Le malattie professionali assicurate nell’industria e in agricoltura, sono elencate in un’apposita lista e si definiscono come “tabellate”.

MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE E NON Una malattia che è ritenuta conseguenza dell’attività lavorativa può essere denunciata all’INAIL anche se non è compresa fra le malattie tabellate; in questo caso il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso documentazione, il rapporto causale tra l’attività professionale e la malattia.

COSA ELENCA LA TABELLA: MALATTIE (DIAGNOSI SECONDO UNA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE) LAVORAZIONI (TIPO DI LAVORO SVOLTO) Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione (anni trascorsi dalla fine dell’attività entro i quali si può richiedere risarcimento danno)

Esempio: MALATTIA = ERNIA DISCALE LOMBARE LAVORAZIONI: a) Attività svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura; b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci. INDENNIZZABILITA’: 1 ANNO

L’INAIL viene a conoscenza della malattia professionale tramite: IL PRIMO CERTIFICATO, REDATTO DA UN MEDICO (CURANTE, PRONTO SOCCORSO, COMPETENTE, PATRONATO, ETC.) IL LAVORATORE CONSEGNA AL DATORE DI LAVORO IL PRIMO CERTIFICATO IL DATORE DI LAVORO COMUNICA ALL’INAIL IL RICEVIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

LA VIGILANZA (PSAL) viene a conoscenza della malattia professionale tramite: IL REFERTO DI MALATTIA PROFESSIONALE, REDATTO DA UN MEDICO (CURANTE, PRONTO SOCCORSO, COMPETENTE, PATRONATO, ETC.). Il referto viene redatto quando il medico diagnostica una malattia con prognosi superiore a 40 giorni, o probabilmente insanabile, o che comporta la menomazione di un senso o di un organo. IL LAVORATORE NON GIOCA ALCUN RUOLO

INFORTUNIO SUL LAVORO DANNO ad una persona determinato dall’azione “violenta” (rapida, non diluita nel tempo) di un fattore esterno, improvviso e imprevisto. Le cause sono costituite da ogni «aggressione» esterna che danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore (non solo trauma ma anche l’infezione virale contratta in ospedale, sforzo che provoca uno strappo muscolare, evento drammatico che provoca un trauma psichico…)

INFORTUNIO SUL LAVORO L’infortunio deve avvenire in «occasione di lavoro», cioè fra l’attività lavorativa prestata dall’infortunato e l’incidente ci deve essere un rapporto, anche indiretto, di causa ed effetto.

INFORTUNI IN FVG (infortuni ogni 1000 addetti)

Infortuni in FVG denunciati nel 2008

COSA FA LA Struttura “prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro” (PSAL)? - CONTROLLA che le leggi di igiene e sicurezza siano rispettate nei luoghi di lavoro, ispezionandoli autonomamente o su segnalazione dei lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o sindacali

COSA FA LA Struttura “prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro” (PSAL)? - SVOLGE indagini medico-legali, sia autonomamente che su richiesta della magistratura per infortuni e malattie professionali

COSA FA LA Struttura “prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro” (PSAL)? - PROGRAMMA indagini ambientali (misurazioni polveri, rumore, etc) nei luoghi di lavoro - PARTECIPA ad incontri informativi/formativi con i lavoratori per conto di organizzazioni istituzionali.